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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2255/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2255/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 9,16 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO nella persona del procuratore dello stato Pt_2
;
[...]
Per l'avv. MANA LAURA;
CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte appellante chiede l'estinzione del giudizio a spese compensate;
Parte appellata preso atto dell'intervenuta riforma normativa, si rimette al Giudice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 2255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2255/2024 promossa da:
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 21 agosto 2024 l' proponeva appello avverso la Parte_3
sentenza n. 715/2023 (R.G. 300/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15 luglio 2024 rilevando che l'asserita violazione della Pubblica Amministrazione in ordine ai diritti spettanti in capo al privato di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie era stata rilevata ex officio da parte del Giudice, in assenza di alcuna doglianza nell'atto di opposizione di prime cure e in assenza di alcuna memoria della parte ricorrente nel corso del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione e, nel merito, rilevava che non sussisteva alcun obbligo della P.A. di dar riscontro alle istanze di autotutela. Rilevava, inoltre, che la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14
e 15 del 2023 aveva confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale. Concludeva con la richiesta di pagina 2 di 4 integrale riforma della sentenza di prime cure e di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 16 ottobre 2024 si costituiva in giudizio proponendo appello CP_1
incidentale e ribadendo i motivi già esperiti nell'alveo del giudizio di prime cure con richiesta di conferma dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Parte_3
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del
21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 715/2023 (R.G.
300/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15 luglio 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
pagina 3 di 4 Ivrea, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2255/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 9,16 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO nella persona del procuratore dello stato Pt_2
;
[...]
Per l'avv. MANA LAURA;
CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte appellante chiede l'estinzione del giudizio a spese compensate;
Parte appellata preso atto dell'intervenuta riforma normativa, si rimette al Giudice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 2255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2255/2024 promossa da:
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 21 agosto 2024 l' proponeva appello avverso la Parte_3
sentenza n. 715/2023 (R.G. 300/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15 luglio 2024 rilevando che l'asserita violazione della Pubblica Amministrazione in ordine ai diritti spettanti in capo al privato di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie era stata rilevata ex officio da parte del Giudice, in assenza di alcuna doglianza nell'atto di opposizione di prime cure e in assenza di alcuna memoria della parte ricorrente nel corso del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione e, nel merito, rilevava che non sussisteva alcun obbligo della P.A. di dar riscontro alle istanze di autotutela. Rilevava, inoltre, che la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14
e 15 del 2023 aveva confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale. Concludeva con la richiesta di pagina 2 di 4 integrale riforma della sentenza di prime cure e di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 16 ottobre 2024 si costituiva in giudizio proponendo appello CP_1
incidentale e ribadendo i motivi già esperiti nell'alveo del giudizio di prime cure con richiesta di conferma dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Parte_3
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del
21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 715/2023 (R.G.
300/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15 luglio 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
pagina 3 di 4 Ivrea, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4