Art. 6.
Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla meta', e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' siano inferiori ad un biennio.
Il beneficio previsto dal comma precedente puo' concedersi per una sola volta.
Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non piu' di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame.
Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla meta', e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' siano inferiori ad un biennio.
Il beneficio previsto dal comma precedente puo' concedersi per una sola volta.
Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non piu' di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame.