Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruna Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 26/09/2024, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente;
- della comunicazione n. -OMISSIS- citata nel provvedimento di revisione della patente di guida;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo – a seguito della segnalazione pervenuta dalla stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- di comportamenti tenuti dallo stesso ricorrente “ …fortemente condizionati da verosimile alterazione della salute mentale ” – ha disposto, ai sensi dell’art. 128 c.d.s., la revisione della sua patente di guida.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorso deve ritenersi fondato nei termini di seguito indicati.
2.1. Occorre premettere che, a norma dell’art. 128, comma 1, c.d.s., “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente ”.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, se da un lato, il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1, c.d.s. “ …non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica… ”, dall’altro lato, “ […] considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3338), ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica che legittima il provvedimento, è necessaria la presenza di una motivazione approfondita al riguardo ” (Cons. di Stato, sent. n. 44/2021).
In particolare, è stato chiarito che “ …non è (in astratto) l'episodicità dell'accaduto ad escludere la possibilità, per l'Amministrazione, di ordinare la revisione (si conferma, in questo senso, la natura propriamente discrezionale del detto potere), ma (nel caso concreto) le modalità attraverso le quali il potere è stato esercitato, tali da rendere non manifeste e, dunque, non comprensibili, le ragioni sottese, anche ai fini del corretto esercizio delle garanzie partecipative (nel procedimento amministrativo di revisione) e della tutela delle situazioni giuridiche nel processo ” (Cons. di Stato, sent. n. 5682/2018).
Nello stesso senso la giurisprudenza più risalente ha rilevato che “ La sfera di discrezionalità di cui dispone l'Ufficio della motorizzazione civile ai fini dell'attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 c.d.s. non esimono la predetta Autorità dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati ” (Cons. di Stato, sent. n. 2189/2009).
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato risulta motivato solamente mediante il richiamo al contenuto della comunicazione dei Carabinieri nella quale si legge: “ Si prega valutare l’idoneità della persona indicata in oggetto a condurre veicoli significando che nell’ambito di recente attività d’ufficio è emerso che il medesimo palesi comportamenti fortemente condizionati da verosimile alterazione della salute mentale […] ”.
Tale motivazione, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, non può ritenersi idonea a manifestare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a dubitare della permanenza in capo al ricorrente dei requisiti psichici prescritti dalla legge e a disporre la revisione della sua patente di guida. Ed invero, nella richiamata comunicazione dei Carabinieri non vi è alcuna indicazione dell’oggetto dell’attività d’ufficio svolta, del luogo e della data in cui è stata effettuata, del comportamento che il ricorrente avrebbe tenuto e delle relative circostanze di fatto, non consentendo in tal modo alcun tipo di sindacato giurisdizionale sull’esercizio del pur ampio potere discrezionale attribuito all’Amministrazione in materia, con conseguente vulnus al diritto di difesa del privato.
A fronte della suddetta comunicazione, la Motorizzazione ha disposto in automatico la revisione della patente senza svolgere alcuna attività istruttoria mediante la richiesta ai Carabinieri dei dovuti chiarimenti sull’episodio segnalato e delle eventuali integrazioni documentali.
2.3. Devono pertanto ritenersi sussistenti i denunciati vizi del provvedimento impugnato di difetto di motivazione e di difetto di istruttoria.
2.4. Risulta inoltre ravvisabile la denunciata violazione delle garanzie partecipative del ricorrente per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.
Al riguardo, si deve rilevare che secondo quanto affermato in giurisprudenza “ …la valutazione di cui all'art. 128 del Codice della strada (revisione della patente di guida) implica un'attribuzione sommaria di responsabilità che ha carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l'immediatezza e la celerità dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto, non essendo, cioè, insite automaticamente nella previsione normativa quelle particolari esigenze di celerità che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Ne consegue che tale provvedimento deve essere preceduto di regola dalla comunicazione di avvio del procedimento a tutela delle garanzie partecipative che la legge attribuisce al destinatario dell'atto (ex multis T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 09-02-2010, n. 330; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 09-02-2010, n. 330; Cons. Stato Sez. VI sent., 09-06-2008, n. 2760; Cons. Stato Sez. VI, 10-10-2006, n. 6013… ” (Tar Campania - Napoli, sent. n. 5027/2018, cfr. punto 17.2. della motivazione, cfr. anche Tar Lazio - Roma, sent. n. 3197/2019).
Nel caso di specie, non sono state indicate nel provvedimento impugnato le “ …ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento… ” (art. 7, comma 1, l. n. 241/1990) volte a giustificare la deroga all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e alle garanzie partecipative del privato, né tali ragioni sono state rappresentate nel presente giudizio. Peraltro, nella fattispecie in esame l’intervallo di tempo che è decorso tra la ricezione da parte della Motorizzazione della segnalazione dei Carabinieri (-OMISSIS-) e l’emissione del provvedimento impugnato (-OMISSIS-) avrebbe consentito l’attivazione del contraddittorio procedimentale con il ricorrente.
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione, fermo restando il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente nel rispetto degli effetti conformativi scaturenti dalla presente sentenza.
4. Le spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, come liquidate in dispositivo, disponendo, ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115/2002, che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato in quanto il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della competente Commissione istituita presso questo Tribunale.
Il compenso spettante al difensore del ricorrente ammesso al beneficio verrà invece liquidato con separato provvedimento presidenziale, a fronte della presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Pone a carico dell’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendo, ai sensi dell’art. 133 d.p.r. n. 115/2002, che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a fronte della presentazione della relativa istanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NO | AF PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.