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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 939/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CASALONE CARLO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.24 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia invalido al 100% dalla domanda amministrativa (cfr.
CTU in atti, a cui si rinvia). La domanda deve pertanto essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire la pensione di inabilità dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza in relazione alla prestazione accolta. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5.2.2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa Parte_2 CP_1 istanza, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire la pensione di inabilità dalla domanda amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, , che liquida per CP_1 intero in E 3867,00 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario oltre RSG CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore