Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 344/2025
Oggi 13/06/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Marilena Leone in sostituzione dell'avv. Pasquale Biondi per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Leone chiede acquisirsi gli atti depositati in data 12.6.25 ai fini di dimostrare l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie GPS “incrociate”, contestato dal nella memoria. Insiste CP_1 nella domanda avente ad oggetto la RPD, anche nel quantum precisato.
L'avv. Lo Guarro si rimette sula richiesta di produzione e si riporta al contenuto dell'atto di costituzione in giudizio.
Il giudice li acquisisce e, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 13/06/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 344 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 18/02/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA CARSO, 6 TELESE TERME presso il difensore avv. BIONDI PASQUALE
Contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.25 , docente precario inserito nelle Parte_1 graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, rappresenta di aver prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2019/20, in forza di plurimi CP_4 contratti di supplenza – cd. supplenze brevi -, in particolare, per i periodi come da prospetto riassuntivo indicato in ricorso a pag.2, con oneri e responsabilità certamente equivalenti e comunque non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo e dei colleghi precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto - ha evidenziato di non aver percepito per il periodo indicato l'indennità di Retribuzione Professionale Docenti (in seguito: RPD;
per un valore mensile di € 174,50 per docenti con anzianità di servizio 0-14), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 (che ne stabiliva la corresponsione in 12 mensilità e con le modalità stabilite dall'art.25 comma 1
1 CCNI 31.8.99) e generalmente corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti CP_5 precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto (art. 25 cit.).
Per la parte ricorrente il 'rimando' all'art. 7 cit. da parte dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999
“aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità”, essendo peraltro inclusa la RPD nella base del calcolo del TFR (art. 81 del CCNL
24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007).
In applicazione del principio di non discriminazione posto dalla consolidata interpretazione del
Giudice europeo (clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti degli stati nazionali) non sussiste difatti incompatibilità tra la natura della RPD e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni del docente ricorrente, attesa l'identica modalità e natura delle prestazioni di docenza rese in entrambi i casi. Ciò premesso la parte ricorrente chiede – anche alla luce dell'autorevole avallo ricevuto dalla interpretazione della Suprema Corte (Cass. 27.7.18 n.20015; implicitamente richiamata da Cass.
31149/19) – il riconoscimento del diritto a percepire la RPD anche in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie (ed in particolare: il docente sostiene di aver lavorato secondo i periodi di cui in Con ricorso, coerenti con le emergenze dello stato matricolare prodotto dal , nel periodo in esame, moltiplicati per l'importo lordo della RPD (di euro 174,5 mensili, ossia 5,82 al giorno fino al 31.12.21 e di euro 184,50 mensili, ossia 6,15 al giorno dal 1.1.22), con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme maturate a tale titolo per complessivi € 476,85 (oltre interessi).
Parte ricorrente, sotto diverso profilo, agisce contro il resistente esponendo: CP_1
- di essere assunta come insegnante, con ultimo contratto a tempo determinato presso Istituto in sede territoriale locale in scadenza al 31.8.25, e di avere prestato una pluralità di servizi con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al termine delle attività didattiche (come risulta dallo stato matricolare: doc.1 res.); di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, per l'a.s. 2022/23 in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo.
Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi CP_1
l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
* * *
Si costituisce l'Amministrazione scolastica chiedendo rigettarsi il ricorso, ribadendo la correttezza della interpretazione dell'art.25 cit. che limita il compenso individuale accessorio ai soli supplenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche – fatta propria dal convenuto, con circolare CP_1
Ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118 – escludendo dalla RPD il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art.4 comma 3 L.124/99, a pena di stabilire altrimenti, in virtù dei richiamati principi della Corte di Giustizia europea, una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee;
precisa in ogni caso che la quantificazione è da computarsi in proporzione ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra
2 non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto), dovendosi altresì scomputare i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
Sul quantum precisa che il conteggio delle somme, ove spettanti, sarebbe comunque lievemente inferiore a quello richiesto, e pari ad euro 456,25.
Sulla diversa domanda relativa al riconoscimento del bonus “Carta docenti”, si costituisce l'Amministrazione scolastica chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento ad altri di analogo tenore ed eccepisce:
- che il servizio prestato nell'a.s. richiesto è stato prestato con contratto part-time. Pertanto, lo svolgimento solo per una frazione oraria, ove non dovesse escluderlo in concreto, dovrà determinare quantomeno la corrispondente riduzione proporzionale del beneficio richiesto;
- che i servizi oggetto del contendere sono stati prestati su posto di sostegno psico-fisico e che, rispetto a tale disciplina, il docente risulta avere prestato servizio senza alcuna dichiarata specializzazione per il sostegno: per detti servizi svolti negli anni scolastici in cui difetta un regolare titolo di specializzazione il bonus non sarebbe dovuto;
- che il D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede – all'art. 6 – che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”: da ciò desume che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, non essendovi alcun diritto – finanche per un docente a tempo indeterminato – a chiederlo oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del “bonus” al personale docente assunto a tempo determinato.
La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex art.83 comma VII° lett. f) D.l.18/20 – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
Quanto alla richiesta del riconoscimento della RPD, il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015: l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Detto principio risulta nuovamente e più recentemente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293 del 05/03/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal CP_5
(avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di
3 supplenze) “…risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento sent. n.372/20, Trib. Trieste 18/20; Trib. Cosenza n.835/20; Trib. Udine
n.220/20; Trib. Bologna, 18.3.20, n.134; App. Torino, 11.12.19 n.841/19; Trib. Venezia n.204/2021 pubbl. il 23/03/2021). Non constano, né li ha segnalati il , precedenti di segno contrario. CP_5
Deve dunque essere accolta la domanda del ricorrente e nella modalità di computo si seguono i criteri di cui all'art.25 cit.:
• il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
• per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
• l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»: ne discende che emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e che non può essere escluso nei casi di servizio prestato per periodo inferiori a 180 giorni
(trattandosi di limite rilevante ad altri fini di computo di anzianità dell'anno di servizio): la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
• il CCNL Comparto scuola 2006-2009 prevedeva per la fascia di anzianità 0-14 anni, dal 1.9.2006, l'importo di euro 164,00 lorde mensili. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2016- 2018 ha previsto, con decorrenza 1.3.2018, l'aumento di detto importo ad euro 174,50 lorde mensili: tale importo è da corrispondersi per 12 mensilità (non viene corrisposta per la tredicesima) ed è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure
1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto);
• vanno inoltre scomputati i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
4 Il ricorso deve essere quindi accolto e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente, che prestava servizio con orario completo, la somma richiesta in ricorso, come risulta dai conteggi depositati dal resistente, e così per l'importo pari ad € CP_1
456,25 oltre interessi, come da conteggio prodotto dal ricorrente al quale ci si riporta integralmente, risultando il servizio prestato su orario completo e non emergendo assenze dallo stato matricolare che non siano già state computate nel conteggio, oltre interessi come per legge.
* * *
Quanto alla richiesta del riconoscimento del bonus “Carta Docente”, il ricorso è fondato e va accolto,
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità “in fatto” delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza, pur emergendo differenze sul servizio prestato dai singoli ricorrenti e sulle questioni ed eccezioni affrontate che ne sconsigliano la riunione.
2. Le domande di parte ricorrente nel merito sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Con ordinanza 19.3.24 la Suprema Corte, in persona del Primo Presidente, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal tribunale di Novara ex art. 363-bis c.p.c. in relazione al quesito sulla possibilità di ritenere integrato il “servizio annuale” solo quando il rapporto contrattuale si prospetti sin dall'inizio dell'anno scolastico come annuale, oppure anche quando in concreto si possa riscontrare ex post un effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali.
In estrema sintesi in ordinanza, richiamandosi i precedenti della Suprema Corte, si evidenzia che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ad ulteriore precisazione del dato si argomenta osservando che risulta inidoneo il dato normativo relativo al superamento o meno dei 180 giorni e che, come osservato anche dal giudice remittente, è difficile discorrere di una programmazione didattico-educativa “in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”, non vertendosi in quei casi in ipotesi di prestazioni “comparabili” nei sensi sopra precisati.
4. Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna
“interna” al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato Con matricolare prodotto dal ) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati.
La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato) e “comparabili” anche sotto il profilo temporale (nei sensi di cui all'ordinanza di inammissibilità del 19.3.24) ai servizi svolti da docenti di ruolo.
6 5. Non può accogliersi l'eccezione sulla prestazione part time del servizio reso, ritenendosi che anche per un insegnante che si veda assegnata una materia su orario settimanale uguale od anche inferiore al part time al 50% - che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche - immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale, non avendo la recente giurisprudenza della Suprema Corte correlato la fruizione del beneficio allo svolgimento di un “minimo” di ore settimanali nell'anno scolastico ma solo alla esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, quanto meno, sino al termine delle attività didattiche.
La natura non “retributiva” del beneficio esclude altresì la “sinallagmaticità” della prestazione e parimenti esclude, una volta verificata l'esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, la sua correlabilità al “quantum” della prestazione del docente: ne consegue che la
“carta docenti” va comunque riconosciuta nell'importo intero e non frazionato in relazione al numero di ore svolte, al pari di quanto avviene per i docenti a tempo indeterminato rispetto ai quali l'ammontare della prestazione formativa annua non varia a seconda del numero di ore che vede impegnato il docente nel servizio.
In ogni caso, dallo stato matricolare, si evince che il servizio risulta prestato con orario completo e non part time nell'a.s. 2022/23 oggetto di richiesta.
6. Va, altresì, rigettata l'argomentazione che impedirebbe al docente ricorrente di chiedere il beneficio “oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso”: sul punto si rileva che il docente a tempo determinato – a differenza dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato - non è nelle condizioni di procedere alla registrazione telematica secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 onde fruire del beneficio e, dunque, non può decadere dalla possibilità di azionare il diritto in giudizio, salvo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione, che qui non è pacificamente decorso.
7. Non può accogliersi la eccepita mancanza di titolo di specializzazione per i servizi prestati su posto di sostegno: la Corte di Cassazione ha chiarito, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, che il bonus spetta “Ai docenti di cui al punto 1” (e la parte ricorrente vi rientra senza dubbio per quanto detto) i quali “siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”. Lo Con stesso dà atto in memoria di costituzione che parte ricorrente risulta assunta in ruolo o comunque con contratto a tempo determinato alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ad oggi ancora in essere: e tanto basta a prescindere dalla titolarità di una
“specializzazione” sui posti di sostegno oggetto di incarico.
8. le domande di parte ricorrente devono essere accolte esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del al pagamento di somme di denaro, a CP_1 titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.
9. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino
7 alla concreta attribuzione. Ne consegue il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio indicati nei sensi di cui in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
Va rigettata la richiesta di maggiorazione del 30% non risultando attivi e funzionanti i collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto depositato in telematico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente a conseguire la retribuzione professionale docenti per l'attività svolta nell'anno scolastico 2021/22 e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondergli la somma di euro 456,25, oltre interessi, nei sensi di cui in parte motiva;
2) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/23;
3) condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1 causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta
Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 320,00 per compensi professionali, ed € 21,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 13 giugno 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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