Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23689 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14830 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta De Petro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/09/2025 del 17.9.2025, assunto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'U.T.G. di Roma, conosciuto dal ricorrente in pari data, avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. P-RM/L/Q/-OMISSIS-/101178 rilasciato in data 20.7.-OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS- Mohammad a seguito di domanda n. RM5607482324 presentata dal l.r.p.t. della Trasporti Cosmo S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’immigrazione, del 17.9.2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in precedenza e negata l’autorizzazione all’ingresso;
- l’atto è dipeso, a seguito delle integrazioni, solo dall’omessa presentazione del certificato di idoneità alloggiativa;
- tuttavia, parte ricorrente ha prodotto in atti un’attestazione di idoneità alloggiativa del 19.9.2024, dunque antecedente all’adozione dell’atto gravato, rilasciata dal Comune di Roma, VII Municipio (cfr. allegato n. 10 al ricorso);
- alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato l’atto impugnato;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA, nonché alla restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
AN ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | EL NN |
IL SEGRETARIO