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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 set- tembre 2025, iscritta al n. 2102 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marta Proietti Ragonesi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_3
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 10 agosto 2009 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 65); che dalla loro unione è nata la figlia a Viterbo il 5 maggio 2011; che la prosecuzione Persona_1
della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia verrà affidata a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e i genitori avranno ed eserciteranno congiuntamente e di comune ac- cordo la responsabilità genitoriale sulla figlia stessa.
3. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da en- trambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
5. La sig.r rimarrà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà, nella quale Pt_1
la minore manterrà la residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
6. Il sig con l'accordo della sig.r dal mese di luglio 2025 ha trasferito Pt_3 Pt_1
la propria residenza presso l'abitazione sita in Viterbo, Strada Costa Volpara n. 8 I.
7. I coniugi, si impegnano e si obbligano a rispettare le determinazioni di seguito pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
indicate, collaborando tra di loro con senso di responsabilità, affinché ogni genitore veda pienamente garantito il proprio diritto all'esercizio della responsabilità genito- riale e il minore abbia un rapporto armonico e paritario con entrambi i genitori.
8. Salvo diversi accordi tra le parti da concordarsi almeno 24 ore prima, il Sig
[...]
terrà con sé la figlia per due weekend al mese, alternati, più precisa- Parte_4
mente prenderà la figlia presso la casa coniugale il venerdì sera alle ore 20.00 e la riporterà presso la madre la domenica alle ore 19,00 durante il periodo scolastico e alle ore 22,00 in periodo festivo ed estivo.
9. Infrasettimanalmente terrà la figlia nei giorni del martedì e giovedì dalle 18.00 con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo migliori ac- cordi da definirsi almeno 24 ore prima.
10. Ulteriori e diversi incontri potranno essere concordati da entrambi i genitori, compatibilmente con i reciproci impegni e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con un preavviso da comunicarsi direttamente almeno 24 ore prima.
11. Nel giorno di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà prelevare la figlia da scuola e ivi riaccompagnarla, nel giorno di pertinenza dell'altro genitore.
12. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività, in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia e, in caso di disaccordo, i coniugi si atterranno alle seguenti condizioni: relati- vamente al Natale, ad anni alterni trascorrerà la Vigilia con un genitore e il Per_1
Natale con l'altro così come il 31 dicembre e il 1° gennaio;
relativamente alle va- canze pasquali si manterrà l'alternanza secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo migliore accordo tra i genitori. La figlia trascorrerà comunque ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
13. Per quanto riguarda le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé la figlia Pt_3
15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la Sig.ra entro il 30 Pt_1
maggio precedente.
14. Facoltativamente entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia una set- timana consecutiva durante l'anno scolastico, comunicandolo all'altro genitore con pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze invernali ect.).
15. Ciascun genitore ha la facoltà di portar all'estero nei rispettivi periodi Per_1
di vacanze, previa autorizzazione da parte dell'altro genitore.
16. Prescindendo dal giorno di pertinenza, la Festa della Mamma e del Papà verrà trascorsa con i rispettivi genitori, così come i compleanni e gli onomastici degli stessi, mentre i compleanni della figlia possibilmente verrà trascorso con entrambi i genitori e comunque la stessa passerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, previo accordo tra i genitori un mese prima.
17. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
18. Il Sig. a titolo di mantenimento per la figlia corrisponderà alla Pt_3 Per_1
Sig.ra la somma di €. 150,00 mensili. Tale importo, rivalutabile annual- Pt_1
mente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
19. Per quanto attiene l'assegno unico i coniugi concordano che l'intero importo venga riconosciuto alla Sig.r Pt_1
20. I coniugi ripartiranno le spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori che per quelle per le quali non è richiesta la preventiva con- certazione in misura pari al 50% facendo integrale richiamo al “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di famiglia dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di ne- goziazione assistita” redatto tra il Tribunale di Viterbo, l Parte_5
presso il Tribunale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e L'AIAF Lazio
Sezione Viterbo, prot. n. 1961 dell'11 settembre 2018 e da intendersi integralmente riportato.
21. Le parti dichiarano di provvedere ognuno al proprio mantenimento.
22. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei ri- spettivi passaporti e di quelli del minore”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 set- tembre 2025, iscritta al n. 2102 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marta Proietti Ragonesi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_3
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 10 agosto 2009 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 65); che dalla loro unione è nata la figlia a Viterbo il 5 maggio 2011; che la prosecuzione Persona_1
della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia verrà affidata a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e i genitori avranno ed eserciteranno congiuntamente e di comune ac- cordo la responsabilità genitoriale sulla figlia stessa.
3. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da en- trambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
5. La sig.r rimarrà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà, nella quale Pt_1
la minore manterrà la residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
6. Il sig con l'accordo della sig.r dal mese di luglio 2025 ha trasferito Pt_3 Pt_1
la propria residenza presso l'abitazione sita in Viterbo, Strada Costa Volpara n. 8 I.
7. I coniugi, si impegnano e si obbligano a rispettare le determinazioni di seguito pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
indicate, collaborando tra di loro con senso di responsabilità, affinché ogni genitore veda pienamente garantito il proprio diritto all'esercizio della responsabilità genito- riale e il minore abbia un rapporto armonico e paritario con entrambi i genitori.
8. Salvo diversi accordi tra le parti da concordarsi almeno 24 ore prima, il Sig
[...]
terrà con sé la figlia per due weekend al mese, alternati, più precisa- Parte_4
mente prenderà la figlia presso la casa coniugale il venerdì sera alle ore 20.00 e la riporterà presso la madre la domenica alle ore 19,00 durante il periodo scolastico e alle ore 22,00 in periodo festivo ed estivo.
9. Infrasettimanalmente terrà la figlia nei giorni del martedì e giovedì dalle 18.00 con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva, salvo migliori ac- cordi da definirsi almeno 24 ore prima.
10. Ulteriori e diversi incontri potranno essere concordati da entrambi i genitori, compatibilmente con i reciproci impegni e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con un preavviso da comunicarsi direttamente almeno 24 ore prima.
11. Nel giorno di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà prelevare la figlia da scuola e ivi riaccompagnarla, nel giorno di pertinenza dell'altro genitore.
12. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività, in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia e, in caso di disaccordo, i coniugi si atterranno alle seguenti condizioni: relati- vamente al Natale, ad anni alterni trascorrerà la Vigilia con un genitore e il Per_1
Natale con l'altro così come il 31 dicembre e il 1° gennaio;
relativamente alle va- canze pasquali si manterrà l'alternanza secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo migliore accordo tra i genitori. La figlia trascorrerà comunque ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
13. Per quanto riguarda le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé la figlia Pt_3
15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la Sig.ra entro il 30 Pt_1
maggio precedente.
14. Facoltativamente entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia una set- timana consecutiva durante l'anno scolastico, comunicandolo all'altro genitore con pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze invernali ect.).
15. Ciascun genitore ha la facoltà di portar all'estero nei rispettivi periodi Per_1
di vacanze, previa autorizzazione da parte dell'altro genitore.
16. Prescindendo dal giorno di pertinenza, la Festa della Mamma e del Papà verrà trascorsa con i rispettivi genitori, così come i compleanni e gli onomastici degli stessi, mentre i compleanni della figlia possibilmente verrà trascorso con entrambi i genitori e comunque la stessa passerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, previo accordo tra i genitori un mese prima.
17. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
18. Il Sig. a titolo di mantenimento per la figlia corrisponderà alla Pt_3 Per_1
Sig.ra la somma di €. 150,00 mensili. Tale importo, rivalutabile annual- Pt_1
mente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
19. Per quanto attiene l'assegno unico i coniugi concordano che l'intero importo venga riconosciuto alla Sig.r Pt_1
20. I coniugi ripartiranno le spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori che per quelle per le quali non è richiesta la preventiva con- certazione in misura pari al 50% facendo integrale richiamo al “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di famiglia dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di ne- goziazione assistita” redatto tra il Tribunale di Viterbo, l Parte_5
presso il Tribunale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e L'AIAF Lazio
Sezione Viterbo, prot. n. 1961 dell'11 settembre 2018 e da intendersi integralmente riportato.
21. Le parti dichiarano di provvedere ognuno al proprio mantenimento.
22. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei ri- spettivi passaporti e di quelli del minore”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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