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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1
De Vito, come da mandato in atti
Ricorrente
E
, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Controparte_4
CH e GI NI CH, come da mandato in atti
Resistenti
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI per parte ricorrente:“ conclude come da ricorso” parte resistente:” conclude come da comparsa di costituzione e risposta “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc. Parte_1
ha adito il Tribunale di Firenze al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 1 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita stipulato in data 06/06/2022, ai rogiti del Notaio
di GR (rep. n. 14715 racc. n. 9817), con il quale Persona_1
i signori e hanno Controparte_1 Controparte_2
venduto alle figlie ed la nuda proprietà CP_4 CP_3
dell'immobile sito in GR, Via Bruno Buozzi, 22.
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto di essere titolare di un diritto di credito per l'importo di Euro
1.817.560,69 - oggetto di un separato giudizio, tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Firenze (R.G. 1330/2025) - nei confronti dei signori e , Controparte_1 Controparte_2
quali fideiussori della società in relazione Parte_2
ad un contratto di leasing immobiliare, sostenendo che l'atto dispositivo sopra menzionato è stato posto in essere in pregiudizio delle sue ragioni creditorie e con la consapevolezza di tale pregiudizio da parte sia dei disponenti, che dei terzi acquirenti.
Si sono costituti i resistenti, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda avversaria eccependo:
➢ la “carenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria per inesistenza del credito (c.d. fumus boni iuris)”, atteso che con la sentenza n. 2125/2025 del 17/06/2025 il Tribunale di
Firenze ha dichiarato estinto per prescrizione il sopra menzionato credito vantato da Parte_1
ragione per cui “Non si può agire per conservare la garanzia patrimoniale a tutela di un credito che un Giudice ha già dichiarato estinto”;
➢ la carenza del del c.d. consilium fraudis in capo ai disponenti e della scientia damni in capo alle acquirenti, posto che “L'atto di
2 compravendita è stato posto in essere in un contesto di assoluta buona fede (nel giugno 2022, ovvero ben prima che
Rev agisse per il recupero del suo presunto credito), trattandosi di una legittima operazione di sistemazione patrimoniale familiare, avvenuta a distanza di oltre dieci anni dai fatti che originarono il presunto credito (risalenti al 2011) e in un momento in cui i debitori, alla luce del lungo tempo trascorso e dell'inerzia della creditrice, potevano legittimamente confidare nell'estinzione di ogni pretesa, come poi statuito dalla sentenza del Tribunale di Firenze”.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso in diritto che, come noto, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono i seguenti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c.; c) la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, da parte sia del debitore sia del terzo, in caso di atti a titolo onerosi posteriori al sorgere del credito.
Con riferimento al primo presupposto, si osserva che l'azione revocatoria disciplinata dall'articolo 2901 cc accoglie una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa, e ai fini dell'accoglimento non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12144); insegna ancora la Suprema Corte che: “per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità
3 rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050).
Nel caso di specie, il credito a tutela del quale la ricorrente ha agito
è quello di € 1.817.560,69, oltre interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, vantato a titolo di saldo debitorio maturato dalla società utilizzatrice in Parte_2
relazione ad un rapporto di leasing finanziario immobiliare (avente ad oggetto, in particolare, un fabbricato in corso di ristrutturazione) costituito con contratto del 21.4.2010.
La deduzione risulta supportata sul piano documentale, dal contratto di acquisto dell'immobile e dal contratto di leasing (cfr. docc.
9-10 fasc. parte ricorrente), dalle fideiussioni sottoscritte in data
21/04/2010 fino alla concorrenza della somma di € 2.133.000,00 ciascuno dai Signori e Controparte_1 Controparte_2
(cfr. doc n. 11). dal piano finanziario (cfr. doc. n. 16), dalla certificazione ex art. 50 TUB (cfr. doc. n. 17), dalle fatture pagate dalla concedente ai fornitori (cfr. doc n. 18) e di quelle emesse nei confronti della utilizzatrice ed andate insolute per oneri di prelocazione (cfr. doc. n. 19), nonché, quanto alle spese, dall'estratto conto di Etruria Leasing del 13/03/2014 (cfr. doc. n. 20).
Contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, la circostanza che tale credito sia stato dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza n. 2125/2025 in data 17/06/2025 del Tribunale di Firenze
(cfr. doc.3 fasc. parte resistente) - sentenza oggetto di appello da parte dell'odierna ricorrente (cfr. doc.4 fasc. parte resistente) – non deve condurre ad escludere la sussistenza del presupposto in
4 esame, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. tra le altre
Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
La Suprema Corte ha altresì precisato, in questa prospettiva, che l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. fra le tante Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del 2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non
è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (come da ultimo affermato da Cass. 10 febbraio 2016, n. 2673).
In particolare, Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004 ha affermato che, risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il credito eventuale, in
5 veste di credito litigioso, la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria". Resta fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato
(v. Cass. n. 9855 del 2014).
Deve, poi, ritenersi sussistente la seconda condizione richiesta dalla legge per il valido esperimento dell'azione revocatoria - il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione del debitore -, considerata l'impossidenza di ulteriori beni da parte dei garanti
[...]
e . Controparte_1 Controparte_2
Peraltro secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,
l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista, deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata e ricorre non soltanto ove l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazioni della probabilità nella realizzazione del credito (cfr. Cass. 24 luglio
2003, n. 11471). Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte “è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass.Sez. III, sent.
n. 4578 del 06-05-1998), prova che nella specie fa difetto, non risultando essere i fideiussori in questione proprietari di alcun
6 ulteriore bene, essendosi spogliati dell'unico bene che ricadeva nel loro patrimonio con l'atto oggetto dell'azione revocatoria.
Con riferimento al terzo elemento della conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, questa deve intendersi anche come agevole conoscibilità, del probabile pregiudizio (cfr.
Cass. Civ sez. III, 1.6.2000, n. 7262).
Trattandosi di atto a titolo oneroso, si richiede per legge ai sensi del n. 2 dell'articolo 2901 c.c., che anche il terzo - ossia nel caso di specie le acquirenti e - fosse CP_3 Controparte_4
consapevole del pregiudizio arrecato dall'atto.
Si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della scientia damni da parte del terzo, da un lato basta la consapevolezza nell'acquirente che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, in modo tale arrecare pregiudizio alle loro ragioni;
dall'altro, la relativa prova può essere data anche mediante presunzioni, trattandosi di materia nella quale è difficile o impossibile acquisire la prova diretta (cfr. Cass. 10 luglio 1997, n.
6272).
Non è per contro necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. (cfr. Cass. n.
5741 del 23-03-2004).
Nel caso di specie, non può esservi dubbio sul fatto che i fideiussori debitori siano stati a conoscenza del pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria reca alle ragioni della ricorrente, essendo gli stessi, non
7 solo garanti delle obbligazioni assunte dalla Parte_3
con il contratto di leasing, ma anche soci della stessa
[...]
utilizzatrice tramite la Società Roselle Costruzioni s.r.l. (cfr. doc. nn.
23 e 24 fasc. parte ricorrente).
La tesi di parte resistente, secondo la quale i debitori “alla luce del lungo tempo trascorso e dell'inerzia della creditrice, potevano legittimamente confidare nell'estinzione di ogni pretesa”, non può essere condivisa, tenuto conto altresì dell'esistenza di trattative, aventi ad oggetto il contratto di leasing, risalenti al dicembre 2018 tra il difensore della e Finint s.r.l., Società di Parte_2
servicing incaricata dell'attività di gestione e recupero dei crediti ceduti a (cfr. il richiamo alla mail del 9.12.2018 operato a pag.14 della sentenza n. 2125/2025 del Tribunale di Firenze;
v. altresì atto di appello pagine 5 e 9).
D'altra parte, le stesse modalità contrattuali scelte da
[...]
e per alienare l'immobile de quo Controparte_1 Controparte_2
alle figlie rivelano l'esistenza – piuttosto che di una “legittima operazione di sistemazione patrimoniale familiare” (v. pag,4 della comparsa di costituzione) - di una chiara strategia volta a perseguire l'obbiettivo di sottrarre l'unico bene di proprietà alla garanzia generica del creditore rappresentata dal loro patrimonio.
Invero, dapprima i debitori hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita con la (cfr. doc. n. 14 fasc. Controparte_5
parte ricorrente), atto con il quale si sono obbligati a vendere, per il prezzo di € 330.000,00 ed entro il 1/1/2025, a detta società la proprietà dell'appartamento posto in GR, Via Bruno Buozzi,
22.
8 Trattasi di società il cui socio unico e amministratore all'epoca delle stipula del preliminare era la Sig.ra moglie Parte_4
del Sig. , attuale socio unico ed amministratore Controparte_6
della Società promittente acquirente (cfr. doc. n. 25 fasc. parte ricorrente), “in relazione di parentela con i debitori” (circostanza affermata a pag.7 del ricorso e non specificatamente contestata ex adverso), nonché residente, insieme alla ex amministratrice, in
GR Fraz. Alberese Via del Buttero n. 2 (cfr. doc. n. 26 fasc. parte ricorrente) e cioè al medesimo indirizzo della Sig.ra
[...]
. CP_3
In sede, poi, di stipula del contratto di compravendita oggetto di revocatoria, la ha ceduto la propria posizione Controparte_5
contrattuale di promittente acquirente alle figlie dei fideiussori,
[...]
e , le quali hanno concordato con i genitori di CP_3 Controparte_4
riservare a questi ultimi il diritto di abitazione per dieci anni, acquistando la sola nuda proprietà dell'immobile.
Da ultimo, non può che essere riconosciuta la sussistenza della partecipatio fraudis in capo alle acquirenti in forza del rapporto di parentela con i debitori, nonché in considerazione del fatto che anche e sono state socie della CP_3 Controparte_4
Roselle Costruzioni, socia della debitrice principale
[...]
Parte_2
Va, al riguardo, considerato che, in caso di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" (cfr. Cass. n. 7507 del 27/03/2007).
9 3. La sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n.5 e
2655 c.c.
4. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della causa promossa (cfr. Cass. n. 3697 del 13/02/2020 :”Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa), con esclusione del compenso per la fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di attività ed applicazione dell'importo minimo per quella decisoria, in ragione dell'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale
– seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della ricorrente l'atto ai rogiti del Notaio
di GR del 06/06/2022 rep. n. 14715 racc. n. Persona_1
9817, con il quale i Signori e Controparte_1 CP_2
hanno venduto alle Sig.re ed
[...] Controparte_4 [...]
la nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione per CP_3
10 anni, dell'appartamento posto in GR, Via Bruno Buozzi,
22 e censito al C,F. del suddetto Comune al foglio 90, particella
332, sub. 5 cat. A/3, classe 3. Consistenza 8,5, superficie cat.
Mq. 193 rendita € 768,23;
2. condanna i resistenti al pagamento, in solido tra di loro, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 15.149,00 per
10 compensi, euro 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%,
Iva e Cpa.
Firenze, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1
De Vito, come da mandato in atti
Ricorrente
E
, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Controparte_4
CH e GI NI CH, come da mandato in atti
Resistenti
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI per parte ricorrente:“ conclude come da ricorso” parte resistente:” conclude come da comparsa di costituzione e risposta “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc. Parte_1
ha adito il Tribunale di Firenze al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 1 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita stipulato in data 06/06/2022, ai rogiti del Notaio
di GR (rep. n. 14715 racc. n. 9817), con il quale Persona_1
i signori e hanno Controparte_1 Controparte_2
venduto alle figlie ed la nuda proprietà CP_4 CP_3
dell'immobile sito in GR, Via Bruno Buozzi, 22.
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto di essere titolare di un diritto di credito per l'importo di Euro
1.817.560,69 - oggetto di un separato giudizio, tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Firenze (R.G. 1330/2025) - nei confronti dei signori e , Controparte_1 Controparte_2
quali fideiussori della società in relazione Parte_2
ad un contratto di leasing immobiliare, sostenendo che l'atto dispositivo sopra menzionato è stato posto in essere in pregiudizio delle sue ragioni creditorie e con la consapevolezza di tale pregiudizio da parte sia dei disponenti, che dei terzi acquirenti.
Si sono costituti i resistenti, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda avversaria eccependo:
➢ la “carenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria per inesistenza del credito (c.d. fumus boni iuris)”, atteso che con la sentenza n. 2125/2025 del 17/06/2025 il Tribunale di
Firenze ha dichiarato estinto per prescrizione il sopra menzionato credito vantato da Parte_1
ragione per cui “Non si può agire per conservare la garanzia patrimoniale a tutela di un credito che un Giudice ha già dichiarato estinto”;
➢ la carenza del del c.d. consilium fraudis in capo ai disponenti e della scientia damni in capo alle acquirenti, posto che “L'atto di
2 compravendita è stato posto in essere in un contesto di assoluta buona fede (nel giugno 2022, ovvero ben prima che
Rev agisse per il recupero del suo presunto credito), trattandosi di una legittima operazione di sistemazione patrimoniale familiare, avvenuta a distanza di oltre dieci anni dai fatti che originarono il presunto credito (risalenti al 2011) e in un momento in cui i debitori, alla luce del lungo tempo trascorso e dell'inerzia della creditrice, potevano legittimamente confidare nell'estinzione di ogni pretesa, come poi statuito dalla sentenza del Tribunale di Firenze”.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso in diritto che, come noto, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono i seguenti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c.; c) la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, da parte sia del debitore sia del terzo, in caso di atti a titolo onerosi posteriori al sorgere del credito.
Con riferimento al primo presupposto, si osserva che l'azione revocatoria disciplinata dall'articolo 2901 cc accoglie una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa, e ai fini dell'accoglimento non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12144); insegna ancora la Suprema Corte che: “per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità
3 rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050).
Nel caso di specie, il credito a tutela del quale la ricorrente ha agito
è quello di € 1.817.560,69, oltre interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, vantato a titolo di saldo debitorio maturato dalla società utilizzatrice in Parte_2
relazione ad un rapporto di leasing finanziario immobiliare (avente ad oggetto, in particolare, un fabbricato in corso di ristrutturazione) costituito con contratto del 21.4.2010.
La deduzione risulta supportata sul piano documentale, dal contratto di acquisto dell'immobile e dal contratto di leasing (cfr. docc.
9-10 fasc. parte ricorrente), dalle fideiussioni sottoscritte in data
21/04/2010 fino alla concorrenza della somma di € 2.133.000,00 ciascuno dai Signori e Controparte_1 Controparte_2
(cfr. doc n. 11). dal piano finanziario (cfr. doc. n. 16), dalla certificazione ex art. 50 TUB (cfr. doc. n. 17), dalle fatture pagate dalla concedente ai fornitori (cfr. doc n. 18) e di quelle emesse nei confronti della utilizzatrice ed andate insolute per oneri di prelocazione (cfr. doc. n. 19), nonché, quanto alle spese, dall'estratto conto di Etruria Leasing del 13/03/2014 (cfr. doc. n. 20).
Contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, la circostanza che tale credito sia stato dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza n. 2125/2025 in data 17/06/2025 del Tribunale di Firenze
(cfr. doc.3 fasc. parte resistente) - sentenza oggetto di appello da parte dell'odierna ricorrente (cfr. doc.4 fasc. parte resistente) – non deve condurre ad escludere la sussistenza del presupposto in
4 esame, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. tra le altre
Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
La Suprema Corte ha altresì precisato, in questa prospettiva, che l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima. È sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. fra le tante Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del 2016), il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non
è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (come da ultimo affermato da Cass. 10 febbraio 2016, n. 2673).
In particolare, Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004 ha affermato che, risultando allegato "quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il credito eventuale, in
5 veste di credito litigioso, la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria". Resta fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato
(v. Cass. n. 9855 del 2014).
Deve, poi, ritenersi sussistente la seconda condizione richiesta dalla legge per il valido esperimento dell'azione revocatoria - il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione del debitore -, considerata l'impossidenza di ulteriori beni da parte dei garanti
[...]
e . Controparte_1 Controparte_2
Peraltro secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,
l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista, deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata e ricorre non soltanto ove l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazioni della probabilità nella realizzazione del credito (cfr. Cass. 24 luglio
2003, n. 11471). Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte “è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass.Sez. III, sent.
n. 4578 del 06-05-1998), prova che nella specie fa difetto, non risultando essere i fideiussori in questione proprietari di alcun
6 ulteriore bene, essendosi spogliati dell'unico bene che ricadeva nel loro patrimonio con l'atto oggetto dell'azione revocatoria.
Con riferimento al terzo elemento della conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, questa deve intendersi anche come agevole conoscibilità, del probabile pregiudizio (cfr.
Cass. Civ sez. III, 1.6.2000, n. 7262).
Trattandosi di atto a titolo oneroso, si richiede per legge ai sensi del n. 2 dell'articolo 2901 c.c., che anche il terzo - ossia nel caso di specie le acquirenti e - fosse CP_3 Controparte_4
consapevole del pregiudizio arrecato dall'atto.
Si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della scientia damni da parte del terzo, da un lato basta la consapevolezza nell'acquirente che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, in modo tale arrecare pregiudizio alle loro ragioni;
dall'altro, la relativa prova può essere data anche mediante presunzioni, trattandosi di materia nella quale è difficile o impossibile acquisire la prova diretta (cfr. Cass. 10 luglio 1997, n.
6272).
Non è per contro necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. (cfr. Cass. n.
5741 del 23-03-2004).
Nel caso di specie, non può esservi dubbio sul fatto che i fideiussori debitori siano stati a conoscenza del pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria reca alle ragioni della ricorrente, essendo gli stessi, non
7 solo garanti delle obbligazioni assunte dalla Parte_3
con il contratto di leasing, ma anche soci della stessa
[...]
utilizzatrice tramite la Società Roselle Costruzioni s.r.l. (cfr. doc. nn.
23 e 24 fasc. parte ricorrente).
La tesi di parte resistente, secondo la quale i debitori “alla luce del lungo tempo trascorso e dell'inerzia della creditrice, potevano legittimamente confidare nell'estinzione di ogni pretesa”, non può essere condivisa, tenuto conto altresì dell'esistenza di trattative, aventi ad oggetto il contratto di leasing, risalenti al dicembre 2018 tra il difensore della e Finint s.r.l., Società di Parte_2
servicing incaricata dell'attività di gestione e recupero dei crediti ceduti a (cfr. il richiamo alla mail del 9.12.2018 operato a pag.14 della sentenza n. 2125/2025 del Tribunale di Firenze;
v. altresì atto di appello pagine 5 e 9).
D'altra parte, le stesse modalità contrattuali scelte da
[...]
e per alienare l'immobile de quo Controparte_1 Controparte_2
alle figlie rivelano l'esistenza – piuttosto che di una “legittima operazione di sistemazione patrimoniale familiare” (v. pag,4 della comparsa di costituzione) - di una chiara strategia volta a perseguire l'obbiettivo di sottrarre l'unico bene di proprietà alla garanzia generica del creditore rappresentata dal loro patrimonio.
Invero, dapprima i debitori hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita con la (cfr. doc. n. 14 fasc. Controparte_5
parte ricorrente), atto con il quale si sono obbligati a vendere, per il prezzo di € 330.000,00 ed entro il 1/1/2025, a detta società la proprietà dell'appartamento posto in GR, Via Bruno Buozzi,
22.
8 Trattasi di società il cui socio unico e amministratore all'epoca delle stipula del preliminare era la Sig.ra moglie Parte_4
del Sig. , attuale socio unico ed amministratore Controparte_6
della Società promittente acquirente (cfr. doc. n. 25 fasc. parte ricorrente), “in relazione di parentela con i debitori” (circostanza affermata a pag.7 del ricorso e non specificatamente contestata ex adverso), nonché residente, insieme alla ex amministratrice, in
GR Fraz. Alberese Via del Buttero n. 2 (cfr. doc. n. 26 fasc. parte ricorrente) e cioè al medesimo indirizzo della Sig.ra
[...]
. CP_3
In sede, poi, di stipula del contratto di compravendita oggetto di revocatoria, la ha ceduto la propria posizione Controparte_5
contrattuale di promittente acquirente alle figlie dei fideiussori,
[...]
e , le quali hanno concordato con i genitori di CP_3 Controparte_4
riservare a questi ultimi il diritto di abitazione per dieci anni, acquistando la sola nuda proprietà dell'immobile.
Da ultimo, non può che essere riconosciuta la sussistenza della partecipatio fraudis in capo alle acquirenti in forza del rapporto di parentela con i debitori, nonché in considerazione del fatto che anche e sono state socie della CP_3 Controparte_4
Roselle Costruzioni, socia della debitrice principale
[...]
Parte_2
Va, al riguardo, considerato che, in caso di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" (cfr. Cass. n. 7507 del 27/03/2007).
9 3. La sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n.5 e
2655 c.c.
4. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della causa promossa (cfr. Cass. n. 3697 del 13/02/2020 :”Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa), con esclusione del compenso per la fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di attività ed applicazione dell'importo minimo per quella decisoria, in ragione dell'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale
– seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della ricorrente l'atto ai rogiti del Notaio
di GR del 06/06/2022 rep. n. 14715 racc. n. Persona_1
9817, con il quale i Signori e Controparte_1 CP_2
hanno venduto alle Sig.re ed
[...] Controparte_4 [...]
la nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione per CP_3
10 anni, dell'appartamento posto in GR, Via Bruno Buozzi,
22 e censito al C,F. del suddetto Comune al foglio 90, particella
332, sub. 5 cat. A/3, classe 3. Consistenza 8,5, superficie cat.
Mq. 193 rendita € 768,23;
2. condanna i resistenti al pagamento, in solido tra di loro, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 15.149,00 per
10 compensi, euro 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%,
Iva e Cpa.
Firenze, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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