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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente rel.
D.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 958/2025 R.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1074/2025 pronunciata in data 19.3.2025 dal Tribunale di Firenze, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AC AG CA ( ) e dall'avv. CORSI CHIARA C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. ERRICO Controparte_1 C.F._4
DA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATA con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante: A) in via pregiudiziale sospendere l'esecutività della sentenza ex art.
283 c.p.c. per il grave pregiudizio che il sig. sta subendo pagando l'intero Parte_1 mutuo dell'abitazione familiare,
B) in via preliminare si reitera la richiesta già avanzata nel primo grado di giudizio di delegare le parti in mediazione per risolvere la complessa vertenza, sospendendo il presente giudizio.
Nel caso in cui la Corte d'Appello non ritenesse di rinviare le parti in mediazione, ovvero in caso di esito negativo della mediazione:
C) sul mantenimento dei figli: in tesi revocare la statuizione che impone al di Parte_1 pagare anche la quota di mutuo facente carico alla e stabilire che il CP_1 mantenimento dei figli, a carico del sig. sia soddisfatto tramite il pagamento Parte_1 della propria quota del 50% del mutuo, per i motivi esposti in narrativa, e che il medesimo null'altro debba versare allo stesso titolo e confermare che la sig.ra CP_1 continui a percepire dall'INPS l'intero assegno unico.
- in ipotesi, nel caso in cui la Corte d'Appello ritenesse di onerare il sig. di un Parte_1 assegno di mantenimento per i figli, revocare la statuizione che impone al di Parte_1 pagare anche la quota di mutuo facente carico alla e disporre che il padre CP_1 versi alla madre la somma complessiva mensile di € 100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente e confermare che la sig.ra continui a CP_1 percepire dall'INPS l'intero assegno unico;
D) sulle spese straordinarie: ricalcolare l'importo dovuto per la ripartizione delle spese straordinarie e disporre il pagamento delle stesse, preventivamente concordate, secondo le linee guida del CNF del 2017, al 40% a carico del padre e al 60% a carico della madre;
in ipotesi al 50% tra i genitori, o quella diversa suddivisione ritenuta di giustizia.
E) In via istruttoria: si reitera la richiesta già avanzata nel primo grado di giudizio di ordinare alla sig.ra l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre CP_1 anni complete, anche nella parte finale relativa al riepilogo.”
Parte appellata: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia confermare la sentenza appellata con vittoria di compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclude anche affinché la Corte di Appello voglia ordinare al signor al fine Parte_1 di mantenere l'attuale importo dell'assegno unico, di consegnare alla signora CP_1 entro la fine dell'anno 2025 tutta la documentazione patrimoniale, economica a fiscale che lo riguarda per presentare, entro il mese di gennaio 2026, l'ISEE minorenni nell'interesse dei figli ed in mancanza della presentazione del quale l'assegno verrebbe drasticamente ridotto;
il che costringerebbe la madre a chiedere la modifica delle attuali condizioni in punto di contributo al mantenimento dei figli.”
P.G.: “esprime parere contrario”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1074/2025 emessa all'esito della camera di consiglio del 19.3.2025, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] per la regolazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli CP_1 minori , nato il [...], e nato il [...], avuti dalla relazione con Per_1 Per_2
ha disposto, conformemente all'accordo delle parti, l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli, il collocamento dei medesimi presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare (in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo cointestato)
e le modalità di frequentazione tra padre e figli;
quanto agli aspetti economici, così provveduto: “dispone che il padre provveda al pagamento per intero del mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli, 18, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori;
pone le spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre;
dispone che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla madre”.
In proposito, il Tribunale ha rilevato “che il pagamento del mutuo per la casa familiare rappresenta un contributo indiretto al mantenimento dei figli, garantendo loro un'abitazione stabile e sicura. Il diritto al mantenimento dei figli comprende, infatti, non solo le spese ordinarie e straordinarie, ma anche quelle necessarie a garantire un ambiente stabile e sicuro in cui i figli possano crescere. (...) Il resistente ha dimostrato di avere la capacità economica per sostenere il pagamento del mutuo, avendo dichiarato di fare il carrozziere dal 1989 assunto con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.600,00 (ha allegato un reddito complessivo relativo al 2023 di
€ 24.916,00 e relativo al 2022 di € 23.572,09). Si dispone, pertanto, che il padre continui a pagare per intero il mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli,
18, come contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e tale pagamento sarà considerato parte integrante dell'obbligo di mantenimento dei figli in quanto rappresenta una forma di sostegno economico che incide direttamente sulla qualità della vita degli stessi. La madre continuerà a risiedere nella casa familiare insieme ai figli minori, garantendo loro un ambiente stabile e sicuro. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre poiché, sebbene i redditi delle parti siano sostanzialmente equivalenti (la madre ha dichiarato di lavorare come portalettere assunta con contratto
a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.500,00, ha allegato redditi 2021 pari ad € 22.107,00, redditi 2022 pari ad € 22.030,00, redditi 2023 pari ad €
26.748,00), deve essere data rilevanza ai tempi di permanenza maggiori dei figli presso la madre, circostanza tale da giustificare la ripartizione così come indicata. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo quale genitore prevalentemente collocatario. Per il resto, in considerazione delle risorse paterne e dell'onere di pagamento del mutuo, non si ravvisano i presupposti per porre ulteriori somme a carico del padre.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I) “Illegittima, errata, illogica e carente motivazione in merito alla condanna del padre al pagamento dell'intero mutuo a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli ed assegnazione dell'intero assegno unico in via esclusiva alla madre.”
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe emesso una sentenza in palese violazione del disposto combinato di cui agli artt. 316 bis c.c., 337 bis e 337 ter c.c. che prevedono che sia in costanza di convivenza che successivamente alla cessazione della medesima,
i genitori debbano contribuire al mantenimento della prole in base al principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare le attuali esigenze dei minori, che sono il completamento del percorso scolastico obbligatorio e la pratica di attività sportive (nella fattispecie pallanuoto a livello agonistico per entrambi i figli), e i tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori, che in base al calendario concordato ammontano a 203 giorni con la madre e 162 con il padre, quindi con poco divario.
Inoltre, dovendo comparare la situazione economica delle parti, avrebbe dovuto considerare le future spese del padre per il reperimento di una abitazione, comparabile con l'abitazione familiare lasciata e idonea a ospitare adeguatamente i figli. Avrebbe dovuto altresì considerare: - i rimborsi che la madre percepisce con il modello 730 (non verificabili dai modelli prodotti in giudizio dalla;
CP_1
- la circostanza che da sempre la madre percepisce in via esclusiva l'assegno unico, oggi pari a € 464,00 che, per accordo tra le parti durante la convivenza, doveva servire, fra le altre cose, a coprire le spese per le attività sportive di entrambi i figli che fanno pallanuoto a livello agonistico;
- l'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che la madre ha percepito un reddito lordo annuale (pari a € 26.748,00), superiore a quello del padre (pari ad € 24.916,00), fermo restando che si sarebbe dovuto prendere a riferimento il reddito netto e non quello lordo;
- la circostanza che la comproprietaria dell'immobile in cui è rimasta a vivere CP_1 ed è comproprietaria, per la quota di 1/6, anche dell'appartamento sito in Firenze Via del Mezzetta n. 2E di 101 mq, pervenutale per successione del padre;
mentre il
è comproprietario dell'immobile in cui non può più vivere ed è comproprietario Parte_1 per la quota di ½ di un garage sito in Firenze via Erbosa utilizzato come autorimessa dai genitori del medesimo;
- l'assegnazione alla madre dell'immobile in comproprietà che sarebbe di fatto un trasferimento figurativo dal alla di circa € 450,00 mensili, Parte_1 CP_1 corrispondente alla quota del valore locativo presunto dell'immobile di spettanza del padre, ceduta in uso alla madre.
A quest'ultimo proposito, l'appellante ha precisato che nel 2016 i conviventi avevano acquistato la casa, adibita a residenza familiare per il prezzo di € 260.000,00 tramite l'accensione di un mutuo intestato ad entrambi, concesso grazie alla fideiussione prestata dal padre del il quale ultimo, per due anni, a fronte del rifiuto della Parte_1 di pagare la sua quota parte delle rate, si era sobbarcato il pagamento CP_1 dell'intero mutuo anche per non mettere l'anziano genitore in difficoltà.
In conclusione, ha lamentato l'appellante, la oltre a beneficiare di un CP_1 risparmio mensile di € 422,00 – cioè la metà della quota del mutuo della casa dove è rimasta a vivere – percepisce € 464,00 mensili a titolo di assegno unico universale, che le è stato attribuito per intero, per un totale di € 886,00, e circa € 1.500,00 di stipendio mensile per 14 mensilità, oltre al trasferimento figurativo di circa € 450,00 mensili per l'assegnazione della casa familiare, così per una disponibilità economica mensile di circa
€ 2.300,00/2.400,00, cui sommare i rimborsi annui del datore di lavoro, che a dire della ammontano a circa € 3.000,00, quindi circa € 250,00 al mese, per una CP_1 disponibilità complessiva mensile di circa € 2.550,00/2.650,00, non gravata da esborsi mensili se non le spese legate alle utenze e agli oneri condominiali ordinari trimestrali, oltre al solo 50% di quelli straordinari, che faranno capo per la residua quota al in quanto comproprietario dell'immobile. Diversamente, il con uno Parte_1 Parte_1 stipendio di € 1.600,00 è obbligato a sostenere il pagamento dell'intera rata di mutuo, pari a € 844,00, il 60% delle spese straordinarie per i ragazzi, il 50% delle spese straordinarie del condominio della casa familiare, oltre alle spese per l'assicurazione sul mutuo, le spese per la locazione di un immobile da utilizzare per sé e per i figli, oltre agli altri esborsi di vita quotidiana, dunque con una condizione economica che non gli consente di vivere in modo dignitoso e di garantire ai figli il medesimo tenore di vita di quando stanno con la madre, essendo allo stato costretto a dormire nel salotto dell'abitazione di proprietà dei propri genitori, ospitando i figli nella medesima stanza, poiché le uniche due camere da letto dell'immobile sono occupate l'una dai genitori e l'altra dal fratello, che pure con loro coabita. Ha evidenziato la sua impossibilità di contrarre un contratto di locazione poiché nessun proprietario è disponibile a stipularlo con un soggetto che guadagna € 1.600,00 e paga € 844,00 di mutuo, senza che neppure il padre possa prestare fideiussione, in quanto ancora legato a quella per il suddetto mutuo. Ha infine negato di non rimborsare la quota di sua spettanza delle spese straordinarie per i figli, ove documentate, producendo copia dei versamenti effettuati.
II) “Errata motivazione in merito alla ripartizione delle spese straordinarie dei figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre”.
Ha evidenziato l'appellante che le parti avevano concordemente chiesto la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, in considerazione del fatto che le medesime hanno redditi pressoché paritari (la € 1.500,00 mensili e il € 1.600,00 CP_1 Parte_1 mensili) e che la decisone del Tribunale, che ha ritenuto invece di suddividerle nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, non sarebbe sorretta da una corretta motivazione logico - giuridica, poiché fondata sui maggiori tempi di permanenza dei figli presso la madre, elemento ininfluente ai fini della ripartizione delle spese straordinarie, che deve invece basarsi sulla comparazione delle risorse economiche delle parti, che lo stesso Tribunale ha dichiarato in sentenza essere sostanzialmente equivalenti, per cui avrebbe dovuto logicamente disporre la ripartizione delle spese straordinarie al 50%. Invero, considerato che negli accordi tra le parti durante la convivenza l'importo dell'assegno unico era destinato anche al pagamento di tutte le spese dell'attività sportiva dei figli, le spese straordinarie dovrebbero essere poste nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre.
III) “Omessa pronuncia sulla domanda di mediazione in violazione dell'art. 112 c.p.c.” L'appellante lamenta come, nonostante la domanda espressamente formulata dal di delegare la mediazione per risolvere la controversia, la sentenza impugnata Parte_1 abbia omesso di pronunciarsi al riguardo. Invero, erano state portate avanti, con il precedente legale della controparte, trattative per una soluzione pacifica mediante, tra l'altro, l'acquisto della quota di proprietà del della casa familiare da parte Parte_1 della con accollo del mutuo, in modo da consentire al di farsi carico CP_1 Parte_1 di un immobile in locazione dove poter andare a vivere e poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale;
trattative che non erano state coltivate dal nuovo difensore della onostante i tentativi del CP_1 Parte_1
L'appellante ha altresì chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, relativamente al capo di condanna inerente al “pagamento per intero del mutuo da parte del padre”, sussistendo i requisiti sia del fumus boni iuris, rappresentato dalla manifesta fondatezza dell'appello, che del periculum in mora indicati dall'art. 283 c.p.c., anche in relazione alla possibilità di insolvenza del al quale la sentenza di Parte_1 primo grado arrecherebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.
Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e argomentando, in Controparte_1 ordine ai motivi di appello, quanto segue:
I) Il d'accordo sul collocamento prevalente dei figli presso la madre e Parte_1 sull'assegnazione alla medesima della casa familiare nonché sul calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione con i figli, sarebbe restato comunque onerato del pagamento della propria quota del 50% del mutuo e la sentenza ha solo previsto che egli, a titolo di contributo al mantenimento di due ragazzi adolescenti, paghi la quota di spettanza della madre che ammonta ad €
422,00 mensili, cui va ad aggiungersi non l'intero assegno unico, ma la metà che sarebbe spettata al padre, ovvero € 232,00. Dunque, il Tribunale ha quantificato l'assegno per ciascun figlio nella misura di circa € 320,00 mensili, assolutamente in linea con gli stipendi dei genitori. D'altra parte, la collocazione dei figli non è affatto paritaria né corrisponde al conteggio riportato dalla controparte, perché nel complesso, considerando anche le settimane ripartite per le vacanze estive, natalizie e pasquali i giorni che i figli stanno con la madre sono 227, a fronte dei 138 con il padre;
se si considera poi che - in virtù della vicinanza delle scuole alla casa della madre, alle abitudini dei ragazzi e soprattutto all'orario di lavoro della medesima - su richiesta dei figli, accolta concordemente dai genitori, i minori pranzano sempre a casa della madre e lì restano finché non vanno agli allenamenti di pallanuoto, emerge che i pasti che i ragazzi consumano con l'appellata sono il quadruplo di quelli con il padre. Peraltro, la non ha affatto una CP_1 disponibilità mensile di € 2.650,00 come affermato dalla controparte, potendo fare affidamento solo sul proprio stipendio di € 1.500,00 mensili e sull'assegno unico. I rimborsi relativi alla ristrutturazione della casa familiare cesseranno al prossimo luglio 2026 e vengono ottenuti da entrambe le parti, evidentemente in proporzione alle spese che ciascuno all'epoca ha sostenuto.
Inoltre, è vero che la è comproprietaria per 1/6 della casa dei CP_1 genitori, a seguito della successione nella quota parte appartenuta al padre, ma su di essa insiste per legge il diritto di abitazione della madre della appellata che dunque non può ricavarne alcuna utilità. Invece, il è Parte_1 comproprietario al 50% con il fratello di un garage in Via Erbosa, che non è affatto quello dove i genitori di controparte ricoverano la loro auto, poiché essi ne hanno un altro in proprietà nello stesso condominio e dunque il Parte_1 ben potrebbe locare detto garage e incrementare le sue entrate. Infine, già dagli estratti conto prodotti dal in primo grado si può evincere che Parte_1 egli, mensilmente, riceve somme ulteriori allo stipendio, con ogni probabilità prestando la sua opera di carrozziere al di fuori dell'orario di lavoro e così arrotondando lo stipendio, somme che egli potrebbe utilizzare per prendere in locazione un'abitazione in cui trasferirsi.
II) Nella ripartizione delle spese straordinarie occorre tenere conto della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, come motivato dal Tribunale a fondamento della propria decisione. Peraltro, dopo la sentenza il non ha rimborsato alcuna spesa straordinaria per i figli Parte_1
(libri e corredi scolastici, sedute psicoterapeutiche per entrambi i minori, assicurazione contro gli infortuni per gli sport svolti a livello agonistico, abbigliamento sportivo, quota di iscrizione alla società sportiva ecc...).
III) La doglianza relativa alla domanda di mediazione non può rappresentare una violazione dell'art. 112 c.p.c. e pertanto sul punto vi è carenza di interesse ad agire, esulando dal presente giudizio la pretesa del secondo cui la Parte_1 avrebbe dovuto consentire a vendere a terzi la casa familiare o CP_1 acquistare la quota dell'appellante, accollandosi il mutuo per intero.
La parte appellata si è opposta anche alla richiesta inibitoria mancando i presupposti richiesti dalla legge, poiché il non sostenendo nessun'altra spesa, non corre Parte_1 alcun rischio di insolvenza continuando a pagare per intero il mutuo della casa familiare,
e dovendosi dare preminenza al diritto dei figli minori di essere mantenuti dal genitore.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello nonché ordinarsi alla controparte di consegnare la documentazione necessaria ad aggiornare l'ISEE in modo da continuare a percepire anche per il 2026 l'AUU nell'importo attuale.
Entrambe le parti hanno depositato note scritte di replica contestando le difese avversarie.
In particolare, l'appellante ha rilevato come la controparte sia, ancora una volta, venuta meno ai propri doveri processuali, omettendo di depositare le complete dichiarazioni dei redditi degli anni 2024 e 2023 per documentare quali rimborsi fiscali abbia ottenuto nei suddetti anni, oltre alla documentazione attestante la sua titolarità su beni mobili registrati, nonché gli estratti conto dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni, così come richiesto espressamente con il decreto di fissazione udienza, e ne ha chiesto l'ordine di esibizione. Ha negato di svolgere lavori extra, poiché occupato ogni giorno dalle 8.00 alle 18.30, e ha dedotto che la locazione del garage di cui è comproprietario, oltre a richiedere il consenso del fratello, comunque non sarebbe risolutiva.
Con le sue memorie di replica, la ha dedotto e documentato di aver CP_1 recentemente rinegoziato un finanziamento che ha da tempo con , CP_2 aumentando l'importo finanziato con il quale ha estinto il residuo del precedente prestito, per avere un po' di liquidità, con un addebito mensile di circa € 400,00. Tale operazione si sarebbe resa necessaria per far fronte sia all'acquisto dei libri di scuola di entrambi i figli e per saldare tutti gli arretrati della pallanuoto dei ragazzi che il padre si è rifiutato di pagare (le ricevute allegate dal infatti, non si riferirebbero a Parte_1 quegli arretrati, ma al 60% pagato per le gare di settembre ad Ostia e all'unica rata dei corsi maturata dopo la sentenza del tribunale, mentre tutti gli altri arretrati per complessivi € 930,00 sarebbero stati pagati dalla madre). Inoltre, la madre ha, sostenendo l'intera spesa, rinnovato la camera dei ragazzi con mobili Ikea dal costo di
€ 1.200,00. Ha evidenziato che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, per cui devono ritenersi nello stesso incluse, a mero titolo esemplificativo, le ricariche del cellulare e della postepay di entrambi, le uscite e le pizze con gli amici di entrambi, i regali per le feste di compleanno degli amici di entrambi, le spese di vitto, il concorso alle spese di casa (utenze e consumi, oggettivamente maggiori a carico della madre), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno,
i medicinali da banco. Secondo l'appellata, il fatto che il tribunale in sentenza abbia fatto riferimento al reddito lordo (anziché imponibile) non cambia la sostanza, sia perché la proporzione tra i redditi dei genitori è stata valutata sulla base degli stessi parametri, sia soprattutto perché sono stati considerati anche gli stipendi mensili netti dichiarati dalle parti, con la precisazione che, dagli ultimi estratti conto prodotti dal Parte_1 emerge come egli abbia in verità uno stipendio di almeno 1.700 euro, a fronte di mesi in cui alla madre viene corrisposto uno stipendio di 1.200/1.400 euro mensili, e come dunque la sproporzione con quello della madre sia superiore a quanto dichiarato in udienza.
All'udienza del 17/10/2025, svolta mediante trattazione scritta, preso atto delle note conclusive depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
L'istanza di inibitoria resta assorbita dalla presente decisione sul merito della causa.
Va disattesa la richiesta della parte appellante di ordine di esibizione di ulteriore documentazione per attestare la capacità economica della parte appellata, in quanto i documenti in atti consentono una valutazione plausibile delle condizioni economiche dell'una e dell'altra parte. Invero, come è pacifico, tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle (parti)” (Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Ciò premesso, il primo motivo risulta infondato.
Il Tribunale, nel determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli in misura corrispondente alla quota del 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale, ha dato corretta applicazione ai criteri indicati dall'art. 337 ter, quarto comma, c.p.c.. Infatti, è stato considerato come, a fronte di una capacità reddituale delle parti pressoché equivalente, siano ampiamente prevalenti i tempi di permanenza dei minori presso la in proposito, appare corretta la quantificazione proposta dalla parte appellata CP_1 dei giorni che essi stanno con lei, pari a 227 su base annua) e i compiti di cura della medesima nei confronti dei figli (al riguardo, non è neppure contestato che gli stessi pranzino sempre dalla madre, all'uscita di scuola), tenuto altresì conto delle esigenze di vita di questi ultimi, che sono ormai in età adolescenziale e svolgono attività sportiva agonistica.
Non sembra di rilievo che la sia comproprietaria di un immobile in Firenze, CP_1 per successione paterna, posto che la madre ha su di esso il diritto di abitazione, essendo dunque tale bene improduttivo di reddito. Al contrario, il potrebbe Parte_1 locare il garage in comproprietà con il fratello, traendone un reddito aggiuntivo.
Quanto ai rimborsi fiscali di cui la beneficia, al pari del (se pure in CP_1 Parte_1 diversa misura), deve ritenersi pacifico, poiché non contestato, che essi andranno a cessare nel luglio 2026.
Neppure può allo stato tenersi conto delle spese di locazione che il potrebbe Parte_1 sostenere in futuro, poiché non attuali.
In conclusione, anche tenendo conto che “l'assegnazione della casa familiare, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico” (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27599 del 21.9.2022) e pur non volendo considerare le entrate aggiuntive che risultano dagli estratti conto del per Parte_1 diverse centinaia di euro all'anno (per quanto il medesimo non le abbia giustificate), non sembra che l'assegno perequativo posto a carico del padre per il mantenimento dei due minori possa essere quantificato in misura inferiore all'importo statuito dal primo giudice, pari a € 211.00 per ciascun figlio.
Né il padre può dolersi dell'attribuzione dell'intero Assegno Unico alla madre, essendo la stessa il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, tanto più che la a comprovato (con documentazione sopraggiunta e la cui produzione deve CP_1 dunque ritenersi ammissibile) di aver recentemente rinegoziato, per far fronte alle esigenze familiari, un finanziamento per il quale è onerata del pagamento di una rata mensile di € 400,00.
Appare invece fondato il secondo motivo.
La sostanziale equiparabilità della capacità economica delle parti, invero, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ripartire le spese straordinarie relative ai figli in misura paritaria, non essendo di rilievo, trattandosi di esborsi che esulano dalle esigenze quotidiane, il collocamento prevalente dei minori presso la madre.
Non rileva, in questa sede, l'eventuale inadempienza del padre al rimborso della sua quota parte delle spese in questione, in relazione alle quali la ispone di titolo CP_1 esecutivo.
Appare inammissibile, prima che infondato, il terzo motivo.
Il Tribunale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi espressamente sulla richiesta del di rimettere le parti dinanzi a un organismo di mediazione, poiché Parte_1
l'esperimento del procedimento di mediazione, al di fuori delle ipotesi in cui esso costituisce condizione di procedibilità della domanda, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, ai sensi dell'art. 5 quater D.lvo n. 28/2010, senza che questi debba esprimersi espressamente sull'inopportunità di un tale strumento.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata soltanto nella parte relativa alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli.
Esula dal presente giudizio, destinato soltanto alla revisione della sentenza impugnata, la richiesta della parte appellata di ordinare alla controparte la consegna della documentazione necessaria all'aggiornamento dell'ISEE, richiesta da rivolgere se del caso al giudice tutelare.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite anche del secondo grado.
P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di FIRENZE n.
1074/2025, dispone che:
- le spese straordinarie relative ai figli minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 17.10.2025
La Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente rel.
D.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 958/2025 R.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1074/2025 pronunciata in data 19.3.2025 dal Tribunale di Firenze, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AC AG CA ( ) e dall'avv. CORSI CHIARA C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. ERRICO Controparte_1 C.F._4
DA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATA con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante: A) in via pregiudiziale sospendere l'esecutività della sentenza ex art.
283 c.p.c. per il grave pregiudizio che il sig. sta subendo pagando l'intero Parte_1 mutuo dell'abitazione familiare,
B) in via preliminare si reitera la richiesta già avanzata nel primo grado di giudizio di delegare le parti in mediazione per risolvere la complessa vertenza, sospendendo il presente giudizio.
Nel caso in cui la Corte d'Appello non ritenesse di rinviare le parti in mediazione, ovvero in caso di esito negativo della mediazione:
C) sul mantenimento dei figli: in tesi revocare la statuizione che impone al di Parte_1 pagare anche la quota di mutuo facente carico alla e stabilire che il CP_1 mantenimento dei figli, a carico del sig. sia soddisfatto tramite il pagamento Parte_1 della propria quota del 50% del mutuo, per i motivi esposti in narrativa, e che il medesimo null'altro debba versare allo stesso titolo e confermare che la sig.ra CP_1 continui a percepire dall'INPS l'intero assegno unico.
- in ipotesi, nel caso in cui la Corte d'Appello ritenesse di onerare il sig. di un Parte_1 assegno di mantenimento per i figli, revocare la statuizione che impone al di Parte_1 pagare anche la quota di mutuo facente carico alla e disporre che il padre CP_1 versi alla madre la somma complessiva mensile di € 100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente e confermare che la sig.ra continui a CP_1 percepire dall'INPS l'intero assegno unico;
D) sulle spese straordinarie: ricalcolare l'importo dovuto per la ripartizione delle spese straordinarie e disporre il pagamento delle stesse, preventivamente concordate, secondo le linee guida del CNF del 2017, al 40% a carico del padre e al 60% a carico della madre;
in ipotesi al 50% tra i genitori, o quella diversa suddivisione ritenuta di giustizia.
E) In via istruttoria: si reitera la richiesta già avanzata nel primo grado di giudizio di ordinare alla sig.ra l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre CP_1 anni complete, anche nella parte finale relativa al riepilogo.”
Parte appellata: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia confermare la sentenza appellata con vittoria di compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclude anche affinché la Corte di Appello voglia ordinare al signor al fine Parte_1 di mantenere l'attuale importo dell'assegno unico, di consegnare alla signora CP_1 entro la fine dell'anno 2025 tutta la documentazione patrimoniale, economica a fiscale che lo riguarda per presentare, entro il mese di gennaio 2026, l'ISEE minorenni nell'interesse dei figli ed in mancanza della presentazione del quale l'assegno verrebbe drasticamente ridotto;
il che costringerebbe la madre a chiedere la modifica delle attuali condizioni in punto di contributo al mantenimento dei figli.”
P.G.: “esprime parere contrario”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1074/2025 emessa all'esito della camera di consiglio del 19.3.2025, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] per la regolazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli CP_1 minori , nato il [...], e nato il [...], avuti dalla relazione con Per_1 Per_2
ha disposto, conformemente all'accordo delle parti, l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli, il collocamento dei medesimi presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare (in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo cointestato)
e le modalità di frequentazione tra padre e figli;
quanto agli aspetti economici, così provveduto: “dispone che il padre provveda al pagamento per intero del mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli, 18, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori;
pone le spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre;
dispone che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla madre”.
In proposito, il Tribunale ha rilevato “che il pagamento del mutuo per la casa familiare rappresenta un contributo indiretto al mantenimento dei figli, garantendo loro un'abitazione stabile e sicura. Il diritto al mantenimento dei figli comprende, infatti, non solo le spese ordinarie e straordinarie, ma anche quelle necessarie a garantire un ambiente stabile e sicuro in cui i figli possano crescere. (...) Il resistente ha dimostrato di avere la capacità economica per sostenere il pagamento del mutuo, avendo dichiarato di fare il carrozziere dal 1989 assunto con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.600,00 (ha allegato un reddito complessivo relativo al 2023 di
€ 24.916,00 e relativo al 2022 di € 23.572,09). Si dispone, pertanto, che il padre continui a pagare per intero il mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli,
18, come contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e tale pagamento sarà considerato parte integrante dell'obbligo di mantenimento dei figli in quanto rappresenta una forma di sostegno economico che incide direttamente sulla qualità della vita degli stessi. La madre continuerà a risiedere nella casa familiare insieme ai figli minori, garantendo loro un ambiente stabile e sicuro. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre poiché, sebbene i redditi delle parti siano sostanzialmente equivalenti (la madre ha dichiarato di lavorare come portalettere assunta con contratto
a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.500,00, ha allegato redditi 2021 pari ad € 22.107,00, redditi 2022 pari ad € 22.030,00, redditi 2023 pari ad €
26.748,00), deve essere data rilevanza ai tempi di permanenza maggiori dei figli presso la madre, circostanza tale da giustificare la ripartizione così come indicata. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo quale genitore prevalentemente collocatario. Per il resto, in considerazione delle risorse paterne e dell'onere di pagamento del mutuo, non si ravvisano i presupposti per porre ulteriori somme a carico del padre.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I) “Illegittima, errata, illogica e carente motivazione in merito alla condanna del padre al pagamento dell'intero mutuo a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli ed assegnazione dell'intero assegno unico in via esclusiva alla madre.”
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe emesso una sentenza in palese violazione del disposto combinato di cui agli artt. 316 bis c.c., 337 bis e 337 ter c.c. che prevedono che sia in costanza di convivenza che successivamente alla cessazione della medesima,
i genitori debbano contribuire al mantenimento della prole in base al principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare le attuali esigenze dei minori, che sono il completamento del percorso scolastico obbligatorio e la pratica di attività sportive (nella fattispecie pallanuoto a livello agonistico per entrambi i figli), e i tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori, che in base al calendario concordato ammontano a 203 giorni con la madre e 162 con il padre, quindi con poco divario.
Inoltre, dovendo comparare la situazione economica delle parti, avrebbe dovuto considerare le future spese del padre per il reperimento di una abitazione, comparabile con l'abitazione familiare lasciata e idonea a ospitare adeguatamente i figli. Avrebbe dovuto altresì considerare: - i rimborsi che la madre percepisce con il modello 730 (non verificabili dai modelli prodotti in giudizio dalla;
CP_1
- la circostanza che da sempre la madre percepisce in via esclusiva l'assegno unico, oggi pari a € 464,00 che, per accordo tra le parti durante la convivenza, doveva servire, fra le altre cose, a coprire le spese per le attività sportive di entrambi i figli che fanno pallanuoto a livello agonistico;
- l'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che la madre ha percepito un reddito lordo annuale (pari a € 26.748,00), superiore a quello del padre (pari ad € 24.916,00), fermo restando che si sarebbe dovuto prendere a riferimento il reddito netto e non quello lordo;
- la circostanza che la comproprietaria dell'immobile in cui è rimasta a vivere CP_1 ed è comproprietaria, per la quota di 1/6, anche dell'appartamento sito in Firenze Via del Mezzetta n. 2E di 101 mq, pervenutale per successione del padre;
mentre il
è comproprietario dell'immobile in cui non può più vivere ed è comproprietario Parte_1 per la quota di ½ di un garage sito in Firenze via Erbosa utilizzato come autorimessa dai genitori del medesimo;
- l'assegnazione alla madre dell'immobile in comproprietà che sarebbe di fatto un trasferimento figurativo dal alla di circa € 450,00 mensili, Parte_1 CP_1 corrispondente alla quota del valore locativo presunto dell'immobile di spettanza del padre, ceduta in uso alla madre.
A quest'ultimo proposito, l'appellante ha precisato che nel 2016 i conviventi avevano acquistato la casa, adibita a residenza familiare per il prezzo di € 260.000,00 tramite l'accensione di un mutuo intestato ad entrambi, concesso grazie alla fideiussione prestata dal padre del il quale ultimo, per due anni, a fronte del rifiuto della Parte_1 di pagare la sua quota parte delle rate, si era sobbarcato il pagamento CP_1 dell'intero mutuo anche per non mettere l'anziano genitore in difficoltà.
In conclusione, ha lamentato l'appellante, la oltre a beneficiare di un CP_1 risparmio mensile di € 422,00 – cioè la metà della quota del mutuo della casa dove è rimasta a vivere – percepisce € 464,00 mensili a titolo di assegno unico universale, che le è stato attribuito per intero, per un totale di € 886,00, e circa € 1.500,00 di stipendio mensile per 14 mensilità, oltre al trasferimento figurativo di circa € 450,00 mensili per l'assegnazione della casa familiare, così per una disponibilità economica mensile di circa
€ 2.300,00/2.400,00, cui sommare i rimborsi annui del datore di lavoro, che a dire della ammontano a circa € 3.000,00, quindi circa € 250,00 al mese, per una CP_1 disponibilità complessiva mensile di circa € 2.550,00/2.650,00, non gravata da esborsi mensili se non le spese legate alle utenze e agli oneri condominiali ordinari trimestrali, oltre al solo 50% di quelli straordinari, che faranno capo per la residua quota al in quanto comproprietario dell'immobile. Diversamente, il con uno Parte_1 Parte_1 stipendio di € 1.600,00 è obbligato a sostenere il pagamento dell'intera rata di mutuo, pari a € 844,00, il 60% delle spese straordinarie per i ragazzi, il 50% delle spese straordinarie del condominio della casa familiare, oltre alle spese per l'assicurazione sul mutuo, le spese per la locazione di un immobile da utilizzare per sé e per i figli, oltre agli altri esborsi di vita quotidiana, dunque con una condizione economica che non gli consente di vivere in modo dignitoso e di garantire ai figli il medesimo tenore di vita di quando stanno con la madre, essendo allo stato costretto a dormire nel salotto dell'abitazione di proprietà dei propri genitori, ospitando i figli nella medesima stanza, poiché le uniche due camere da letto dell'immobile sono occupate l'una dai genitori e l'altra dal fratello, che pure con loro coabita. Ha evidenziato la sua impossibilità di contrarre un contratto di locazione poiché nessun proprietario è disponibile a stipularlo con un soggetto che guadagna € 1.600,00 e paga € 844,00 di mutuo, senza che neppure il padre possa prestare fideiussione, in quanto ancora legato a quella per il suddetto mutuo. Ha infine negato di non rimborsare la quota di sua spettanza delle spese straordinarie per i figli, ove documentate, producendo copia dei versamenti effettuati.
II) “Errata motivazione in merito alla ripartizione delle spese straordinarie dei figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre”.
Ha evidenziato l'appellante che le parti avevano concordemente chiesto la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, in considerazione del fatto che le medesime hanno redditi pressoché paritari (la € 1.500,00 mensili e il € 1.600,00 CP_1 Parte_1 mensili) e che la decisone del Tribunale, che ha ritenuto invece di suddividerle nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, non sarebbe sorretta da una corretta motivazione logico - giuridica, poiché fondata sui maggiori tempi di permanenza dei figli presso la madre, elemento ininfluente ai fini della ripartizione delle spese straordinarie, che deve invece basarsi sulla comparazione delle risorse economiche delle parti, che lo stesso Tribunale ha dichiarato in sentenza essere sostanzialmente equivalenti, per cui avrebbe dovuto logicamente disporre la ripartizione delle spese straordinarie al 50%. Invero, considerato che negli accordi tra le parti durante la convivenza l'importo dell'assegno unico era destinato anche al pagamento di tutte le spese dell'attività sportiva dei figli, le spese straordinarie dovrebbero essere poste nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre.
III) “Omessa pronuncia sulla domanda di mediazione in violazione dell'art. 112 c.p.c.” L'appellante lamenta come, nonostante la domanda espressamente formulata dal di delegare la mediazione per risolvere la controversia, la sentenza impugnata Parte_1 abbia omesso di pronunciarsi al riguardo. Invero, erano state portate avanti, con il precedente legale della controparte, trattative per una soluzione pacifica mediante, tra l'altro, l'acquisto della quota di proprietà del della casa familiare da parte Parte_1 della con accollo del mutuo, in modo da consentire al di farsi carico CP_1 Parte_1 di un immobile in locazione dove poter andare a vivere e poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale;
trattative che non erano state coltivate dal nuovo difensore della onostante i tentativi del CP_1 Parte_1
L'appellante ha altresì chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, relativamente al capo di condanna inerente al “pagamento per intero del mutuo da parte del padre”, sussistendo i requisiti sia del fumus boni iuris, rappresentato dalla manifesta fondatezza dell'appello, che del periculum in mora indicati dall'art. 283 c.p.c., anche in relazione alla possibilità di insolvenza del al quale la sentenza di Parte_1 primo grado arrecherebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.
Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e argomentando, in Controparte_1 ordine ai motivi di appello, quanto segue:
I) Il d'accordo sul collocamento prevalente dei figli presso la madre e Parte_1 sull'assegnazione alla medesima della casa familiare nonché sul calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione con i figli, sarebbe restato comunque onerato del pagamento della propria quota del 50% del mutuo e la sentenza ha solo previsto che egli, a titolo di contributo al mantenimento di due ragazzi adolescenti, paghi la quota di spettanza della madre che ammonta ad €
422,00 mensili, cui va ad aggiungersi non l'intero assegno unico, ma la metà che sarebbe spettata al padre, ovvero € 232,00. Dunque, il Tribunale ha quantificato l'assegno per ciascun figlio nella misura di circa € 320,00 mensili, assolutamente in linea con gli stipendi dei genitori. D'altra parte, la collocazione dei figli non è affatto paritaria né corrisponde al conteggio riportato dalla controparte, perché nel complesso, considerando anche le settimane ripartite per le vacanze estive, natalizie e pasquali i giorni che i figli stanno con la madre sono 227, a fronte dei 138 con il padre;
se si considera poi che - in virtù della vicinanza delle scuole alla casa della madre, alle abitudini dei ragazzi e soprattutto all'orario di lavoro della medesima - su richiesta dei figli, accolta concordemente dai genitori, i minori pranzano sempre a casa della madre e lì restano finché non vanno agli allenamenti di pallanuoto, emerge che i pasti che i ragazzi consumano con l'appellata sono il quadruplo di quelli con il padre. Peraltro, la non ha affatto una CP_1 disponibilità mensile di € 2.650,00 come affermato dalla controparte, potendo fare affidamento solo sul proprio stipendio di € 1.500,00 mensili e sull'assegno unico. I rimborsi relativi alla ristrutturazione della casa familiare cesseranno al prossimo luglio 2026 e vengono ottenuti da entrambe le parti, evidentemente in proporzione alle spese che ciascuno all'epoca ha sostenuto.
Inoltre, è vero che la è comproprietaria per 1/6 della casa dei CP_1 genitori, a seguito della successione nella quota parte appartenuta al padre, ma su di essa insiste per legge il diritto di abitazione della madre della appellata che dunque non può ricavarne alcuna utilità. Invece, il è Parte_1 comproprietario al 50% con il fratello di un garage in Via Erbosa, che non è affatto quello dove i genitori di controparte ricoverano la loro auto, poiché essi ne hanno un altro in proprietà nello stesso condominio e dunque il Parte_1 ben potrebbe locare detto garage e incrementare le sue entrate. Infine, già dagli estratti conto prodotti dal in primo grado si può evincere che Parte_1 egli, mensilmente, riceve somme ulteriori allo stipendio, con ogni probabilità prestando la sua opera di carrozziere al di fuori dell'orario di lavoro e così arrotondando lo stipendio, somme che egli potrebbe utilizzare per prendere in locazione un'abitazione in cui trasferirsi.
II) Nella ripartizione delle spese straordinarie occorre tenere conto della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, come motivato dal Tribunale a fondamento della propria decisione. Peraltro, dopo la sentenza il non ha rimborsato alcuna spesa straordinaria per i figli Parte_1
(libri e corredi scolastici, sedute psicoterapeutiche per entrambi i minori, assicurazione contro gli infortuni per gli sport svolti a livello agonistico, abbigliamento sportivo, quota di iscrizione alla società sportiva ecc...).
III) La doglianza relativa alla domanda di mediazione non può rappresentare una violazione dell'art. 112 c.p.c. e pertanto sul punto vi è carenza di interesse ad agire, esulando dal presente giudizio la pretesa del secondo cui la Parte_1 avrebbe dovuto consentire a vendere a terzi la casa familiare o CP_1 acquistare la quota dell'appellante, accollandosi il mutuo per intero.
La parte appellata si è opposta anche alla richiesta inibitoria mancando i presupposti richiesti dalla legge, poiché il non sostenendo nessun'altra spesa, non corre Parte_1 alcun rischio di insolvenza continuando a pagare per intero il mutuo della casa familiare,
e dovendosi dare preminenza al diritto dei figli minori di essere mantenuti dal genitore.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello nonché ordinarsi alla controparte di consegnare la documentazione necessaria ad aggiornare l'ISEE in modo da continuare a percepire anche per il 2026 l'AUU nell'importo attuale.
Entrambe le parti hanno depositato note scritte di replica contestando le difese avversarie.
In particolare, l'appellante ha rilevato come la controparte sia, ancora una volta, venuta meno ai propri doveri processuali, omettendo di depositare le complete dichiarazioni dei redditi degli anni 2024 e 2023 per documentare quali rimborsi fiscali abbia ottenuto nei suddetti anni, oltre alla documentazione attestante la sua titolarità su beni mobili registrati, nonché gli estratti conto dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni, così come richiesto espressamente con il decreto di fissazione udienza, e ne ha chiesto l'ordine di esibizione. Ha negato di svolgere lavori extra, poiché occupato ogni giorno dalle 8.00 alle 18.30, e ha dedotto che la locazione del garage di cui è comproprietario, oltre a richiedere il consenso del fratello, comunque non sarebbe risolutiva.
Con le sue memorie di replica, la ha dedotto e documentato di aver CP_1 recentemente rinegoziato un finanziamento che ha da tempo con , CP_2 aumentando l'importo finanziato con il quale ha estinto il residuo del precedente prestito, per avere un po' di liquidità, con un addebito mensile di circa € 400,00. Tale operazione si sarebbe resa necessaria per far fronte sia all'acquisto dei libri di scuola di entrambi i figli e per saldare tutti gli arretrati della pallanuoto dei ragazzi che il padre si è rifiutato di pagare (le ricevute allegate dal infatti, non si riferirebbero a Parte_1 quegli arretrati, ma al 60% pagato per le gare di settembre ad Ostia e all'unica rata dei corsi maturata dopo la sentenza del tribunale, mentre tutti gli altri arretrati per complessivi € 930,00 sarebbero stati pagati dalla madre). Inoltre, la madre ha, sostenendo l'intera spesa, rinnovato la camera dei ragazzi con mobili Ikea dal costo di
€ 1.200,00. Ha evidenziato che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, per cui devono ritenersi nello stesso incluse, a mero titolo esemplificativo, le ricariche del cellulare e della postepay di entrambi, le uscite e le pizze con gli amici di entrambi, i regali per le feste di compleanno degli amici di entrambi, le spese di vitto, il concorso alle spese di casa (utenze e consumi, oggettivamente maggiori a carico della madre), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno,
i medicinali da banco. Secondo l'appellata, il fatto che il tribunale in sentenza abbia fatto riferimento al reddito lordo (anziché imponibile) non cambia la sostanza, sia perché la proporzione tra i redditi dei genitori è stata valutata sulla base degli stessi parametri, sia soprattutto perché sono stati considerati anche gli stipendi mensili netti dichiarati dalle parti, con la precisazione che, dagli ultimi estratti conto prodotti dal Parte_1 emerge come egli abbia in verità uno stipendio di almeno 1.700 euro, a fronte di mesi in cui alla madre viene corrisposto uno stipendio di 1.200/1.400 euro mensili, e come dunque la sproporzione con quello della madre sia superiore a quanto dichiarato in udienza.
All'udienza del 17/10/2025, svolta mediante trattazione scritta, preso atto delle note conclusive depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'istanza di inibitoria resta assorbita dalla presente decisione sul merito della causa.
Va disattesa la richiesta della parte appellante di ordine di esibizione di ulteriore documentazione per attestare la capacità economica della parte appellata, in quanto i documenti in atti consentono una valutazione plausibile delle condizioni economiche dell'una e dell'altra parte. Invero, come è pacifico, tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle (parti)” (Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Ciò premesso, il primo motivo risulta infondato.
Il Tribunale, nel determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli in misura corrispondente alla quota del 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale, ha dato corretta applicazione ai criteri indicati dall'art. 337 ter, quarto comma, c.p.c.. Infatti, è stato considerato come, a fronte di una capacità reddituale delle parti pressoché equivalente, siano ampiamente prevalenti i tempi di permanenza dei minori presso la in proposito, appare corretta la quantificazione proposta dalla parte appellata CP_1 dei giorni che essi stanno con lei, pari a 227 su base annua) e i compiti di cura della medesima nei confronti dei figli (al riguardo, non è neppure contestato che gli stessi pranzino sempre dalla madre, all'uscita di scuola), tenuto altresì conto delle esigenze di vita di questi ultimi, che sono ormai in età adolescenziale e svolgono attività sportiva agonistica.
Non sembra di rilievo che la sia comproprietaria di un immobile in Firenze, CP_1 per successione paterna, posto che la madre ha su di esso il diritto di abitazione, essendo dunque tale bene improduttivo di reddito. Al contrario, il potrebbe Parte_1 locare il garage in comproprietà con il fratello, traendone un reddito aggiuntivo.
Quanto ai rimborsi fiscali di cui la beneficia, al pari del (se pure in CP_1 Parte_1 diversa misura), deve ritenersi pacifico, poiché non contestato, che essi andranno a cessare nel luglio 2026.
Neppure può allo stato tenersi conto delle spese di locazione che il potrebbe Parte_1 sostenere in futuro, poiché non attuali.
In conclusione, anche tenendo conto che “l'assegnazione della casa familiare, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico” (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27599 del 21.9.2022) e pur non volendo considerare le entrate aggiuntive che risultano dagli estratti conto del per Parte_1 diverse centinaia di euro all'anno (per quanto il medesimo non le abbia giustificate), non sembra che l'assegno perequativo posto a carico del padre per il mantenimento dei due minori possa essere quantificato in misura inferiore all'importo statuito dal primo giudice, pari a € 211.00 per ciascun figlio.
Né il padre può dolersi dell'attribuzione dell'intero Assegno Unico alla madre, essendo la stessa il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, tanto più che la a comprovato (con documentazione sopraggiunta e la cui produzione deve CP_1 dunque ritenersi ammissibile) di aver recentemente rinegoziato, per far fronte alle esigenze familiari, un finanziamento per il quale è onerata del pagamento di una rata mensile di € 400,00.
Appare invece fondato il secondo motivo.
La sostanziale equiparabilità della capacità economica delle parti, invero, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ripartire le spese straordinarie relative ai figli in misura paritaria, non essendo di rilievo, trattandosi di esborsi che esulano dalle esigenze quotidiane, il collocamento prevalente dei minori presso la madre.
Non rileva, in questa sede, l'eventuale inadempienza del padre al rimborso della sua quota parte delle spese in questione, in relazione alle quali la ispone di titolo CP_1 esecutivo.
Appare inammissibile, prima che infondato, il terzo motivo.
Il Tribunale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi espressamente sulla richiesta del di rimettere le parti dinanzi a un organismo di mediazione, poiché Parte_1
l'esperimento del procedimento di mediazione, al di fuori delle ipotesi in cui esso costituisce condizione di procedibilità della domanda, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, ai sensi dell'art. 5 quater D.lvo n. 28/2010, senza che questi debba esprimersi espressamente sull'inopportunità di un tale strumento.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata soltanto nella parte relativa alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli.
Esula dal presente giudizio, destinato soltanto alla revisione della sentenza impugnata, la richiesta della parte appellata di ordinare alla controparte la consegna della documentazione necessaria all'aggiornamento dell'ISEE, richiesta da rivolgere se del caso al giudice tutelare.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite anche del secondo grado.
P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di FIRENZE n.
1074/2025, dispone che:
- le spese straordinarie relative ai figli minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 17.10.2025
La Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni