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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4537/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Giacalone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Ermenegildo Mangiapane;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione 1 Con ricorso depositato l'8 aprile 2023 ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 296 2022 90192276 50 notificata il 2 marzo 2023 ed agli atti prodromici ivi elencati, cioè le cartelle n. 29620160057420341000 e n.
29620170027613218000 e gli avvisi di addebito n. avviso di addebito n.
59620130005746856000, n. 59620140001425874000, n. 59620140004272583000, n.
59620140007743915000, n. 59620150005200243000, n. 59620160001537440000, n.
59620160003951291000, n. 59620160004078461000, n. 59620160004996535000, n.
59620160008721484000, n. 59620170000168303000, n. 59620170000989026000, n.
59620170001145005000, n. 59620170001841285000, n. 59620170005496084000, n.
59620170005889520000, n. 59620180000596381000, n. 596201800005250328000, n.
59620180007692786000, n. 59620190000456561000, n. 59620190005954275000 e n.
59620210003516429000, nonché, in modo parziale, gli avvisi di addebito n.
59620190006962824000 e n. 59620210002238988000. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, premettendo di non aver ricevuto le notifiche degli atti impositivi (cartelle ed avvisi di pagamento), ha contestato la legittimità delle pretese creditorie dell' e CP_1
dell' (anche per l'omessa notifica di un prodromico atto di accertamento), eccependo, CP_2 in ogni caso, la prescrizione delle medesime (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 febbraio 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, evidenziando comunque che l'attività di notifica delle cartelle, così come quella successiva di riscossione dei crediti sia di competenza esclusiva del concessionario
(cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 febbraio 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_2
del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito e contestando l'eccezione di prescrizione successiva, ferma restando la responsabilità del concessionario per l'attività di riscossione dei crediti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 febbraio 2024 Controparte_4
, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso perché notificato
[...]
oltre il termine stabilito dall'art. 415 c.p.c.; nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato le cartelle di pagamento (cfr. memoria).
2 Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 415 c.p.c.
In via assolutamente preliminare va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso per la tardività della sua notifica (cfr. ordinanza dell'1 marzo
2024), perché all'inosservanza del termine a comparire ex art. 415, comma 5, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità del ricorso, bensì la nullità della notificazione suscettibile (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 12691 del 13 maggio 2019), che, però, nel caso di specie risultava sanata dalla costituzione in giudizio della convenuta (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 3373 dell'11 aprile 1996).
Ciò detto, può procedersi al vaglio delle doglianze formulate dal ricorrente con riguardo a ciascun atto impositivo.
Cartella n. 29620160057420341000.
Il concessionario ha dimostrato di aver notificato la cartella di pagamento in data 6 settembre 2016 e di aver successivamente interrotto il decorso della prescrizione con l'intimazione del 2 marzo 2023.
Ora, posto che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso (per un totale, quindi, di 542 giorni), l'opposizione avverso tale atto va rigettata perché infondata.
Cartella n. 29620170027613218000.
Parte ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica della cartella.
Il concessionario ha dedotto, ma non dimostrato di aver notificato la cartella in data 22 settembre 2017.
Ora, il ricorrente, pur potendolo fare in questa sede, non ha contestato il merito della pretesa creditoria dell' (cfr. ricorso), cosicché l'unica contestazione che occorre CP_1 valutare è l'eccezione di prescrizione.
A tale riguardo, va osservato che per i crediti previdenziali non inseriti in una cartella di pagamento o avviso di addebito debbano prendersi in esame esclusivamente l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
3 L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali non inclusi in cartelle o avvisi di addebito la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di
311 giorni.
Ebbene, applicando la suddetta sospensione, i crediti relativi all'anno 2016 vanno dichiarati prescritti, mentre i crediti dell'anno 2017 vanno dichiarati sussistenti (non essendo decorso il termine quinquennale prima dell'atto interruttivo).
L'opposizione avverso tale cartella, dunque, merita di trovare soltanto parziale accoglimento.
Avviso di addebito n. 59620130005746856000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 5 marzo 2014. CP_2
Posto, però, che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo
2023, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale (già nel 2019).
Avviso di addebito n. 59620140001425874000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data il 6 giugno 2014. CP_2
4 Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale (già nel 2019).
Avviso di addebito n. 59620140004272583000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data il 4 novembre 2014. CP_2
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale (già nel 2019).
Avviso di addebito n. 59620140007743915000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data 18 febbraio 2015. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620150005200243000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data 20 dicembre 2015. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160001537440000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 13 maggio 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del
5 d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160003951291000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 2 luglio 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160004078461000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 4 luglio 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160004996535000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 24 ottobre 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso
6 un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620160008721484000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 22 dicembre 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170000168303000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 2 marzo 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170000989026000.
L' non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito (cfr. allegati alla CP_2 memoria di costituzione).
7
Considerato che
il ricorrente non ha contestato il merito della pretesa dell' occorre CP_2
vagliare esclusivamente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con riguardo ai crediti previdenziali non inseriti in una cartella di pagamento o avviso di addebito devono prendersi in esame esclusivamente l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali non inclusi in cartelle o avvisi di addebito la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di
311 giorni.
Ciò detto, considerando che si tratta di un credito relativo all'anno 2017 (esigibile a partire dall'anno successivo), l'eccezione di prescrizione va rigettata (visto il decorso del termine quinquennale veniva interrotto con l'intimazione del 2 marzo 2023).
Avviso di addebito n. 59620170001145005000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 22 agosto 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del
8 d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170001841285000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 4 ottobre 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170005496084000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 29 dicembre 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
9 In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170005889520000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 29 dicembre 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620180000596381000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 7 luglio 2018. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 596201800005250328000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 3 gennaio 2019. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va
10 dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620180007692786000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 12 febbraio 2019. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620190000456561000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 15 maggio 2019. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620190005954275000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 22 gennaio 2020. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620210003516429000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 17 gennaio 2022. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di
11 prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620190006962824000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 28 gennaio 2020. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620210002238988000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 14 gennaio 2022. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo del giudizio (parziale soccombenza reciproca), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• rigetta l'opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 29620160057420341000 e n. 29620170027613218000 (limitatamente, per quest'ultima, all'annualità 2017);
• dichiara prescritto il credito relativo all'annualità 2016 contenuto nella cartella di pagamento n. 29620170027613218000;
12 • rigetta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59620160004996535000, n.
n. 59620160008721484000, n. 59620170000168303000, n. 59620170000989026000, n.
n. 59620170001145005000, n. 59620170001841285000, n. 59620170005496084000, n.
59620170005889520000, n. 59620180000596381000, n. 596201800005250328000, n.
59620180007692786000, n. 59620190000456561000, n. 59620190005954275000, n.
59620210003516429000, n. 59620190006962824000 e n. 59620210002238988000;
• dichiara prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito n.
59620130005746856000, n. 59620140001425874000, n. 59620140004272583000, n.
59620140007743915000, n. 59620150005200243000, n. 59620160001537440000, n.
59620160003951291000 e n. 59620160004078461000; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4537/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Giacalone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Ermenegildo Mangiapane;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione 1 Con ricorso depositato l'8 aprile 2023 ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 296 2022 90192276 50 notificata il 2 marzo 2023 ed agli atti prodromici ivi elencati, cioè le cartelle n. 29620160057420341000 e n.
29620170027613218000 e gli avvisi di addebito n. avviso di addebito n.
59620130005746856000, n. 59620140001425874000, n. 59620140004272583000, n.
59620140007743915000, n. 59620150005200243000, n. 59620160001537440000, n.
59620160003951291000, n. 59620160004078461000, n. 59620160004996535000, n.
59620160008721484000, n. 59620170000168303000, n. 59620170000989026000, n.
59620170001145005000, n. 59620170001841285000, n. 59620170005496084000, n.
59620170005889520000, n. 59620180000596381000, n. 596201800005250328000, n.
59620180007692786000, n. 59620190000456561000, n. 59620190005954275000 e n.
59620210003516429000, nonché, in modo parziale, gli avvisi di addebito n.
59620190006962824000 e n. 59620210002238988000. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, premettendo di non aver ricevuto le notifiche degli atti impositivi (cartelle ed avvisi di pagamento), ha contestato la legittimità delle pretese creditorie dell' e CP_1
dell' (anche per l'omessa notifica di un prodromico atto di accertamento), eccependo, CP_2 in ogni caso, la prescrizione delle medesime (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 febbraio 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, evidenziando comunque che l'attività di notifica delle cartelle, così come quella successiva di riscossione dei crediti sia di competenza esclusiva del concessionario
(cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 febbraio 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_2
del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito e contestando l'eccezione di prescrizione successiva, ferma restando la responsabilità del concessionario per l'attività di riscossione dei crediti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 febbraio 2024 Controparte_4
, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso perché notificato
[...]
oltre il termine stabilito dall'art. 415 c.p.c.; nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato le cartelle di pagamento (cfr. memoria).
2 Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 415 c.p.c.
In via assolutamente preliminare va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso per la tardività della sua notifica (cfr. ordinanza dell'1 marzo
2024), perché all'inosservanza del termine a comparire ex art. 415, comma 5, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità del ricorso, bensì la nullità della notificazione suscettibile (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 12691 del 13 maggio 2019), che, però, nel caso di specie risultava sanata dalla costituzione in giudizio della convenuta (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 3373 dell'11 aprile 1996).
Ciò detto, può procedersi al vaglio delle doglianze formulate dal ricorrente con riguardo a ciascun atto impositivo.
Cartella n. 29620160057420341000.
Il concessionario ha dimostrato di aver notificato la cartella di pagamento in data 6 settembre 2016 e di aver successivamente interrotto il decorso della prescrizione con l'intimazione del 2 marzo 2023.
Ora, posto che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso (per un totale, quindi, di 542 giorni), l'opposizione avverso tale atto va rigettata perché infondata.
Cartella n. 29620170027613218000.
Parte ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica della cartella.
Il concessionario ha dedotto, ma non dimostrato di aver notificato la cartella in data 22 settembre 2017.
Ora, il ricorrente, pur potendolo fare in questa sede, non ha contestato il merito della pretesa creditoria dell' (cfr. ricorso), cosicché l'unica contestazione che occorre CP_1 valutare è l'eccezione di prescrizione.
A tale riguardo, va osservato che per i crediti previdenziali non inseriti in una cartella di pagamento o avviso di addebito debbano prendersi in esame esclusivamente l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
3 L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali non inclusi in cartelle o avvisi di addebito la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di
311 giorni.
Ebbene, applicando la suddetta sospensione, i crediti relativi all'anno 2016 vanno dichiarati prescritti, mentre i crediti dell'anno 2017 vanno dichiarati sussistenti (non essendo decorso il termine quinquennale prima dell'atto interruttivo).
L'opposizione avverso tale cartella, dunque, merita di trovare soltanto parziale accoglimento.
Avviso di addebito n. 59620130005746856000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 5 marzo 2014. CP_2
Posto, però, che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo
2023, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale (già nel 2019).
Avviso di addebito n. 59620140001425874000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data il 6 giugno 2014. CP_2
4 Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale (già nel 2019).
Avviso di addebito n. 59620140004272583000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data il 4 novembre 2014. CP_2
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale (già nel 2019).
Avviso di addebito n. 59620140007743915000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data 18 febbraio 2015. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620150005200243000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito in data 20 dicembre 2015. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160001537440000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 13 maggio 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del
5 d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160003951291000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 2 luglio 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160004078461000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 4 luglio 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Ebbene, posto che l'unico atto interruttivo è l'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, anche considerando tale periodo di sospensione, il credito di cui si discute va dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Avviso di addebito n. 59620160004996535000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 24 ottobre 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso
6 un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620160008721484000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 22 dicembre 2016. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170000168303000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 2 marzo 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170000989026000.
L' non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito (cfr. allegati alla CP_2 memoria di costituzione).
7
Considerato che
il ricorrente non ha contestato il merito della pretesa dell' occorre CP_2
vagliare esclusivamente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con riguardo ai crediti previdenziali non inseriti in una cartella di pagamento o avviso di addebito devono prendersi in esame esclusivamente l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali non inclusi in cartelle o avvisi di addebito la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di
311 giorni.
Ciò detto, considerando che si tratta di un credito relativo all'anno 2017 (esigibile a partire dall'anno successivo), l'eccezione di prescrizione va rigettata (visto il decorso del termine quinquennale veniva interrotto con l'intimazione del 2 marzo 2023).
Avviso di addebito n. 59620170001145005000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 22 agosto 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del
8 d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170001841285000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 4 ottobre 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170005496084000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 29 dicembre 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
9 In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620170005889520000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 29 dicembre 2017. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620180000596381000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 7 luglio 2018. CP_2
Per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso
(per un totale, quindi, di 542 giorni).
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023, considerando il suddetto periodo di sospensione è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 596201800005250328000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 3 gennaio 2019. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va
10 dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620180007692786000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 12 febbraio 2019. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620190000456561000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 15 maggio 2019. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620190005954275000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 22 gennaio 2020. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620210003516429000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 17 gennaio 2022. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di
11 prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620190006962824000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 28 gennaio 2020. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Avviso di addebito n. 59620210002238988000.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 14 gennaio 2022. CP_2
Posto che tra la notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 2 marzo 2023 è trascorso un termine inferiore a cinque anni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, mentre ogni doglianza relativa al merito della pretesa va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta in questa sede e non già con la tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito.
In definitiva, dunque, l'opposizione avverso il presente avviso di addebito va respinta.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo del giudizio (parziale soccombenza reciproca), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• rigetta l'opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 29620160057420341000 e n. 29620170027613218000 (limitatamente, per quest'ultima, all'annualità 2017);
• dichiara prescritto il credito relativo all'annualità 2016 contenuto nella cartella di pagamento n. 29620170027613218000;
12 • rigetta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59620160004996535000, n.
n. 59620160008721484000, n. 59620170000168303000, n. 59620170000989026000, n.
n. 59620170001145005000, n. 59620170001841285000, n. 59620170005496084000, n.
59620170005889520000, n. 59620180000596381000, n. 596201800005250328000, n.
59620180007692786000, n. 59620190000456561000, n. 59620190005954275000, n.
59620210003516429000, n. 59620190006962824000 e n. 59620210002238988000;
• dichiara prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito n.
59620130005746856000, n. 59620140001425874000, n. 59620140004272583000, n.
59620140007743915000, n. 59620150005200243000, n. 59620160001537440000, n.
59620160003951291000 e n. 59620160004078461000; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
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