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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10478 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado R.G. n. 8510/2023, promossa da
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Paolo del foro di Pt_1
Appellante nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Barricelli ed Andrea Barricelli, Controparte_1
Appellato
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 13873/2022 del Giudice di Pace di Sezione IV, Pt_1 nella persona del Giudice Dott.ssa Cardaci Concettina, depositata in data 15.07.2022, a definizione del procedimento R.G. 65144/2018, con oggetto rimborso spese urgenti ex art. 1134 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.01.2025, all'esito della quale il giudice, con ordinanza del 27.02.2025, tratteneva in decisione la causa ed assegnava, su richiesta delle parti, termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
pagina 1 di 5 ELEMENTI DI FATTO E POSIZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha evocato in giudizio Controparte_1 per l'impugnazione della sentenza n. 13873/2022 emessa in data 15 luglio 2022 dal Giudice di Pace di Roma che ha condannato il a rimborsare all'appellato la somma di euro 4.880,00, oltre Parte_1 interessi, sostenuta dal condomino per un intervento urgente di riparazione delle tubature condominiali, la cui rottura aveva determinato la penetrazione di acqua all'interno dell'immobile locato di proprietà dell'attore.
Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha domandato che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata, perché resa con motivazione apparente, e rigettate le pretese creditorie dell'appellato, con conseguente condanna del medesimo alla restituzione delle somme già corrisposte dal in esecuzione della sentenza di primo grado. In via subordinata, Parte_1 ha riproposto la domanda di accertamento e dichiarazione della compensazione della somma versata dal in esecuzione della sentenza oggetto di appello, con l'importo degli oneri Parte_1 condominiali dovuti dal . CP_1
Con il gravame proposto si è impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Roma ha motivato la condanna del al rimborso delle spese anticipate dal condomino Parte_1 statuendo “Premesso che in base all'articolo 1134 c.c., il ha diritto di essere rimborsato Parte_1 per le spese sostenute assumendo la gestione del condominio, ove si tratti di spese urgenti. Quanto al caso in esame, rilevato che l'indifferibilità dell'esecuzione degli interventi posti a fondamento della pretesa attorea risultano documentalmente provati e non contestati dal convenuto, rilevato, altresì che la somma richiesta risulta documentata (vedi fattura in atti). Pertanto, in applicazione del principio codicistico sopra enunciato, la domanda va accolta”.
Nella ricostruzione prospettata da parte attrice, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le prove depositate in atti dalla difesa del e le risultanze istruttorie della prova testimoniale, Parte_1 cosicché la nullità della sentenza si fonderebbe sulla carenza di motivazione o su una motivazione apparente. In particolare, l'appellante ha lamentato che il Giudice di Pace avrebbe riconosciuto il credito dell'odierno appellato sulla base della sola fattura n. 5 del 10.5.2018 (doc. 9 fascicolo di primo grado del , recante un importo di euro 4.880,00, ed in assenza di una contestazione da Parte_1 parte del convenuto in ordine alla indifferibilità dei lavori di ripristino delle tubature condominiali, che invece sarebbe avvenuta in via stragiudiziale.
La pretesa creditoria del al rimborso degli importi corrisposti alla CP_1 Controparte_2
TÀ incaricata dal condomino dell'esecuzione dei lavori, non sarebbe, dunque, fondata in
[...] assenza di prova del pagamento effettivo delle opere di riparazione delle parti comuni, che il avrebbe invece affidato al sig. sulla base di un preventivo accettato il Parte_1 CP_3 9.5.2018 (doc. 7 fascicolo di primo grado del , per un importo inferiore rispetto a quello Parte_1 ottenuto a rimborso dall'appellato con la sentenza impugnata, nello specifico euro 2.800,00, di cui euro 1.300,00 per lavori di ripristino della tubazione condominiale, pagati al direttamente dal CP_3
ed euro 1.500,00 per lavori di tinteggiatura dell'appartamento di proprietà del condomino, Parte_1 che il non corrispondeva direttamente al in quanto dallo stesso riferito che la Parte_1 CP_3 predetta somma gli era già stata corrisposta dall'attore, odierno appellato. La sentenza appellata avrebbe invece condannato il al rimborso di una somma superiore a quella indicata in Parte_1 riferimento ai danni occorsi all'interno della sua proprietà (euro 4.880,00).
pagina 2 di 5 L'indennizzo di euro 650,00, liquidato dalla Compagnia assicurativa a parziale Controparte_4 copertura dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalle tubature condominiali, non è stato, invece, corrisposto all'appellato in quanto compensato con gli oneri condominiali da questo dovuti sulla base del bilancio preventivo della gestione 2018, approvato dall'assemblea dei condomini.
Si è costituito il che ha domandato il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_5 della sentenza di primo grado, con consequenziale rigetto della richiesta di ripetizione delle somme versate in esecuzione del provvedimento gravato, e richiesta di condanna al pagamento delle spese di giustizia dell'appello.
Il convenuto ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, nella formulazione della norma precedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 e successivi correttivi, per la genericità delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata, dalle quali non sarebbero individuabili in modo sufficientemente chiaro le parti della sentenza di cui si domanda la riforma e le modifiche proposte in sostituzione.
Nel merito, l'appellato ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante deducendo che alla segnalazione di fenomeni infiltrativi all'interno del suo appartamento non sarebbe seguito alcun controllo da parte dell'ente di gestione, la cui inerzia avrebbe costretto il condomino a rivolgersi alla Co TÀ . per l'esecuzione delle opere di ripristino;
la TÀ ha individuato la Controparte_7 causa delle infiltrazioni in un guasto alle tubature condominiali adiacenti all'appartamento del
[...]
, all'epoca dei fatti concesso in locazione. CP_1
In merito alla carenza di prova del pagamento della fattura, documento al quale si riferisce la sentenza impugnata, l'odierno convenuto ha affermato che la somma di euro 4.880,00 è stata corrisposta dal condomino in data 8.5.2018, come da bonifico bancario che veniva già prodotto in primo grado (doc. 6 del fascicolo di parte attrice), corrispondente al doc. 8 del fascicolo di appello del convenuto.
Il preventivo del 9.5.2018 della ditta Idrotermica 2003 sarebbe stato invece disconosciuto dal presunto estensore, per la presenza di aggiunte a penna non riconducibili alla sua grafia, come Persona_1 rappresentato nelle note a verbale per l'udienza del 12.4.2019 avanti al Giudice di Pace di Roma (doc. 9 fascicolo di appello del convenuto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale il Tribunale rigetta l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Deve ritenersi, infatti, che il motivo Parte_1 formulato in ordine alla non corretta valutazione dei risultati probatori del primo grado di giudizio è sufficiente determinato ed individua la parte motiva da riformarsi della sentenza gravata, per i motivi di seguito esposti.
Nel merito, l'appello introdotto dal è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto Parte_1 per quanto di ragione.
La sentenza impugnata ha qualificato come domanda di rimborso delle spese urgenti sostenute dal nella gestione ad iniziativa individuale delle parti comuni ex art. 1134 c.c. una Parte_1 CP_1 domanda da questi invero proposta per il risarcimento del danno dalle cose comuni in custodia al ex art. 2051 c.c. Parte_1
pagina 3 di 5 Tuttavia, avendo il censurato con il motivo di appello proposto la corretta valutazione Parte_1 delle prove anche con riferimento all'imputazione del pagamento ritenuta dal primo giudice, segnatamente contestando che la riparazione della tubazione condominiale sia stata eseguita a spese dell'odierno appellato, può ritenersi che anche il titolo di pagamento posto a base della sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice rientri implicitamente nel motivo di appello formulato, con la conseguenza che anche il titolo in base al quale il primo giudice ha ritenuto di accogliere la domanda può essere oggetto di sindacato in questa sede.
All'esito dell'esercizio del potere qualificatorio della domanda, appare fondata la doglianza relativa al fatto che il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione.
Il Tribunale, pur riconoscendo che il bonifico bancario prodotto dall'appellato (doc. 8 fascicolo dell'odierno convenuto) si riferisce verosimilmente alla fattura n. 5 del 10.5.2018, indicata nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace, vista la corrispondenza degli importi (euro 4.880,00) in entrambi i documenti, nondimeno osserva che non risulta in alcun modo provato il nesso di causalità tra gli interventi eseguiti che, come riportato nella fattura sono consistiti nella “sanificazione dell'intonaco vecchio delle pareti e soffitti, ripristino delle suddette con due mani di rasatura con prodotti di qualità e pittura a finite per un totale di mq 270 circa” e nel “Ripristino parte elettrica danneggiata” e l'evento dannoso denunciato, con particolare riferimento all'estensione dell'intervento ed al danneggiamento della parte elettrica, sicché pur considerando che non è in contestazione il danno verificatosi all'interno dell'immobile dell'odierno appellato in conseguenza del fenomeno infiltrativo denunciato, tuttavia non ne risulta in alcun modo provata l'entità.
Del resto, proprio al fine di evitare la dispersione della prova, l'ordinamento mette a disposizione specifici strumenti conservativi, come l'accertamento tecnico preventivo che, cristallizzando la prova nel contraddittorio delle parti, consente di spenderla giudizialmente anche a distanza di tempo rispetto ai fatti ed entro i più ampi limiti della prescrizione del diritto. Sarebbe, dunque, bastato provocare un accertamento tecnico preventivo a tempo debito nel contraddittorio delle parti per preservare la prova al fine dell'esatta quantificazione del danno effettivamente subito in conseguenza dell'evento dannoso denunciato.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria dell'attore in primo grado, odierno appellato, può essere riconosciuta nei limiti della somma non contestata dal odierno appellante, pari all'importo Parte_1 di €. 1.500,00, come indicato nel preventivo datato 9 maggio 2018 accettato dal stesso. Parte_1
Quindi, in parziale accoglimento dell'appello ed in modifica della sentenza impugnata, il Parte_1 appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore in primo grado della complessiva somma di €. 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.
Passando ad esaminare l'eccezione di compensazione formulata dal nel primo grado del
Parte_1 giudizio e riproposta nella presente sede, considerato che l'odierno appellato non ha contestato la debenza degli oneri condominiali come quantificati dal in relazione al preventivo per la
Parte_1 gestione 2008 ed al relativo piano di riparto approvato nell'assemblea del 26 marzo 2018, in accoglimento dell'eccezione proposta, dichiara la compensazione fino alla concorrenza di €. 670,50 tra la somma che il è stato condannato a corrispondere al e quanto dallo stesso
Parte_1 CP_1 dovuto al a titolo di oneri condominiali.
Parte_1
Al parziale accoglimento dell'appello conseguono gli effetti restitutori di quanto il ha già Parte_1 corrisposto all'odierno appellato in eccedenza rispetto al dovuto.
Rimane assorbita ogni altra questione.
pagina 4 di 5 Le spese di giustizia, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza, avuto riguardo ai criteri di cui DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, pronunciando nella causa di secondo grado in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione proposta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., ed in riforma della sentenza impugnata, condanna il Parte_1 appellante al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 1.500,00, oltre Controparte_1 agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo;
dichiara la compensazione fino alla concorrenza di €. 670,50 tra la somma che il è stato Parte_1 condannato a corrispondere al e quanto dallo stesso dovuto al a titolo di oneri CP_1 Parte_1 condominiali;
condanna l'appellato al pagamento in favore del appellante delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di euro 2.000,00 a titolo di onorari professionali, oltre iva, cap e rimborso forfettario al 15%,
Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado R.G. n. 8510/2023, promossa da
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Paolo del foro di Pt_1
Appellante nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Barricelli ed Andrea Barricelli, Controparte_1
Appellato
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 13873/2022 del Giudice di Pace di Sezione IV, Pt_1 nella persona del Giudice Dott.ssa Cardaci Concettina, depositata in data 15.07.2022, a definizione del procedimento R.G. 65144/2018, con oggetto rimborso spese urgenti ex art. 1134 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.01.2025, all'esito della quale il giudice, con ordinanza del 27.02.2025, tratteneva in decisione la causa ed assegnava, su richiesta delle parti, termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
pagina 1 di 5 ELEMENTI DI FATTO E POSIZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha evocato in giudizio Controparte_1 per l'impugnazione della sentenza n. 13873/2022 emessa in data 15 luglio 2022 dal Giudice di Pace di Roma che ha condannato il a rimborsare all'appellato la somma di euro 4.880,00, oltre Parte_1 interessi, sostenuta dal condomino per un intervento urgente di riparazione delle tubature condominiali, la cui rottura aveva determinato la penetrazione di acqua all'interno dell'immobile locato di proprietà dell'attore.
Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante ha domandato che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata, perché resa con motivazione apparente, e rigettate le pretese creditorie dell'appellato, con conseguente condanna del medesimo alla restituzione delle somme già corrisposte dal in esecuzione della sentenza di primo grado. In via subordinata, Parte_1 ha riproposto la domanda di accertamento e dichiarazione della compensazione della somma versata dal in esecuzione della sentenza oggetto di appello, con l'importo degli oneri Parte_1 condominiali dovuti dal . CP_1
Con il gravame proposto si è impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Roma ha motivato la condanna del al rimborso delle spese anticipate dal condomino Parte_1 statuendo “Premesso che in base all'articolo 1134 c.c., il ha diritto di essere rimborsato Parte_1 per le spese sostenute assumendo la gestione del condominio, ove si tratti di spese urgenti. Quanto al caso in esame, rilevato che l'indifferibilità dell'esecuzione degli interventi posti a fondamento della pretesa attorea risultano documentalmente provati e non contestati dal convenuto, rilevato, altresì che la somma richiesta risulta documentata (vedi fattura in atti). Pertanto, in applicazione del principio codicistico sopra enunciato, la domanda va accolta”.
Nella ricostruzione prospettata da parte attrice, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le prove depositate in atti dalla difesa del e le risultanze istruttorie della prova testimoniale, Parte_1 cosicché la nullità della sentenza si fonderebbe sulla carenza di motivazione o su una motivazione apparente. In particolare, l'appellante ha lamentato che il Giudice di Pace avrebbe riconosciuto il credito dell'odierno appellato sulla base della sola fattura n. 5 del 10.5.2018 (doc. 9 fascicolo di primo grado del , recante un importo di euro 4.880,00, ed in assenza di una contestazione da Parte_1 parte del convenuto in ordine alla indifferibilità dei lavori di ripristino delle tubature condominiali, che invece sarebbe avvenuta in via stragiudiziale.
La pretesa creditoria del al rimborso degli importi corrisposti alla CP_1 Controparte_2
TÀ incaricata dal condomino dell'esecuzione dei lavori, non sarebbe, dunque, fondata in
[...] assenza di prova del pagamento effettivo delle opere di riparazione delle parti comuni, che il avrebbe invece affidato al sig. sulla base di un preventivo accettato il Parte_1 CP_3 9.5.2018 (doc. 7 fascicolo di primo grado del , per un importo inferiore rispetto a quello Parte_1 ottenuto a rimborso dall'appellato con la sentenza impugnata, nello specifico euro 2.800,00, di cui euro 1.300,00 per lavori di ripristino della tubazione condominiale, pagati al direttamente dal CP_3
ed euro 1.500,00 per lavori di tinteggiatura dell'appartamento di proprietà del condomino, Parte_1 che il non corrispondeva direttamente al in quanto dallo stesso riferito che la Parte_1 CP_3 predetta somma gli era già stata corrisposta dall'attore, odierno appellato. La sentenza appellata avrebbe invece condannato il al rimborso di una somma superiore a quella indicata in Parte_1 riferimento ai danni occorsi all'interno della sua proprietà (euro 4.880,00).
pagina 2 di 5 L'indennizzo di euro 650,00, liquidato dalla Compagnia assicurativa a parziale Controparte_4 copertura dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalle tubature condominiali, non è stato, invece, corrisposto all'appellato in quanto compensato con gli oneri condominiali da questo dovuti sulla base del bilancio preventivo della gestione 2018, approvato dall'assemblea dei condomini.
Si è costituito il che ha domandato il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_5 della sentenza di primo grado, con consequenziale rigetto della richiesta di ripetizione delle somme versate in esecuzione del provvedimento gravato, e richiesta di condanna al pagamento delle spese di giustizia dell'appello.
Il convenuto ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, nella formulazione della norma precedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 e successivi correttivi, per la genericità delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata, dalle quali non sarebbero individuabili in modo sufficientemente chiaro le parti della sentenza di cui si domanda la riforma e le modifiche proposte in sostituzione.
Nel merito, l'appellato ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante deducendo che alla segnalazione di fenomeni infiltrativi all'interno del suo appartamento non sarebbe seguito alcun controllo da parte dell'ente di gestione, la cui inerzia avrebbe costretto il condomino a rivolgersi alla Co TÀ . per l'esecuzione delle opere di ripristino;
la TÀ ha individuato la Controparte_7 causa delle infiltrazioni in un guasto alle tubature condominiali adiacenti all'appartamento del
[...]
, all'epoca dei fatti concesso in locazione. CP_1
In merito alla carenza di prova del pagamento della fattura, documento al quale si riferisce la sentenza impugnata, l'odierno convenuto ha affermato che la somma di euro 4.880,00 è stata corrisposta dal condomino in data 8.5.2018, come da bonifico bancario che veniva già prodotto in primo grado (doc. 6 del fascicolo di parte attrice), corrispondente al doc. 8 del fascicolo di appello del convenuto.
Il preventivo del 9.5.2018 della ditta Idrotermica 2003 sarebbe stato invece disconosciuto dal presunto estensore, per la presenza di aggiunte a penna non riconducibili alla sua grafia, come Persona_1 rappresentato nelle note a verbale per l'udienza del 12.4.2019 avanti al Giudice di Pace di Roma (doc. 9 fascicolo di appello del convenuto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale il Tribunale rigetta l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine alla inammissibilità dell'atto di appello proposto dal Deve ritenersi, infatti, che il motivo Parte_1 formulato in ordine alla non corretta valutazione dei risultati probatori del primo grado di giudizio è sufficiente determinato ed individua la parte motiva da riformarsi della sentenza gravata, per i motivi di seguito esposti.
Nel merito, l'appello introdotto dal è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto Parte_1 per quanto di ragione.
La sentenza impugnata ha qualificato come domanda di rimborso delle spese urgenti sostenute dal nella gestione ad iniziativa individuale delle parti comuni ex art. 1134 c.c. una Parte_1 CP_1 domanda da questi invero proposta per il risarcimento del danno dalle cose comuni in custodia al ex art. 2051 c.c. Parte_1
pagina 3 di 5 Tuttavia, avendo il censurato con il motivo di appello proposto la corretta valutazione Parte_1 delle prove anche con riferimento all'imputazione del pagamento ritenuta dal primo giudice, segnatamente contestando che la riparazione della tubazione condominiale sia stata eseguita a spese dell'odierno appellato, può ritenersi che anche il titolo di pagamento posto a base della sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice rientri implicitamente nel motivo di appello formulato, con la conseguenza che anche il titolo in base al quale il primo giudice ha ritenuto di accogliere la domanda può essere oggetto di sindacato in questa sede.
All'esito dell'esercizio del potere qualificatorio della domanda, appare fondata la doglianza relativa al fatto che il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione.
Il Tribunale, pur riconoscendo che il bonifico bancario prodotto dall'appellato (doc. 8 fascicolo dell'odierno convenuto) si riferisce verosimilmente alla fattura n. 5 del 10.5.2018, indicata nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace, vista la corrispondenza degli importi (euro 4.880,00) in entrambi i documenti, nondimeno osserva che non risulta in alcun modo provato il nesso di causalità tra gli interventi eseguiti che, come riportato nella fattura sono consistiti nella “sanificazione dell'intonaco vecchio delle pareti e soffitti, ripristino delle suddette con due mani di rasatura con prodotti di qualità e pittura a finite per un totale di mq 270 circa” e nel “Ripristino parte elettrica danneggiata” e l'evento dannoso denunciato, con particolare riferimento all'estensione dell'intervento ed al danneggiamento della parte elettrica, sicché pur considerando che non è in contestazione il danno verificatosi all'interno dell'immobile dell'odierno appellato in conseguenza del fenomeno infiltrativo denunciato, tuttavia non ne risulta in alcun modo provata l'entità.
Del resto, proprio al fine di evitare la dispersione della prova, l'ordinamento mette a disposizione specifici strumenti conservativi, come l'accertamento tecnico preventivo che, cristallizzando la prova nel contraddittorio delle parti, consente di spenderla giudizialmente anche a distanza di tempo rispetto ai fatti ed entro i più ampi limiti della prescrizione del diritto. Sarebbe, dunque, bastato provocare un accertamento tecnico preventivo a tempo debito nel contraddittorio delle parti per preservare la prova al fine dell'esatta quantificazione del danno effettivamente subito in conseguenza dell'evento dannoso denunciato.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria dell'attore in primo grado, odierno appellato, può essere riconosciuta nei limiti della somma non contestata dal odierno appellante, pari all'importo Parte_1 di €. 1.500,00, come indicato nel preventivo datato 9 maggio 2018 accettato dal stesso. Parte_1
Quindi, in parziale accoglimento dell'appello ed in modifica della sentenza impugnata, il Parte_1 appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore in primo grado della complessiva somma di €. 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.
Passando ad esaminare l'eccezione di compensazione formulata dal nel primo grado del
Parte_1 giudizio e riproposta nella presente sede, considerato che l'odierno appellato non ha contestato la debenza degli oneri condominiali come quantificati dal in relazione al preventivo per la
Parte_1 gestione 2008 ed al relativo piano di riparto approvato nell'assemblea del 26 marzo 2018, in accoglimento dell'eccezione proposta, dichiara la compensazione fino alla concorrenza di €. 670,50 tra la somma che il è stato condannato a corrispondere al e quanto dallo stesso
Parte_1 CP_1 dovuto al a titolo di oneri condominiali.
Parte_1
Al parziale accoglimento dell'appello conseguono gli effetti restitutori di quanto il ha già Parte_1 corrisposto all'odierno appellato in eccedenza rispetto al dovuto.
Rimane assorbita ogni altra questione.
pagina 4 di 5 Le spese di giustizia, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza, avuto riguardo ai criteri di cui DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli, pronunciando nella causa di secondo grado in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione proposta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., ed in riforma della sentenza impugnata, condanna il Parte_1 appellante al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 1.500,00, oltre Controparte_1 agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo;
dichiara la compensazione fino alla concorrenza di €. 670,50 tra la somma che il è stato Parte_1 condannato a corrispondere al e quanto dallo stesso dovuto al a titolo di oneri CP_1 Parte_1 condominiali;
condanna l'appellato al pagamento in favore del appellante delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di euro 2.000,00 a titolo di onorari professionali, oltre iva, cap e rimborso forfettario al 15%,
Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
pagina 5 di 5