TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nata a [...] il Parte_1
8.08.1977, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Carmen Napoletano ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Campane n. 18 e nato a [...] il [...], C.F. rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fabrizio Granata ed elettivamente domiciliato in
Avellino alla via Campane n. 18;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 25.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 23.07.2005 e che dall'unione coniugale sono nati i figli il Per_1
24.09.2007 e il 30.09.2009, hanno esposto che la vita matrimoniale si è rivelata difficile a Per_2 causa di incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.03.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nata a [...] il Parte_1
8.08.1977, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Carmen Napoletano ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Campane n. 18 e nato a [...] il [...], C.F. rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fabrizio Granata ed elettivamente domiciliato in
Avellino alla via Campane n. 18;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 25.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 23.07.2005 e che dall'unione coniugale sono nati i figli il Per_1
24.09.2007 e il 30.09.2009, hanno esposto che la vita matrimoniale si è rivelata difficile a Per_2 causa di incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.03.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2