Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2001/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025
da
, con il proc. e dom. avv. BARUFFINI GARDINI Parte_1
ANDREINA, per mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. ZUCCATO SAMANTHA, Parte_2
per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (con sentenza non definitiva n. 142/2022 del 04/02/2022, pubblicata il
08/02/2022, il Tribunale di Udine dichiarava la separazione personale dei
1
pubblicata il 24/05/2022, ferma la precedente sentenza sullo status,
accoglieva le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 11/09/1996), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in POVOLETTO
(UD) il 24/07/1993 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) dà atto che i ricorrenti confermano il loro impegno a mettere in vendita la ex casa familiare sita a Reana del Rojale (UD), via Quattro Venti n.
5. Fino
alla vendita, la ex casa familiare continuerà ad essere occupata in via esclusiva dalla NO . Parte_1
2) Dà atto che a definizione di ogni pretesa e diritto derivante dalla comunione legale e ordinaria fra i coniugi e a definitivo scioglimento della comunione, il ricavato della vendita della ex casa familiare verrà suddiviso fra i signori e nella misura del 50% Parte_2 Parte_1
ciascuno.
3) Per le ragioni esposte nel ricorso, dà atto che, fino al momento della vendita della ex casa familiare e alla occupazione esclusiva della ex casa familiare da parte della NO , il signor continuerà a Pt_1 Parte_2
corrispondere alla NO l'importo di € 200,00 mensili a titolo di Pt_1
2 contribuzione forfettaria nelle spese di manutenzione ordinarie dell'immobile.
4) Dal momento della vendita della ex casa familiare o, comunque, dal momento in cui la NO trasferirà altrove la propria residenza, Pt_1
se antecedente alla vendita, dispone che il signor corrisponda Parte_2
alla NO l'importo di € 100,00 mensili a titolo di assegno Pt_1
divorzile, in ragione del divario fra i trattamenti pensionistici percepiti e percipiendi.
5) Dà atto che i signori e , con la sottoscrizione del Parte_2 Pt_1
ricorso, dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia pendenza, di carattere patrimoniale ed economica, derivante e non dall'intercorso rapporto coniugale e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente per alcuna causale, titolo e/o ragione, presente e futura, fatto salvo il diritto all'adempimento delle obbligazioni tutte assunte con le intese presenti nel ricorso, rilasciandosi, all'uopo, reciprocamente, ampia e liberatoria quietanza.
6) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POVOLETTO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte II, serie C, ufficio
1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1993.
Udine, li 08/05/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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