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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 4277/2022 R.G., chiamata all'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' Parte_1 avv. A. Valenzano
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
OGGETTO: Applicazione benefici ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19/4/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento dello status di invalido in misura CP_1 pari o superiore al 75%, nonché per il riconoscimento del diritto, nei confronti dell' , alle agevolazioni previste dall'art. 80, comma 3, l. n. Controparte_2
388/2000 ed alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000
a decorrere dalla domanda amministrativa ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , eccependo l'improponibilità della domanda CP_1
e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso;
concludeva per il rigetto dello stesso. La causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva istruita mediante consulenza medica e, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di improponibilità sollevata da . CP_1
Ed invero, si osserva che parte ricorrente ha depositato in atti prova della chiara ed inequivoca domanda datata 9/3/2022 avente per oggetto la richiesta di attribuzione dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l.n. 388/2000 (cfr. all. ricorso).
Sebbene, invero, non sia stato utilizzato un modello specifico di domanda, la richiesta avanzata all' in via amministrativa a firma della parte ricorrente è specifica ed CP_1 inequivoca: dall'oggetto della nota consegnata all' (cfr. all. ricorso) è specificato CP_1 che si tratta di “Domanda di accredito di contributi figurativi di cui all'art. 80 comma 3
Legge 388/2000”.
Alla luce di tale documentazione ritualmente prodotta dal ricorrente, deve ritenersi soddisfatta la funzione cui è preordinata la domanda amministrativa, vale a dire quella di consentire una definizione in via amministrativa del procedimento valutativo del ricorrente dei presupposti per l'erogazione del beneficio preteso prima di adire l'autorità giudiziaria, in mancanza della quale il ricorso è improponibile.
Alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, la domanda amministrativa per ottenere un beneficio assistenziale o previdenziale è ritenuta elemento costitutivo di una fattispecie a formazione progressiva, costitutiva, insieme agli altri presupposti del diritto alla prestazione stessa, obbligando l' alla CP_2 valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto e, in assenza della quale, non potrebbe nemmeno ritenersi sussistente il diritto alla prestazione.
Pertanto, per poter ritenere assolta la funzione tipica della domanda amministrativa, la richiesta indirizzata all'ente previdenziale deve avere i caratteri della specificità in modo da permettere all' di individuare la prestazione pretesa e di provvedere sulla CP_1 stessa richiesta.
Secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità, pertanto, non è necessaria la formalistica compilazione dei modelli predisposti dagli enti previdenziali né l'utilizzo
Pag. 2 di 8 di formule sacramentali, essendo indispensabile che con la richiesta sia assolta la funzione di mettere l' nelle condizioni di individuare la prestazione pretesa e di CP_2 provvedere in sede amministrativa.
Non solo, trattandosi di atto recettizio, la domanda amministrativa si reputa conosciuta, acquistando, pertanto, efficacia, nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n. 41571/2021).
Questi i principi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità “ …(omissis) … osserva questa Corte che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa, l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dalla L.n. 533 del 1973, art. 8 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.
Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione.
Tali principi di carattere generale non possono che essere qui ribaditi.
6.Nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda, ma ciò di cui si discute è se il mancato contestuale deposito del certificato medico possa giustificare una diversa decorrenza della provvidenza richiesta, non più dalla domanda, come previsto per legge, e benchè il requisito sanitario sia stato riconosciuto presente fin dalla domanda amministrativa.
7. L'istituto previdenziale fonda la sua decisione sul D.M. 9 novembre 1990, art. 3, secondo cui “Le domande di cui al precedente art. 1 non conformi al modello ivi prescritto o prive del certificato medico o con certificato medico incompleto delle indicazioni di cui al precedente art. 2 sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute”.
Pag. 3 di 8 Si tratta di stabilire se la carenza di una siffatta certificazione sia tale da non consentire di ritenere sussistente una valida domanda amministrativa dalla quale avrebbe potuto decorrere a prestazione previdenziale richiesta e ciò sebbene nella domanda amministrativa presentata dal D. sia ben specificato che era rivolta al riconoscimento dell'invalidità civile e di cieco civile ai sensi della L.n. 382 del 1970 e successive modifiche ed integrazioni
8. E' noto, in ordine alle modalità previste per la presentazione della domanda amministrativa, che la L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, comma 6, recante “modifiche ed integrazioni” proprio al D.L. n. 173 del 1988, art.3, delegò al Ministero del tesoro
l'adozione di apposito regolamento volto a disciplinare “il modello di domanda a presentare ai fine di ottenere l'invalidità civile e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità”.
Il 9 novembre 1990 il Ministero del Tesoro, in attuazione della delega conferitagli, emanò decreto contenente norme per la “determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile,
e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità”, decreto qui posto a fondamento della tesi dell'Istituto.
Il D.M. Tesoro 5 agosto 1991, n. 387, art. 2, contenente il “regolamento recante norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella L. 15 ottobre 1990,
n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile”, dopo aver sostanzialmente ribadito le disposizioni contenute nei precedenti decreti ministeriali, ha aggiunto la precisazione secondo cui “in questa ipotesi la Commissione medica USL invita
l'interessato a regolarizzare la propria istanza”.
9.Ciò premesso ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso dell' appare CP_2 utile ricordare il recente intervento nomofilattico di questa Corte che, con sentenza n.
14412 del 2019, ha risolto, in favore della proponibilità del ricorso, l'incompleta compilazione della domanda amministrativa il cui certificato medico allegato fosse mancante del segno di spunta su una delle condizioni previste della legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Si è affermato in detto precedente che la certificazione medica, nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi, non determina l'improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica
Pag. 4 di 8 CP_ compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente.
10. Si è, altresì, sottolineato, nel precedente citato, che l'art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.
La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art. 443 c.p.c., possa CP_ essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l' stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale
11. In continuità con tale arresto (ed anche con Cass. ord. n. 24896/2015) deve affermarsi, nella fattispecie in esame, non solo la piena procedibilità del ricorso, ma anche l'idoneità della domanda amministrativa, sebbene non sia accompagnata da certificazione medica, a costituire il diritto alla prestazione, accanto agli altri presupposti previsti dalla legge, fin dalla sua proposizione. Non vi sono, cioè, ragioni per affermare che la prestazione richiesta non debba essere riconosciuta dalla presentazione della domanda la quale conteneva la specifica richiesta di godere delle provvidenze riservate ai ciechi civili assoluti. La domanda costituisce requisito imprescindibile che, salvo specifiche ipotesi, di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme …” (cfr. Cass.n. 30419/2019).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Giova, in proposito, rammentare che, secondo l'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del
2000: "a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata
Pag. 5 di 8 riconosciuta una invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra.....è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio... effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva: il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
Nell'ambito di applicazione della normativa rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge n. 381/1970) b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (ex art. 2 della legge 303.1971, n. 118 e art. 9 del d.lgs.,
23.11.1988, n. 509); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. CP_ 30.12.1978, n. 834 e successive modificazioni (cfr. circolare n. 29 del 30.1.2002).
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al
74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale, aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
Tanto precisato, deve rilevarsi come la domanda proposta attenga al riconoscimento di un beneficio utile ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva.
Nell'elaborato peritale depositato in data 6/8/2025, il CTU ha rilevato, a carico dell'istante, un quadro patologico che determina una inabilità permanente superiore al
Pag. 6 di 8 74%, sufficiente, pertanto, a vedere riconosciuto il diritto invocato (“il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione”, come previsto dall'art. 80 co. 3 L. 388/2000); in particolare, il consulente tecnico ha attestato:
“Il sig. è risultato attualmente affetto da: “Esiti di Parte_1 laminoartrodectomia bilaterale di L4 ed artrodesi circonferenziale L4L5. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado moderato. Disturbo ansiosodepressivo.
Tali patologie ne determinano – a far data dalla domanda amministrativa del
07.01.2022 – un grado di invalidità civile del 75% (settantacinque), anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3 della legge n° 388/2000”.
Tali considerazioni, rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui la scrivente Giudicante ritiene di non doversi discostare, non sono state oggetto di censura ad opera delle parti.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda e riconoscere, in favore dell'istante, il beneficio per cui è causa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della qualità delle parti, come da dispositivo;
le spese di CTU vengono poste a carico di e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 19/4/2022 da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario, in capo a , necessario per il riconoscimento del beneficio di due mesi di Parte_1 contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, L. 388/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
7/1/2022, secondo le conclusioni rese dal CTU;
Pag. 7 di 8 condanna l' all'attribuzione in favore del ricorrente del beneficio di due mesi di CP_1 contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione, ai sensi dell'art. 80, comma 3 l.n. 388/2000, a decorrere dal 7/1/2022; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.697,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, 17/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 4277/2022 R.G., chiamata all'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' Parte_1 avv. A. Valenzano
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
OGGETTO: Applicazione benefici ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19/4/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento dello status di invalido in misura CP_1 pari o superiore al 75%, nonché per il riconoscimento del diritto, nei confronti dell' , alle agevolazioni previste dall'art. 80, comma 3, l. n. Controparte_2
388/2000 ed alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000
a decorrere dalla domanda amministrativa ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , eccependo l'improponibilità della domanda CP_1
e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso;
concludeva per il rigetto dello stesso. La causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva istruita mediante consulenza medica e, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di improponibilità sollevata da . CP_1
Ed invero, si osserva che parte ricorrente ha depositato in atti prova della chiara ed inequivoca domanda datata 9/3/2022 avente per oggetto la richiesta di attribuzione dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l.n. 388/2000 (cfr. all. ricorso).
Sebbene, invero, non sia stato utilizzato un modello specifico di domanda, la richiesta avanzata all' in via amministrativa a firma della parte ricorrente è specifica ed CP_1 inequivoca: dall'oggetto della nota consegnata all' (cfr. all. ricorso) è specificato CP_1 che si tratta di “Domanda di accredito di contributi figurativi di cui all'art. 80 comma 3
Legge 388/2000”.
Alla luce di tale documentazione ritualmente prodotta dal ricorrente, deve ritenersi soddisfatta la funzione cui è preordinata la domanda amministrativa, vale a dire quella di consentire una definizione in via amministrativa del procedimento valutativo del ricorrente dei presupposti per l'erogazione del beneficio preteso prima di adire l'autorità giudiziaria, in mancanza della quale il ricorso è improponibile.
Alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, la domanda amministrativa per ottenere un beneficio assistenziale o previdenziale è ritenuta elemento costitutivo di una fattispecie a formazione progressiva, costitutiva, insieme agli altri presupposti del diritto alla prestazione stessa, obbligando l' alla CP_2 valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto e, in assenza della quale, non potrebbe nemmeno ritenersi sussistente il diritto alla prestazione.
Pertanto, per poter ritenere assolta la funzione tipica della domanda amministrativa, la richiesta indirizzata all'ente previdenziale deve avere i caratteri della specificità in modo da permettere all' di individuare la prestazione pretesa e di provvedere sulla CP_1 stessa richiesta.
Secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità, pertanto, non è necessaria la formalistica compilazione dei modelli predisposti dagli enti previdenziali né l'utilizzo
Pag. 2 di 8 di formule sacramentali, essendo indispensabile che con la richiesta sia assolta la funzione di mettere l' nelle condizioni di individuare la prestazione pretesa e di CP_2 provvedere in sede amministrativa.
Non solo, trattandosi di atto recettizio, la domanda amministrativa si reputa conosciuta, acquistando, pertanto, efficacia, nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n. 41571/2021).
Questi i principi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità “ …(omissis) … osserva questa Corte che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa, l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dalla L.n. 533 del 1973, art. 8 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.
Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione.
Tali principi di carattere generale non possono che essere qui ribaditi.
6.Nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda, ma ciò di cui si discute è se il mancato contestuale deposito del certificato medico possa giustificare una diversa decorrenza della provvidenza richiesta, non più dalla domanda, come previsto per legge, e benchè il requisito sanitario sia stato riconosciuto presente fin dalla domanda amministrativa.
7. L'istituto previdenziale fonda la sua decisione sul D.M. 9 novembre 1990, art. 3, secondo cui “Le domande di cui al precedente art. 1 non conformi al modello ivi prescritto o prive del certificato medico o con certificato medico incompleto delle indicazioni di cui al precedente art. 2 sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute”.
Pag. 3 di 8 Si tratta di stabilire se la carenza di una siffatta certificazione sia tale da non consentire di ritenere sussistente una valida domanda amministrativa dalla quale avrebbe potuto decorrere a prestazione previdenziale richiesta e ciò sebbene nella domanda amministrativa presentata dal D. sia ben specificato che era rivolta al riconoscimento dell'invalidità civile e di cieco civile ai sensi della L.n. 382 del 1970 e successive modifiche ed integrazioni
8. E' noto, in ordine alle modalità previste per la presentazione della domanda amministrativa, che la L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, comma 6, recante “modifiche ed integrazioni” proprio al D.L. n. 173 del 1988, art.3, delegò al Ministero del tesoro
l'adozione di apposito regolamento volto a disciplinare “il modello di domanda a presentare ai fine di ottenere l'invalidità civile e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità”.
Il 9 novembre 1990 il Ministero del Tesoro, in attuazione della delega conferitagli, emanò decreto contenente norme per la “determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile,
e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità”, decreto qui posto a fondamento della tesi dell'Istituto.
Il D.M. Tesoro 5 agosto 1991, n. 387, art. 2, contenente il “regolamento recante norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella L. 15 ottobre 1990,
n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile”, dopo aver sostanzialmente ribadito le disposizioni contenute nei precedenti decreti ministeriali, ha aggiunto la precisazione secondo cui “in questa ipotesi la Commissione medica USL invita
l'interessato a regolarizzare la propria istanza”.
9.Ciò premesso ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso dell' appare CP_2 utile ricordare il recente intervento nomofilattico di questa Corte che, con sentenza n.
14412 del 2019, ha risolto, in favore della proponibilità del ricorso, l'incompleta compilazione della domanda amministrativa il cui certificato medico allegato fosse mancante del segno di spunta su una delle condizioni previste della legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Si è affermato in detto precedente che la certificazione medica, nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi, non determina l'improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica
Pag. 4 di 8 CP_ compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente.
10. Si è, altresì, sottolineato, nel precedente citato, che l'art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.
La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art. 443 c.p.c., possa CP_ essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l' stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale
11. In continuità con tale arresto (ed anche con Cass. ord. n. 24896/2015) deve affermarsi, nella fattispecie in esame, non solo la piena procedibilità del ricorso, ma anche l'idoneità della domanda amministrativa, sebbene non sia accompagnata da certificazione medica, a costituire il diritto alla prestazione, accanto agli altri presupposti previsti dalla legge, fin dalla sua proposizione. Non vi sono, cioè, ragioni per affermare che la prestazione richiesta non debba essere riconosciuta dalla presentazione della domanda la quale conteneva la specifica richiesta di godere delle provvidenze riservate ai ciechi civili assoluti. La domanda costituisce requisito imprescindibile che, salvo specifiche ipotesi, di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme …” (cfr. Cass.n. 30419/2019).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Giova, in proposito, rammentare che, secondo l'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del
2000: "a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata
Pag. 5 di 8 riconosciuta una invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra.....è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio... effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva: il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
Nell'ambito di applicazione della normativa rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge n. 381/1970) b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (ex art. 2 della legge 303.1971, n. 118 e art. 9 del d.lgs.,
23.11.1988, n. 509); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. CP_ 30.12.1978, n. 834 e successive modificazioni (cfr. circolare n. 29 del 30.1.2002).
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al
74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale, aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
Tanto precisato, deve rilevarsi come la domanda proposta attenga al riconoscimento di un beneficio utile ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva.
Nell'elaborato peritale depositato in data 6/8/2025, il CTU ha rilevato, a carico dell'istante, un quadro patologico che determina una inabilità permanente superiore al
Pag. 6 di 8 74%, sufficiente, pertanto, a vedere riconosciuto il diritto invocato (“il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione”, come previsto dall'art. 80 co. 3 L. 388/2000); in particolare, il consulente tecnico ha attestato:
“Il sig. è risultato attualmente affetto da: “Esiti di Parte_1 laminoartrodectomia bilaterale di L4 ed artrodesi circonferenziale L4L5. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado moderato. Disturbo ansiosodepressivo.
Tali patologie ne determinano – a far data dalla domanda amministrativa del
07.01.2022 – un grado di invalidità civile del 75% (settantacinque), anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3 della legge n° 388/2000”.
Tali considerazioni, rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui la scrivente Giudicante ritiene di non doversi discostare, non sono state oggetto di censura ad opera delle parti.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda e riconoscere, in favore dell'istante, il beneficio per cui è causa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della qualità delle parti, come da dispositivo;
le spese di CTU vengono poste a carico di e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 19/4/2022 da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario, in capo a , necessario per il riconoscimento del beneficio di due mesi di Parte_1 contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, L. 388/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
7/1/2022, secondo le conclusioni rese dal CTU;
Pag. 7 di 8 condanna l' all'attribuzione in favore del ricorrente del beneficio di due mesi di CP_1 contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione, ai sensi dell'art. 80, comma 3 l.n. 388/2000, a decorrere dal 7/1/2022; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.697,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, 17/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela Foggetti
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