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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1235/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET CA, TO
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3602/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 131/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00277063 41 000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00277063 41 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00277063 41 000 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.07.2024, RGA n. 3602/24, l'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n. 131/2024 della CGT di Agrigento, deducendo, quale motivo pregiudiziale e assorbente, l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva costituzione in giudizio della società Resistente_1 S.R.L.
L'appellante evidenzia che, a fronte di un ricorso notificato in data 10.11.2022, la società ha proceduto all'iscrizione a ruolo (deposito del ricorso) solo in data 08.03.2023, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/92.
Si costituiva la resistente società Resistente_1 , insistendo per la conferma della impugnata sentenza di primo grado.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento in relazione al primo motivo di censura, con carattere assorbente su ogni altra questione di merito.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (ovvero dalla sua spedizione o consegna alla controparte), deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'atto presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita.
Dall'esame del fascicolo processuale e dalle verifiche effettuate sul Sistema Informativo della Giustizia
Tributaria (SIGIT), emerge che il ricorso è stato notificato ad ADER in data 10.11.2022 e che, pertanto, il termine perentorio per il deposito scadeva in data 12.12.2022 (tenuto conto dei termini festivi), mentre la costituzione del ricorrente è avvenuta solo in data 08.03.2023.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente ha natura perentoria.
La sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale sanzione processuale risponde a un interesse di ordine pubblico volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici e il rispetto delle tempistiche del giusto processo.
Il Giudice di prime cure, omettendo il rilievo della tardività del deposito e procedendo all'esame del merito
(decadenza), è incorso in un manifesto errore di diritto. L'inammissibilità del ricorso originario, infatti, preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle pretese del contribuente o sulle eccezioni di decadenza dell'Ufficio.
In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, questa Corte deve dare atto della tardività della costituzione e dichiarare il ricorso originario inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 131/2024 della CGT di I grado di Agrigento, dichiara inammissibile il ricorso originario proposto dalla società Resistente_1 S.R.L. per tardività della costituzione in giudizio. Condanna la società Resistente_1 S.R.L. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore dell'Ader.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET CA, TO
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3602/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 131/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00277063 41 000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00277063 41 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 00277063 41 000 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.07.2024, RGA n. 3602/24, l'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n. 131/2024 della CGT di Agrigento, deducendo, quale motivo pregiudiziale e assorbente, l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva costituzione in giudizio della società Resistente_1 S.R.L.
L'appellante evidenzia che, a fronte di un ricorso notificato in data 10.11.2022, la società ha proceduto all'iscrizione a ruolo (deposito del ricorso) solo in data 08.03.2023, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/92.
Si costituiva la resistente società Resistente_1 , insistendo per la conferma della impugnata sentenza di primo grado.
All'udienza del 13.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento in relazione al primo motivo di censura, con carattere assorbente su ogni altra questione di merito.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (ovvero dalla sua spedizione o consegna alla controparte), deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'atto presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita.
Dall'esame del fascicolo processuale e dalle verifiche effettuate sul Sistema Informativo della Giustizia
Tributaria (SIGIT), emerge che il ricorso è stato notificato ad ADER in data 10.11.2022 e che, pertanto, il termine perentorio per il deposito scadeva in data 12.12.2022 (tenuto conto dei termini festivi), mentre la costituzione del ricorrente è avvenuta solo in data 08.03.2023.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente ha natura perentoria.
La sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale sanzione processuale risponde a un interesse di ordine pubblico volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici e il rispetto delle tempistiche del giusto processo.
Il Giudice di prime cure, omettendo il rilievo della tardività del deposito e procedendo all'esame del merito
(decadenza), è incorso in un manifesto errore di diritto. L'inammissibilità del ricorso originario, infatti, preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle pretese del contribuente o sulle eccezioni di decadenza dell'Ufficio.
In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, questa Corte deve dare atto della tardività della costituzione e dichiarare il ricorso originario inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 131/2024 della CGT di I grado di Agrigento, dichiara inammissibile il ricorso originario proposto dalla società Resistente_1 S.R.L. per tardività della costituzione in giudizio. Condanna la società Resistente_1 S.R.L. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore dell'Ader.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio indicata in epigrafe.