Articolo 42 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 41Articolo 43
Versione
11 maggio 1966
Art. 42.
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 15 miliardi.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966