Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/03/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 40/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
AR MAIELLO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere relatore Oriella MARTORANA Consigliere Antonio PALAZZO Primo referendario Flavia D’ORO Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60811 del registro di segreteria, proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Giannico (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),
ON AT (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso
(codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale
[...]; posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale
[...]; posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
-appellantecontro xx (cf xx), rappresentata e difesa, dall’avv. Ivano Iai (c.f.
[...]), del Foro di Nuoro, con studio in Sassari, piazza Italia n.28, presso il quale elegge domicilio (anche digitale, pec ivanoiai@pec.giuffrè.it), giusta procura speciale in atti
-appellatae nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
-controinteressatoavverso la sentenza n. 37/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, depositata in data 22 marzo 2023 e notificata via pec in data 30 marzo 2023.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
DATA per letta, all’udienza del 18 febbraio 2026 - svolta con l’assistenza del segretario dr.ssa Lucia Pellegrino - la relazione del Consigliere Paola Briguori;
assenti l’INPS appellante, xx appellata ed il Ministero dell’istruzione e del merito, controinteressato.
FATTO
1. Con il ricorso in data 5.7.2021 la sig.ra xx – già dirigente del Ministero dell’Istruzione e collocata in quiescenza dal 1° settembre 2016 – chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, invocando la piena applicazione degli incrementi economici previsti dal CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018.
La pensionata sig.ra xx precisava che il CCNL esplicava effetti, giuridici ed economici, per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2018 e sosteneva che, ai sensi degli artt. 39 e 40, tutti i benefici economici ivi previsti, compresi quelli sulla retribuzione di posizione – parte fissa, dovevano essere applicati integralmente nella base pensionabile dei dirigenti cessati dal servizio durante la vigenza contrattuale. Peraltro, risultava che -dopo una corrispondenza intercorsa negli anni 2020 e 2021- l’Amministrazione scolastica aveva escluso la spettanza dell’incremento della retribuzione di posizione-parte fissa con decorrenza 31.12.2018, assumendo che tale voce contrattuale trovasse applicazione soltanto dall’1.1.2019.
La ricorrente, pertanto, chiedeva la rideterminazione dell’assegno pensionistico e la liquidazione degli arretrati maturati.
1.1. Nel corso del giudizio di primo grado il Ministero dell’Istruzione e del Merito depositava un nuovo prospetto di riliquidazione datato 8.2.2023, trasmesso all’INPS il 10.2.2023, con cui riliquidava il trattamento pensionistico, ma confermava la propria posizione negativa in ordine all’incremento della retribuzione di posizione-parte fissa dal 31.12.2018 ai fini della riliquidazione pensionistica.
All’esito delle verifiche eseguite, residuava pertanto unicamente la questione interpretativa relativa alla corretta applicazione del CCNL 2016-2018, con riferimento al computo, ai fini del trattamento di quiescenza, dell’incremento economico con decorrenza 31.12.2018, la cui esclusione veniva sostenuta dall’Amministrazione scolastica e non veniva espressamente affrontata dall’INPS nella memoria di costituzione.
1.2. Con la sentenza n. 37/2023, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso promosso dalla sig.ra xx e, per l’effetto, riconosceva il diritto della stessa alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con il computo anche dell’incremento della retribuzione di posizione parte fissa a decorrere dal 31.12.2018, previsto dal CCNL 2016-2018, oltre interessi e rivalutazione secondo legge.
In particolare, il primo giudice accertava che le criticità relative al prospetto di riliquidazione del 17.02.2021 erano state superate dal nuovo prospetto dell’8.2.2023 depositato in giudizio, ma riteneva non condivisibile la tesi della non applicabilità alla pensionata dell’incremento della retribuzione di posizione-parte fissa con decorrenza 31.12.2018, posizione sostenuta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti e sulla quale l’istituto nazionale della previdenza social (I.N.P.S.) non aveva assunto una sua specifica posizione. In particolare, il giudice richiamava i principi già espressi dalla Sezione Giurisdizionale Abruzzo con sentenza n. 109/2022, a cui faceva rinvio integralmente.
Osservava che l’art. 40 del CCNL 2016-2018 prevedeva, infatti, il computo
“integrale” di tutti gli incrementi economici di cui all’art. 39, anche successivi alla cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
Poiché la ricorrente era cessata durante la vigenza contrattuale, tutti i benefici economici del CCNL dovevano essere applicati, compreso l’incremento della retribuzione di posizione parte fissa decorrente dal 31.12.2018. Tale conclusione- osservava il giudicante - trovava conferma anche nell’art. 40, comma 3, che, in materia di TFS, limitava gli scaglionamenti ai soli maturati alla data di cessazione, evidenziando per converso che tale limitazione non operava per la pensione.
Pertanto, concludeva per il riconoscimento del diritto della sig.ra xx alla riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell’incremento del 31.12.2018, oltre interessi e rivalutazione di legge. Le spese venivano compensate in ragione delle oggettive difficoltà interpretative del CCNL.
1.3. Avverso la citata sentenza n. 37/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, proponeva appello l’INPS deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, commi 1-4, e 40, comma 3, del CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, nonché la violazione dei principi di computo del trattamento pensionistico desumibili dagli artt. 43 e 53 del d.P.R. n.
1092/1973. L’appellante I.N.P.S. lamentava, inoltre, che il giudice di prime cure avesse fatto applicazione di un’interpretazione estensiva delle clausole contrattuali in assenza di ogni fondamento normativo, incorrendo così in un vizio di falsa interpretazione della disciplina collettiva.
L’Istituto previdenziale sosteneva che l’art. 40, comma 3, del CCNL, nella parte in cui estendeva ai dirigenti cessati dal servizio nel triennio gli effetti dei
“benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2” dell’art. 39, avesse natura derogatoria rispetto al principio generale secondo cui il trattamento pensionistico si parametrava al trattamento economico in godimento al momento della cessazione. Proprio in ragione del carattere eccezionale della disposizione, essa avrebbe dovuto essere interpretata in maniera strettamente aderente al dato testuale.
L’INPS rilevava che i “commi 1 e 2”, cui la norma faceva riferimento, erano esclusivamente quelli dell’art. 39, i quali disciplinavano gli incrementi tabellari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e il conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale al 31 dicembre 2018.
Viceversa, l’incremento della retribuzione di posizione-parte fissa previsto dal comma 4 dell’art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2018 “e a valere dall’anno successivo”, si collocava temporalmente oltre la vigenza economica del triennio contrattuale e, pertanto, non rientrava nel perimetro applicativo dell’art. 40, comma 3. La decisione appellata, riconoscendo tale beneficio a soggetti cessati già nel 2016, avrebbe così ampliato – a suo avviso - la portata dell’eccezione contrattuale, attribuendo effetti ultrattivi non contemplati e sostanzialmente costruendo un diritto a un incremento retributivo relativo ad annualità estranee al triennio negoziale.
L’INPS concludeva, dunque, insistendo affinché fosse esclusa la possibilità di applicare ai dirigenti collocati in quiescenza nell’anno 2016 l’incremento della retribuzione di posizione parte fissa decorrente dal 31 dicembre 2018 “a valere dall’anno successivo”, atteso che tale beneficio non rientrava tra quelli espressamente richiamati dall’art. 40, comma 3, del CCNL e risultava riferito a un periodo esterno al triennio contrattuale.
Pertanto, chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto della domanda attorea.
1.4. L’appellata xx si costituiva con atto depositato in data 28.1.2026, eccependo:
I. In via preliminare: Inammissibilità delle eccezioni e delle difese non proposte nel giudizio di primo grado (artt. 156 - 193 c.g.c.) – assenza di censure relative alla violazione di legge (art. 170 c.g.c.) – contraddizione fra le difese del primo grado e l’atto di appello.
La sig.ra xx eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità delle doglianze sollevate dall’INPS in appello, poiché nel giudizio di primo grado l’Istituto non aveva mai contestato l’applicabilità dell’incremento della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31.12.2018, limitandosi invece a dichiarare la propria estraneità alla determinazione degli incrementi contrattuali spettanti e ad attribuirne la competenza esclusivamente all’Amministrazione scolastica.
II. Inammissibilità e/o infondatezza del motivo d’impugnazione proposto dall’INPS – la non corretta lettura ed interpretazione del testo degli artt. 39 e 40 del CCNL 2016-2018.
L’appellata contestava l’unico motivo di appello dell’INPS, ritenendo che la lettura proposta delle clausole del CCNL 2016/2018 non trovasse riscontro nel dato letterale degli artt. 39 e 40. Secondo l’appellata, il richiamo ai “commi 1 e 2” contenuto nell’art. 40, comma 3, doveva riferirsi ai commi dello stesso art.
40, poiché l’art. 39 non era menzionato.
La collocazione del comma rafforzava inoltre tale interpretazione, escludendo un rinvio implicito all’art. 39.
III. Inammissibilità e/o infondatezza del motivo d’appello con riferimento agli aumenti aventi decorrenza 31.12.2018 – corretta interpretazione e applicazione, da parte della sentenza appellata, degli artt. 39 comma 4 e 40 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale relativo all’Area Dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 – insussistenza della denunciata violazione del principio di computo della pensione in forza di norme di legge e della censurata violazione dell’art. 43 del d.P.R. n.
1092/1973.
La sig.ra xx sosteneva che il dato letterale dell’art. 40 del CCNL contraddiceva la posizione dell’INPS, poiché la norma prevedeva espressamente – ai soli fini del calcolo della pensione – il computo di tutti gli incrementi economici dell’art. 39, anche se maturati dopo la cessazione dal servizio. Osservava inoltre che, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, la contrattazione collettiva determina la retribuzione utile ai fini pensionistici e che il CCNL era pienamente applicabile anche nei suoi confronti, essendo cessata durante la sua vigenza; la sua retribuzione era stata incrementata sia nello stipendio tabellare sia nella retribuzione di posizione parte fissa.
IV. Sull’asserito “errore commesso dall’Amministrazione in altre situazioni”
– assenza di censure di diritto – in ogni caso infondatezza nel merito.”
L’appellata contestava l’obiezione dell’INPS secondo cui non sarebbe stato possibile valorizzare il trattamento riconosciuto ad altri pensionati, osservando che tale censura era generica e priva di collegamento con le dedotte violazioni di legge.
V. Sulla giurisprudenza (in realtà contraria alla tesi patrocinata dall’INPS)
richiamata nell’atto di appello.
La sig.ra xx sosteneva che il richiamo dell’appellante a un precedente della Corte dei conti fosse solo apparente e non conferente. Rilevava anzitutto che il riferimento alla sentenza n. 242/2022 della Prima Sezione d’Appello fosse un refuso, poiché tale decisione riguardava altra materia, e chiariva che il precedente effettivamente richiamato dall’appellante fosse presumibilmente la sentenza n. 242/2020 della Prima Sezione d’Appello. La sig.ra xx evidenziava che tale pronuncia non affermava affatto l’inapplicabilità ai pensionati dei miglioramenti economici contrattuali maturati dopo la cessazione dal servizio, ma, al contrario, ne presupponeva l’ammissibilità e si limitava a escludere il cumulo tra tali miglioramenti e la perequazione automatica, per evitare duplicazioni di benefici.
1.5. L’appellata concludeva chiedendo al Giudice d’appello di dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l’appello proposto dall’INPS e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 37/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con ogni conseguente statuizione di legge; il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
2. All’udienza dell’8.10.2025, erano assenti l’appellante INPS, l’appellata xx e il Ministero dell’istruzione e del merito.
Pertanto, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata l’assenza dell’appellante INPS, disponeva il rinvio, ex art. 196 c.g.c., del giudizio all’udienza del 18 febbraio 2026, con onere della Segreteria di comunicare l’estratto del verbale dell’udienza a tutte le parti del giudizio, con l’avvertimento rivolto all’appellante che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
3. All’udienza odierna, il Collegio accertava l’assenza dell’appellante INPS, del Ministero dell’istruzione e del merito, nonché dell’appellata, xx.
Pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello va dichiarato improcedibile.
1.1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio n.
60811 era stata fissata per l’udienza dell’8.10.2025.
Constatata l’assenza dell’appellante INPS, a tale udienza, veniva disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza del 18 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 196 del c.g.c..
Tale rinvio era stato correttamente comunicato all’appellante, come da ricevuta pec di consegna in data 5.11.2025 dell’estratto del verbale di udienza.
Pervenuto il giudizio n.60811 all’odierna pubblica udienza del 18 febbraio 2026, nuovamente veniva constatata l’assenza dell’istituto previdenziale parte appellante.
Al riguardo il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che:
“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio de quo, con conferma della sentenza appellata.
Ai sensi dell’art.31, terzo comma, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n.60811 e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n. 37/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna in composizione monocratica, depositata il 22 marzo 2023. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Paola Briguori Dr. AR LL f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
AR LL
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 03/03/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 03/03/2026 Il Dirigente f.to digitalmente