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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/09/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2561/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_1 Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MASSIMO DI PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avv. CECILIA LICITRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
CU LA NA: “Chiede di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del IG. alle seguenti: CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, con CP_2 obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Acate nella C.da Mogli snc, in comodato d'uso gratuito ai coniugi concessa del datore di lavoro della IG.ra sarà Parte_2 assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori ed alla nonna materna IG.ra ; 3) I figli minori e verranno Persona_1 Persona_2 Persona_3 affidati esclusivamente alla sola madre e collocati presso quest'ultima nell'abitazione in comodato d'uso gratuito, sita in Acate nella C.da Mogli snc, ed il padre non affidatario potrà vederli solo con visite protette o tramite videochiamata, per i gravi motivi riportati in ricorso;
4) Il IG.
[...] corrisponderà alla moglie l'assegno mensile di €.250,00 per ciascun figlio a titolo di CP_2 contributo per il mantenimento dei figli e somma Persona_2 Persona_3 che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese: l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
inoltre, l'assegno unico sarà per intero versato in favore della IG.ra ; 5) Il IG. si obbliga a Parte_2 CP_2 contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie: mediche, dentistiche, pagina 1 di 6 specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili;
scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti viaggi) che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
6) I coniugi sono economicamente indipendenti, pertanto, nulla da disporre per l'assegno di mantenimento in favore della moglie e viceversa, inoltre, entrambi i coniugi si impegnano pro quota al versamento mensile della rata di finanziamento in favore di GO UC di
€.326,00, sino al pagamento dell'ultima rata”;
“Nulla osserva per quanto riguarda la richiesta di separazione coniugi CP_2 avanzata dalla ricorrente Chiede di incontrare i figli con le modalità che vorrà individuare il Pt_2 Giudice, e non si oppone alla chiesta Ctu”;
Con l'intervento del P.M., che ha apposto il visto in data 14/11/2024.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Acate in data 07/11/2020, iscritto Parte_2 CP_2 nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Acate al numero 8, parte I, anno 2020. Da tale unione nascevano i figli in data 07/02/2014 e in data Persona_3 Persona_2 11/05/2018. Con ricorso del 29/09/2024 la – premettendo che, in costanza di matrimonio, il resistente aveva Pt_2 posto in essere condotte violente e aggressive, sia dal punto di vista fisico che verbale, nei confronti della moglie e alla presenza dei figli – chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa a carico del convenuto, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre, prevedendo solo visite protette tra il padre e i figli, nonché di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento dei minori, oltra al 50% delle spese straordinarie necessarie, al netto dell'assegno unico da riconoscere interamente alla stessa. Con ordinanza del 06/11/2024, vista la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c avanzata dalla ricorrente, il Giudice affidava in via esclusiva i minori alla madre, disponendo, al contempo, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei minori. Con comparsa di costituzione e risposta del 13/11/2024 si costituiva in giudizio il CP_2 quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie, né contestava quanto dedotto dalla ricorrente, e chiedeva di poter incontrare i minori presso lo spazio neutro almeno una volta a settimana. Con ordinanza del 14/11/2024, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha disposto in parziale conformità all'ordinanza sopra citata, limitando i contatti tra il padre e i figli alle sole telefonate o videochiamate, con frequenza di tre volte alla settimana, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori nella misura complessiva di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegnati alle parti i termini di cui all' 473-bis.28 c.p.c., in data 17/06/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito proposta dall'odierna ricorrente merita accoglimento. Nel dettaglio, il resistente non contesta in nessun atto difensivo quanto sostenuto dalla ricorrente circa l'atteggiamento violento e aggressivo, sia fisico che verbale, del nei confronti della moglie;
CP_2 inoltre, le circostanze descritte dalla ricorrente sono state documentate in atti. Invero, le dichiarazioni della ricorrente circa le minacce e violenze subite dal marito con un coltello e alla presenza dei figli minori, oltre agli altri episodi di maltrattamenti avvenuti nel mese di agosto 2024 (circostanze in cui la ricorrente è stata scaraventata dall'autovettura in un fossato e, dopo alcuni giorni, colpita in viso con un pugno), sono state ritenute attendibili in sede penale, tanto che al resistente è stata applicata la misura dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, oltre che il divieto di avvicinamento alla ricorrente e l'applicazione del braccialetto elettronico (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo). In particolare, dall'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal GIP il 14/08/2024, si evince che le “condotte vessatorie poste in essere dall'indagato nei confronti della moglie (ingiurie, minacce, violenze fisiche e psicologiche), ripetute nel corso di un apprezzabile lasso di tempo, cagionavano alla persona offesa sofferenze, privazioni ed umiliazioni, determinando nella stessa una situazione di perdurante disagio e paura incompatibile con normali condizioni di vita, circostanza queste evincibili, pagina 3 di 6 non soltanto dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche dalle concrete e reiterate modalità delle condotte contestate;
ricorre anche la contestata aggravante del fatto commesso in presenza di soggetti minorenni” (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo). Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).” (Cass. n. 22294/2024, n. 31351/2022). La Suprema Corte ha chiarito che comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge rappresentano una causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, perfino nel caso in cui fosse provato anche un solo episodio (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 817/2011). Per le ragioni esposte, considerato che è stato accertato l'atteggiamento aggressivo e violento tenuto dal resistente in costanza di matrimonio, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta. Per quanto riguarda l'affidamento dei minori e appare opportuno Persona_3 Persona_2 confermare quanto già statuito con ordinanza del 06/11/2024 e con ordinanza del 14/11/2024, ossia disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, a fronte della documentata indole violenta del resistente nei confronti della ricorrente, anche con l'utilizzo di un coltello, alla presenza dei figli minori. È oramai principio consolidato che l'affidamento condiviso debba essere escluso nei casi in cui la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Posto che il legislatore non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, il quale deve decidere adottando un "provvedimento motivato", con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I, 16593/2008). Per le ragioni sopra esposte, considerata l'accertata indole violenta del e l'evidente inidoneità CP_2 educativa del resistente, con conseguente pregiudizio dell'affidamento congiunto per i minori, deve essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre con collocazione presso la stessa. In merito all'esercizio del diritto di visita da parte del resistente appare opportuno confermare quanto statuito nella precedente ordinanza del 14/11/2024, ossia limitare i contatti tra il padre e i figli alle sole telefonate o videochiamate, con frequenza di tre volte alla settimana, anche alla luce del fatto che il resistente, come si evince dal provvedimento del Tribunale di Ragusa del 26/05/2025, risulta sottoposto agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento dei minori e va Persona_3 Persona_2 evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma pagina 4 di 6 estese anche allo aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Nel caso di specie, la ricorrente ha affermato di essere bracciante agricola con un reddito complessivo lordo di € 7.833,00 per il 2022 ed € 9.622,00 per il 2023, come da documentazione fiscale depositata in atti (cfr. 7 del ricorso introduttivo). Il resistente, anch'egli bracciante agricolo, ha dichiarato un reddito complessivo lordo di € 12.232,00 per il 2023 (cfr. doc. 1 dell'istanza di liquidazione di parte resistente). Inoltre, si rileva che con ordinanza del Tribunale penale del 23/05/2025 il resistente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato autorizzato a recarsi presso il proprio luogo di lavoro durante fasce orarie prestabilite. Alla luce delle condizioni economico – reddituali dei coniugi per come sopra esaminate, considerato che il resistente è stato messo nelle condizioni di potere lavorare, nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di corrispondere all'odierna CP_2 ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00 quale contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Si conferma l'assegnazione della casa familiare sita ad Acate, C.da Mogli s.n.c., all'odierna ricorrente affinché vi coabiti con i figli minori. Nulla si dispone in merito alla domanda avanzata dalla ricorrente circa l'impegno di entrambi i coniugi al versamento, pro quota mensile, della rata relativa ad un finanziamento, esulando la stessa dall'oggetto del presente giudizio. In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio e della soccombenza del resistente rispetto alla domanda di addebito, le spese tra le parti vanno compensate per metà, ponendo l'altra metà a carico del resistente, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 TUSG stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2561/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 CP_2 hanno contratto matrimonio in Acate in data 07/11/2020, iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Acate al numero 8, parte I, anno 2020; dichiara che la separazione è addebitabile a CP_2 dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_2 Persona_3 ricorrente, con collocamento presso la stessa e con il diritto del padre di vedere i figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori CP_2 Persona_2 e versando a , entro il giorno cinque di ogni mese, un
[...] Persona_3 Parte_2 assegno di € 250,00, oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
dispone l'assegnazione a della casa familiare sita ad Acate C.da Mogli s.n.c. Parte_2 affinché vi coabiti con i figli minori;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa per metà le spese tra le parti;
pagina 5 di 6 condanna alla rifusione in favore della ricorrente di metà delle spese processuali che CP_2 liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2561/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_1 Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MASSIMO DI PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avv. CECILIA LICITRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
CU LA NA: “Chiede di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del IG. alle seguenti: CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, con CP_2 obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Acate nella C.da Mogli snc, in comodato d'uso gratuito ai coniugi concessa del datore di lavoro della IG.ra sarà Parte_2 assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori ed alla nonna materna IG.ra ; 3) I figli minori e verranno Persona_1 Persona_2 Persona_3 affidati esclusivamente alla sola madre e collocati presso quest'ultima nell'abitazione in comodato d'uso gratuito, sita in Acate nella C.da Mogli snc, ed il padre non affidatario potrà vederli solo con visite protette o tramite videochiamata, per i gravi motivi riportati in ricorso;
4) Il IG.
[...] corrisponderà alla moglie l'assegno mensile di €.250,00 per ciascun figlio a titolo di CP_2 contributo per il mantenimento dei figli e somma Persona_2 Persona_3 che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese: l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
inoltre, l'assegno unico sarà per intero versato in favore della IG.ra ; 5) Il IG. si obbliga a Parte_2 CP_2 contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie: mediche, dentistiche, pagina 1 di 6 specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili;
scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti viaggi) che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
6) I coniugi sono economicamente indipendenti, pertanto, nulla da disporre per l'assegno di mantenimento in favore della moglie e viceversa, inoltre, entrambi i coniugi si impegnano pro quota al versamento mensile della rata di finanziamento in favore di GO UC di
€.326,00, sino al pagamento dell'ultima rata”;
“Nulla osserva per quanto riguarda la richiesta di separazione coniugi CP_2 avanzata dalla ricorrente Chiede di incontrare i figli con le modalità che vorrà individuare il Pt_2 Giudice, e non si oppone alla chiesta Ctu”;
Con l'intervento del P.M., che ha apposto il visto in data 14/11/2024.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Acate in data 07/11/2020, iscritto Parte_2 CP_2 nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Acate al numero 8, parte I, anno 2020. Da tale unione nascevano i figli in data 07/02/2014 e in data Persona_3 Persona_2 11/05/2018. Con ricorso del 29/09/2024 la – premettendo che, in costanza di matrimonio, il resistente aveva Pt_2 posto in essere condotte violente e aggressive, sia dal punto di vista fisico che verbale, nei confronti della moglie e alla presenza dei figli – chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa a carico del convenuto, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre, prevedendo solo visite protette tra il padre e i figli, nonché di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento dei minori, oltra al 50% delle spese straordinarie necessarie, al netto dell'assegno unico da riconoscere interamente alla stessa. Con ordinanza del 06/11/2024, vista la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c avanzata dalla ricorrente, il Giudice affidava in via esclusiva i minori alla madre, disponendo, al contempo, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei minori. Con comparsa di costituzione e risposta del 13/11/2024 si costituiva in giudizio il CP_2 quale non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie, né contestava quanto dedotto dalla ricorrente, e chiedeva di poter incontrare i minori presso lo spazio neutro almeno una volta a settimana. Con ordinanza del 14/11/2024, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha disposto in parziale conformità all'ordinanza sopra citata, limitando i contatti tra il padre e i figli alle sole telefonate o videochiamate, con frequenza di tre volte alla settimana, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori nella misura complessiva di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegnati alle parti i termini di cui all' 473-bis.28 c.p.c., in data 17/06/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito proposta dall'odierna ricorrente merita accoglimento. Nel dettaglio, il resistente non contesta in nessun atto difensivo quanto sostenuto dalla ricorrente circa l'atteggiamento violento e aggressivo, sia fisico che verbale, del nei confronti della moglie;
CP_2 inoltre, le circostanze descritte dalla ricorrente sono state documentate in atti. Invero, le dichiarazioni della ricorrente circa le minacce e violenze subite dal marito con un coltello e alla presenza dei figli minori, oltre agli altri episodi di maltrattamenti avvenuti nel mese di agosto 2024 (circostanze in cui la ricorrente è stata scaraventata dall'autovettura in un fossato e, dopo alcuni giorni, colpita in viso con un pugno), sono state ritenute attendibili in sede penale, tanto che al resistente è stata applicata la misura dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, oltre che il divieto di avvicinamento alla ricorrente e l'applicazione del braccialetto elettronico (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo). In particolare, dall'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal GIP il 14/08/2024, si evince che le “condotte vessatorie poste in essere dall'indagato nei confronti della moglie (ingiurie, minacce, violenze fisiche e psicologiche), ripetute nel corso di un apprezzabile lasso di tempo, cagionavano alla persona offesa sofferenze, privazioni ed umiliazioni, determinando nella stessa una situazione di perdurante disagio e paura incompatibile con normali condizioni di vita, circostanza queste evincibili, pagina 3 di 6 non soltanto dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche dalle concrete e reiterate modalità delle condotte contestate;
ricorre anche la contestata aggravante del fatto commesso in presenza di soggetti minorenni” (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo). Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).” (Cass. n. 22294/2024, n. 31351/2022). La Suprema Corte ha chiarito che comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge rappresentano una causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, perfino nel caso in cui fosse provato anche un solo episodio (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 817/2011). Per le ragioni esposte, considerato che è stato accertato l'atteggiamento aggressivo e violento tenuto dal resistente in costanza di matrimonio, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta. Per quanto riguarda l'affidamento dei minori e appare opportuno Persona_3 Persona_2 confermare quanto già statuito con ordinanza del 06/11/2024 e con ordinanza del 14/11/2024, ossia disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, a fronte della documentata indole violenta del resistente nei confronti della ricorrente, anche con l'utilizzo di un coltello, alla presenza dei figli minori. È oramai principio consolidato che l'affidamento condiviso debba essere escluso nei casi in cui la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Posto che il legislatore non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, il quale deve decidere adottando un "provvedimento motivato", con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I, 16593/2008). Per le ragioni sopra esposte, considerata l'accertata indole violenta del e l'evidente inidoneità CP_2 educativa del resistente, con conseguente pregiudizio dell'affidamento congiunto per i minori, deve essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre con collocazione presso la stessa. In merito all'esercizio del diritto di visita da parte del resistente appare opportuno confermare quanto statuito nella precedente ordinanza del 14/11/2024, ossia limitare i contatti tra il padre e i figli alle sole telefonate o videochiamate, con frequenza di tre volte alla settimana, anche alla luce del fatto che il resistente, come si evince dal provvedimento del Tribunale di Ragusa del 26/05/2025, risulta sottoposto agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento dei minori e va Persona_3 Persona_2 evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma pagina 4 di 6 estese anche allo aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Nel caso di specie, la ricorrente ha affermato di essere bracciante agricola con un reddito complessivo lordo di € 7.833,00 per il 2022 ed € 9.622,00 per il 2023, come da documentazione fiscale depositata in atti (cfr. 7 del ricorso introduttivo). Il resistente, anch'egli bracciante agricolo, ha dichiarato un reddito complessivo lordo di € 12.232,00 per il 2023 (cfr. doc. 1 dell'istanza di liquidazione di parte resistente). Inoltre, si rileva che con ordinanza del Tribunale penale del 23/05/2025 il resistente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato autorizzato a recarsi presso il proprio luogo di lavoro durante fasce orarie prestabilite. Alla luce delle condizioni economico – reddituali dei coniugi per come sopra esaminate, considerato che il resistente è stato messo nelle condizioni di potere lavorare, nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di corrispondere all'odierna CP_2 ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00 quale contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Si conferma l'assegnazione della casa familiare sita ad Acate, C.da Mogli s.n.c., all'odierna ricorrente affinché vi coabiti con i figli minori. Nulla si dispone in merito alla domanda avanzata dalla ricorrente circa l'impegno di entrambi i coniugi al versamento, pro quota mensile, della rata relativa ad un finanziamento, esulando la stessa dall'oggetto del presente giudizio. In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio e della soccombenza del resistente rispetto alla domanda di addebito, le spese tra le parti vanno compensate per metà, ponendo l'altra metà a carico del resistente, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 TUSG stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2561/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 CP_2 hanno contratto matrimonio in Acate in data 07/11/2020, iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Acate al numero 8, parte I, anno 2020; dichiara che la separazione è addebitabile a CP_2 dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_2 Persona_3 ricorrente, con collocamento presso la stessa e con il diritto del padre di vedere i figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori CP_2 Persona_2 e versando a , entro il giorno cinque di ogni mese, un
[...] Persona_3 Parte_2 assegno di € 250,00, oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
dispone l'assegnazione a della casa familiare sita ad Acate C.da Mogli s.n.c. Parte_2 affinché vi coabiti con i figli minori;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa per metà le spese tra le parti;
pagina 5 di 6 condanna alla rifusione in favore della ricorrente di metà delle spese processuali che CP_2 liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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