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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/09/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da nata il [...] a [...] e residente in [...]
IV Confini n. 7 int. 1, (C.F.: ), e , C.F._1 Parte_2 nato l'[...] a [...] e residente in [...],
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Sebino n. 11 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Salvatore CAIANIELLO che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 28.08.2021 Parte_1 Parte_2
a ZZ (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 4, Parte I, Serie,
Anno 2021).
Dal matrimonio è nato, il 23.10.2019, . Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di NAZZANO Via IV Confini, 7 int. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie. Il marito se né è allontanato asportando beni ed effetti personali
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì dalle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 20,00, quando lo riporterà presso la dimora materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_2 Parte_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 350,00 (trecentiocinquantaeuro), comprensivo di spese straordinarie, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 In particolare, i coniugi hanno esposto che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a presentare ricorso congiunto per separazione, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica del figlio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze in quanto: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante sia venuta meno la convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] Parte_1
e , nato l'[...], che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
28.08.2021 nel Comune di ZZ (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto
Comune (atto n. 4, Parte I, Serie, Anno 2021);
3 - recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.9.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da nata il [...] a [...] e residente in [...]
IV Confini n. 7 int. 1, (C.F.: ), e , C.F._1 Parte_2 nato l'[...] a [...] e residente in [...],
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Sebino n. 11 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Salvatore CAIANIELLO che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 28.08.2021 Parte_1 Parte_2
a ZZ (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 4, Parte I, Serie,
Anno 2021).
Dal matrimonio è nato, il 23.10.2019, . Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di NAZZANO Via IV Confini, 7 int. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie. Il marito se né è allontanato asportando beni ed effetti personali
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì dalle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 20,00, quando lo riporterà presso la dimora materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_2 Parte_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 350,00 (trecentiocinquantaeuro), comprensivo di spese straordinarie, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 In particolare, i coniugi hanno esposto che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a presentare ricorso congiunto per separazione, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica del figlio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze in quanto: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante sia venuta meno la convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] Parte_1
e , nato l'[...], che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
28.08.2021 nel Comune di ZZ (RM), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto
Comune (atto n. 4, Parte I, Serie, Anno 2021);
3 - recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.9.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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