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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, LA
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 681/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012854830000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2380/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento una cartella di pagamento (meglio distinta in atti) con la quale l'Agenzia delle Entrate di Agrigento aveva chiesto il pagamento di somme riferite a tasse auto per l'anno 2015.
A sostegno del proprio ricorso deduceva l'intervenuta prescrizione del termine entro cui chiedere il credito essendo decorsi oltre tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Concludeva per l'annullamento.
2.- L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio precisando che non era maturata alcuna prescrizione in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato a mezzo posta raccomandata A.R.n.
ADERAUT2015000393704 del 18.09.2018.
3.- La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sezione 3, con sentenza 77/2025 depositata il
13/01/2025 rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e compensava le spese del giudizio.
4.- Il Contribuente ha proposto appello avverso la citata sentenza a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia eccependo:
1.l'errata valutazione della portata probatoria dell'avviso di ricevimento relativo all'atto di accertamento n.
TXL15010812;
2.l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione coattiva della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2015.
Ha concluso per la riforma.
5.- L'Agenzia delle Entrate si costituisce in questo grado di giudizio, contesta integralmente l'atto di Appello
e chiede il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte nel coso dell'udienza odierna del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello in esame è infondato e va rigettato. Osserva preliminarmente la Corte che nel corso del giudizio di primo grado i motivi di impugnazione sono stati ampiamente motivati.
1. Sulla pretesa irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento
Dagli atti risulta documentalmente provato che l'avviso di accertamento n. TXL15010812 è stato regolarmente notificato al contribuente in data 18/09/2018, mediante invio di raccomandata identificata con il numero
ADERAUT2015000393704, recante firma per ricevuta del destinatario.
L'associazione tra avviso e raccomandata emerge chiaramente dalle stampe telematiche prodotte dall'Ufficio
(“dati della ricerca”), dalle quali è possibile ricostruire con certezza la sequenza notificatoria.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere irregolare o mancante la notificazione dell'atto presupposto.
2. Sulla dedotta prescrizione/decadenza della riscossione
Anche tale motivo è infondato.
La cartella di pagamento n. 29120210012854830, notificata in data 09/03/2023, trae origine dall'avviso di accertamento ritualmente notificato nel 2018.
Il termine triennale di prescrizione, previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n.
53/1983, risulta interrotto dalla notificazione dell'accertamento ed ulteriormente sospeso durante il periodo di sospensione legale dei termini di prescrizione e decadenza disposto dalla normativa emergenziale
COVID-19 (art. 68 del D.L. 18/2020 e successive proroghe).
Conseguentemente, la notifica della cartella esattoriale avvenuta nel marzo 2023 deve ritenersi ampiamente tempestiva, non essendo decorso alcun termine prescrizionale o decadenziale.
Pertanto, la pretesa tributaria deve ritenersi legittima e fondata, come correttamente accertato dal giudice di primo grado, la cui sentenza va integralmente confermata.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in complessivi euro 233,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, LA
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 681/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012854830000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2380/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento una cartella di pagamento (meglio distinta in atti) con la quale l'Agenzia delle Entrate di Agrigento aveva chiesto il pagamento di somme riferite a tasse auto per l'anno 2015.
A sostegno del proprio ricorso deduceva l'intervenuta prescrizione del termine entro cui chiedere il credito essendo decorsi oltre tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Concludeva per l'annullamento.
2.- L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio precisando che non era maturata alcuna prescrizione in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato a mezzo posta raccomandata A.R.n.
ADERAUT2015000393704 del 18.09.2018.
3.- La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sezione 3, con sentenza 77/2025 depositata il
13/01/2025 rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e compensava le spese del giudizio.
4.- Il Contribuente ha proposto appello avverso la citata sentenza a questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia eccependo:
1.l'errata valutazione della portata probatoria dell'avviso di ricevimento relativo all'atto di accertamento n.
TXL15010812;
2.l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione coattiva della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2015.
Ha concluso per la riforma.
5.- L'Agenzia delle Entrate si costituisce in questo grado di giudizio, contesta integralmente l'atto di Appello
e chiede il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corte nel coso dell'udienza odierna del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello in esame è infondato e va rigettato. Osserva preliminarmente la Corte che nel corso del giudizio di primo grado i motivi di impugnazione sono stati ampiamente motivati.
1. Sulla pretesa irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento
Dagli atti risulta documentalmente provato che l'avviso di accertamento n. TXL15010812 è stato regolarmente notificato al contribuente in data 18/09/2018, mediante invio di raccomandata identificata con il numero
ADERAUT2015000393704, recante firma per ricevuta del destinatario.
L'associazione tra avviso e raccomandata emerge chiaramente dalle stampe telematiche prodotte dall'Ufficio
(“dati della ricerca”), dalle quali è possibile ricostruire con certezza la sequenza notificatoria.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere irregolare o mancante la notificazione dell'atto presupposto.
2. Sulla dedotta prescrizione/decadenza della riscossione
Anche tale motivo è infondato.
La cartella di pagamento n. 29120210012854830, notificata in data 09/03/2023, trae origine dall'avviso di accertamento ritualmente notificato nel 2018.
Il termine triennale di prescrizione, previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n.
53/1983, risulta interrotto dalla notificazione dell'accertamento ed ulteriormente sospeso durante il periodo di sospensione legale dei termini di prescrizione e decadenza disposto dalla normativa emergenziale
COVID-19 (art. 68 del D.L. 18/2020 e successive proroghe).
Conseguentemente, la notifica della cartella esattoriale avvenuta nel marzo 2023 deve ritenersi ampiamente tempestiva, non essendo decorso alcun termine prescrizionale o decadenziale.
Pertanto, la pretesa tributaria deve ritenersi legittima e fondata, come correttamente accertato dal giudice di primo grado, la cui sentenza va integralmente confermata.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in complessivi euro 233,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale