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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, RE
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC004002024 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC004002024 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC004002024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/05/2024, la Guardia di Finanza di Fermo ha notificato al Sig. Rappresentante_1 in qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1, un processo verbale di constatazione: le operazioni ispettive hanno avuto ad oggetto il controllo degli adempimenti previsti dalle disposizioni tributarie nei settori delle Imposte Dirette, dell'Iva e degli altri tributi per il periodo d'imposta 2021. Dal controllo sarebbero emerse le irregolarità di seguito elencate:
- la società ha contabilizzato ai fini Iva e delle imposte dirette n. 15 fatture di acquisto emesse dalla società di diritto sammarinese Società_1 srl dettagliatamente elencate nel primo prospetto riportato nel foglio n. 6 del p.v.c. per un imponibile complessivo di € 130.389,02. I verificatori hanno approfondito, tramite l'intervento dell'autorità fiscali di San Marino, i rapporti commerciali intercorsi tra le due suddette società. Dal controllo eseguito è risultato che la società Società_1 srl ha registrato nelle sue scritture contabili n. 28 fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 srls per un imponibile complessivo di € 331.295,45 (prospetto del foglio 5 del p.v.c.). L'organo di controllo sammarinese ha attestato che il suddetto importo corrisponderebbe a quello presente nella banca dati "Accessi conoscitivi per A.T. — Controllo dell'Iva sugli scambi intracomunitari". Pertanto, dal confronto delle fatture contabilizzate dalle due società sarebbe emerso che la Ricorrente_1 srls non avrebbe registrato n. 12 fatture emesse dalla società Società_1 srl per un imponibile complessivo di € 196.623,33 (al netto della fattura n. 228 del 19/04/2021 imponibile € 4.283,10).
-La società verificata ha contabilizzato nell'anno 2021, sia ai fini Iva che ai fini reddituali, altre 4 fatture proforma (n. 4 del 15/04/2021, n. 18 del 21/07/2021, n. 19 del 21/07/2021 e n. 20 del 21/07/2021) emesse sempre dalla Società_1 srl per un imponibile complessivo di € 19.283,10 (v. secondo prospetto del foglio 6 del p.v.c.). I verbalizzanti hanno constatato che la loro emissione sarebbe stata funzionale al pagamento anticipato da parte della Ricorrente_1 srls della merce successivamente acquistata. Inoltre, hanno riscontrato che solo la fattura proforma n. 4 del 15/04/2021, riportante un imponibile di
€ 4.283,10, è stata "regolarizzata" con la fattura n. 228 del 19/04/2021. Pertanto, i costi dedotti, ai fini reddituali ed Irap, relativamente alle altre tre fatture proforma, per un importo complessivo di € 15.000,00, sarebbero risultati privi del requisito della competenza.
3 - Sulla base dell'esame delle movimentazioni annotate nel conto contabile n. 34.05.001 denominato
"cassa contanti", i verificatori sono giunti alla conclusione che la mancata registrazione di fatture di acquisto e il saldo negativo di cassa avrebbero rappresentato il presupposto per la realizzazione di ricavi in nero. La società in data 06/09/2024 ha presentato alcune osservazioni che, sebbene valutate dall'Ufficio, non sono state considerate idonee al fine di una rideterminazione della pretesa erariale.
Pertanto, le motivazioni dello schema d'atto sono state poste a fondamento dell'avviso di accertamento n.
TQ503UC00400/2024, anno di imposta 2021, notificato il 27/01/2025. Con tale atto impositivo l'Ufficio ha rideterminato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera c) del DPR 600/73, un maggiore reddito di impresa di
€ 64.155,83: l'Ufficio ha quantificato il reddito non dichiarato relativo alle vendite in “nero” in € 49.155,83, utilizzando la percentuale di ricarico dichiarata dalla controparte durante il contraddittorio, pari al 25%; inoltre ha recuperato l'importo pari a € 15.000,00, di cui alle fatture pro forma, per costi non di competenza. Infine, ha accertato una maggiore imposta IVA pari al 22% delle vendite in nero per un importo di € 54.071,42 e una maggiore imposta IRAP calcolata sul maggior valore della produzione di
€ 64.155,83. La società Ricorrente_1, previa richiesta di sospensione cautelare della riscossione, dapprima rigettata e poi concessa a seguito di reclamo, si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, lamentando:
Nel merito, l'infondatezza della ripresa tributaria in merito alle fatture di acquisto non registrate, al saldo negativo di Cassa e alle fatture proforma.
In Diritto:
1 – l'insussistenza dei fatti presupposti all'avviso di accertamento - violazione art. 7 comma 5-bis d. lgs.
546/1992 – mancato esame dei fatti addotti nel contraddittorio.
2 –l'infondatezza dell'accertamento – violazione artt. 7 della l. n. 212/2000 e art. 3 della l. n. 241/90 – mancanza della prova – violazione art. 7 comma 5-bis d. lgs. 546/1992 - difetto di motivazione.
3 – la violazione dei principi di buon andamento, imparzialita', trasparenza della p.a. - violazione art. 7 e
10 legge 212/2000 – abuso del potere tributario per eccesso di potere sviamento dalla causa impositiva.
L'Ufficio costituitosi in giudizio ha ribadito la legittimità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso.
Venivano depositate memorie da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
Preliminarmente non sussistono le ragioni, presentate da parte ricorrente con memoria, per sospendere il giudizio perché non si rinvengono elementi di falsità o contraffazione suscettibili di querela di falso, ma piuttosto una lamentata incongruenza degli elementi addotti dall'Ufficio a supporto del PVC.
Quanto al primo motivo è corretto quanto rileva l'Ufficio che, come riportato nel PVC, spiega come il rilievo in questione tragga origine dall'esame dei dati contenuti nella banca dati "Accessi conoscitivi per A.T. —
Controllo dell'IVA sugli scambi intracomunitari" e dal controllo documentale eseguito dell'autorità fiscali di
San Marino su incarico della Guardia di Finanza. In particolare, l'organo di controllo ha confermato che la società fornitrice Società_1 srl ha registrato nella propria contabilità fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 srls, per la precisione n. 28 fatture (elenco di cui al foglio 5 del PVC) per un imponibile complessivo di € 331.295,45 e che le stesse fatture risultano nella suddetta banca dati;
in aggiunta, le fatture in questione, in formato cartaceo, insieme a quelle regolarmente registrate, sono state allegate al pvc notificato alla controparte.
Viene evidenziato che le dichiarazioni delle autorità fiscali di San Marino costtuiscono piena prova e che il sistema di interscambio SDI rappresenta un sistema in cui vengono registrate le fatture in base ai dati comunicati dai contribuenti interni. Diversamente la banca dati "Accessi conoscitivi per A. T. — Controllo dell'IVA sugli scambi intracomunitari" contiene i dati forniti da tutti i soggetti intracomunitari.
Inoltre, Dall'esame della documentazione bancaria allegata al ricorso, l'Ufficio ha riscontrato quanto segue: del totale dei bonifici incassati nel 2021 - di cui all'elenco di pagina 6 e 7 del ricorso - pari a € 125.498,00, nella Cassa Contanti, in Avere, come uscite sono confluiti – con contropartita in entrata del Conto corrente bancario - soltanto i bonifici della sig.ra Nominativo_2, effettuati il 30/03/21, il 27/4/2021, il 29/6/2021, il 01/07/2021 ed il finanziamento del sig. Nominativo_3 per euro 4.500,00 e non 5.000,00 del 04/05/2021, per totali € 29.500,00. Pertanto, la Cassa è stata movimentata in modo errato e strumentale, e, nonostante ciò, rimane con un saldo negativo. Non vi sono argomenti per fornire adeguate spiegazioni alternative e quelli forniti da parte ricorrente non cinvincono. La cassa contanti non può mai essere in negativo perché una cassa negativa è un indice qualificato del fatto che sono stati prelevati dalla cassa più contanti di quelli versati, registrati come corrispettivi. L'ammanco di cassa, quindi, non può che rappresentare contanti non contabilizzati a disposizione del contribuente. La giurisprudenza di legittimità sul punto è costante nell'affermare che in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi del D.
P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
Pertanto, siccome la chiusura in rosso di un conto di cassa significa inequivocabilmente che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati.
La presunzione non viene superata dalle considerazioni del ricorrente. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di attività (almeno equivalente al disavanzo).
Per quanto attiene all'altro rilievo, la società verificata ha contabilizzato nell'anno 2021, sia ai fini Iva che ai fini reddituali, n. 4 fatture proforma (n. 4 del 15/04/2021, n. 18 del 21/07/2021, 10 n. 19 del 21/07/2021 e n. 20 del 21/07/2021) emesse sempre dalla Società_1 srl per un imponibile complessivo di € 19.283,10 (come riportato dal secondo prospetto del foglio 6 del p.v.c.). I verbalizzanti hanno constatato che la loro emissione era funzionale al pagamento anticipato da parte della Ricorrente_1 srls della merce successivamente acquistata. Inoltre, hanno riscontrato che solo la fattura proforma n. 4 del 15/04/2021, riportante un imponibile di € 4.283, 10, è stata "regolarizzata" con la fattura n. 228 del 19/04/2021. Pertanto,
i costi dedotti, ai fini reddituali ed irap, relativamente alle altre tre fatture proforma, per un importo complessivo di € 15.000,00, sono risultati privi del requisito della competenza. Parte ricorrente tende a giustificare tale comportamento con asserzioni non supportate da adeguate evidenze probatorie. Tali fatture pro-forma erano state annotate in attesa dell'invio delle forniture e dell'emissione delle relative fatture dalla Società_1, che mai ebbe ad inviare la detta merce e a titolo di restituzione delle somme versate in anticipo sulle forniture dalla Ricorrente_1 aveva emesso n. 4 assegni bancari che la società ricorrente non ha potuto incassare, stante la dichiarazione di fallimento della società Società_1, avvenuto in data 05/04/2023.
Le argomentazioni esposte in memoria e nei motivi aggiunti costituiscono un'ampliamento del ragionamento introdotto con il ricorso ma non sono in grado di offrire argomenti utili alla confutazione della ricostruzione offerta dall'Ufficio, che, in conclusione, appare la più plausibile.
Inoltre, le osservazioni presentate da controparte ben sono state considerate e contraddette dall'Ufficio, che ha debitamente motivato l'atto impugnato. Non sussiste, quindi, una carenza di motivazione ed alcuna carenza di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione. Sotto il profilo probatorio, poi, la novella di cui all'art. 7, co. 5 bis, Dlgs 546/1992 ha chiarito i contenuti dell'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione in ordine alle violazioni contestate al contribuente, senza prevedere nuovi, ulteriori o più gravosi adempimenti. La nuova formulazione non ha stabilito un onere probatorio diverso né più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, bensì è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all'istruttoria un ruolo centrale (cfr. Cass. ordinanza n. 18781 del 09/07/2024).
Alla soccombenza processuale fanno seguito le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente che liquida in euro 5.800,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, RE
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC004002024 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC004002024 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC004002024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/05/2024, la Guardia di Finanza di Fermo ha notificato al Sig. Rappresentante_1 in qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1, un processo verbale di constatazione: le operazioni ispettive hanno avuto ad oggetto il controllo degli adempimenti previsti dalle disposizioni tributarie nei settori delle Imposte Dirette, dell'Iva e degli altri tributi per il periodo d'imposta 2021. Dal controllo sarebbero emerse le irregolarità di seguito elencate:
- la società ha contabilizzato ai fini Iva e delle imposte dirette n. 15 fatture di acquisto emesse dalla società di diritto sammarinese Società_1 srl dettagliatamente elencate nel primo prospetto riportato nel foglio n. 6 del p.v.c. per un imponibile complessivo di € 130.389,02. I verificatori hanno approfondito, tramite l'intervento dell'autorità fiscali di San Marino, i rapporti commerciali intercorsi tra le due suddette società. Dal controllo eseguito è risultato che la società Società_1 srl ha registrato nelle sue scritture contabili n. 28 fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 srls per un imponibile complessivo di € 331.295,45 (prospetto del foglio 5 del p.v.c.). L'organo di controllo sammarinese ha attestato che il suddetto importo corrisponderebbe a quello presente nella banca dati "Accessi conoscitivi per A.T. — Controllo dell'Iva sugli scambi intracomunitari". Pertanto, dal confronto delle fatture contabilizzate dalle due società sarebbe emerso che la Ricorrente_1 srls non avrebbe registrato n. 12 fatture emesse dalla società Società_1 srl per un imponibile complessivo di € 196.623,33 (al netto della fattura n. 228 del 19/04/2021 imponibile € 4.283,10).
-La società verificata ha contabilizzato nell'anno 2021, sia ai fini Iva che ai fini reddituali, altre 4 fatture proforma (n. 4 del 15/04/2021, n. 18 del 21/07/2021, n. 19 del 21/07/2021 e n. 20 del 21/07/2021) emesse sempre dalla Società_1 srl per un imponibile complessivo di € 19.283,10 (v. secondo prospetto del foglio 6 del p.v.c.). I verbalizzanti hanno constatato che la loro emissione sarebbe stata funzionale al pagamento anticipato da parte della Ricorrente_1 srls della merce successivamente acquistata. Inoltre, hanno riscontrato che solo la fattura proforma n. 4 del 15/04/2021, riportante un imponibile di
€ 4.283,10, è stata "regolarizzata" con la fattura n. 228 del 19/04/2021. Pertanto, i costi dedotti, ai fini reddituali ed Irap, relativamente alle altre tre fatture proforma, per un importo complessivo di € 15.000,00, sarebbero risultati privi del requisito della competenza.
3 - Sulla base dell'esame delle movimentazioni annotate nel conto contabile n. 34.05.001 denominato
"cassa contanti", i verificatori sono giunti alla conclusione che la mancata registrazione di fatture di acquisto e il saldo negativo di cassa avrebbero rappresentato il presupposto per la realizzazione di ricavi in nero. La società in data 06/09/2024 ha presentato alcune osservazioni che, sebbene valutate dall'Ufficio, non sono state considerate idonee al fine di una rideterminazione della pretesa erariale.
Pertanto, le motivazioni dello schema d'atto sono state poste a fondamento dell'avviso di accertamento n.
TQ503UC00400/2024, anno di imposta 2021, notificato il 27/01/2025. Con tale atto impositivo l'Ufficio ha rideterminato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera c) del DPR 600/73, un maggiore reddito di impresa di
€ 64.155,83: l'Ufficio ha quantificato il reddito non dichiarato relativo alle vendite in “nero” in € 49.155,83, utilizzando la percentuale di ricarico dichiarata dalla controparte durante il contraddittorio, pari al 25%; inoltre ha recuperato l'importo pari a € 15.000,00, di cui alle fatture pro forma, per costi non di competenza. Infine, ha accertato una maggiore imposta IVA pari al 22% delle vendite in nero per un importo di € 54.071,42 e una maggiore imposta IRAP calcolata sul maggior valore della produzione di
€ 64.155,83. La società Ricorrente_1, previa richiesta di sospensione cautelare della riscossione, dapprima rigettata e poi concessa a seguito di reclamo, si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, lamentando:
Nel merito, l'infondatezza della ripresa tributaria in merito alle fatture di acquisto non registrate, al saldo negativo di Cassa e alle fatture proforma.
In Diritto:
1 – l'insussistenza dei fatti presupposti all'avviso di accertamento - violazione art. 7 comma 5-bis d. lgs.
546/1992 – mancato esame dei fatti addotti nel contraddittorio.
2 –l'infondatezza dell'accertamento – violazione artt. 7 della l. n. 212/2000 e art. 3 della l. n. 241/90 – mancanza della prova – violazione art. 7 comma 5-bis d. lgs. 546/1992 - difetto di motivazione.
3 – la violazione dei principi di buon andamento, imparzialita', trasparenza della p.a. - violazione art. 7 e
10 legge 212/2000 – abuso del potere tributario per eccesso di potere sviamento dalla causa impositiva.
L'Ufficio costituitosi in giudizio ha ribadito la legittimità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso.
Venivano depositate memorie da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
Preliminarmente non sussistono le ragioni, presentate da parte ricorrente con memoria, per sospendere il giudizio perché non si rinvengono elementi di falsità o contraffazione suscettibili di querela di falso, ma piuttosto una lamentata incongruenza degli elementi addotti dall'Ufficio a supporto del PVC.
Quanto al primo motivo è corretto quanto rileva l'Ufficio che, come riportato nel PVC, spiega come il rilievo in questione tragga origine dall'esame dei dati contenuti nella banca dati "Accessi conoscitivi per A.T. —
Controllo dell'IVA sugli scambi intracomunitari" e dal controllo documentale eseguito dell'autorità fiscali di
San Marino su incarico della Guardia di Finanza. In particolare, l'organo di controllo ha confermato che la società fornitrice Società_1 srl ha registrato nella propria contabilità fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 srls, per la precisione n. 28 fatture (elenco di cui al foglio 5 del PVC) per un imponibile complessivo di € 331.295,45 e che le stesse fatture risultano nella suddetta banca dati;
in aggiunta, le fatture in questione, in formato cartaceo, insieme a quelle regolarmente registrate, sono state allegate al pvc notificato alla controparte.
Viene evidenziato che le dichiarazioni delle autorità fiscali di San Marino costtuiscono piena prova e che il sistema di interscambio SDI rappresenta un sistema in cui vengono registrate le fatture in base ai dati comunicati dai contribuenti interni. Diversamente la banca dati "Accessi conoscitivi per A. T. — Controllo dell'IVA sugli scambi intracomunitari" contiene i dati forniti da tutti i soggetti intracomunitari.
Inoltre, Dall'esame della documentazione bancaria allegata al ricorso, l'Ufficio ha riscontrato quanto segue: del totale dei bonifici incassati nel 2021 - di cui all'elenco di pagina 6 e 7 del ricorso - pari a € 125.498,00, nella Cassa Contanti, in Avere, come uscite sono confluiti – con contropartita in entrata del Conto corrente bancario - soltanto i bonifici della sig.ra Nominativo_2, effettuati il 30/03/21, il 27/4/2021, il 29/6/2021, il 01/07/2021 ed il finanziamento del sig. Nominativo_3 per euro 4.500,00 e non 5.000,00 del 04/05/2021, per totali € 29.500,00. Pertanto, la Cassa è stata movimentata in modo errato e strumentale, e, nonostante ciò, rimane con un saldo negativo. Non vi sono argomenti per fornire adeguate spiegazioni alternative e quelli forniti da parte ricorrente non cinvincono. La cassa contanti non può mai essere in negativo perché una cassa negativa è un indice qualificato del fatto che sono stati prelevati dalla cassa più contanti di quelli versati, registrati come corrispettivi. L'ammanco di cassa, quindi, non può che rappresentare contanti non contabilizzati a disposizione del contribuente. La giurisprudenza di legittimità sul punto è costante nell'affermare che in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi del D.
P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
Pertanto, siccome la chiusura in rosso di un conto di cassa significa inequivocabilmente che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati.
La presunzione non viene superata dalle considerazioni del ricorrente. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di attività (almeno equivalente al disavanzo).
Per quanto attiene all'altro rilievo, la società verificata ha contabilizzato nell'anno 2021, sia ai fini Iva che ai fini reddituali, n. 4 fatture proforma (n. 4 del 15/04/2021, n. 18 del 21/07/2021, 10 n. 19 del 21/07/2021 e n. 20 del 21/07/2021) emesse sempre dalla Società_1 srl per un imponibile complessivo di € 19.283,10 (come riportato dal secondo prospetto del foglio 6 del p.v.c.). I verbalizzanti hanno constatato che la loro emissione era funzionale al pagamento anticipato da parte della Ricorrente_1 srls della merce successivamente acquistata. Inoltre, hanno riscontrato che solo la fattura proforma n. 4 del 15/04/2021, riportante un imponibile di € 4.283, 10, è stata "regolarizzata" con la fattura n. 228 del 19/04/2021. Pertanto,
i costi dedotti, ai fini reddituali ed irap, relativamente alle altre tre fatture proforma, per un importo complessivo di € 15.000,00, sono risultati privi del requisito della competenza. Parte ricorrente tende a giustificare tale comportamento con asserzioni non supportate da adeguate evidenze probatorie. Tali fatture pro-forma erano state annotate in attesa dell'invio delle forniture e dell'emissione delle relative fatture dalla Società_1, che mai ebbe ad inviare la detta merce e a titolo di restituzione delle somme versate in anticipo sulle forniture dalla Ricorrente_1 aveva emesso n. 4 assegni bancari che la società ricorrente non ha potuto incassare, stante la dichiarazione di fallimento della società Società_1, avvenuto in data 05/04/2023.
Le argomentazioni esposte in memoria e nei motivi aggiunti costituiscono un'ampliamento del ragionamento introdotto con il ricorso ma non sono in grado di offrire argomenti utili alla confutazione della ricostruzione offerta dall'Ufficio, che, in conclusione, appare la più plausibile.
Inoltre, le osservazioni presentate da controparte ben sono state considerate e contraddette dall'Ufficio, che ha debitamente motivato l'atto impugnato. Non sussiste, quindi, una carenza di motivazione ed alcuna carenza di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione. Sotto il profilo probatorio, poi, la novella di cui all'art. 7, co. 5 bis, Dlgs 546/1992 ha chiarito i contenuti dell'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione in ordine alle violazioni contestate al contribuente, senza prevedere nuovi, ulteriori o più gravosi adempimenti. La nuova formulazione non ha stabilito un onere probatorio diverso né più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, bensì è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all'istruttoria un ruolo centrale (cfr. Cass. ordinanza n. 18781 del 09/07/2024).
Alla soccombenza processuale fanno seguito le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente che liquida in euro 5.800,00.