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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3434/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'RI NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19964/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-899 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2508/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. commercialista Difensore_1 , impugna l'avviso di accertamento IMU, anno 2020 di €1.196,00, notificato il 27.08.25. Eccepisce l'inesistenza dell'obbligazione, in quanto l'immobile è concesso in comodato gratuito alla figlia come abitazione principale, con contratto registrato il 13.01.20. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Napoli Obiettivo Resistente_1 srl Concessionaria per le Entrate del Comune di Napoli si costituisce il 22.01.26 e deduce la infondatezza della eccepita esenzione per prima casa per la figlia della ricorrente, tenuto conto dei consumi delle utenze, come da documentazione versata in atti, che non giustificano l'abitualità della dimora. Il consumo minimo di energia elettrica fa escludere la qualificazione dell'immobile come prima casa.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con memorie la ricorrente deduce la inammissibilità della costituzione in giudizio di controparte in riferimento alla documentazione prodotta oltre il termine dell'art. 32 del D.Lgs n. 546/92 e alla integrazione dei motivi dell'accertamento, relativamente ai consumi delle utenze. Si riporta alle conclusioni di cui al ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato che va accolta la eccezione di inutilizzabilitàdella documentazione prodotta da parte resistente in data 22.01.26, all'atto della costituzione in giudizio e quindi tardivamente, ai sensi dell'art. dell'art. 32 del D.Lgs n. 546/92 (ora art. 80 del D.Lgs n. 175/24), che prevede che i documenti possono essere depositati fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Va, altresì, osservato che parte resistente in corso di giudizio ha modificato la motivazione dell'accertamento, sostenendo che non può essere riconosciuta la agevolazione per abitazione principale dell'immobile concesso in comodato gratuito ed occupato dalla figlia della ricorrente, in relazione agli esigui consumi delle utenze e, di tanto, non si evince alcun riferimento nell'atto opposto. Giova ricordare che la motivazione è elemento essenziale dell'atto tributario, la cui funzione fondamentale è quella di consentire il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto stesso, diritto costituzionalmente garantito dall'art.24. L'avviso di accertamento ha la funzione di delimitare i confini della lite (cass. N. 6103/16) e, quindi, l'ambito delle contestazioni proponibili in giudizio da parte del soggetto che ne è il destinatario, il quale deve essere messo in grado di conoscere le ragioni e la misura della pretesa tributaria, al fine di approntare un'idonea difesa
(Cass. n.22003/2014). Da ciò deriva che l'oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall'atto impugnato (Cass. n. 13056/2004,) e pertanto l'Ufficio, in corso di causa, non può addurre nuovi profili motivazionali, modificando e/o integrando il presupposto della pretesa originaria così come indicata nell'accertamento (Cass.n. 4327/2016).
Da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n. 21875/25, confermando tale orientamento, ha ritenuto che l'obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell'atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma.
Ancora la Suprema Corte di Cassazione sul tema riguardante la motivazione degli atti tributari ha stabilito il principio secondo il quale la motivazione di un avviso accertamento non può essere integrata nel corso di un giudizio con documenti che non siano stati prima allegati all'atto notificato, stante la natura impugnatoria del processo tributario (Cass.4176/2019). D'altronde la ricorrente ha provato di aver concesso l'immobile, sito in Napoli in Indirizzo_1 in catasto al foglio 17, particella 288 sub 20 cat A/2 classe 6, in comodato gratuito alla figlia Nominativo_1, per adibirla ad abitazione principale e tale circostanza è comprovata da contratto di comodato avente data certa, in quanto registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, in data 13.01.20. Con certificato di residenza
è, altresì, documentata anche la residenza della figlia della ricorrente, a far data dal 23.01.20 nel sopra indicato immobile.
Può pertanto essere riconosciuta l'agevolazione della riduzione della base imponibile del 50% dell'IMU ai sensi dell'art. 1 comma 747 della legge n. 160/2019; d'altronde il comodante ha già versato un importo pari alla metà dell'IMU dovuta e con l'avviso di accertamento è richiesto il pagamento della residua somma non dovuta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 300,00, oltre il CUT ed oneri accessori
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'RI NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19964/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-899 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2508/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. commercialista Difensore_1 , impugna l'avviso di accertamento IMU, anno 2020 di €1.196,00, notificato il 27.08.25. Eccepisce l'inesistenza dell'obbligazione, in quanto l'immobile è concesso in comodato gratuito alla figlia come abitazione principale, con contratto registrato il 13.01.20. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Napoli Obiettivo Resistente_1 srl Concessionaria per le Entrate del Comune di Napoli si costituisce il 22.01.26 e deduce la infondatezza della eccepita esenzione per prima casa per la figlia della ricorrente, tenuto conto dei consumi delle utenze, come da documentazione versata in atti, che non giustificano l'abitualità della dimora. Il consumo minimo di energia elettrica fa escludere la qualificazione dell'immobile come prima casa.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con memorie la ricorrente deduce la inammissibilità della costituzione in giudizio di controparte in riferimento alla documentazione prodotta oltre il termine dell'art. 32 del D.Lgs n. 546/92 e alla integrazione dei motivi dell'accertamento, relativamente ai consumi delle utenze. Si riporta alle conclusioni di cui al ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato che va accolta la eccezione di inutilizzabilitàdella documentazione prodotta da parte resistente in data 22.01.26, all'atto della costituzione in giudizio e quindi tardivamente, ai sensi dell'art. dell'art. 32 del D.Lgs n. 546/92 (ora art. 80 del D.Lgs n. 175/24), che prevede che i documenti possono essere depositati fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Va, altresì, osservato che parte resistente in corso di giudizio ha modificato la motivazione dell'accertamento, sostenendo che non può essere riconosciuta la agevolazione per abitazione principale dell'immobile concesso in comodato gratuito ed occupato dalla figlia della ricorrente, in relazione agli esigui consumi delle utenze e, di tanto, non si evince alcun riferimento nell'atto opposto. Giova ricordare che la motivazione è elemento essenziale dell'atto tributario, la cui funzione fondamentale è quella di consentire il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto stesso, diritto costituzionalmente garantito dall'art.24. L'avviso di accertamento ha la funzione di delimitare i confini della lite (cass. N. 6103/16) e, quindi, l'ambito delle contestazioni proponibili in giudizio da parte del soggetto che ne è il destinatario, il quale deve essere messo in grado di conoscere le ragioni e la misura della pretesa tributaria, al fine di approntare un'idonea difesa
(Cass. n.22003/2014). Da ciò deriva che l'oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall'atto impugnato (Cass. n. 13056/2004,) e pertanto l'Ufficio, in corso di causa, non può addurre nuovi profili motivazionali, modificando e/o integrando il presupposto della pretesa originaria così come indicata nell'accertamento (Cass.n. 4327/2016).
Da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n. 21875/25, confermando tale orientamento, ha ritenuto che l'obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell'atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma.
Ancora la Suprema Corte di Cassazione sul tema riguardante la motivazione degli atti tributari ha stabilito il principio secondo il quale la motivazione di un avviso accertamento non può essere integrata nel corso di un giudizio con documenti che non siano stati prima allegati all'atto notificato, stante la natura impugnatoria del processo tributario (Cass.4176/2019). D'altronde la ricorrente ha provato di aver concesso l'immobile, sito in Napoli in Indirizzo_1 in catasto al foglio 17, particella 288 sub 20 cat A/2 classe 6, in comodato gratuito alla figlia Nominativo_1, per adibirla ad abitazione principale e tale circostanza è comprovata da contratto di comodato avente data certa, in quanto registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, in data 13.01.20. Con certificato di residenza
è, altresì, documentata anche la residenza della figlia della ricorrente, a far data dal 23.01.20 nel sopra indicato immobile.
Può pertanto essere riconosciuta l'agevolazione della riduzione della base imponibile del 50% dell'IMU ai sensi dell'art. 1 comma 747 della legge n. 160/2019; d'altronde il comodante ha già versato un importo pari alla metà dell'IMU dovuta e con l'avviso di accertamento è richiesto il pagamento della residua somma non dovuta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 300,00, oltre il CUT ed oneri accessori