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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/08/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
MARIA MICHELE SISTI elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante ing. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con il patrocinio degli avv.ti MATTEO BONESCHI e MARC CICERI, elettivamente
[...] domiciliata presso il difensore avv. BONESCHI RESISTENTE
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
Motivi della decisione
Parte ricorrente propone opposizione al precetto in rinnovazione notificato dalla società resistente il 13 settembre 2024 per complessivi euro 440.515,37 per capitale, interessi e spese, queste ultime indicate in euro 652,05, deducendo l'illegittimo avvio di più azioni esecutive nonché l'infondatezza della pretesa. Chiede pertanto la sospensione del titolo esecutivo e la declaratoria di nullità del precetto.
Parte resistente, costituendosi, ha eccepito l'incompetenza per materia del giudice del lavoro in favore del giudice dell'esecuzione e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Tentata senza esito la conciliazione, è stata disposta la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Avendo le parti depositato tempestivamente le note conclusive, la causa viene decisa con sentenza che si deposita. pagina 1 di 2 L'opposizione è infondata e va respinta.
Va respinta preliminarmente l'eccezione di incompetenza per materia formulata da parte resistente atteso che, al momento del deposito del ricorso per opposizione a precetto, la relativa esecuzione presso terzi (doc. 1 resistente) non era ancora stata iscritta a ruolo né la resistente ha documentato la data di notifica del pignoramento presso terzi, momento di inizio dell'esecuzione.
Nel merito: 1) la notificazione del precetto in rinnovazione si origina dalla cessazione dell'efficacia del precedente precetto laddove ricorra la fattispecie dell'art. 481 c.p.c.. Di per sé non è un atto illegittimo o nullo. Pertanto il rilievo va respinto. In ogni caso si precisa che, la notifica di precetto in rinnovazione in pendenza dell'efficacia del primo, rileverebbe solo sulle spese.
2) il cumulo dei mezzi di espropriazione è risolto dall'art. 483 c.p.c. che chiarisce come la questione debba essere posta in sede esecutiva e non in fase di opposizione a precetto.
Perciò tale rilievo è inammissibile in questa sede.
3) la sospensione del titolo esecutivo per motivi di merito compete al giudice del merito. Nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 324/2024 di questo tribunale che, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 51/2023 ottenuto dall'odierno ricorrente nei confronti della società resistente ha dichiarato “il difetto di competenza per essere la causa compromessa in arbitrato” con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alla restituzione della somma di € 419.772,82 in favore della società.
Il giudice dell'appello promosso dal ricorrente ha respinto l'istanza di sospensione del titolo esecutivo dichiarando poi l'inammissibilità dell'appello dovendosi proporre il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.. (cfr. docc. 2 ricorrente;
4 e 6 resistente)
Allo stato pertanto, in difetto di riforma del titolo esecutivo, il merito compete agli arbitri, salva la decisione del ricorrente di adire alla Cassazione.
La complessità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 7 agosto 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
MARIA MICHELE SISTI elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante ing. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con il patrocinio degli avv.ti MATTEO BONESCHI e MARC CICERI, elettivamente
[...] domiciliata presso il difensore avv. BONESCHI RESISTENTE
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
Motivi della decisione
Parte ricorrente propone opposizione al precetto in rinnovazione notificato dalla società resistente il 13 settembre 2024 per complessivi euro 440.515,37 per capitale, interessi e spese, queste ultime indicate in euro 652,05, deducendo l'illegittimo avvio di più azioni esecutive nonché l'infondatezza della pretesa. Chiede pertanto la sospensione del titolo esecutivo e la declaratoria di nullità del precetto.
Parte resistente, costituendosi, ha eccepito l'incompetenza per materia del giudice del lavoro in favore del giudice dell'esecuzione e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Tentata senza esito la conciliazione, è stata disposta la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Avendo le parti depositato tempestivamente le note conclusive, la causa viene decisa con sentenza che si deposita. pagina 1 di 2 L'opposizione è infondata e va respinta.
Va respinta preliminarmente l'eccezione di incompetenza per materia formulata da parte resistente atteso che, al momento del deposito del ricorso per opposizione a precetto, la relativa esecuzione presso terzi (doc. 1 resistente) non era ancora stata iscritta a ruolo né la resistente ha documentato la data di notifica del pignoramento presso terzi, momento di inizio dell'esecuzione.
Nel merito: 1) la notificazione del precetto in rinnovazione si origina dalla cessazione dell'efficacia del precedente precetto laddove ricorra la fattispecie dell'art. 481 c.p.c.. Di per sé non è un atto illegittimo o nullo. Pertanto il rilievo va respinto. In ogni caso si precisa che, la notifica di precetto in rinnovazione in pendenza dell'efficacia del primo, rileverebbe solo sulle spese.
2) il cumulo dei mezzi di espropriazione è risolto dall'art. 483 c.p.c. che chiarisce come la questione debba essere posta in sede esecutiva e non in fase di opposizione a precetto.
Perciò tale rilievo è inammissibile in questa sede.
3) la sospensione del titolo esecutivo per motivi di merito compete al giudice del merito. Nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 324/2024 di questo tribunale che, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 51/2023 ottenuto dall'odierno ricorrente nei confronti della società resistente ha dichiarato “il difetto di competenza per essere la causa compromessa in arbitrato” con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alla restituzione della somma di € 419.772,82 in favore della società.
Il giudice dell'appello promosso dal ricorrente ha respinto l'istanza di sospensione del titolo esecutivo dichiarando poi l'inammissibilità dell'appello dovendosi proporre il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.. (cfr. docc. 2 ricorrente;
4 e 6 resistente)
Allo stato pertanto, in difetto di riforma del titolo esecutivo, il merito compete agli arbitri, salva la decisione del ricorrente di adire alla Cassazione.
La complessità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 7 agosto 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 2 di 2