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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3072/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3138/2020 del Tribunale di Santa MA PU ER emessa all'esito del giudizio n. R.G. 9467/2015 e pubblicata il 30.12.2020
TRA
'elettivamente domiciliato in (C.F. C.F. 1 Parte_1
Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n.13 presso lo studio dall'Avv. Fabio Pagano(C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Florindo DiC.F._2
LU (C.F. C.F. 3
) del Foro di Isernia, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in Viale Fulvio Testi n.280, Milano, P.I P.IVA_1 in Controparte_1
Controparte_2 elettivamentepersona dell'Amministratore Delegato domiciliata in Vairano Scalo (CE) alla Via Giovanni XXIII n.11 presso lo studio dell'Avv. Massimo Amato, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Della Rocca (C.F.
1), in virtù di procura generale alle liti per notar Persona_1 C.F._4 di
Milano del 07.09.12 Rep. 30.873 Racc.
9.197 APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_3 (C.F.: elettivamente domiciliato in Santa C.F._5 '
MA PU ER (CE) alla Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park, presso lo studio dell'Avv. Andrea Mario Martucci, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2015 Parte_1 conveniva in
Controparte_1 in persona giudizio innanzi al Tribunale di Santa MA PU ER la del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva:
- di essere intestatario sin dal giugno 2008 della linea di credito "revolving" distinta con n.
0110075310, accesa presso l'Agenzia Agos Ducato S.p.A. di Caserta, con apertura di linea di credito pari ad E. 49.800,00, poi diminuita in data 13.12.2011 ad E. 32.000,00;
- che a seguito di riscontro fornito dalla società convenuta alla missiva datata 13.5.2015, evidenziava che le sottoscrizioni ivi apposte non erano riconducibili alla sua persona.
Provvedeva, dunque, al formale disconoscimento delle firme e, contestando il rispetto del requisito di forma scritta, affermava l'insussistenza di una valida pattuizione in merito alle condizioni economiche praticate;
contestava, altresì, l'illegittima applicazione di tassi debitori ultralegali, della C.M.S., di spese ed altri oneri e commissioni variamente denominati, oltre che la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Tanto premesso, chiedeva: “... A) Accertare e dichiarare, in relazione al rapporto n.
00705310 (sul quale è regolata una linea di credito revolving), per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione istruttoria, all'applicazione, dei costi, spese - anche assicurative - e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
B) In ogni caso, accertare che la Controparte_1 ha capitalizzato mensilmente le competenze del medesimo conto in violazione dell'art. 1283
c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
C) Accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del rapporto n.00705310, nonché il reale saldo del suddetto conto alla data odierna in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n. 13 del presente atto;
D) Per l'effetto condannare la convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tale rapporto, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi, e alla restituzione delle somme tutte che risulteranno a credito del Sig. Parte_1 in quanto non dovute, con gli interessi come per legge;
E) in via gradata rispetto al punto D) accertare e determinare le somme indebitamente riscosse dalla convenuta in ordine al predetto rapporto, sempre in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di
CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui alla premessa del presente atto e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme tutte che risulteranno a credito dell' attore, con gli interessi come per legge;
F) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo"
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 che precisava in primo luogo che la struttura del contratto in questione non richiedeva il contatto diretto con il soggetto finanziato, la cui richiesta nella specie veniva veicolata in data 3.6.2008, a mezzo dell'agente promotore finanziario Controparte_3 di cui chiedeva la chiamata in causa. '
A fronte poi del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di linea di credito, formulava istanza di verificazione;
nel merito contestava l'avverso dedotto ed evidenziava la correttezza del suo operato.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, Controparte_3 si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea;
insisteva per la verificazione delle sottoscrizioni e chiedeva nel merito il rigetto della domanda.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza grafologica, rigettata l'istanza di consulenza contabile e precisate le conclusioni, il Tribunale di Santa MA
PU ER con sentenza n.3138/2020 così statuiva “rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014 nella misura indicata in parte motiva) nella somma di €
3.628,00 per ciascuna parte (di cui € 810,00 per fase di studio, € 574,00 per fase introduttiva,
€ 860,00 per fase istruttoria ed € 1.384,00 per fase decisionale) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle somme di cui al capo che precede – per quanto di spettanza alla parte terza chiamata-
- in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente carico di parte attrice le spese occorse per la stesura della relazione tecnica di ufficio".
In particolare, in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico grafologico, dichiarava autografe le firme apposte da sul Parte_1 documento intitolato "Richiesta di linea di credito revolving n. 00705310", e di conseguenza dichiarava validamente pattuite le condizioni economiche ivi contenute, non avendo il [...]
Pt_1 assolto l'onere probatorio su di lui incombente ai fini dell'accertamento dell'illegittimità delle somme a vario titolo a lui addebitate.
Parte_1Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il 30.06.2021
proponeva appello, contestando anzitutto la validità della consulenza tecnica grafologica, evidenziandone i vizi sotto il profilo dell'acquisizione delle scritture comparative e del metodo scientifico utilizzato, che riteneva errato, oltre che caratterizzato da una diffusa negligenza nel compimento delle operazioni peritali.
In ogni caso, chiedeva la riforma della sentenza "per errata pronuncia circa la domanda di nullita' relativa per difetto di forma scritta della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali, della commissione di massimo utilizzo, spese assicurative e degli altri oneri e commissioni contestate errata interpretazione dell'art. 112 cpc - errata interpretazione
-
dell'art. 2697 c.c.".
Chiedeva dunque: "A) Accertare e dichiarare, in relazione al rapporto n.00705310 (sul quale
è regolata una linea di credito revolving), per i rilievi svolti in narrativa (anche in relazione alla falsità delle n. 6 sottoscrizioni apportate sull'allegato 4 produzione CP_1 e sulla copia dello stesso depositato in allegato 2 produzione CP_3 la nullità per mancanza di forma '
scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione istruttoria, all'applicazione, dei costi, spese – anche assicurative - e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
B) In ogni caso, accertare che la Controparte_1 ha capitalizzato mensilmente le competenze del medesimo conto in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
C) Accertare e determinare che sono state addebitate sul rapporto de quo, per tutti i rilievi svolti in premessa, dall'anno 2008 all'anno 2015, a titolo di interessi, copertura assicurativa e altre spese variamente denominate, mai pattuite per iscritto, somme per euro 25.188,32, somma non giustificata da alcuna pattuizione contrattuale e, per l'effetto D) Accertare e determinare la reale situazione contabile del rapporto n.00705310 al 31.12.2015, nonché il reale saldo del suddetto conto, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri indicati in premessa;
E) Per l'effetto condannare la convenuta CP_1
[...] ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tale rapporto, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi, e alla restituzione delle somme tutte che risulteranno a credito del Sig. Parte_1 in quanto non dovute, con gli interessi come per legge;
F) condannare, altresì, la Controparte_1 e il Sig. Controparte_3 terzo chiamato in causa, alle spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo;
G) Condannare, altresì, la CP_1
Controparte_3 lla restituzione all'appellante di quanto percepito per le spese
[...] e il Sig.
di giudizio liquidate nella sentenza di I grado, già versate loro direttamente ai procuratori. Si costituiva la Controparte_1 che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite. Si costituiva altresì Controparte_3 che chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Precisate le conclusioni la causa era rimessa in decisione con l'assegnazione die termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'appellante deduce l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che recepiva le conclusioni del consulente grafologico che affermava l'autografia delle firme apposte al contratto di credito revolving n. 00705310, ritenendole vergate dal Parte_1 contesta la validità della consulenza grafologica espletata in primo grado riproponendo sostanzialmente le doglianze formulate già in primo grado e chiede che, dichiaratane la nullità, ne sia disposta la rinnovazione.
A tal fine articola due motivi di appello che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente avvinti dal loro oggetto.
Più specificatamente a fondamento delle proprie ragioni sostiene con il primo motivo di appello, rubricato: "Sulla omessa pronuncia di nullità della consulenza tecnica d'ufficio", una serie di profili di invalidità dell'elaborato grafologico quali, anzitutto, l'arbitraria acquisizione da parte del consulente tecnico di scritture di comparazione non indicate nell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure conferiva l'incarico e, poi, la violazione del principio del contraddittorio in riferimento all'acquisizione delle sottoscrizioni, rappresentando sul punto che nei verbali allegati alla relazione peritale, agli atti, si fa laconicamente riferimento alla circostanza dell'acquisizione delle sottoscrizioni dell'appellante, affermando che “sono stati vergati n.4 fogli firmato A4, nonché n.2 fogli a righi"; inoltre non vi è alcun riferimento ai rinvii, alla comunicazione dei medesimi alle parti, né alla chiusura delle operazioni peritali, né alle modalità di acquisizione del saggio grafico, agli esami strumentali effettuati ed ai risultati degli stessi.
Proseguendo, poi, ad articolare ulteriormente le proprie argomentazioni, con secondo motivo di appello, rubricato "Sul mancato accertamento della falsità delle firme disconosciute sullasull'erroneità della ctu sotto il profilo metodologico e scientifico
-
carenza dell'analisi di elementi rilevanti nella ctu", l'appellante censura la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che il risultato probatorio raggiunto al termine delle operazioni tecniche sia stato coerente con le premesse metodologiche oltre che rispettoso dei criteri di scientificità e linearità logica.
A fondamento del motivo di gravame l'appellante sottolinea, invece, la carenza di rigore scientifico e metodologico constatata, per il tramite delle osservazioni del proprio consulente grafologico di parte, nello svolgimento delle operazioni peritali, adducendo che il metodo di analisi utilizzato dal consulente, rientrante nella cosiddetta scuola Marchesiana, sia privo di pregio scientifico.
Più in generale osserva una negligenza diffusa nell'espletamento delle analisi grafologiche, omettendo il consulente di verificare alcuni parametri nell'accertamento della riferibilità delle firme apposte sul contratto alla persona dell'odierno appellante, quali il calibro, il rapporto altezza-larghezza delle lettere, il rapporto proporzionale tra le estensioni verticali di allunghi/maiuscole e del corpo centrale, l'estensione in orizzontale della firma in verifica i tremori, le divergenze dinamografiche e strutturali.
Per corroborare la fondatezza delle proprie ragioni l'appellante prosegue deducendo ulteriori profili da cui dovrebbero trarsi ulteriori elementi convergenti verso l'inattendibilità della consulenza grafologica, rubricati rispettivamente “sulla carenza sotto il profilo dell'indicazione e allegazione del materiale fotografico circa le rilevazioni effettuate - sulla evidente inesattezza di alcuni presupposti fattuali su cui è stata condotta la Ctu"; "sulla assoluta assenza di bilanciamento delle ipotesi possibili nel caso in esame", con i quali denuncia, rispettivamente, la mancata prova fotografica da parte del CTU degli ulteriori accertamenti strumentali indicati in relazione ed il mancato raffronto con altre ipotesi di risultato;
elementi questi che sarebbero idonei ad inficiare la credibilità scientifica della consulenza grafologica.
Le censure articolate non meritano di essere condivise.
Deve premettersi che le critiche agitate da parte appellante sono state già oggetto di osservazioni all'elaborato peritale in primo grado cui il CTU ha dato compiuta ed esaustiva risposta.
Ciò detto, la relazione peritale depositata in primo grado appare immune da ogni vizio.
Le conclusioni in essa riportate sono adeguatamente supportate da un percorso argomentativo logico-scientifico improntato a criteri di chiarezza, accuratezza e precisione.
Il consulente grafologico ha utilizzato come documenti comparativi quelli indicati dal giudice di prime cure all'udienza del 15.10.2018, segnatamente, l'allegato n. 6, riportante n.4 firme del Parte_1 avente come codice di riferimento CLA/011611356.4 del 13.07.2006, e '
la firma apposta sull'allegato 8 di parte convenuta, avente come oggetto "variazione della linea di credito n. 01100705310 del 13.12.2011", sulla considerazione che la variazione della linea di credito non è stata oggetto di contestazione.
Inoltre ha assunto a parametro comparativo anche la firma apposta sul passaporto rilasciato dalla Questura di Napoli il 15.12.1990, la firma apposta sulla Carta d'identità n. NumeroD_1 rilasciata dal Comune di Caserta in data 11.01.2013, nonché la sottoscrizione apposta in calce alla procura conferita agli avvocati Pagano e Di LU il 4.12.2015, infine il saggio grafico, composto da n.4 fogli bianchi formato A4 e n.2 fogli a righi redatto il 3.12.2018.
Di questa ulteriore documentazione, non indicata espressamente dal giudice di prime cure, il consulente si è legittimamente avvalso in conformità all'insegnamento della Suprema
Corte riunita nel suo massimo consesso, che ha espressamente enunciato: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (così Cass., Sez. Un., 28.2.2022, n. 6500).
A quest'ultimo proposito, in tale decisione le Sezioni Unite si sono riferite alla distinzione tra
"fatti principali" vale a dire i "fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti", ed "i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali"
Nel caso di specie, le scritture reperite dal CTU, quali la carta d'identità e il passaporto, anche se dalle stesse parti non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal contratto di linea di credito revolving distinto con n.
NumeroD_1 , ma di fatti secondari (la firma di ulteriori atti di certa provenienza del [...]
Pt 1 ) funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel contratto.
Pertanto, nessun profilo di nullità della consulenza tecnica di ufficio è ravvisabile sul punto, né tale affermazione è inficiata dall'asserita violazione del principio di contraddittorio in occasione dell'acquisizione dell'ulteriore scrittura comparativa rappresentata dal saggio grafico composto da n.4 fogli bianchi formato A4 e n.2 fogli a righi redatto il 3.12.2018.
Da una immediata lettura della documentazione allegata alla consulenza grafologica depositata in data 29.03.2019, e, in particolare, dell'allegato "operazioni peritali” si evince chiaramente la manifesta infondatezza del rilievo, essendo stata la firma acquisita nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
In particolare nel verbale delle operazioni peritali datato 3.12.2018 è rappresentato quanto segue: "Sono presenti in data odierna preso lo studio del CTU, Persona_2 l'Avv. Fabio
Pagano per il dottor della Guardia, il dottor Parte_1 identificato a mezzo C.I.
NumeroDi_2 rilasciata dal Comune di Caserta in data 11.01.2013 e per | CP_1 l'Avv.
Amato. Sono stati vergati n.4 fogli formato A4, nonché n.2 fogli a righi.
Nessuna contestazione sulle modalità di acquisizione del saggio grafico è stata avanzata in tale sede dall'odierno appellante.
Più in generale non si riscontrano negligenza e superficialità nello svolgimento dell'esame grafologico, ma, al contrario, si evince un lineare sviluppo argomentativo, contrassegnato da coerenza logica tra premessa metodologica e risultato.
Infatti, dopo aver premesso la necessità di “prestare maggiore attenzione agli elementi grafici a maggiore valore probatorio, e di conseguenza più difficilmente imitabili, ovvero: la capacità grafica dello scrivente;
il ductus, ovvero la conduzione del grafismo, elemento del tutto personale riconoscibile anche in caso di disturbi senili o di natura nervosa;
il tratto, ovvero le qualità della traccia rimasta sul supporto grafico;
la pressione, ossia la forza esercitata sulla carta per mezzo dello strumento grafico;
il movimento, che è l'andatura della scrittura in base ad i suoi continui spostamenti;
la continuità, che riguarda gli stacchi di penna e la maniera di collegare tra loro le lettere all'interno di una parola;
lo spazio/impostazione, ossia il modo di disporre il nome ed il cognome sul foglio e lo spazio corrente tra nome e cognome;
i rapporti proporzionali;
la velocità; i rapporti tra le grandezze;
i gesti tipo, ovvero quei gesti ripetuti sempre o quasi sempre (pag. 12 consulenza)", il consulente grafologico ha proceduto ad analizzare, sula base di tali parametri, la grafia certa Parte_1 _, corredando la relazione di precisi e puntuali fotogrammi indicanti del opportunamente i tratti del segno grafico analizzato (pag. 14-16 consulenza).
Ha proseguito poi all'analisi delle firme in contestazione, comparandole alle firme di provenienza certa, evidenziando che le peculiarità ed elementi distintivi delle sottoscrizioni verificande si riscontrano nelle firme comparative, concludendo nel senso che tutte le firme in verifica sono riconducibili all'azione grafica del Parte_1 e quindi autografe. (pag.24 consulenza grafologica).
A tal fine ha raffrontato le scritture in verifica e in comparazione, evidenziando mediante appositi fotogrammi, le similitudini morfologiche e dinamiche del segno grafico vergato sull'une e sulle altre, quali lo stesso gancio d'avvio, l'inclinazione della firma, l'angolosità delle lettere, il movimento curvilineo del paraffo (pag. 18-24).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, nel senso della condivisibilità delle conclusioni cui perveniva il
CTU.
Le firme apposte sul documento in esame devono essere ritenute ascrivibili all' appellante.
Proseguendo nella disamina delle censure articolate, l'accertata riferibilità al Parte_1
delle sottoscrizioni apposte al contratto di cui si discute impone di esaminare il terzo motivo, rubricato "sulla errata pronuncia circa la domanda di nullità relativa per difetto di forma scritta della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali, della commissione di massimo utilizzo, spese assicurative e degli altri oneri e commissioni contestate errata interpretazione dell'art. 112 cpc - errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.", con il quale parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
A tal fine deduce che agli atti risultano depositati il contratto, gli estratti conto e le scritture contabili dal quale emerge l'invalidità delle pattuizioni in relazione agli addebiti contestati.
In particolare espone che il TAN allo 09,45% non può soddisfare il dettato, in relazione al tasso debitore ultralegale, del 1284 c.c., dell'art. 117 TUB IV comma e dell'art. 125 TUB bis
V e VI comma, in quanto tale indicazione non è sufficientemente determinabile, in assenza altresì del riferimento al tasso effettivo per il cliente-consumatore in relazione al prezzo del credito. Risultano altresì privi di valida pattuizione gli addebiti operati a titolo di: commissione istruttoria revolving, spese istruttorie, spese copertura assicurazione, interessi del periodo revolving, nonché la clausola disciplinante la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Ebbene, la censura non merita accoglimento perché formulata anzitutto in termini generici.
Infatti, parte appellante si limita ad assumere una non meglio precisata “indeterminabilità" del TAN, nonché delle altre competenze, omettendo di sviluppare un'adeguata argomentazione a sostegno delle proprie doglianze.
Quanto al fugace riferimento alla mancata indicazione del TAEG, deve per ragioni di completezza osservarsi che il contratto di concessione della linea di credito revolving oggetto di causa è stato stipulato nell'anno 2008, per cui deve ritenersi applicabile l'art.121 comma 4, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2010 introdotta con d.lgs 141, che recita "le norme contenute al presente capo non si applicano ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica” e, fra gli altri, "ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento".
Ebbene, il contratto oggetto di causa ha ad oggetto un finanziamento per un importo di euro
49.800,00 finalizzato all'acquisto di un terreno.
Data la vigenza della normativa appena riportata al momento della sottoscrizione del contratto, si deve concludere che lo stesso sia al di fuori dell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina del credito al consumo, in considerazione sia dell'importo del finanziamento,
superiore al massimo individuato dalla legge 142/1992, pari a euro 30.987,41, in assenza della delibera CICR mai adottata, sia del bene al cui acquisto il finanziamento è finalizzato trattandosi appunto di un terreno.
Deve di conseguenza ritenersi che la mancata indicazione del TAEG rileva per lo più sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della Banca per violazione degli obblighi informativi, in costanza dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione che afferma che il TAEG/ISC rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, I non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
Nello specifico, "l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (così Cass. 18235/2024; 39169/2021).
In altri termini, deve considerarsi che il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La sua funzione è dunque quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori.
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Si è, quindi, precisato con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Cassazione civile sez. III,
31/05/2021, n.15099).
Ne consegue che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Par 'Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. (Cass. Ord. 4597/2023).
Pertanto, non integrando l'erronea indicazione dell' CP_4 un'ipotesi di nullità non si giustifica il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB.
Per le considerazioni esposte, dunque, anche il terzo motivo è privo di fondamento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dagli appellati.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297;
20.05.2020 n. 9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] con atto notificato in data 30.06.2021, avverso la sentenza n. 3138/2020Parte_1
del Tribunale di Santa MA PU ER nei confronti di Controparte_1 e di CP_3
"[...] così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuno di essi in E.5.500,00 per compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione per quelle liquidate in favore di all'Avv. Andrea Mario Martucci procuratore anticipatario;
Controparte_3
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3072/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3138/2020 del Tribunale di Santa MA PU ER emessa all'esito del giudizio n. R.G. 9467/2015 e pubblicata il 30.12.2020
TRA
'elettivamente domiciliato in (C.F. C.F. 1 Parte_1
Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n.13 presso lo studio dall'Avv. Fabio Pagano(C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Florindo DiC.F._2
LU (C.F. C.F. 3
) del Foro di Isernia, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in Viale Fulvio Testi n.280, Milano, P.I P.IVA_1 in Controparte_1
Controparte_2 elettivamentepersona dell'Amministratore Delegato domiciliata in Vairano Scalo (CE) alla Via Giovanni XXIII n.11 presso lo studio dell'Avv. Massimo Amato, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Della Rocca (C.F.
1), in virtù di procura generale alle liti per notar Persona_1 C.F._4 di
Milano del 07.09.12 Rep. 30.873 Racc.
9.197 APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_3 (C.F.: elettivamente domiciliato in Santa C.F._5 '
MA PU ER (CE) alla Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park, presso lo studio dell'Avv. Andrea Mario Martucci, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2015 Parte_1 conveniva in
Controparte_1 in persona giudizio innanzi al Tribunale di Santa MA PU ER la del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva:
- di essere intestatario sin dal giugno 2008 della linea di credito "revolving" distinta con n.
0110075310, accesa presso l'Agenzia Agos Ducato S.p.A. di Caserta, con apertura di linea di credito pari ad E. 49.800,00, poi diminuita in data 13.12.2011 ad E. 32.000,00;
- che a seguito di riscontro fornito dalla società convenuta alla missiva datata 13.5.2015, evidenziava che le sottoscrizioni ivi apposte non erano riconducibili alla sua persona.
Provvedeva, dunque, al formale disconoscimento delle firme e, contestando il rispetto del requisito di forma scritta, affermava l'insussistenza di una valida pattuizione in merito alle condizioni economiche praticate;
contestava, altresì, l'illegittima applicazione di tassi debitori ultralegali, della C.M.S., di spese ed altri oneri e commissioni variamente denominati, oltre che la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Tanto premesso, chiedeva: “... A) Accertare e dichiarare, in relazione al rapporto n.
00705310 (sul quale è regolata una linea di credito revolving), per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione istruttoria, all'applicazione, dei costi, spese - anche assicurative - e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
B) In ogni caso, accertare che la Controparte_1 ha capitalizzato mensilmente le competenze del medesimo conto in violazione dell'art. 1283
c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
C) Accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del rapporto n.00705310, nonché il reale saldo del suddetto conto alla data odierna in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n. 13 del presente atto;
D) Per l'effetto condannare la convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tale rapporto, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi, e alla restituzione delle somme tutte che risulteranno a credito del Sig. Parte_1 in quanto non dovute, con gli interessi come per legge;
E) in via gradata rispetto al punto D) accertare e determinare le somme indebitamente riscosse dalla convenuta in ordine al predetto rapporto, sempre in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di
CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui alla premessa del presente atto e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme tutte che risulteranno a credito dell' attore, con gli interessi come per legge;
F) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo"
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 che precisava in primo luogo che la struttura del contratto in questione non richiedeva il contatto diretto con il soggetto finanziato, la cui richiesta nella specie veniva veicolata in data 3.6.2008, a mezzo dell'agente promotore finanziario Controparte_3 di cui chiedeva la chiamata in causa. '
A fronte poi del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di linea di credito, formulava istanza di verificazione;
nel merito contestava l'avverso dedotto ed evidenziava la correttezza del suo operato.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, Controparte_3 si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea;
insisteva per la verificazione delle sottoscrizioni e chiedeva nel merito il rigetto della domanda.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza grafologica, rigettata l'istanza di consulenza contabile e precisate le conclusioni, il Tribunale di Santa MA
PU ER con sentenza n.3138/2020 così statuiva “rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014 nella misura indicata in parte motiva) nella somma di €
3.628,00 per ciascuna parte (di cui € 810,00 per fase di studio, € 574,00 per fase introduttiva,
€ 860,00 per fase istruttoria ed € 1.384,00 per fase decisionale) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle somme di cui al capo che precede – per quanto di spettanza alla parte terza chiamata-
- in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente carico di parte attrice le spese occorse per la stesura della relazione tecnica di ufficio".
In particolare, in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico grafologico, dichiarava autografe le firme apposte da sul Parte_1 documento intitolato "Richiesta di linea di credito revolving n. 00705310", e di conseguenza dichiarava validamente pattuite le condizioni economiche ivi contenute, non avendo il [...]
Pt_1 assolto l'onere probatorio su di lui incombente ai fini dell'accertamento dell'illegittimità delle somme a vario titolo a lui addebitate.
Parte_1Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il 30.06.2021
proponeva appello, contestando anzitutto la validità della consulenza tecnica grafologica, evidenziandone i vizi sotto il profilo dell'acquisizione delle scritture comparative e del metodo scientifico utilizzato, che riteneva errato, oltre che caratterizzato da una diffusa negligenza nel compimento delle operazioni peritali.
In ogni caso, chiedeva la riforma della sentenza "per errata pronuncia circa la domanda di nullita' relativa per difetto di forma scritta della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali, della commissione di massimo utilizzo, spese assicurative e degli altri oneri e commissioni contestate errata interpretazione dell'art. 112 cpc - errata interpretazione
-
dell'art. 2697 c.c.".
Chiedeva dunque: "A) Accertare e dichiarare, in relazione al rapporto n.00705310 (sul quale
è regolata una linea di credito revolving), per i rilievi svolti in narrativa (anche in relazione alla falsità delle n. 6 sottoscrizioni apportate sull'allegato 4 produzione CP_1 e sulla copia dello stesso depositato in allegato 2 produzione CP_3 la nullità per mancanza di forma '
scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione istruttoria, all'applicazione, dei costi, spese – anche assicurative - e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
B) In ogni caso, accertare che la Controparte_1 ha capitalizzato mensilmente le competenze del medesimo conto in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
C) Accertare e determinare che sono state addebitate sul rapporto de quo, per tutti i rilievi svolti in premessa, dall'anno 2008 all'anno 2015, a titolo di interessi, copertura assicurativa e altre spese variamente denominate, mai pattuite per iscritto, somme per euro 25.188,32, somma non giustificata da alcuna pattuizione contrattuale e, per l'effetto D) Accertare e determinare la reale situazione contabile del rapporto n.00705310 al 31.12.2015, nonché il reale saldo del suddetto conto, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri indicati in premessa;
E) Per l'effetto condannare la convenuta CP_1
[...] ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tale rapporto, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi, e alla restituzione delle somme tutte che risulteranno a credito del Sig. Parte_1 in quanto non dovute, con gli interessi come per legge;
F) condannare, altresì, la Controparte_1 e il Sig. Controparte_3 terzo chiamato in causa, alle spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo;
G) Condannare, altresì, la CP_1
Controparte_3 lla restituzione all'appellante di quanto percepito per le spese
[...] e il Sig.
di giudizio liquidate nella sentenza di I grado, già versate loro direttamente ai procuratori. Si costituiva la Controparte_1 che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite. Si costituiva altresì Controparte_3 che chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Precisate le conclusioni la causa era rimessa in decisione con l'assegnazione die termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'appellante deduce l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che recepiva le conclusioni del consulente grafologico che affermava l'autografia delle firme apposte al contratto di credito revolving n. 00705310, ritenendole vergate dal Parte_1 contesta la validità della consulenza grafologica espletata in primo grado riproponendo sostanzialmente le doglianze formulate già in primo grado e chiede che, dichiaratane la nullità, ne sia disposta la rinnovazione.
A tal fine articola due motivi di appello che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente avvinti dal loro oggetto.
Più specificatamente a fondamento delle proprie ragioni sostiene con il primo motivo di appello, rubricato: "Sulla omessa pronuncia di nullità della consulenza tecnica d'ufficio", una serie di profili di invalidità dell'elaborato grafologico quali, anzitutto, l'arbitraria acquisizione da parte del consulente tecnico di scritture di comparazione non indicate nell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure conferiva l'incarico e, poi, la violazione del principio del contraddittorio in riferimento all'acquisizione delle sottoscrizioni, rappresentando sul punto che nei verbali allegati alla relazione peritale, agli atti, si fa laconicamente riferimento alla circostanza dell'acquisizione delle sottoscrizioni dell'appellante, affermando che “sono stati vergati n.4 fogli firmato A4, nonché n.2 fogli a righi"; inoltre non vi è alcun riferimento ai rinvii, alla comunicazione dei medesimi alle parti, né alla chiusura delle operazioni peritali, né alle modalità di acquisizione del saggio grafico, agli esami strumentali effettuati ed ai risultati degli stessi.
Proseguendo, poi, ad articolare ulteriormente le proprie argomentazioni, con secondo motivo di appello, rubricato "Sul mancato accertamento della falsità delle firme disconosciute sullasull'erroneità della ctu sotto il profilo metodologico e scientifico
-
carenza dell'analisi di elementi rilevanti nella ctu", l'appellante censura la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che il risultato probatorio raggiunto al termine delle operazioni tecniche sia stato coerente con le premesse metodologiche oltre che rispettoso dei criteri di scientificità e linearità logica.
A fondamento del motivo di gravame l'appellante sottolinea, invece, la carenza di rigore scientifico e metodologico constatata, per il tramite delle osservazioni del proprio consulente grafologico di parte, nello svolgimento delle operazioni peritali, adducendo che il metodo di analisi utilizzato dal consulente, rientrante nella cosiddetta scuola Marchesiana, sia privo di pregio scientifico.
Più in generale osserva una negligenza diffusa nell'espletamento delle analisi grafologiche, omettendo il consulente di verificare alcuni parametri nell'accertamento della riferibilità delle firme apposte sul contratto alla persona dell'odierno appellante, quali il calibro, il rapporto altezza-larghezza delle lettere, il rapporto proporzionale tra le estensioni verticali di allunghi/maiuscole e del corpo centrale, l'estensione in orizzontale della firma in verifica i tremori, le divergenze dinamografiche e strutturali.
Per corroborare la fondatezza delle proprie ragioni l'appellante prosegue deducendo ulteriori profili da cui dovrebbero trarsi ulteriori elementi convergenti verso l'inattendibilità della consulenza grafologica, rubricati rispettivamente “sulla carenza sotto il profilo dell'indicazione e allegazione del materiale fotografico circa le rilevazioni effettuate - sulla evidente inesattezza di alcuni presupposti fattuali su cui è stata condotta la Ctu"; "sulla assoluta assenza di bilanciamento delle ipotesi possibili nel caso in esame", con i quali denuncia, rispettivamente, la mancata prova fotografica da parte del CTU degli ulteriori accertamenti strumentali indicati in relazione ed il mancato raffronto con altre ipotesi di risultato;
elementi questi che sarebbero idonei ad inficiare la credibilità scientifica della consulenza grafologica.
Le censure articolate non meritano di essere condivise.
Deve premettersi che le critiche agitate da parte appellante sono state già oggetto di osservazioni all'elaborato peritale in primo grado cui il CTU ha dato compiuta ed esaustiva risposta.
Ciò detto, la relazione peritale depositata in primo grado appare immune da ogni vizio.
Le conclusioni in essa riportate sono adeguatamente supportate da un percorso argomentativo logico-scientifico improntato a criteri di chiarezza, accuratezza e precisione.
Il consulente grafologico ha utilizzato come documenti comparativi quelli indicati dal giudice di prime cure all'udienza del 15.10.2018, segnatamente, l'allegato n. 6, riportante n.4 firme del Parte_1 avente come codice di riferimento CLA/011611356.4 del 13.07.2006, e '
la firma apposta sull'allegato 8 di parte convenuta, avente come oggetto "variazione della linea di credito n. 01100705310 del 13.12.2011", sulla considerazione che la variazione della linea di credito non è stata oggetto di contestazione.
Inoltre ha assunto a parametro comparativo anche la firma apposta sul passaporto rilasciato dalla Questura di Napoli il 15.12.1990, la firma apposta sulla Carta d'identità n. NumeroD_1 rilasciata dal Comune di Caserta in data 11.01.2013, nonché la sottoscrizione apposta in calce alla procura conferita agli avvocati Pagano e Di LU il 4.12.2015, infine il saggio grafico, composto da n.4 fogli bianchi formato A4 e n.2 fogli a righi redatto il 3.12.2018.
Di questa ulteriore documentazione, non indicata espressamente dal giudice di prime cure, il consulente si è legittimamente avvalso in conformità all'insegnamento della Suprema
Corte riunita nel suo massimo consesso, che ha espressamente enunciato: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (così Cass., Sez. Un., 28.2.2022, n. 6500).
A quest'ultimo proposito, in tale decisione le Sezioni Unite si sono riferite alla distinzione tra
"fatti principali" vale a dire i "fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti", ed "i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali"
Nel caso di specie, le scritture reperite dal CTU, quali la carta d'identità e il passaporto, anche se dalle stesse parti non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal contratto di linea di credito revolving distinto con n.
NumeroD_1 , ma di fatti secondari (la firma di ulteriori atti di certa provenienza del [...]
Pt 1 ) funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel contratto.
Pertanto, nessun profilo di nullità della consulenza tecnica di ufficio è ravvisabile sul punto, né tale affermazione è inficiata dall'asserita violazione del principio di contraddittorio in occasione dell'acquisizione dell'ulteriore scrittura comparativa rappresentata dal saggio grafico composto da n.4 fogli bianchi formato A4 e n.2 fogli a righi redatto il 3.12.2018.
Da una immediata lettura della documentazione allegata alla consulenza grafologica depositata in data 29.03.2019, e, in particolare, dell'allegato "operazioni peritali” si evince chiaramente la manifesta infondatezza del rilievo, essendo stata la firma acquisita nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
In particolare nel verbale delle operazioni peritali datato 3.12.2018 è rappresentato quanto segue: "Sono presenti in data odierna preso lo studio del CTU, Persona_2 l'Avv. Fabio
Pagano per il dottor della Guardia, il dottor Parte_1 identificato a mezzo C.I.
NumeroDi_2 rilasciata dal Comune di Caserta in data 11.01.2013 e per | CP_1 l'Avv.
Amato. Sono stati vergati n.4 fogli formato A4, nonché n.2 fogli a righi.
Nessuna contestazione sulle modalità di acquisizione del saggio grafico è stata avanzata in tale sede dall'odierno appellante.
Più in generale non si riscontrano negligenza e superficialità nello svolgimento dell'esame grafologico, ma, al contrario, si evince un lineare sviluppo argomentativo, contrassegnato da coerenza logica tra premessa metodologica e risultato.
Infatti, dopo aver premesso la necessità di “prestare maggiore attenzione agli elementi grafici a maggiore valore probatorio, e di conseguenza più difficilmente imitabili, ovvero: la capacità grafica dello scrivente;
il ductus, ovvero la conduzione del grafismo, elemento del tutto personale riconoscibile anche in caso di disturbi senili o di natura nervosa;
il tratto, ovvero le qualità della traccia rimasta sul supporto grafico;
la pressione, ossia la forza esercitata sulla carta per mezzo dello strumento grafico;
il movimento, che è l'andatura della scrittura in base ad i suoi continui spostamenti;
la continuità, che riguarda gli stacchi di penna e la maniera di collegare tra loro le lettere all'interno di una parola;
lo spazio/impostazione, ossia il modo di disporre il nome ed il cognome sul foglio e lo spazio corrente tra nome e cognome;
i rapporti proporzionali;
la velocità; i rapporti tra le grandezze;
i gesti tipo, ovvero quei gesti ripetuti sempre o quasi sempre (pag. 12 consulenza)", il consulente grafologico ha proceduto ad analizzare, sula base di tali parametri, la grafia certa Parte_1 _, corredando la relazione di precisi e puntuali fotogrammi indicanti del opportunamente i tratti del segno grafico analizzato (pag. 14-16 consulenza).
Ha proseguito poi all'analisi delle firme in contestazione, comparandole alle firme di provenienza certa, evidenziando che le peculiarità ed elementi distintivi delle sottoscrizioni verificande si riscontrano nelle firme comparative, concludendo nel senso che tutte le firme in verifica sono riconducibili all'azione grafica del Parte_1 e quindi autografe. (pag.24 consulenza grafologica).
A tal fine ha raffrontato le scritture in verifica e in comparazione, evidenziando mediante appositi fotogrammi, le similitudini morfologiche e dinamiche del segno grafico vergato sull'une e sulle altre, quali lo stesso gancio d'avvio, l'inclinazione della firma, l'angolosità delle lettere, il movimento curvilineo del paraffo (pag. 18-24).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, nel senso della condivisibilità delle conclusioni cui perveniva il
CTU.
Le firme apposte sul documento in esame devono essere ritenute ascrivibili all' appellante.
Proseguendo nella disamina delle censure articolate, l'accertata riferibilità al Parte_1
delle sottoscrizioni apposte al contratto di cui si discute impone di esaminare il terzo motivo, rubricato "sulla errata pronuncia circa la domanda di nullità relativa per difetto di forma scritta della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali, della commissione di massimo utilizzo, spese assicurative e degli altri oneri e commissioni contestate errata interpretazione dell'art. 112 cpc - errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.", con il quale parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
A tal fine deduce che agli atti risultano depositati il contratto, gli estratti conto e le scritture contabili dal quale emerge l'invalidità delle pattuizioni in relazione agli addebiti contestati.
In particolare espone che il TAN allo 09,45% non può soddisfare il dettato, in relazione al tasso debitore ultralegale, del 1284 c.c., dell'art. 117 TUB IV comma e dell'art. 125 TUB bis
V e VI comma, in quanto tale indicazione non è sufficientemente determinabile, in assenza altresì del riferimento al tasso effettivo per il cliente-consumatore in relazione al prezzo del credito. Risultano altresì privi di valida pattuizione gli addebiti operati a titolo di: commissione istruttoria revolving, spese istruttorie, spese copertura assicurazione, interessi del periodo revolving, nonché la clausola disciplinante la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Ebbene, la censura non merita accoglimento perché formulata anzitutto in termini generici.
Infatti, parte appellante si limita ad assumere una non meglio precisata “indeterminabilità" del TAN, nonché delle altre competenze, omettendo di sviluppare un'adeguata argomentazione a sostegno delle proprie doglianze.
Quanto al fugace riferimento alla mancata indicazione del TAEG, deve per ragioni di completezza osservarsi che il contratto di concessione della linea di credito revolving oggetto di causa è stato stipulato nell'anno 2008, per cui deve ritenersi applicabile l'art.121 comma 4, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2010 introdotta con d.lgs 141, che recita "le norme contenute al presente capo non si applicano ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica” e, fra gli altri, "ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento".
Ebbene, il contratto oggetto di causa ha ad oggetto un finanziamento per un importo di euro
49.800,00 finalizzato all'acquisto di un terreno.
Data la vigenza della normativa appena riportata al momento della sottoscrizione del contratto, si deve concludere che lo stesso sia al di fuori dell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina del credito al consumo, in considerazione sia dell'importo del finanziamento,
superiore al massimo individuato dalla legge 142/1992, pari a euro 30.987,41, in assenza della delibera CICR mai adottata, sia del bene al cui acquisto il finanziamento è finalizzato trattandosi appunto di un terreno.
Deve di conseguenza ritenersi che la mancata indicazione del TAEG rileva per lo più sotto il profilo della responsabilità precontrattuale della Banca per violazione degli obblighi informativi, in costanza dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione che afferma che il TAEG/ISC rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, I non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
Nello specifico, "l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (così Cass. 18235/2024; 39169/2021).
In altri termini, deve considerarsi che il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La sua funzione è dunque quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori.
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Si è, quindi, precisato con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Cassazione civile sez. III,
31/05/2021, n.15099).
Ne consegue che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Par 'Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. (Cass. Ord. 4597/2023).
Pertanto, non integrando l'erronea indicazione dell' CP_4 un'ipotesi di nullità non si giustifica il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso BOT ai sensi dell'art. 117 TUB.
Per le considerazioni esposte, dunque, anche il terzo motivo è privo di fondamento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dagli appellati.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297;
20.05.2020 n. 9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] con atto notificato in data 30.06.2021, avverso la sentenza n. 3138/2020Parte_1
del Tribunale di Santa MA PU ER nei confronti di Controparte_1 e di CP_3
"[...] così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuno di essi in E.5.500,00 per compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione per quelle liquidate in favore di all'Avv. Andrea Mario Martucci procuratore anticipatario;
Controparte_3
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio