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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 455/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 455/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 14.12.2022
DA
(C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Mario Gramegna Parte_1 C.F._1
del Foro di Napoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA ) e (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dal proc. e dom. avv. Luca Vecchioni del Foro di Trieste giusta procura in atti;
-APPELLATI -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 551/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Trieste,
Giudice Dott. Edoardo Sirza, resa nel procedimento r.g. 3929/2017 e notificata in data
14/11/2022;
Causa iscritta a ruolo il 23.12.2022 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa declaratoria di riforma integrale della sentenza impugnata, contrariis reiectiis, così provvedere:
In via preliminare
-Disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado nr. 551/2022,
Tribunale di Trieste, dott. Edoardo Sirza, per tutti i motivi infra dedotti;
Nel merito
Accogliere integralmente l'atto di appello, e previa declaratoria di riforma interale della sentenza di primo grado nr. 551/2022, Tribunale di Trieste:
- In riforma integrale della sentenza del Tribunale di Trieste, accertare e dichiarare quale unico ed esclusivo responsabile il proprietario/conducente del veicolo investitore nella causazione del sinistro per cui è causa, signor;
CP_2
- Sempre per l'effetto della riforma integrale della sentenza impugnata e per l'effetto della statuizione di cui sopra condannare il convenuto in solido e/o alternativamente CP_2
alla società di assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al risarcimento delle lesioni riportate dall'istante nella somma di € 70.019,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da relazione redatta dal CTP. Dott. Persona_1
o alternativamente in quell'altra che l'On. Giudicante riterrà di giustizia, anche in virtù della richiedenda CTU;
2 - In via subordinata e, per ragioni di mera economia processuale, dovendosi ritenere fondata la domanda nell'an, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa riforma integrale della sentenza nr. 551/2022, di condannare il convenuto in solido e/o alternativamente alla società di assicurazioni , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, o CP_1
chi di ragione al risarcimento delle lesioni riportate dall'istante nella somma che l'Ecc.ma
Corte di Appello riterrà di giustizia, determinata sulla base delle risultanze della Consulenza
Tecnica di parte attrice, nonché delle risultanze della consulenza redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa dott. Persona_2
- In ogni caso, per l'effetto delle pronunce di cui sopra, condannare il signor CP_2
in solido e /o alternativamente la compagnia assicuratrice in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del proprio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ivi comprese le spese di
CTP, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
- Munire la emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione.
In via istruttoria
- Sempre per l'effetto della riforma integrale della sentenza impugnata, disporre la revoca dell'ordinanza del 14 giugno 2021;
- Per l'effetto, disporre con ordinanza l'amissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio Medico-
Legale, al fine di accertare, la natura delle lesioni riportate dalla signora , Parte_1
stabilire la sussistenza del nesso di causalità, determinare la quantificazione dei danni riportati dall'attrice;
- In ogni caso, disporre ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, l'esibizione della relazione medica, redatta dal fiduciario della compagnia dott.
” Per_2
3 Per parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi - anche, se del caso, modificando la motivazione del Giudice di prime cure - l'appello della Signora siccome inammissibile e/o infondato e/o comunque del tutto indimostrato. Pt_1
Compensi e spese anche forfetarie rifuse.
Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste e l'assicurazione Parte_1 CP_2
r.c.a. di quest'ultimo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni CP_1
personali che asseriva di avere riportato in un incidente stradale avvenuto ad Arzano (NA) il
3.05.2016. Quanto alla dinamica del sinistro, l'attrice deduceva di essersi trovata a piedi, in prossimità
del marciapiedi all'incrocio tra Via Pecchia (strada a senso unico di marcia) e Via Piave (una laterale a destra di Via Pecchia senza sbocco) “al fine di dover attraversare la strada sulle strisce pedonali ed era seguita da altra persona che si trovava dietro”; l'auto Honda condotta dal percorreva via CP_2
Pecchia e giunta in prossimità di Via Piave, “sbandava spostandosi verso destra e la investiva”; al momento dell'investimento la “si trovava in prossimità del margine destro della carreggiata Pt_1
ed appena sotto il marciapiede per attraversare la strada” e “a seguito del forte impatto subito dall'autovettura veniva scaraventata a terra” e riportava la frattura al corpo L2.
e si costituivano in giudizio e contestavano la pretesa avversaria di cui CP_1 CP_2
dichiaravano di non accettare eventuali mutazioni nel corso del giudizio rispetto all'unica causa
petendi indicata dalla , nel senso che “qualora dovesse emergere che il dedotto sinistro si Pt_1
verificava con altre – diverse -modalità fattuali rispetto a quelle ex adverso allegate, la domanda
4 attorea dovrà essere disattesa”. Su questa premessa i convenuti negavano il verificarsi dell'occorso e le modalità del suo presunto accadimento per come descritte in citazione, evidenziando che l'attrice in sede di visita medico legale al fiduciario di aveva riferito il presunto sinistro con tutt'altre CP_1
modalità, e cioè: la vettura Honda era in fase di lenta retromarcia, in quel mentre l'attrice si immetteva all'improvviso in carreggiata fuori dalle zebrate, passando tra due veicoli in sosta ed intercettando la direttrice di marcia del veicolo;
anche solo per lo spavento preso, l'istante finiva a terra. Ribadivano
i convenuti, tuttavia, che tale ricostruzione veniva esplicitata all'esclusivo fine di confutare la causa
petendi avversaria e giammai per consentire che venga irritualmente mutata da controparte.
Il giudice di primo grado ammetteva le prove testimoniali e delegava per l'assunzione il Tribunale di
Napoli Nord.
Con la sentenza impugnata il giudice rigettava la domanda attorea e condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Affermava il primo giudice che, con riferimento alla dinamica del sinistro, fatto costitutivo della responsabilità excontrattuale, il thema UM è cristallizzato nell'atto di citazione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sicchè, se all'esito dell'istruttoria documentale, emerge che la dinamica del sinistro è stata radicalmente diversa da quella prospettata dall'attore, il giudice deve concludere che la causa petendi attorea non è stata provata;
se invece accogliesse le conclusioni attoree su una dinamica radicalmente diversa da quella definita in citazione si pronuncerebbe oltre i limiti della domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Ciò premesso, il giudice evidenziava che i testi avevano riferito che la era stata effettivamente Pt_1
investita dall'auto del convenuto, ma con modalità diverse da quelle indicate nell'atto di citazione:
secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria, la collisione sarebbe avvenuta non già tra la parte anteriore della macchina, che stava percorrendo via Pecchia, ed il fianco sinistro dell'attrice che quella strada stava attraversando, ma tra la parte posteriore della macchina che procedeva in retromarcia lungo via Piave e la parte sinistra dell'attrice che quest'ultima via stava attraversando.
5 Secondo il giudicante tra i due fatti non vi era sufficiente sovrapponibilità in quanto diverso era il luogo dell'investimento, ma anche le caratteristiche dei luoghi e la modalità della condotta erano diverse;
differenti erano anche le regole cautelari di perizia e prudenza che dovevano ispirare le condotte sia del pedone sia dell'automobilista.
Avverso la sentenza proponeva appello con cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;
sosteneva infatti che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la violazione dell'art.112 c.p.c.
non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi identificativi dell'azione.
Deduceva l'appellante di avere sempre chiesto il medesimo petitum, ovvero l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti e la condanna al risarcimento dei danni nella misura determinata dal CTP.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduceva l'insussistenza del mutamento della causa
petendi; rilevava che i convenuti nella loro comparsa di costituzione avevano dedotto che l'investimento era avvenuto proprio in virtù della manovra di retromarcia richiamata in sentenza e ciò sarebbe suffficiente ad escludere la mutatio libelli, atteso che il thema UM risultava cristallizzato dalla stessa controparte nel primo atto utile.
L'appellante sosteneva di non avere mai ha dedotto di essere stata investita con la parte anteriore del veicolo, e che la precisazione della modalità dell'urto emersa in istruttoria non avrebbe determinato né il mutamento del thema UM (che restava sempre l'investimento del pedone) né lo spazio di indagine: la direzione di marcia del veicolo non può costituire mutatio libelli, mentre l'ora, il luogo del sinistro, i soggetti coinvolti, il punto impattato dal veicolo ossia il fianco sinistro, le lesioni riportate erano rimaste invariate.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. confermato l'investimento, ma assumendo una dinamica ed elementi fondativi del fatto storico diversi da quelli dedotti in citazione.
Con il quarto motivo deduceva la violazione dell'art. 2054, comma 1, c.c.. Parte_1
Rilevava che il primo giudice aveva accertato che l'investimento del pedone nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dai testi effettivamente si era verificato;
ciò posto avrebbe dovuto applicare la presunzione dell'art. 2054, comma 1, c.c., e prendere atto che i convenuti non l'avevano superata,
posto che non sussisterebbe nell'istruttoria alcun elemento probatorio e/o indiziario da cui affermare che la condotta della fosse stata anomala o imprevedibile, mentre il avrebbe dovuto Pt_1 CP_2
assicurarsi, prima di principiare la retromarcia, dell'assenza di pedoni nelle vicinanze.
Rilevava l'appellante che l'ammissione pacifica dell'avvenuto investimento a causa della manovra di retromarcia avrebbe dovuto indurre il giudicante a verificare se fosse stata superata la doppia presunzione a carico del conducente.
Con il quinto motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per violazione dell'art. 195 c.p.c.
e dell'art. 210 c.p.c., per non avere ammesso il Tribunale la CTU medico-legale ed accolto l'ordine di esibizione della relazione della visita medica della da parte del medico fiduciario di Pt_1 CP_1
che avrebbe quantificato i postumi permanenti nel 12%, a fronte del 15% stimato dal CTP dell'attrice.
Costituitisi in giudizio, gli appellati ribadivano che vi sarebbe un'insanabile aporia tra la dinamica dei fatti reiteratamente propugnata dall'attrice e quanto poi dichiarato dai testi escussi;
sostenevano che le modalità di verificazione del sinistro integravano un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria non più modificabile in corso di causa.
Gli appellati deducevano altresì che rispetto ai testi attorei non poteva che essere espresso un giudizio di patente inaffidabilità trattandosi di parenti dall'attrice, mai indicati ante causam, neppure alla
Compagnia durante l'istruttoria stragiudiziale, ed indicati solo con la 2^ memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c..
7 Rilevavano inoltre gli appellati che non vi è alcun attraversamento pedonale zebrato all'intersezione tra via Pecchia e via Piave.
Con ordinanza di data 17.04.2024 la Corte disponeva c.t.u. medica.
***
1. Reputa il Collegio che l'appello sia fondato e la sentenza di primo grado debba essere conseguentemente riformata.
1.1 La dinamica del sinistro indicata nell'atto di citazione è la seguente:
il giorno 03/5/1016, verso le ore 8.00 circa, l'attrice si trovava, a piedi, in Arzano (NA),
all'incrocio tra Via Alfredo Pecchia e Via Piave, e veniva investita dall'auto Honda di proprietà
del signor l'attrice transitava a piedi, in prossimità del marciapiede al fine di CP_2
attraversare la strada sulle strisce pedonali, ed era seguita ed accompagnata da altra persona che si trovava dietro. L'autovettura Honda percorreva via Alfredo Pecchia con direzione Corso
Garibaldi e giunta in prossimità di via Piave sbandava postandosi verso destra ed investiva l'attrice, che si trovava in prossimità del margine destro della carreggiata ed appena sotto il marciapiede per attraversare la strada;
a seguito dell'impatto veniva scaraventata a terra.
Nell'atto introduttivo del giudizio la dinamica del sinistro è indicata in modo generico;
certamente non era stato fatto alcun cenno ad una manovra di retromarcia, ma era solo indicato che l'autovettura, giunta in prossimità di via Piave “sbandava portandosi verso destra ed investiva la istante”.
L'istruttoria ha consentito di chiarire la dinamica del sinistro nel senso indicato dalla stessa attrice al dott. medico legale per , al quale la aveva riferito di essere stata Per_2 CP_1 Pt_1
investita sul lato sinistro da una autovettura in manovra di retromarcia.
Il teste di parte attrice ha dichiarato che era in compagnia della e che Testimone_1 Pt_1
questa era già scesa dal marciapiede e aveva iniziato ad attraversare la strada, quando era stata investista dalla Honda;
l'auto veniva da via Pecchia, entrava in via Piave e dopo pochi minuti
8 usciva in retromarcia per rientrare in via Pecchia e nel corso di detta manovra investiva l'odierna appellante, colpendola sul lato sinistro.
La teste ha confermato tali circostanze precisando che la al momento Testimone_2 Pt_1
dell'impatto stava attraversando via Piave per proseguire il suo cammino sempre su via Pecchia
superando la via Piave.
La teste nulla ha potuto riferire di rilevante, pur essendo a bordo dell'autovettura del Tes_3
; la stessa ha infatti confermato solo la presenza dell'auto all'ora e nel luogo indicato CP_2
dall'attrice e che la Honda aveva iniziato in via Piave una lenta manovra di retromarcia.
1.2 Quanto all'identificazione del petitum e della causa petendi, rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione, si deve rilevare che all'esito dell'istruttoria il giorno, l'ora, il luogo teatro del sinistro sono risultati i medesimi;
è stata invocata la responsabilità extracontrattuale esclusiva del per le lesioni personali patite a seguito del sinistro ed il petitum è sempre rimasto il CP_2
risarcimento dei danni.
Secondo Cass. n. 6387/2023 non sussiste mutatio libelli nel caso di domanda che contesti genericamente la ricorrenza di un fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale, e poi specifichi più puntualmente il fatto dannoso (cfr., anche Cass. n. 17832/2002).
L'essenza della domanda svolta dall'attrice rimane sempre la violazione del principio del
neminem laedere, ex art. 2043 e/o 2054 c.c. sulla base di un comportamento illecito che ha provocato l'investimento e quindi le lesioni personali al pedone.
Gli stessi convenuti peraltro, nella comparsa di costituzione avevano ipotizzato una diversa dinamica per la quale “era in realtà l'attrice ad intercettare inaspettatamente la strada al mezzo
del sig. , giacchè era la Signora ad intersecare la direttrice del veicolo, immettendosi CP_2 Pt_1
in carreggiata sbucando all'improvviso da due vetture parcheggiate”….” ”s'immetteva in
carreggiata, passando tra due veicoli in sosta, e parandosi in tal guisa innanzi al mezzo già in
retromarcia”.
9 I convenuti anche nella loro memoria del 23.12.2018 hanno riconosciuto che quel giorno ed in quel luogo qualcosa era accaduto mentre il procedeva in retromarcia: il capitolato di prova CP_2
indica infatti che in data 03.05.2016, alle ore 8.00 circa, la vettura Honda condotta dal Sig. CP_2
si trovava su Via Piave, ad Arzano (NA), e quest'ultimo principiava una lenta manovra di retromarcia con direzione Via Pecchia;
in quel mentre, l'attrice s'immetteva in carreggiata passando tra due veicoli in sosta e ciò faceva al di fuori delle strisce pedonali.
Deve ritenersi pertanto che i convenuti si siano difesi adeguatamente con riguardo alla dinamica come poi accertata e che non vi sia stata una lesione del diritto di difesa.
2. Dalla ricostruzione del fatto e dei luoghi risulta che l'appellante abbia attraversato la strada nel punto in cui via Pecchia interseca via Piave;
in tale punto, diversamente da quanto affermato dai testimoni attorei, non vi sono delle strisce pedonali ma vi è comunque un attraversamento per i pedoni che transitano sul marciapiede.
Deve trovare pertanto applicazione l'art. 2054 che prevede che: “Il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Secondo Cass.n.9856/2022 “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo
investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c.,
dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è
sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia
prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non
prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle
circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”.
La presunzione pertanto nel caso di specie deve ritenersi operante.
3 Al fine della quantificazione del danno risarcibile è stata disposta CTU medico-legale le cui conclusioni sono le seguenti:
10 lesioni riportate dalla in occasione del sinistro stradale: frattura traumatica amielica del soma Pt_1
della seconda vertebra lombare, con interessamento della limitante superiore e deformazione a cuneo,
lesione da ritenersi in nesso di causalità materiale diretto ed immediato con il trauma patito;
l'inabilità temporanea riferita al biologico è stata totale per 6 giorni (sofferenza di entità elevata,
inibite tutte le attività della vita quotidiana), parziale al 75% per 75 giorni (sofferenza di entità medio elevata, inibite la gran parte delle attività della vita quotidiana), al 50% per 75 giorni (sofferenza di entità media, inibita la possibilità di dedicarsi proficuamente alla cura della casa ed alla pratica di attività ludico-sportiva e di svago, minimo aiuto per la cura di sé) ed al tasso medio del 25% per 120
giorni (sofferenza di entità medio-lieve, ostacolata e disagevole la pratica di attività ludico sportiva e di svago, autonomia nella cura di sé);
in esito alla lesione traumatica residua alla perizianda, casalinga anche all'epoca dei fatti, una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 13%, senza ricadute peculiari od eccedenti l'ordinario rispetto alla capacità lavorativa generica, ivi compresa quella attitudinale;
le spese mediche e di cura congrue e pertinenti ammontano a 742,75 euro.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, ed in considerazione dell'età dell'appellante all'epoca del sinistro, pari a 55 anni, per il danno biologico permanente il danno risarcibile ammonta ad euro 28.205,00.
Quanto all'invalidità temporanea totale per sei giorni il risarcimento è pari ad euro 690,00
per l'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 75 euro 6.468,75
Per l'invalidità temporanea parziale al 50% per 75 giorni euro 4.312,50
Per l'invalidità temporanea parziale al 25% euro 3.450,00
Per un totale di danno per invalidità euro 14.921,25.
Il danno biologico è quindi determinabile in euro 43.126,25 complessivi.
Reputa il collegio che non possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione né incremento per sofferenza soggettiva.
11 Secondo Cass.n. 27482/2018 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal
cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza
della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare
in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute”.
Secondo Cass.n.31681/2024 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Cass.n.9006/2022 ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle
vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile
di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata
valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”.
12 Sul punto parte appellante ha esclusivamente richiamato quando indicato dal ctu, ovvero che l'appellante lamenta lombalgia a prevalente riacutizzazione meteroropatica e per la quale assume paracetamolo o antinfiammatori, e che la stessa indotta quotidianamente corsetto elastico con stecche.
Nessuna prova è stata fornita circa conseguenze del tutto eccezionali riguardo al danno biologico, né
circa uno stato di sofferenza interiore risarcibile, che non può essere presunto.
A titolo di danno non patrimoniale deve essere pertanto riconosciuta all'appellante la somma CP_3
di € 43.126,25 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi al tasso legale su tale somma devalutata all'epoca dell'incidente (3/05/2016) e via via rivalutata di anno in anno con interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al tasso legale sino al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere invece riconosciuta la somma di euro 742,23, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2016 al saldo.
4. Le spese di lite come in dispositivo liquidate per entrambi i gradi, con applicazione dei valori medi,
seguono la soccombenza, ed anche le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
ne confronti di e così provvede:
[...] CP_1 CP_2
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 551/22 del Tribunale di Trieste,
accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa;
CP_2
condanna e in solido a pagare a somma di € CP_1 CP_2 Parte_2
43.126,25 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi al tasso legale su tale somma devalutata all'epoca dell'incidente (3/05/2016) e via via rivalutata di anno in anno con interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al
13 tasso legale sino al saldo, oltre alla somma di euro 742,23 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2016 al saldo;
- condanna gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso per spese generali, nonchè
ad IVA e CPA se dovute e, per questo grado, in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al 15%
per il rimborso per spese generali, nonchè ad IVA e CPA se dovute;
- Pone a definitivo carico degli appellati in solido le spese di CTU sostenute nel secondo grado del giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 e 116 c.p.c.: il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la prova testimoniale avesse
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 455/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 14.12.2022
DA
(C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Mario Gramegna Parte_1 C.F._1
del Foro di Napoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA ) e (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dal proc. e dom. avv. Luca Vecchioni del Foro di Trieste giusta procura in atti;
-APPELLATI -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 551/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Trieste,
Giudice Dott. Edoardo Sirza, resa nel procedimento r.g. 3929/2017 e notificata in data
14/11/2022;
Causa iscritta a ruolo il 23.12.2022 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa declaratoria di riforma integrale della sentenza impugnata, contrariis reiectiis, così provvedere:
In via preliminare
-Disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado nr. 551/2022,
Tribunale di Trieste, dott. Edoardo Sirza, per tutti i motivi infra dedotti;
Nel merito
Accogliere integralmente l'atto di appello, e previa declaratoria di riforma interale della sentenza di primo grado nr. 551/2022, Tribunale di Trieste:
- In riforma integrale della sentenza del Tribunale di Trieste, accertare e dichiarare quale unico ed esclusivo responsabile il proprietario/conducente del veicolo investitore nella causazione del sinistro per cui è causa, signor;
CP_2
- Sempre per l'effetto della riforma integrale della sentenza impugnata e per l'effetto della statuizione di cui sopra condannare il convenuto in solido e/o alternativamente CP_2
alla società di assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al risarcimento delle lesioni riportate dall'istante nella somma di € 70.019,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da relazione redatta dal CTP. Dott. Persona_1
o alternativamente in quell'altra che l'On. Giudicante riterrà di giustizia, anche in virtù della richiedenda CTU;
2 - In via subordinata e, per ragioni di mera economia processuale, dovendosi ritenere fondata la domanda nell'an, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa riforma integrale della sentenza nr. 551/2022, di condannare il convenuto in solido e/o alternativamente alla società di assicurazioni , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, o CP_1
chi di ragione al risarcimento delle lesioni riportate dall'istante nella somma che l'Ecc.ma
Corte di Appello riterrà di giustizia, determinata sulla base delle risultanze della Consulenza
Tecnica di parte attrice, nonché delle risultanze della consulenza redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa dott. Persona_2
- In ogni caso, per l'effetto delle pronunce di cui sopra, condannare il signor CP_2
in solido e /o alternativamente la compagnia assicuratrice in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del proprio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ivi comprese le spese di
CTP, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
- Munire la emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione.
In via istruttoria
- Sempre per l'effetto della riforma integrale della sentenza impugnata, disporre la revoca dell'ordinanza del 14 giugno 2021;
- Per l'effetto, disporre con ordinanza l'amissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio Medico-
Legale, al fine di accertare, la natura delle lesioni riportate dalla signora , Parte_1
stabilire la sussistenza del nesso di causalità, determinare la quantificazione dei danni riportati dall'attrice;
- In ogni caso, disporre ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, l'esibizione della relazione medica, redatta dal fiduciario della compagnia dott.
” Per_2
3 Per parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi - anche, se del caso, modificando la motivazione del Giudice di prime cure - l'appello della Signora siccome inammissibile e/o infondato e/o comunque del tutto indimostrato. Pt_1
Compensi e spese anche forfetarie rifuse.
Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste e l'assicurazione Parte_1 CP_2
r.c.a. di quest'ultimo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni CP_1
personali che asseriva di avere riportato in un incidente stradale avvenuto ad Arzano (NA) il
3.05.2016. Quanto alla dinamica del sinistro, l'attrice deduceva di essersi trovata a piedi, in prossimità
del marciapiedi all'incrocio tra Via Pecchia (strada a senso unico di marcia) e Via Piave (una laterale a destra di Via Pecchia senza sbocco) “al fine di dover attraversare la strada sulle strisce pedonali ed era seguita da altra persona che si trovava dietro”; l'auto Honda condotta dal percorreva via CP_2
Pecchia e giunta in prossimità di Via Piave, “sbandava spostandosi verso destra e la investiva”; al momento dell'investimento la “si trovava in prossimità del margine destro della carreggiata Pt_1
ed appena sotto il marciapiede per attraversare la strada” e “a seguito del forte impatto subito dall'autovettura veniva scaraventata a terra” e riportava la frattura al corpo L2.
e si costituivano in giudizio e contestavano la pretesa avversaria di cui CP_1 CP_2
dichiaravano di non accettare eventuali mutazioni nel corso del giudizio rispetto all'unica causa
petendi indicata dalla , nel senso che “qualora dovesse emergere che il dedotto sinistro si Pt_1
verificava con altre – diverse -modalità fattuali rispetto a quelle ex adverso allegate, la domanda
4 attorea dovrà essere disattesa”. Su questa premessa i convenuti negavano il verificarsi dell'occorso e le modalità del suo presunto accadimento per come descritte in citazione, evidenziando che l'attrice in sede di visita medico legale al fiduciario di aveva riferito il presunto sinistro con tutt'altre CP_1
modalità, e cioè: la vettura Honda era in fase di lenta retromarcia, in quel mentre l'attrice si immetteva all'improvviso in carreggiata fuori dalle zebrate, passando tra due veicoli in sosta ed intercettando la direttrice di marcia del veicolo;
anche solo per lo spavento preso, l'istante finiva a terra. Ribadivano
i convenuti, tuttavia, che tale ricostruzione veniva esplicitata all'esclusivo fine di confutare la causa
petendi avversaria e giammai per consentire che venga irritualmente mutata da controparte.
Il giudice di primo grado ammetteva le prove testimoniali e delegava per l'assunzione il Tribunale di
Napoli Nord.
Con la sentenza impugnata il giudice rigettava la domanda attorea e condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Affermava il primo giudice che, con riferimento alla dinamica del sinistro, fatto costitutivo della responsabilità excontrattuale, il thema UM è cristallizzato nell'atto di citazione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sicchè, se all'esito dell'istruttoria documentale, emerge che la dinamica del sinistro è stata radicalmente diversa da quella prospettata dall'attore, il giudice deve concludere che la causa petendi attorea non è stata provata;
se invece accogliesse le conclusioni attoree su una dinamica radicalmente diversa da quella definita in citazione si pronuncerebbe oltre i limiti della domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Ciò premesso, il giudice evidenziava che i testi avevano riferito che la era stata effettivamente Pt_1
investita dall'auto del convenuto, ma con modalità diverse da quelle indicate nell'atto di citazione:
secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria, la collisione sarebbe avvenuta non già tra la parte anteriore della macchina, che stava percorrendo via Pecchia, ed il fianco sinistro dell'attrice che quella strada stava attraversando, ma tra la parte posteriore della macchina che procedeva in retromarcia lungo via Piave e la parte sinistra dell'attrice che quest'ultima via stava attraversando.
5 Secondo il giudicante tra i due fatti non vi era sufficiente sovrapponibilità in quanto diverso era il luogo dell'investimento, ma anche le caratteristiche dei luoghi e la modalità della condotta erano diverse;
differenti erano anche le regole cautelari di perizia e prudenza che dovevano ispirare le condotte sia del pedone sia dell'automobilista.
Avverso la sentenza proponeva appello con cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;
sosteneva infatti che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la violazione dell'art.112 c.p.c.
non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi identificativi dell'azione.
Deduceva l'appellante di avere sempre chiesto il medesimo petitum, ovvero l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti e la condanna al risarcimento dei danni nella misura determinata dal CTP.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduceva l'insussistenza del mutamento della causa
petendi; rilevava che i convenuti nella loro comparsa di costituzione avevano dedotto che l'investimento era avvenuto proprio in virtù della manovra di retromarcia richiamata in sentenza e ciò sarebbe suffficiente ad escludere la mutatio libelli, atteso che il thema UM risultava cristallizzato dalla stessa controparte nel primo atto utile.
L'appellante sosteneva di non avere mai ha dedotto di essere stata investita con la parte anteriore del veicolo, e che la precisazione della modalità dell'urto emersa in istruttoria non avrebbe determinato né il mutamento del thema UM (che restava sempre l'investimento del pedone) né lo spazio di indagine: la direzione di marcia del veicolo non può costituire mutatio libelli, mentre l'ora, il luogo del sinistro, i soggetti coinvolti, il punto impattato dal veicolo ossia il fianco sinistro, le lesioni riportate erano rimaste invariate.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. confermato l'investimento, ma assumendo una dinamica ed elementi fondativi del fatto storico diversi da quelli dedotti in citazione.
Con il quarto motivo deduceva la violazione dell'art. 2054, comma 1, c.c.. Parte_1
Rilevava che il primo giudice aveva accertato che l'investimento del pedone nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dai testi effettivamente si era verificato;
ciò posto avrebbe dovuto applicare la presunzione dell'art. 2054, comma 1, c.c., e prendere atto che i convenuti non l'avevano superata,
posto che non sussisterebbe nell'istruttoria alcun elemento probatorio e/o indiziario da cui affermare che la condotta della fosse stata anomala o imprevedibile, mentre il avrebbe dovuto Pt_1 CP_2
assicurarsi, prima di principiare la retromarcia, dell'assenza di pedoni nelle vicinanze.
Rilevava l'appellante che l'ammissione pacifica dell'avvenuto investimento a causa della manovra di retromarcia avrebbe dovuto indurre il giudicante a verificare se fosse stata superata la doppia presunzione a carico del conducente.
Con il quinto motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per violazione dell'art. 195 c.p.c.
e dell'art. 210 c.p.c., per non avere ammesso il Tribunale la CTU medico-legale ed accolto l'ordine di esibizione della relazione della visita medica della da parte del medico fiduciario di Pt_1 CP_1
che avrebbe quantificato i postumi permanenti nel 12%, a fronte del 15% stimato dal CTP dell'attrice.
Costituitisi in giudizio, gli appellati ribadivano che vi sarebbe un'insanabile aporia tra la dinamica dei fatti reiteratamente propugnata dall'attrice e quanto poi dichiarato dai testi escussi;
sostenevano che le modalità di verificazione del sinistro integravano un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria non più modificabile in corso di causa.
Gli appellati deducevano altresì che rispetto ai testi attorei non poteva che essere espresso un giudizio di patente inaffidabilità trattandosi di parenti dall'attrice, mai indicati ante causam, neppure alla
Compagnia durante l'istruttoria stragiudiziale, ed indicati solo con la 2^ memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c..
7 Rilevavano inoltre gli appellati che non vi è alcun attraversamento pedonale zebrato all'intersezione tra via Pecchia e via Piave.
Con ordinanza di data 17.04.2024 la Corte disponeva c.t.u. medica.
***
1. Reputa il Collegio che l'appello sia fondato e la sentenza di primo grado debba essere conseguentemente riformata.
1.1 La dinamica del sinistro indicata nell'atto di citazione è la seguente:
il giorno 03/5/1016, verso le ore 8.00 circa, l'attrice si trovava, a piedi, in Arzano (NA),
all'incrocio tra Via Alfredo Pecchia e Via Piave, e veniva investita dall'auto Honda di proprietà
del signor l'attrice transitava a piedi, in prossimità del marciapiede al fine di CP_2
attraversare la strada sulle strisce pedonali, ed era seguita ed accompagnata da altra persona che si trovava dietro. L'autovettura Honda percorreva via Alfredo Pecchia con direzione Corso
Garibaldi e giunta in prossimità di via Piave sbandava postandosi verso destra ed investiva l'attrice, che si trovava in prossimità del margine destro della carreggiata ed appena sotto il marciapiede per attraversare la strada;
a seguito dell'impatto veniva scaraventata a terra.
Nell'atto introduttivo del giudizio la dinamica del sinistro è indicata in modo generico;
certamente non era stato fatto alcun cenno ad una manovra di retromarcia, ma era solo indicato che l'autovettura, giunta in prossimità di via Piave “sbandava portandosi verso destra ed investiva la istante”.
L'istruttoria ha consentito di chiarire la dinamica del sinistro nel senso indicato dalla stessa attrice al dott. medico legale per , al quale la aveva riferito di essere stata Per_2 CP_1 Pt_1
investita sul lato sinistro da una autovettura in manovra di retromarcia.
Il teste di parte attrice ha dichiarato che era in compagnia della e che Testimone_1 Pt_1
questa era già scesa dal marciapiede e aveva iniziato ad attraversare la strada, quando era stata investista dalla Honda;
l'auto veniva da via Pecchia, entrava in via Piave e dopo pochi minuti
8 usciva in retromarcia per rientrare in via Pecchia e nel corso di detta manovra investiva l'odierna appellante, colpendola sul lato sinistro.
La teste ha confermato tali circostanze precisando che la al momento Testimone_2 Pt_1
dell'impatto stava attraversando via Piave per proseguire il suo cammino sempre su via Pecchia
superando la via Piave.
La teste nulla ha potuto riferire di rilevante, pur essendo a bordo dell'autovettura del Tes_3
; la stessa ha infatti confermato solo la presenza dell'auto all'ora e nel luogo indicato CP_2
dall'attrice e che la Honda aveva iniziato in via Piave una lenta manovra di retromarcia.
1.2 Quanto all'identificazione del petitum e della causa petendi, rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione, si deve rilevare che all'esito dell'istruttoria il giorno, l'ora, il luogo teatro del sinistro sono risultati i medesimi;
è stata invocata la responsabilità extracontrattuale esclusiva del per le lesioni personali patite a seguito del sinistro ed il petitum è sempre rimasto il CP_2
risarcimento dei danni.
Secondo Cass. n. 6387/2023 non sussiste mutatio libelli nel caso di domanda che contesti genericamente la ricorrenza di un fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale, e poi specifichi più puntualmente il fatto dannoso (cfr., anche Cass. n. 17832/2002).
L'essenza della domanda svolta dall'attrice rimane sempre la violazione del principio del
neminem laedere, ex art. 2043 e/o 2054 c.c. sulla base di un comportamento illecito che ha provocato l'investimento e quindi le lesioni personali al pedone.
Gli stessi convenuti peraltro, nella comparsa di costituzione avevano ipotizzato una diversa dinamica per la quale “era in realtà l'attrice ad intercettare inaspettatamente la strada al mezzo
del sig. , giacchè era la Signora ad intersecare la direttrice del veicolo, immettendosi CP_2 Pt_1
in carreggiata sbucando all'improvviso da due vetture parcheggiate”….” ”s'immetteva in
carreggiata, passando tra due veicoli in sosta, e parandosi in tal guisa innanzi al mezzo già in
retromarcia”.
9 I convenuti anche nella loro memoria del 23.12.2018 hanno riconosciuto che quel giorno ed in quel luogo qualcosa era accaduto mentre il procedeva in retromarcia: il capitolato di prova CP_2
indica infatti che in data 03.05.2016, alle ore 8.00 circa, la vettura Honda condotta dal Sig. CP_2
si trovava su Via Piave, ad Arzano (NA), e quest'ultimo principiava una lenta manovra di retromarcia con direzione Via Pecchia;
in quel mentre, l'attrice s'immetteva in carreggiata passando tra due veicoli in sosta e ciò faceva al di fuori delle strisce pedonali.
Deve ritenersi pertanto che i convenuti si siano difesi adeguatamente con riguardo alla dinamica come poi accertata e che non vi sia stata una lesione del diritto di difesa.
2. Dalla ricostruzione del fatto e dei luoghi risulta che l'appellante abbia attraversato la strada nel punto in cui via Pecchia interseca via Piave;
in tale punto, diversamente da quanto affermato dai testimoni attorei, non vi sono delle strisce pedonali ma vi è comunque un attraversamento per i pedoni che transitano sul marciapiede.
Deve trovare pertanto applicazione l'art. 2054 che prevede che: “Il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Secondo Cass.n.9856/2022 “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo
investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c.,
dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è
sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia
prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non
prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle
circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”.
La presunzione pertanto nel caso di specie deve ritenersi operante.
3 Al fine della quantificazione del danno risarcibile è stata disposta CTU medico-legale le cui conclusioni sono le seguenti:
10 lesioni riportate dalla in occasione del sinistro stradale: frattura traumatica amielica del soma Pt_1
della seconda vertebra lombare, con interessamento della limitante superiore e deformazione a cuneo,
lesione da ritenersi in nesso di causalità materiale diretto ed immediato con il trauma patito;
l'inabilità temporanea riferita al biologico è stata totale per 6 giorni (sofferenza di entità elevata,
inibite tutte le attività della vita quotidiana), parziale al 75% per 75 giorni (sofferenza di entità medio elevata, inibite la gran parte delle attività della vita quotidiana), al 50% per 75 giorni (sofferenza di entità media, inibita la possibilità di dedicarsi proficuamente alla cura della casa ed alla pratica di attività ludico-sportiva e di svago, minimo aiuto per la cura di sé) ed al tasso medio del 25% per 120
giorni (sofferenza di entità medio-lieve, ostacolata e disagevole la pratica di attività ludico sportiva e di svago, autonomia nella cura di sé);
in esito alla lesione traumatica residua alla perizianda, casalinga anche all'epoca dei fatti, una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 13%, senza ricadute peculiari od eccedenti l'ordinario rispetto alla capacità lavorativa generica, ivi compresa quella attitudinale;
le spese mediche e di cura congrue e pertinenti ammontano a 742,75 euro.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, ed in considerazione dell'età dell'appellante all'epoca del sinistro, pari a 55 anni, per il danno biologico permanente il danno risarcibile ammonta ad euro 28.205,00.
Quanto all'invalidità temporanea totale per sei giorni il risarcimento è pari ad euro 690,00
per l'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 75 euro 6.468,75
Per l'invalidità temporanea parziale al 50% per 75 giorni euro 4.312,50
Per l'invalidità temporanea parziale al 25% euro 3.450,00
Per un totale di danno per invalidità euro 14.921,25.
Il danno biologico è quindi determinabile in euro 43.126,25 complessivi.
Reputa il collegio che non possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione né incremento per sofferenza soggettiva.
11 Secondo Cass.n. 27482/2018 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal
cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza
della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare
in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute”.
Secondo Cass.n.31681/2024 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Cass.n.9006/2022 ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle
vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile
di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata
valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”.
12 Sul punto parte appellante ha esclusivamente richiamato quando indicato dal ctu, ovvero che l'appellante lamenta lombalgia a prevalente riacutizzazione meteroropatica e per la quale assume paracetamolo o antinfiammatori, e che la stessa indotta quotidianamente corsetto elastico con stecche.
Nessuna prova è stata fornita circa conseguenze del tutto eccezionali riguardo al danno biologico, né
circa uno stato di sofferenza interiore risarcibile, che non può essere presunto.
A titolo di danno non patrimoniale deve essere pertanto riconosciuta all'appellante la somma CP_3
di € 43.126,25 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi al tasso legale su tale somma devalutata all'epoca dell'incidente (3/05/2016) e via via rivalutata di anno in anno con interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al tasso legale sino al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere invece riconosciuta la somma di euro 742,23, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2016 al saldo.
4. Le spese di lite come in dispositivo liquidate per entrambi i gradi, con applicazione dei valori medi,
seguono la soccombenza, ed anche le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
ne confronti di e così provvede:
[...] CP_1 CP_2
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 551/22 del Tribunale di Trieste,
accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa;
CP_2
condanna e in solido a pagare a somma di € CP_1 CP_2 Parte_2
43.126,25 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi al tasso legale su tale somma devalutata all'epoca dell'incidente (3/05/2016) e via via rivalutata di anno in anno con interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al
13 tasso legale sino al saldo, oltre alla somma di euro 742,23 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal giugno 2016 al saldo;
- condanna gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso per spese generali, nonchè
ad IVA e CPA se dovute e, per questo grado, in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre al 15%
per il rimborso per spese generali, nonchè ad IVA e CPA se dovute;
- Pone a definitivo carico degli appellati in solido le spese di CTU sostenute nel secondo grado del giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 e 116 c.p.c.: il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la prova testimoniale avesse
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