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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/2024 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Borrelli Parte_1
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari CP_1
LI e VI RI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 12.11.2025.
Con ricorso depositato in data 29.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver presentato in data 15.09.2023, tramite il Patronato ANMIL di Catanzaro, domanda all' per ottenere la pensione di reversibilità categoria VO, a seguito del decesso della CP_1 propria madre, sig.ra titolare di pensione n. 10026476 categoria VO, avvenuto Persona_1
in data 18.07.2023; di aver ricevuto dall' provvedimento rigetto del 02.10.2023 motivato CP_1 sul presupposto del mancato riconoscimento della inabilità alla data della morte del familiare;
di aver presentato in data 01.12.2023, tramite il Patronato ANMIL, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale dell'Ente, conclusosi con provvedimento di rigetto del 21.12.2023, in quanto dichiarata “non inabile”.
Sul presupposto di essersi trovato, all'epoca del decesso della propria madre, senza reddito e nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, con condanna dell' alla sua corresponsione sin dalla data del decesso del de cuius. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l argomentando per l'infondatezza CP_1 del ricorso chiedendone il rigetto. Rilevava, in particolare, la mancata dimostrazione dei 1 presupposti costitutivi del diritto, non avendo parte ricorrente allegato e provato la c.d. vivenza a carico al momento del decesso del de cuius, nonché il possesso del requisito sanitario di cui all'art. 8 della l. n. 222/1984.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 22, L. 903/1965 dispone che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Requisiti per il riconoscimento della pensione a favore dei superstiti sono dunque, in caso di figli maggiorenni, l'inabilità intesa quale assoluta e permanente incapacità di svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 8 L. 222/1984 e la vivenza a carico.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della
“vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex multis Cass. civ.,
n. 1861/2019; Cass., n. 11689/2005).
Inoltre, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 c.p.c., è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente, se pure gravata da detto onere probatorio ed a fronte delle specifiche contestazioni sul punto sollevate in sede giudiziale dall' non ha CP_1 prodotto alcuna documentazione dalla quale dedurre che la madre avesse provveduto, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al suo mantenimento.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di provare il possesso del requisito reddituale,
l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo, perché proveniente dalla medesima parte ricorrente (cfr. Cass. n. 12131/2009), peraltro resa ai soli fini dell'esonero dal versamento del contributo unificato.
2 Peraltro, dalla documentazione versata in atti dall' emerge come il ricorrente percepiva CP_1 al momento del decesso della madre € 700,00 mensili a titolo di assegno di invalidità civile, sicché deve escludersi che il ricorrente fosse a carico del de cuius al momento del decesso di quest'ultimo (cfr. all.ti 7 e 8 della memoria di costituzione).
Inammissibile è la documentazione prodotta dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 29.09.2024 (cfr. fascicolo telematico), perché depositata successivamente all'introduzione del giudizio e avente ad oggetto fatti costitutivi della domanda.
Non rileva, inoltre, che il rigetto della domanda amministrativa e del relativo ricorso al
Comitato Provinciale avessero come presupposto soltanto il mancato riconoscimento della inabilità del ricorrente al momento del decesso del familiare, atteso che l'attribuzione di efficacia alla allegazione di fatti contenuti in un atto extraprocessuale, come la domanda amministrativa o il provvedimento di rigetto della stessa, non vale ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La qualità delle parti e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL ZI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/2024 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Borrelli Parte_1
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari CP_1
LI e VI RI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 12.11.2025.
Con ricorso depositato in data 29.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver presentato in data 15.09.2023, tramite il Patronato ANMIL di Catanzaro, domanda all' per ottenere la pensione di reversibilità categoria VO, a seguito del decesso della CP_1 propria madre, sig.ra titolare di pensione n. 10026476 categoria VO, avvenuto Persona_1
in data 18.07.2023; di aver ricevuto dall' provvedimento rigetto del 02.10.2023 motivato CP_1 sul presupposto del mancato riconoscimento della inabilità alla data della morte del familiare;
di aver presentato in data 01.12.2023, tramite il Patronato ANMIL, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale dell'Ente, conclusosi con provvedimento di rigetto del 21.12.2023, in quanto dichiarata “non inabile”.
Sul presupposto di essersi trovato, all'epoca del decesso della propria madre, senza reddito e nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, con condanna dell' alla sua corresponsione sin dalla data del decesso del de cuius. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l argomentando per l'infondatezza CP_1 del ricorso chiedendone il rigetto. Rilevava, in particolare, la mancata dimostrazione dei 1 presupposti costitutivi del diritto, non avendo parte ricorrente allegato e provato la c.d. vivenza a carico al momento del decesso del de cuius, nonché il possesso del requisito sanitario di cui all'art. 8 della l. n. 222/1984.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 22, L. 903/1965 dispone che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Requisiti per il riconoscimento della pensione a favore dei superstiti sono dunque, in caso di figli maggiorenni, l'inabilità intesa quale assoluta e permanente incapacità di svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 8 L. 222/1984 e la vivenza a carico.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della
“vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex multis Cass. civ.,
n. 1861/2019; Cass., n. 11689/2005).
Inoltre, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 c.p.c., è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente, se pure gravata da detto onere probatorio ed a fronte delle specifiche contestazioni sul punto sollevate in sede giudiziale dall' non ha CP_1 prodotto alcuna documentazione dalla quale dedurre che la madre avesse provveduto, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al suo mantenimento.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di provare il possesso del requisito reddituale,
l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo, perché proveniente dalla medesima parte ricorrente (cfr. Cass. n. 12131/2009), peraltro resa ai soli fini dell'esonero dal versamento del contributo unificato.
2 Peraltro, dalla documentazione versata in atti dall' emerge come il ricorrente percepiva CP_1 al momento del decesso della madre € 700,00 mensili a titolo di assegno di invalidità civile, sicché deve escludersi che il ricorrente fosse a carico del de cuius al momento del decesso di quest'ultimo (cfr. all.ti 7 e 8 della memoria di costituzione).
Inammissibile è la documentazione prodotta dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 29.09.2024 (cfr. fascicolo telematico), perché depositata successivamente all'introduzione del giudizio e avente ad oggetto fatti costitutivi della domanda.
Non rileva, inoltre, che il rigetto della domanda amministrativa e del relativo ricorso al
Comitato Provinciale avessero come presupposto soltanto il mancato riconoscimento della inabilità del ricorrente al momento del decesso del familiare, atteso che l'attribuzione di efficacia alla allegazione di fatti contenuti in un atto extraprocessuale, come la domanda amministrativa o il provvedimento di rigetto della stessa, non vale ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
La qualità delle parti e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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