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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1843 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.DE FRANCESCO ANTONINO, C.F._1
come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. BONAVITA ROBERTO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
31/05/2025, nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza erano nati i figli in data Persona_1
04/11/2022, e in data 10/09/2024; Persona_2
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“A) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre, che con la sottoscrizione del presente atto in Messina, Via Cavalieri, Palazzina L, n.
2. B) I figli avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e dovranno ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi. Tuttavia, considerata la tenera età dei bambini, il padre, per quanto attiene il figlio di anni due: • potrà vederlo, Per_1
dalle 16 alle 20, due volte la settimana, rispettivamente nei giorni di martedì e giovedì, nonché a settimane alterne, il sabato e la domenica l'intero giorno e senza pernotto;
•
A partire dal terzo anno di vita, il minore nei fine settimana (ove previsti) Per_1 potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
per quanto attiene la figlia in Per_2 fase di svezzamento, il padre: 4 • per il primo e secondo anno di vita, potrà vederla, per circa due ore, tre volte la settimana, presso la residenza della madre, rispettivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché a settimane alterne per circa due ore,
a scelta tra il sabato o la domenica;
• A partire dal terzo anno di vita il padre, potrà portare la figlia presso la propria abitazione, dalle 16 alle 20, per due volte la settimana, nei giorni di martedì e giovedì e, nei fine settimana (ove previsti) potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
• a partire dal terzo anno di vita, entrambi i minori potranno, altresì, trascorrere con il padre un periodo di sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, secondo accordi presi volta per volta con la madre almeno un mese prima;
• I bambini trascorreranno, a partire dal secondo anno, le festività principali
(Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, Primo Maggio, 25 aprile) ad anni alterni con ciascun genitore. • In occasione del compleanno dei figli, il sig. se tale giorno Pt_3
non ricade nella disciplina ordinaria, potrà visitare il pomeriggio i figli e, a scelta dei genitori, potrà, a partire dal secondo anno, trascorrere con i figli il pranzo o la cena. C)
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativamente alla salute, all'istruzione e all'educazione, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali e le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore che, al momento della decisione, risulta avere materialmente cura dei figli;
D) Il Sig. tenuto conto del suo CP_1 attuale stato di occupazione, dovrà contribuire al mantenimento dei figli erogando alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un 5 assegno mensile di € Parte_4
400,00 (euro quattrocento/00) quale contributo per le spese ordinarie, che sarà rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. E) L'assegno unico erogato dall' verrà percepito interamente dalla madre. E) Le spese straordinarie, non CP_2 previste e non prevedibili, che si renderanno necessarie per particolari esigenze del figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tenendo conto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. I genitori dovranno, comunque, preventivamente concordare l'ammontare, l'opportunità e la necessità delle spese straordinarie, restando le stesse, in difetto di ciò, a carico esclusivo di chi le ha disposte;
F) Compensare le spese legali del presente procedimento. G) Si omette di depositare il piano genitoriale, attesa la tenera età dei bambini rispettivamente di due anni e sei mesi H) La Sig.ra risulta in atto Per_1 Per_2 Parte_1 non occupata e, pertanto, non percettrice di reddito. Per quanto attiene il Piano genitoriale dei figli non è prodotto in considerazione della tenera età degli stessi”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22 luglio 2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 10/12/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
31/05/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1843 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.DE FRANCESCO ANTONINO, C.F._1
come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. BONAVITA ROBERTO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
31/05/2025, nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza erano nati i figli in data Persona_1
04/11/2022, e in data 10/09/2024; Persona_2
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“A) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre, che con la sottoscrizione del presente atto in Messina, Via Cavalieri, Palazzina L, n.
2. B) I figli avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e dovranno ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi. Tuttavia, considerata la tenera età dei bambini, il padre, per quanto attiene il figlio di anni due: • potrà vederlo, Per_1
dalle 16 alle 20, due volte la settimana, rispettivamente nei giorni di martedì e giovedì, nonché a settimane alterne, il sabato e la domenica l'intero giorno e senza pernotto;
•
A partire dal terzo anno di vita, il minore nei fine settimana (ove previsti) Per_1 potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
per quanto attiene la figlia in Per_2 fase di svezzamento, il padre: 4 • per il primo e secondo anno di vita, potrà vederla, per circa due ore, tre volte la settimana, presso la residenza della madre, rispettivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché a settimane alterne per circa due ore,
a scelta tra il sabato o la domenica;
• A partire dal terzo anno di vita il padre, potrà portare la figlia presso la propria abitazione, dalle 16 alle 20, per due volte la settimana, nei giorni di martedì e giovedì e, nei fine settimana (ove previsti) potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
• a partire dal terzo anno di vita, entrambi i minori potranno, altresì, trascorrere con il padre un periodo di sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, secondo accordi presi volta per volta con la madre almeno un mese prima;
• I bambini trascorreranno, a partire dal secondo anno, le festività principali
(Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, Primo Maggio, 25 aprile) ad anni alterni con ciascun genitore. • In occasione del compleanno dei figli, il sig. se tale giorno Pt_3
non ricade nella disciplina ordinaria, potrà visitare il pomeriggio i figli e, a scelta dei genitori, potrà, a partire dal secondo anno, trascorrere con i figli il pranzo o la cena. C)
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativamente alla salute, all'istruzione e all'educazione, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali e le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore che, al momento della decisione, risulta avere materialmente cura dei figli;
D) Il Sig. tenuto conto del suo CP_1 attuale stato di occupazione, dovrà contribuire al mantenimento dei figli erogando alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un 5 assegno mensile di € Parte_4
400,00 (euro quattrocento/00) quale contributo per le spese ordinarie, che sarà rivalutato, di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. E) L'assegno unico erogato dall' verrà percepito interamente dalla madre. E) Le spese straordinarie, non CP_2 previste e non prevedibili, che si renderanno necessarie per particolari esigenze del figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tenendo conto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. I genitori dovranno, comunque, preventivamente concordare l'ammontare, l'opportunità e la necessità delle spese straordinarie, restando le stesse, in difetto di ciò, a carico esclusivo di chi le ha disposte;
F) Compensare le spese legali del presente procedimento. G) Si omette di depositare il piano genitoriale, attesa la tenera età dei bambini rispettivamente di due anni e sei mesi H) La Sig.ra risulta in atto Per_1 Per_2 Parte_1 non occupata e, pertanto, non percettrice di reddito. Per quanto attiene il Piano genitoriale dei figli non è prodotto in considerazione della tenera età degli stessi”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22 luglio 2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 10/12/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] l'[...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
31/05/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.