TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo Canosa Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Santeramo in Colle (BA) il 22.5.1963 – CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Marirosa Rullo C.F._1
E
n. a Lanciano il 14.01.1968 – CF Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Paola Petta
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 22.10.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) i IG.ri e vivranno separatamente, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa adibita a residenza familiare, sita a Lanciano, in Via Don Minzoni n. 4, resterà assegnata al IG. , che ne sosterrà i relativi oneri di qualsivoglia Parte_1 natura, unitamente ai beni che la compongono;
3) i IG.ri e , che svolgono attività lavorativa quali impiegati, non Parte_1 Pt_2 hanno beni di alcun tipo in comune e nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro, essendo economicamente autosufficienti, pertanto dichiarano espressamente, ai sensi dell'art. 5 della Legge I° dicembre 1970, n. 898, così come modificata, di rinunciare all'assegno divorzile;
4) i figli, entrambi maggiorenni ed entrambi residenti presso l'abitazione del padre, potranno vivere, a loro scelta, presso l'uno o l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi e di salute dei genitori stessi, ovvero in altro luogo scelto dagli stessi figli;
5) la modalità della frequentazione tra i figli ed i genitori sarà rimessa alla concorde volontà degli stessi, anche compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, scolastici e personali;
stesso dicasi per quanto riguarda festività ed i periodi di ferie;
6) la figlia , che ha intrapreso il percorso universitario fuori Persona_1 regione, dunque attualmente vive presso la città di Monza, verrà sostenuta economicamente da entrambi i genitori in eguale misura, invero ciascuno di essi verserà direttamente alla figlia stessa € 60,00 a settimane alterne tra di loro, a copertura di tutte le spese ordinarie ad essa relative;
i genitori, inoltre, si faranno carico di tutte le spese straordinarie, comprese quelle universitarie, nella misura del 50%; infine, le spese per canoni di locazione e utenze relative alla residenza universitaria verranno così divise tra i genitori: il 60% dell'importo verrà pagato dal padre, il 40% dalla madre;
7) il IG. verserà alla IG.ra la somma di € 100,00 mensili Parte_1 Pt_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , recante il Pt_2 seguente IBAN: [...], sino al raggiungimento della somma dovutale a titolo di adeguamento ISTAT non corrisposto dell'assegno di mantenimento per la figlia previsto dalla separazione omologata, sino al raggiungimento Per_1 dell'importo complessivo di € 998,51;
8) tale assegno di mantenimento per la figlia non sarà più dovuto a seguito Per_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendone venuti meno i presupposti in virtù di quanto sopra;
9) l'assegno unico e universale per figli a carico, relativo alla figlia Persona_1
, verrà diviso al 50% e le detrazioni fiscali inerenti alla figlia continueranno a
[...] essere ripartite al 50% tra i genitori;
10) il figlio sosterrà autonomamente le spese relative al suo Persona_2 mantenimento, tuttavia i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, agli esborsi necessari a consentire allo stesso il completamento degli studi universitari, comprensivi delle spese di tassazione, viaggi, vitto e alloggio, rimanendo pur sempre disponibili in caso di difficoltà del figlio a far fronte alle di lui esigenze di vita quotidiana;
11) il IG. continuerà a sostenere in via esclusiva le spese relative Parte_1 all'autovettura Fiat Punto, targata AH987NM, di proprietà del IG. Parte_1
e attualmente in uso al solo figlio;
Per_2
12) le parti danno atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari;
13) le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
14) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito della documentazione attestante le proprie disponibilità patrimoniali sia immobiliari che mobiliari e al deposito del saldo del conto corrente alla data della sottoscrizione del ricorso, per aver già visionato il tutto e tra loro condiviso.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 15.7.1995 in Lanciano alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1995, n. 51, parte II Serie A.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo Canosa Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Santeramo in Colle (BA) il 22.5.1963 – CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Marirosa Rullo C.F._1
E
n. a Lanciano il 14.01.1968 – CF Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Paola Petta
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 22.10.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) i IG.ri e vivranno separatamente, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa adibita a residenza familiare, sita a Lanciano, in Via Don Minzoni n. 4, resterà assegnata al IG. , che ne sosterrà i relativi oneri di qualsivoglia Parte_1 natura, unitamente ai beni che la compongono;
3) i IG.ri e , che svolgono attività lavorativa quali impiegati, non Parte_1 Pt_2 hanno beni di alcun tipo in comune e nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro, essendo economicamente autosufficienti, pertanto dichiarano espressamente, ai sensi dell'art. 5 della Legge I° dicembre 1970, n. 898, così come modificata, di rinunciare all'assegno divorzile;
4) i figli, entrambi maggiorenni ed entrambi residenti presso l'abitazione del padre, potranno vivere, a loro scelta, presso l'uno o l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi e di salute dei genitori stessi, ovvero in altro luogo scelto dagli stessi figli;
5) la modalità della frequentazione tra i figli ed i genitori sarà rimessa alla concorde volontà degli stessi, anche compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, scolastici e personali;
stesso dicasi per quanto riguarda festività ed i periodi di ferie;
6) la figlia , che ha intrapreso il percorso universitario fuori Persona_1 regione, dunque attualmente vive presso la città di Monza, verrà sostenuta economicamente da entrambi i genitori in eguale misura, invero ciascuno di essi verserà direttamente alla figlia stessa € 60,00 a settimane alterne tra di loro, a copertura di tutte le spese ordinarie ad essa relative;
i genitori, inoltre, si faranno carico di tutte le spese straordinarie, comprese quelle universitarie, nella misura del 50%; infine, le spese per canoni di locazione e utenze relative alla residenza universitaria verranno così divise tra i genitori: il 60% dell'importo verrà pagato dal padre, il 40% dalla madre;
7) il IG. verserà alla IG.ra la somma di € 100,00 mensili Parte_1 Pt_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , recante il Pt_2 seguente IBAN: [...], sino al raggiungimento della somma dovutale a titolo di adeguamento ISTAT non corrisposto dell'assegno di mantenimento per la figlia previsto dalla separazione omologata, sino al raggiungimento Per_1 dell'importo complessivo di € 998,51;
8) tale assegno di mantenimento per la figlia non sarà più dovuto a seguito Per_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendone venuti meno i presupposti in virtù di quanto sopra;
9) l'assegno unico e universale per figli a carico, relativo alla figlia Persona_1
, verrà diviso al 50% e le detrazioni fiscali inerenti alla figlia continueranno a
[...] essere ripartite al 50% tra i genitori;
10) il figlio sosterrà autonomamente le spese relative al suo Persona_2 mantenimento, tuttavia i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, agli esborsi necessari a consentire allo stesso il completamento degli studi universitari, comprensivi delle spese di tassazione, viaggi, vitto e alloggio, rimanendo pur sempre disponibili in caso di difficoltà del figlio a far fronte alle di lui esigenze di vita quotidiana;
11) il IG. continuerà a sostenere in via esclusiva le spese relative Parte_1 all'autovettura Fiat Punto, targata AH987NM, di proprietà del IG. Parte_1
e attualmente in uso al solo figlio;
Per_2
12) le parti danno atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari;
13) le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
14) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito della documentazione attestante le proprie disponibilità patrimoniali sia immobiliari che mobiliari e al deposito del saldo del conto corrente alla data della sottoscrizione del ricorso, per aver già visionato il tutto e tra loro condiviso.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 15.7.1995 in Lanciano alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1995, n. 51, parte II Serie A.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo