Art. 11.
Le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.