Versione
16 febbraio 1978
16 febbraio 1978
Art. 11.
Le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/08/2019, n. 10475Provvedimento: […] - per quanto di rilevanza in questa sede, è – comunque – doveroso ricordare il decreto ministeriale 14 aprile 1998, entrato in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998, di approvazione del nuovo statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”, riportante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici” (tra cui l'ampiamente menzionato art. 6, di divieto della “conferma … per più di due volte”);Leggi di più...
- diritto amministrativo·
- regolamentazione delle federazioni sportive nazionali·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- statuto di ente pubblico·
- principio di partecipazione·
- violazione di legge·
- limite alla rieleggibilità·
- competenza amministrativa·
- nomina di commissario straordinario·
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- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- art. 6 legge 14/1978