CASS
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Massime • 1
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, costituisce trattamento inumano e degradante il trasporto di più soggetti stipati in un furgone destinato alle merci, del tutto privo di aperture per la luce e per il ricambio dell'aria, trattandosi di condotta in grado di infliggere gravi sofferenze fisiche, nonché umiliante e non dignitosa per un essere umano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2024, n. 28915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28915 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
Monimnio 28915-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA -Presidente - Sent. n. sez. 557/2024 UP 15/05/2024 - RE OL AS R.G.N. 6952/2024 EV CA RM US LV OC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OU ST (CUI 05SEU00) nato a [...]( PAKISTAN) il 01/05/1992 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OL AS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2023 la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza emessa in data 19 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, ha condannato TI VD, alias ZA AA, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 104.000,00 di multa, con le sanzioni accessorie di legge e la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 12 comma 1 e comma 3, lett. a), c), d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, commesso dal 15 luglio 2022, trasportando sette stranieri clandestini dall'Italia alla Francia, ammassati su un furgone, agendo in concorso con altri e a fine di profitto. La Corte ha respinto i motivi di appello, con cui l'imputato chiedeva l'eliminazione delle aggravanti e la riduzione della pena e della misura di sicurezza, in particolare ritenendo sussistente l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), T.U.Imm. essendo stato agevolato l'ingresso di sette stranieri in un Paese europeo per il quale essi non avevano titolo di soggiorno, quella di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), T.U.Imm. perché i sette clandestini venivano trasportati in un furgone privo di apertura per la luce e l'aria, e quindi in condizioni disumane e pericolose per la vita, stante anche il caldo estivo, e quella di cui all'art. 12, comma 3-ter, T.U.Imm., perché il ruolo preminente dell'imputato rende logica l'affermazione di essere anch'egli destinatario del denaro che i clandestini pagavano per il trasporto. Ha confermato anche la misura di sicurezza applicata, ritenendo provata la pericolosità sociale dell'imputato, che ha organizzato e compiuto una pluralità di trasporti e risulta poter contare su una rete di contatti, in Italia e all'estero, ed essere dedito a tale attività illegale, dietro compenso.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso TI VD, alias ZA AA, per mezzo del suo difensore avv. Carla Montarolo, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la insufficienza della motivazione in relazione all'art. 12, comma 3, lett. a), T.U.Imm. La Corte di appello ha confermato la sussistenza di tale aggravante nonostante il chiaro tenore della norma, che punisce il favorire l'ingresso o la permanenza illegale di uno straniero nello Stato, intendendo con ciò lo Stato italiano, altrimenti il legislatore avrebbe aggiunto la dizione "o altro Stato", Non è corretto, infatti, estendere il contenuto della norma di cui ai commi 1 e 3 a tutte le condotte elencate nel comma 3, costituendo ciò una inammissibile analogia. van 2 ma 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la insufficienza della motivazione in relazione all'art. 12, comma 3, lett. c), T.U.Imm. Quanto alla sussistenza di un trattamento inumano e degradante, la sentenza è errata, perché motiva la condanna parlando di una messa in pericolo degli stranieri trasportati, condotta che costituisce una diversa aggravante non contestata dal pubblico ministero, e non tiene conto dell'interpretazione dell'art. 3 CEDU data dalla stessa Corte di Strasburgo, sia pure con riferimento alle condotte dell'autorità pubblica nei confronti del singolo cittadino, secondo cui il trattamento inumano e degradante consiste nell'infliggere gravi sofferenze fisiche o psicologiche, o umiliazioni. Tali condizioni non erano presenti nel trasporto contestato, e in realtà non sono state neppure indagate. I giudici di merito le hanno ravvisate solo valutando l'inadeguatezza del mezzo di trasporto, senza tenere conto del fatto che il trasporto durava solo tre ore, avveniva di notte e attraverso le montagne, per cui il clima estivo non era opprimente. Infatti, dal verbale di arresto in flagranza dell'imputato, risulta che i sette trasportati erano in buone condizioni fisiche, tanto che furono subito accompagnati al fotosegnalamento, non necessitando di cure mediche.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del procuratore generale, con cui afferma di non avere prospettato questioni di fatto, bensì di diritto, circa la non estensibilità del contenuto della norma di cui all'art. 12, comma 3, T.U.Imm. a tutte le ipotesi aggravate previste dal comma stesso, e la non configurabilità di un trattamento inumano o degradante secondo il concetto della CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'applicazione di tutte le aggravanti previste dall'art. 12, comma 3, T.U.Imm. alle ipotesi di ingresso illegale di stranieri che avvenga anche in uno Stato diverso dall'Italia deriva non da una inammissibile estensione analogica della norma, bensì dal suo testo letterale, esaminato e interpretato in modo integrale. Detta norma stabilisce, infatti, che «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o ма van 3 effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina», è punito con la sanzioni ivi stabilite nel caso in cui la condotta avvenga con le modalità descritte nei successivi cinque paragrafi, indicati con le lettere dell'alfabeto. Tutte le condotte previste dalle lettere da a) ad e) di questa norma, quindi, sono sanzionate in modo particolarmente severo se tenute nel compiere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano, o di altro Stato in cui tale ingresso sia ritenuto ugualmente illegale. Il fatto che l'aggravante prevista alla lettera a) di detto comma ripeta tale formula solo con riferimento al «territorio dello Stato» non costituisce una limitazione del testo generale, perché il riferimento al «territorio dello Stato» è relativo solo alla condotta del favorire la permanenza illegale in Italia, mentre il fatto punito dal comma 3, come descritto nella sua parte generale, è il procurare l'ingresso illegale non solo in Italia, ma anche nel territorio di altro Stato, che è aggravato, quindi, se compiuto in relazione a cinque o più stranieri. Il ricorrente, invece, legge la norma di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), T.U.Imm. separatamente dalla parte iniziale del comma stesso, che contiene la descrizione generale della condotta penalmente rilevante e le relative sanzioni: tale lettura è palesemente errata, essendo quella descritta nella lettera a) solo una delle ipotesi aggravate previste e punite dalla norma stessa, quando commesse trasportando stranieri in Italia o procurandone illegalmente l'ingresso in Italia o in altro Stato. L'interpretazione della norma applicata dalla sentenza impugnata, pertanto, è corretta, nonché sufficientemente motivata con il richiamo al testo integrale dell'art. 12, che sanziona tutte le condotte dirette a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri non solo in Italia, ma anche in altro Stato.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non nega che il trasporto fosse relativo a sette cittadini stranieri ed avvenisse dopo avere chiuso i medesimi in un furgone destinato al trasporto di merci e perciò del tutto privo di aperture per la luce e per il ricambio dell'aria, in un periodo estivo, con partenza da Milano e con destinazione la Francia, probabilmente la città di Gap. La sentenza impugnata, conformandosi alla valutazione effettuata dal giudice di primo grado, ha ritenuto che tali condizioni integrino in modo evidente un trattamento inumano e degradante, perché consistenti nel degradare la persona ad una merce e nel trattenerla per alcune ore in un ambiente del tutto privo di luce e di aria, in un periodo caratterizzato da temperature elevate. nas väh 4 тя Questa motivazione è logica e sufficiente in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), T.U.Imm., apparendo corretta la valutazione della degradazione della persona nel fatto di equipararla ad una merce inanimata, trasportandola con modalità non dignitose per un essere umano, e della assenza di umanità nel trattenerla per ore in un ambiente chiuso, privo di luce e di aria. Il trasporto di esseri umani in carri destinati ad ospitare merci o bestiame, tristemente praticato durante la seconda guerra mondiale in danno dei deportati inviati ai campi di lavoro o di sterminio, è stato sempre unanimemente ritenuto un comportamento fortemente degradante della dignità della persona, e il privare tale persona di luce e di aria, anche se per un periodo di poche ore, costituisce senza alcun dubbio un trattamento contrario ai più basilari diritti dell'individuo, funzionali al mantenimento della sua integrità fisica. Il fatto, sottolineato dal ricorrente, che i sette stranieri così trasportati non avessero riportato danni fisici o psichici, in quanto non riscontrati dai carabinieri al momento del loro intervento, non esclude la sussistenza dell'aggravante, dal momento che non è stato contestato di avere posto in pericolo la loro vita, come previsto dall'art. 12, comma 3, lett. b), T.U.Imm., e l'assenza di conseguenze dannose non dimostra la dignità o l'umanità del trattamento praticato. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'interpretazione del concetto di "trattamento inumano o degradante" è inconferente: la Corte europea ha sempre valutato situazioni totalmente diverse, costituite dalla privazione della libertà da parte dello Stato, per motivi legittimi o comunque previsti normativamente, e non situazioni derivanti dalla commissione di reati da parte di soggetti privati. Peraltro, la valutazione del concetto di "degradazione" come umiliazione è applicabile nel presente caso in cui, come detto, l'essere umano è stato parificato ad una merce inanimata e trattato come tale, ed anche il concetto di "inumanità" come inflizione di gravi sofferenze fisiche è sicuramente presente in questo caso, stante il trattenimento di sette persone, per ore, in un ambiente molto ristretto, del tutto privo di luce e di aria. Deve pertanto ribadirsi che, anche alla luce dei concetti affermati dal ricorrente richiamando la giurisprudenza della CEDU, la valutazione effettuata dalla sentenza impugnata, circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, è logica e sufficiente. Il ricorrente, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione degli elementi fattuali accertati, ma «esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ля. vch 5 adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e della non emersione di alcuno dei vizi dedotti nei motivi di ricorso, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente TO Di NI OL MA ито сііісме CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima SE PO Depositats in O 17 LUG. 2024 Roma, UDILARIO IL FUNCIL GIUDIZIARIO IL FUNZIONA 16
udita la relazione svolta dal Consigliere OL AS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2023 la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza emessa in data 19 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, ha condannato TI VD, alias ZA AA, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 104.000,00 di multa, con le sanzioni accessorie di legge e la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 12 comma 1 e comma 3, lett. a), c), d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, commesso dal 15 luglio 2022, trasportando sette stranieri clandestini dall'Italia alla Francia, ammassati su un furgone, agendo in concorso con altri e a fine di profitto. La Corte ha respinto i motivi di appello, con cui l'imputato chiedeva l'eliminazione delle aggravanti e la riduzione della pena e della misura di sicurezza, in particolare ritenendo sussistente l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), T.U.Imm. essendo stato agevolato l'ingresso di sette stranieri in un Paese europeo per il quale essi non avevano titolo di soggiorno, quella di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), T.U.Imm. perché i sette clandestini venivano trasportati in un furgone privo di apertura per la luce e l'aria, e quindi in condizioni disumane e pericolose per la vita, stante anche il caldo estivo, e quella di cui all'art. 12, comma 3-ter, T.U.Imm., perché il ruolo preminente dell'imputato rende logica l'affermazione di essere anch'egli destinatario del denaro che i clandestini pagavano per il trasporto. Ha confermato anche la misura di sicurezza applicata, ritenendo provata la pericolosità sociale dell'imputato, che ha organizzato e compiuto una pluralità di trasporti e risulta poter contare su una rete di contatti, in Italia e all'estero, ed essere dedito a tale attività illegale, dietro compenso.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso TI VD, alias ZA AA, per mezzo del suo difensore avv. Carla Montarolo, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la insufficienza della motivazione in relazione all'art. 12, comma 3, lett. a), T.U.Imm. La Corte di appello ha confermato la sussistenza di tale aggravante nonostante il chiaro tenore della norma, che punisce il favorire l'ingresso o la permanenza illegale di uno straniero nello Stato, intendendo con ciò lo Stato italiano, altrimenti il legislatore avrebbe aggiunto la dizione "o altro Stato", Non è corretto, infatti, estendere il contenuto della norma di cui ai commi 1 e 3 a tutte le condotte elencate nel comma 3, costituendo ciò una inammissibile analogia. van 2 ma 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la insufficienza della motivazione in relazione all'art. 12, comma 3, lett. c), T.U.Imm. Quanto alla sussistenza di un trattamento inumano e degradante, la sentenza è errata, perché motiva la condanna parlando di una messa in pericolo degli stranieri trasportati, condotta che costituisce una diversa aggravante non contestata dal pubblico ministero, e non tiene conto dell'interpretazione dell'art. 3 CEDU data dalla stessa Corte di Strasburgo, sia pure con riferimento alle condotte dell'autorità pubblica nei confronti del singolo cittadino, secondo cui il trattamento inumano e degradante consiste nell'infliggere gravi sofferenze fisiche o psicologiche, o umiliazioni. Tali condizioni non erano presenti nel trasporto contestato, e in realtà non sono state neppure indagate. I giudici di merito le hanno ravvisate solo valutando l'inadeguatezza del mezzo di trasporto, senza tenere conto del fatto che il trasporto durava solo tre ore, avveniva di notte e attraverso le montagne, per cui il clima estivo non era opprimente. Infatti, dal verbale di arresto in flagranza dell'imputato, risulta che i sette trasportati erano in buone condizioni fisiche, tanto che furono subito accompagnati al fotosegnalamento, non necessitando di cure mediche.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del procuratore generale, con cui afferma di non avere prospettato questioni di fatto, bensì di diritto, circa la non estensibilità del contenuto della norma di cui all'art. 12, comma 3, T.U.Imm. a tutte le ipotesi aggravate previste dal comma stesso, e la non configurabilità di un trattamento inumano o degradante secondo il concetto della CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'applicazione di tutte le aggravanti previste dall'art. 12, comma 3, T.U.Imm. alle ipotesi di ingresso illegale di stranieri che avvenga anche in uno Stato diverso dall'Italia deriva non da una inammissibile estensione analogica della norma, bensì dal suo testo letterale, esaminato e interpretato in modo integrale. Detta norma stabilisce, infatti, che «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o ма van 3 effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina», è punito con la sanzioni ivi stabilite nel caso in cui la condotta avvenga con le modalità descritte nei successivi cinque paragrafi, indicati con le lettere dell'alfabeto. Tutte le condotte previste dalle lettere da a) ad e) di questa norma, quindi, sono sanzionate in modo particolarmente severo se tenute nel compiere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano, o di altro Stato in cui tale ingresso sia ritenuto ugualmente illegale. Il fatto che l'aggravante prevista alla lettera a) di detto comma ripeta tale formula solo con riferimento al «territorio dello Stato» non costituisce una limitazione del testo generale, perché il riferimento al «territorio dello Stato» è relativo solo alla condotta del favorire la permanenza illegale in Italia, mentre il fatto punito dal comma 3, come descritto nella sua parte generale, è il procurare l'ingresso illegale non solo in Italia, ma anche nel territorio di altro Stato, che è aggravato, quindi, se compiuto in relazione a cinque o più stranieri. Il ricorrente, invece, legge la norma di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), T.U.Imm. separatamente dalla parte iniziale del comma stesso, che contiene la descrizione generale della condotta penalmente rilevante e le relative sanzioni: tale lettura è palesemente errata, essendo quella descritta nella lettera a) solo una delle ipotesi aggravate previste e punite dalla norma stessa, quando commesse trasportando stranieri in Italia o procurandone illegalmente l'ingresso in Italia o in altro Stato. L'interpretazione della norma applicata dalla sentenza impugnata, pertanto, è corretta, nonché sufficientemente motivata con il richiamo al testo integrale dell'art. 12, che sanziona tutte le condotte dirette a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri non solo in Italia, ma anche in altro Stato.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non nega che il trasporto fosse relativo a sette cittadini stranieri ed avvenisse dopo avere chiuso i medesimi in un furgone destinato al trasporto di merci e perciò del tutto privo di aperture per la luce e per il ricambio dell'aria, in un periodo estivo, con partenza da Milano e con destinazione la Francia, probabilmente la città di Gap. La sentenza impugnata, conformandosi alla valutazione effettuata dal giudice di primo grado, ha ritenuto che tali condizioni integrino in modo evidente un trattamento inumano e degradante, perché consistenti nel degradare la persona ad una merce e nel trattenerla per alcune ore in un ambiente del tutto privo di luce e di aria, in un periodo caratterizzato da temperature elevate. nas väh 4 тя Questa motivazione è logica e sufficiente in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), T.U.Imm., apparendo corretta la valutazione della degradazione della persona nel fatto di equipararla ad una merce inanimata, trasportandola con modalità non dignitose per un essere umano, e della assenza di umanità nel trattenerla per ore in un ambiente chiuso, privo di luce e di aria. Il trasporto di esseri umani in carri destinati ad ospitare merci o bestiame, tristemente praticato durante la seconda guerra mondiale in danno dei deportati inviati ai campi di lavoro o di sterminio, è stato sempre unanimemente ritenuto un comportamento fortemente degradante della dignità della persona, e il privare tale persona di luce e di aria, anche se per un periodo di poche ore, costituisce senza alcun dubbio un trattamento contrario ai più basilari diritti dell'individuo, funzionali al mantenimento della sua integrità fisica. Il fatto, sottolineato dal ricorrente, che i sette stranieri così trasportati non avessero riportato danni fisici o psichici, in quanto non riscontrati dai carabinieri al momento del loro intervento, non esclude la sussistenza dell'aggravante, dal momento che non è stato contestato di avere posto in pericolo la loro vita, come previsto dall'art. 12, comma 3, lett. b), T.U.Imm., e l'assenza di conseguenze dannose non dimostra la dignità o l'umanità del trattamento praticato. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'interpretazione del concetto di "trattamento inumano o degradante" è inconferente: la Corte europea ha sempre valutato situazioni totalmente diverse, costituite dalla privazione della libertà da parte dello Stato, per motivi legittimi o comunque previsti normativamente, e non situazioni derivanti dalla commissione di reati da parte di soggetti privati. Peraltro, la valutazione del concetto di "degradazione" come umiliazione è applicabile nel presente caso in cui, come detto, l'essere umano è stato parificato ad una merce inanimata e trattato come tale, ed anche il concetto di "inumanità" come inflizione di gravi sofferenze fisiche è sicuramente presente in questo caso, stante il trattenimento di sette persone, per ore, in un ambiente molto ristretto, del tutto privo di luce e di aria. Deve pertanto ribadirsi che, anche alla luce dei concetti affermati dal ricorrente richiamando la giurisprudenza della CEDU, la valutazione effettuata dalla sentenza impugnata, circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, è logica e sufficiente. Il ricorrente, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione degli elementi fattuali accertati, ma «esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ля. vch 5 adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e della non emersione di alcuno dei vizi dedotti nei motivi di ricorso, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente TO Di NI OL MA ито сііісме CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima SE PO Depositats in O 17 LUG. 2024 Roma, UDILARIO IL FUNCIL GIUDIZIARIO IL FUNZIONA 16