TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2206/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. BRIATA GIACOMO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. BUFFA MARIA VITTORIA CP_1 C.F._2
- resistente –
vv. IZ AC Controparte_2
- intervenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte
1 resistente in data 06.03.2008 in Maissana (SP), che dalla loro unione nascevano in Genova, in data
07.03.2012, i figli gemelli, e , ancora minorenni;
parte ricorrente deduceva come Per_1 Per_2
la convivenza fosse divenuta intollerabile, di talché chiedeva la separazione e la regolamentazione dei rapporti genitori-figli, rappresentando a questo riguardo significative difficoltà. La madre si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto.
A fronte della rappresentata difficoltà nel rapporto padre-figli, le parti inizialmente trovavano accordi (ordinanza 20 novembre 2023), comunque con previsione di visite libere;
le parti al dicembre 2023 riferivano di un miglioramento, salvo poi riferire di una regressione nei rapporti al marzo 2024. Si procedeva quindi all'audizione dei minori (24 aprile 2024); all'esito dell'audizione, con ordinanza del 17 maggio 2024 che si richiama integralmente, veniva nominato un curatore speciale per i minori nonché veniva disposta CTU genitoriale, oltre ad ammonire i genitori a non coinvolgere ulteriormente i minori nel conflitto e nel procedimento giudiziale. La CTU, debitamente motivata e che si condivide, valutava quanto segue (dep. 19 gennaio 2025) “La RA
ha partecipato all'indagine peritale mostrando un atteggiamento formalmente disponibile CP_1
e cooperativo, evidenziando, fin da subito, la sua preoccupazione per i figli e il loro coinvolgimento all'interno di questa separazione conflittuale, soprattutto per il netto rifiuto che questi mostrano già da tempo nei confronti del padre.
Le sua capacità cognitive risultano adeguate. LL mostra un eloquio nella norma. L'esame di realtà e il pensiero risultano essere appropriati.
La stessa si è sempre presentata e descritta come la “vittima” di quanto accaduto. LL ha riferito di essere stata tradita ed abbandonata dal marito che, di fatto, non è mai stato presente soprattutto nel suo ruolo genitoriale. La stessa racconta di aver sentito tutto il peso sulle sue spalle, soprattutto per quanto attiene la gestione familiare e genitoriale. LL accusa il padre di non essere stato abbastanza responsabile nei confronti dei figli e di non fare abbastanza per tentare di riavvicinarsi a loro. Da quanto si è potuto rilevare dai colloqui peritali, il funzionamento personologico della RA risulta essere equilibrato, sebbene si siano potuti cogliere alcuni tratti di CP_1
immaturità e di dipendenza affettiva / relazionale che risultano averla portata, nel tempo, ad avere agito alcune scelte non pienamente ponderate.
La stessa fatica ad accedere ad un pensiero più critico verso se stessa e verso alcune sue responsabilità che hanno alimentato di fatto la situazione in essere. Non si riscontrano elementi e sintomi psicopatologici degni di nota.
2 Il signor , anche lui come la RA , ha partecipato all'indagine peritale mostrando Pt_1 CP_1
un atteggiamento formalmente disponibile e collaborativo. Lo stesso ha manifestato fin dal primo colloquio il suo rammarico rispetto all'atteggiamento dei figli che non lo vogliono vedere e sentire, attribuendo la responsabilità in gran parte alla madre.
Si evidenzia un funzionamento di pensiero caratterizzato da adeguate risorse elaborative e un eloquio nella norma. L'esame di realtà è integro. Sembrano prevalere nello stesso meccanismi legati all'intellettualizzazione a discapito di movimenti più legati alle dimensioni affettive ed emotive.
Il funzionamento personologico del signor mostra tratti narcisistici importanti che spesso Pt_1 non gli permettono di cogliere le reali necessità ed esigenze dell'altro, in primis quelle dei propri figli. Egli sembra mostrare un atteggiamento compiacente e seduttivo verso chi lo osserva e verso chi gli è accanto che non gli permette però di entrare in piena sintonia con la parte più emotiva dell'altro. Lo stesso fatica anche ad accettare possibili critiche e/o pensieri che si discostano dal proprio, percependoli come un attacco personale dal quale egli necessita di difendersi allo stesso tempo svalutando l'altro.
Questa struttura di personalità incentrata solo su di sé e sulle le proprie esigenze costituisce un limite rispetto alla genitorialità con figli soprattutto preadolescenti/adolescenti. (…)
Per quanto riguarda la RA , a seguito di tutto quanto sopra esposto, si rileva: CP_1
funzione protettiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione affettiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione normativa: attualmente risulta essere adeguata funzione predittiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione rappresentativa e comunicativa: attualmente risulta essere adeguata;
funzione triadica ( o “criterio dell'accesso”): Attualmente risulta essere parzialmente adeguata.
Per quanto attiene, invece, la sua capacità di mentalizzazione o funzione riflessiva (FR), essa sembra essere parzialmente adeguata.
Per quanto riguarda il signor , a seguito di tutto quanto sopra esposto, si rileva: Pt_1
3 funzione protettiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione affettiva: attualmente non risulta essere sufficientemente adeguata;
funzione normativa: attualmente non risulta valutabile;
funzione predittiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione rappresentativa e comunicativa: attualmente non risulta essere sufficientemente adeguata;
funzione triadica ( o “criterio dell'accesso”): Attualmente non è valutabile.
Per quanto attiene, invece, la sua capacità di mentalizzazione o funzione riflessiva (FR), allo stato attuale sembra essere deficitaria.
Entrambi i genitori non sembrano essere stati in grado di proteggere e tutelare i figli dalle loro dinamiche relazionali disfunzionali, invischiandoli in situazioni in cui ruoli e confini non sono stati rispettati.
Si ritiene, che seppur allo stato attuale entrambi i minori sembrino funzionare abbastanza bene sia da un punto di vista prestazionale che relazionale con il proprio gruppo dei pari, non si esclude per entrambi i ragazzi, qualora la situazione familiare non venga modificata in tempi brevi, un rischio di compromissione psicofisica importante sia per quanto riguarda i processi di identificazione che per quanto riguarda l'autostima, la capacità di adattamento e la fiducia di base. Secondo OW
(1982) la rottura di un legame di attaccamento provoca disturbi sia a breve, sia a lungo termine.
L'esclusione e la perdita di un genitore non solo dalla quotidianità ma anche a livello rappresentativo può determinare effetti pervasivi sui processi di attaccamento e sulla stessa costruzione identitaria. Il rischio è che si determini così una dissociazione strutturale a partire da un pattern di attaccamento insicuro, spesso disorganizzato.
Per questo si ritiene importante che venga ripristinato al più presto un legame funzionale tra i minori e il loro padre.
Come in precedenza evidenziato, i minori sono stati coinvolti massicciamente all'interno di dinamiche relazionali disfunzionali tra i due genitori che non competevano loro.
I ragazzi sembra siano cresciuti “inglobati” all'interno della famiglia materna, interiorizzando l'immagine di una mamma molto accudente e sempre presente, che si è presa costantemente cura di
4 loro e dei loro bisogni. Questo ha di fatto portato alla costruzione di una relazione molto fusionale, quasi simbiotica, dei ragazzi con la propria madre.
Al contrario l'immagine paterna sembra essere stata sempre più periferica e lontana, non solo fisicamente ma anche emotivamente, più concentrata sull'esterno della famiglia e meno attento alle esigenze familiari, in primis quelle dei propri figli. Attualmente la relazione tra il padre e i minori pare essere compromessa.
Questo assetto relazionale deve essere quanto prima ristabilito e riequilibrato per permettere una sana crescita personale sia a che . Essi necessitano di essere svincolati dal Per_2 Per_1
legame fusionale con la propria mamma permettendo così il processo di separazione
/individuazione e, allo stesso tempo, attuando un riavvicinamento, seppur graduale, al loro papà.
Allo stato attuale il regime di affidamento condiviso sembra essere quello più tutelante e nell'interesse dei minori.
Al momento non si possono prevedere dei tempi di permanenza dei minori presso il padre. Sarà compito del servizio sociale programmare la ripresa degli incontri tra gli stessi, inizialmente alla presenza di un educatore che dovrà funzionare sia da facilitatore che da “ponte” nel recupero graduale del legame tra il papà e i ragazzi.
In accordo anche con le consulenti delle parti la scrivente CTU propone: - un intervento di educativa territoriale per permettere un riavvicinamento tra i minori e il padre (con tempi e modalità che il servizio riterrà opportuni); - un percorso di sostegno alla genitorialità per il papà che lo aiuti a sintonizzarsi maggiormente sui bisogni e sulle necessità dei ragazzi, anteponendo i propri bisogni ai loro e cercando di significare la loro rabbia e il loro rifiuto senza viverlo come un attacco personale ma accoglierlo come un segnale di estrema sofferenza e malessere degli stessi;
- un percorso di Coordinazione Genitoriale con incontri ravvicinati (almeno in una prima parte si potrebbe prevedere un incontro a settimana) e l'attivazione di una chat per le comunicazioni tra i due genitori e/o scambio mail sempre con in copia il CO.GE. Si chiede che queste comunicazioni tra i genitori rimangano riservate e non condivise con i figli per garantire maggiore protezione e tutela agli stessi. Si chiede pertanto alla mamma di prestare massima attenzione viste le dichiarazioni dei figli emerse nel corso delle operazioni peritali;
Si potrebbe prevedere un percorso di CO.GE privato vista la situazione nel servizio pubblico che non riesce a garantire un lavoro intensivo e frequente indispensabile invece per questa coppia genitoriale.”.
Successivamente, in sede di udienza del 6 febbraio 2025 veniva rappresentato un primo inizio di
5 incontri (un rompere il ghiaccio secondo quanto riportato dalla madre) ed i genitori proponevano idee per realizzare momenti di saluto ed incontro (in occasione del trasloco, dell'acquisto della chitarra); nonostante ciò, al maggio 2025 i SS rappresentavano l'andamento del primo incontro con educatore, critico (seppur comunque un inizio) “Un quarto d'ora prima dell'arrivo del padre l'educatrice ha incontrato i minori per dire loro di aver conosciuto il padre, che si è detto disponibile a creare un rapporto con loro e che, durante il colloquio, ha mostrato di conoscerli molto bene. All'arrivo del padre lo stesso si è seduto su una sedia distante dai figli e per l'intero incontro non c'è stato alcun contatto fisico. Il padre ha espresso il suo desiderio più grande
“avvicinarsi a loro” e ha chiesto loro quale sarebbe stato il loro desiderio più grande, i ragazzi hanno parlato di desideri legati al rendimento scolastico e cosa vorrebbero fare da grandi.
In un secondo momento hanno iniziato ad affrontare l'argomento dell'allontanamento del padre e della separazione. I ragazzi hanno dato la piena responsabilità al padre della rottura con la madre e lo hanno accusato di averli abbandonati, rendendosi spesso irreperibile e allontanandosi dalla loro vita quotidiana.
Il signor ha dato alcune giustificazioni ad episodi raccontati dai figli che, hanno parlato Pt_1
anche delle varie relazioni affettive che il padre avrebbe avuto in questi anni. Il padre ha fatto presente ai ragazzi che anche la madre si sta rifacendo una vita, mostrando loro alcune foto a prova del fatto che nella casa che condividevano c'erano effetti personali di un altro uomo al momento della loro separazione.
I ragazzi hanno detto al padre di averli lasciati senza nulla quando se ne è andato, accusandolo di avergli lasciato una casa con solo il divano e senza neppure i lampadari, lasciando alla madre tutte le incombenze legate alla pulizia dell'alloggio e alla conclusione degli arredi. Affermazione contrastata dal sig. che ha detto che molte stanze erano pronte ed ammobiliate Pt_1 effettivamente mancavano solamente i lampadari e piccoli arredi e sostenendo che non c'era nulla di strano rispetto al coinvolgimento della RA nella preparazione dell'alloggio di cui fino a quel momento si era occupato esclusivamente lui.
Il colloquio è poi virato sul discorso economico, i ragazzi hanno rinfacciato al padre di non dare loro abbastanza soldi ed il padre ha precisato che da quel momento avrebbe passato gli alimenti e rimborsato soltanto le spese obbligatorie senza più accollarsi le spese di tutte le attività extrascolastiche che i ragazzi frequentano e per il pagamento delle quali non viene ringraziato dando per scontato sia un loro diritto.
Durante l'incontro i toni sono stati spesso accesi e l'educatrice è dovuta intervenire più volte per far si che il colloquio non degenerasse in lite.
6 L'incontro è durato più dell'ora concordata, anche su richiesta dei ragazzi che volevano concludere il discorso. La RA ha telefonato all'educatrice per capire la CP_1
motivazione del suo procrastinarsi.
Al momento della conclusione dell'incontro i ragazzi hanno lasciato la stanza seguiti dall'educatrice che li ha raggiunti ed abbracciati riconoscendone la “pesantezza” emotiva. I ragazzi hanno affermato di non voler effettuare altri incontri e l'operatrice ha proposto loro di prendersi un momento per riflettere e in seguito riparlarne.”. I SS concludevano “Seppur
l'incontro tra padre e figli, dal punto di vista degli operatori, sia stato utile poiché ha permesso ai ragazzi di affrontare diversi argomenti di confronto con il padre, utili all'apertura di un possibile dialogo, i minori hanno al momento rifiutato la possibilità di effettuarne altri.
Dall'incontro è emerso quanto il signor abbia difficoltà nel non reagire alle provocazioni Pt_1
dei figli e tenda a mettersi sul loro piano. Altrettanto è apparso evidente quanto i figli siano schierati a protezione della figura materna che vivono come la “vittima” della situazione.
Rispetto al supporto psicologico i minori affermano di non essere disponibili ad una presa in carico ed il Servizio di Psicologia dell'ASL AL non ha operatori che possano effettuare una psicoterapia”.
In sede di udienza del 15 maggio 2025 veniva quindi concordato Viene concordato che il papà farà una lettera di scuse rispetto alla visita, la darà ai SS che valuteranno se va bene e la lettera verrà letta con l'educatore (circa entro giugno); a seconda di come va si cercherà di dare un seguito epistolare, sempre con lettere ed al contempo di riprovare con visite con l'educatore, se i ragazzi così si convincono si possono anche ipotizzare video-chiamate con educatore durante l'estate
(anche separate per i due minori). I genitori si impegnano a depositare entro giorni 10 nota rispetto alla psicoterapeuta scelta ed incaricata e quindi veniva disposto Dispone di proseguire come segue: il papà farà una lettera di scuse rispetto alla visita, la darà ai SS che valuteranno se va bene e la lettera verrà letta con l'educatore (circa entro giugno); a seconda di come va si cercherà di dare un seguito epistolare, sempre con lettere ed al contempo di riprovare con visite con l'educatore, se i ragazzi così si convincono si possono anche ipotizzare videochiamate con educatore durante l'estate (anche separate per i due minori). I genitori si impegnano a depositare entro giorni 10 nota rispetto alla psicoterapeuta scelta ed incaricata;
. In ultimo i SS rappresentavano (settembre 2025) Come da Vostra disposizione il signor ha prodotto una Pt_1
lettera di scuse indirizzata ai figli che, dopo essere stata visionata dal Servizio, è stata letta dai ragazzi in presenza dell'educatrice, dott.ssa Persona_3
I fratelli, dopo aver letto la lettera hanno deciso di conservarla, hanno apprezzato il gesto da parte del padre anche se l'hanno trovata molto formale. Non hanno voluto rispondere alla missiva e si
7 sono detti, per il momento, non interessati a riprendere gli incontri con il padre né alcun tipo di rapporto.
Riferiscono di sporadici scambi di messaggi su whatsapp. Il papà si è recato al funerale di un familiare della mamma ma in quell'occasione non ci sono stati contatti tra di loro.
Riferiscono di essere rimasti delusi dal fatto che il padre non fosse presente alla cerimonia della loro Cresima e non abbia fatto loro un regalo, interpretandolo come un disinteresse da parte sua.
In ogni occasione i ragazzi riportano lamentele legate al fatto che il padre non compri loro quanto richiesto, ad esempio la chitarra per . Per_1
Nel periodo estivo i ragazzi sono stati in Toscana in vacanza e sono rientrati ad Ovada a fine agosto e pertanto in quel periodo non è stato possibile ipotizzare incontri e/o videochiamate.
L'educatrice ha proposto ai minori di utilizzare il periodo estivo come momento di riflessione rispetto ai rapporti con il padre e che, in qualsiasi momento, avrebbero potuto contattare l'educatrice, attraverso la propria mamma, per concordare la modalità di contatto con il padre.
Nel periodo estivo né la madre né i ragazzi hanno contattato i Servizi. Il signor ha Pt_1
proseguito il percorso di sostegno psicologico attraverso il gruppo genitori. Riconosce l'utilità di tale strumento ma è molto scoraggiato rispetto alla possibilità di recuperare un minimo di rapporto con i figli che risultano completamente schierati con la figura materna.
Ha continuato a scrivere messaggi ai figli attraverso la chat comune ma raramente ha ricevuto risposte o, comunque, ha ricevuto risposte sintetiche che non lasciavano spazio ad una conversazione.
Afferma che l'ex moglie non abbia rispettato quanto disposto dal Tribunale, ovvero che settimanalmente la RA avrebbe dovuto inviare una mail per fornirgli informazioni CP_1
sui figli e condividere con lui alcune decisioni. Dichiara di aver ricevuto soltanto mail di richiesta rimborsi spese senza mai prima concordarli.”. Veniva inoltre rappresentata difficoltà di coordinamento rispetto ad una gita a Roma;
i genitori infine individuavano psicoterapeute private per i minori. In sede di udienza del 16 settembre 2025 veniva disposto Dispone la prosecuzione dell'intervento educativo, proponendo visite dilazionate nel tempo (anche un mese e mezzo), con richiesta di supporto educativo al papà (anche per il caso in cui i minori non vadano alla visita;
prescrive ai genitori di supportare i minori nel percorso psicoterapeutico;
le parti precisavano quindi le conclusioni con rinuncia a memorie conclusionali.
Parte ricorrente concludeva chiedendo, richiamando l'atto introduttivo sul punto, a) la pronuncia
8 della separazione dei coniugi;
b) l'assegnazione di Via Cavanna, 14/18 alla Sig.ra CP_1
affinché la stessa vi possa abitare con i figli;
c) gli obblighi di mantenimento del Sig. , Pt_1
specificando che per ciò che concerne le spese straordinarie le stesse verranno rimborsate secondo quanto previsto dal Protocollo 20/7/2016 in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
In merito agli incontri dei minori con il padre si chiede che vengano confermate la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, l'intervento di educativa territoriale al fine di facilitare gli incontri nonché l'incarico conferito privatamente dai coniugi alle Psicologhe di ausilio ai minori.
Si richiede, in particolare, che anche la Sig.ra venga coadiuvata dai Servizi e si CP_1
coordini con gli stessi al fine di agevolare la ripresa del rapporto dei minori con il padre.
Si ritiene altresì opportuno (come già emerso) che il gruppo WA venga svincolato dall'utilizzo del cellulare della madre da parte dei ragazzi.”, di seguito le conclusioni di cui all'atto introduttivo per quanto richiamato stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 con un assegno mensile pari ad € 800,00 e della moglie con un assegno di € 200,00 CP_1
mensili, da versarsi entro il giorno 10 del mese, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli come individuate da protocollo del Tribunale;
- stabilire che il marito continui a pagare interamente i mutui e finanziamenti relativi ai due immobili (Ovada e Zeri) in comproprietà fra i coniugi;
- stabilire che il Sig. versi un ulteriore Pt_1
contributo per le spese condominiali della casa ove alloggeranno i figli in Via Cavanna, 14 int. 18 pari al 50% del totale annuale.
Parte resistente concludeva chiedendo La casa familiare di Ovada Via Cavanna n. 14 , in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata con l'intero arredamento alla moglie che vi abiterà con i figli minori e . 3) Il marito si è già trasferito altrove portando Per_1 Per_2 Parte_1
con sé i propri beni ed effetti personali. 4) I figli minori e restano affidati in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre o, in subordine, in via condivisa tra i genitori, sempre con collocazione prevalente e residenza presso la madre. 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le tempistiche che saranno indicate dal Servizio sociale di Ovada che ha in carico il nucleo familiare e comunque secondo le indicazioni del Tribunale, rispettando la volontà e le esigenze dei figli senza alcuna costrizione, disponendo la prosecuzione della presa in carico dei Servizi sociali e la continuazione del percorso di sostegno al padre e/o di quanto altro ritenuto necessario. 6) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e mediante versamento mensile Per_1 Per_2
continuativo alla moglie , tramite bonifico da pervenire entro e non oltre il giorno CP_1 dieci di ogni mese dell'importo di euro 1.400,00 (euro 700,00 per ciascun figlio) o comunque di altro importo meglio ritenuto, da rivalutarsi annualmente ex dati istat. 7) Il padre contribuirà
9 inoltre nella misura dell'80%, alle spese straordinarie secondo le indicazioni e le modalità indicate nel Protocollo vigente sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Alessandria. 8) Il Sig, contribuirà al mantenimento della moglie, che Parte_1
non svolge attività lavorativa ed è priva di reddito, mediante versamento alla stessa entro il giorno dieci di ogni mese dell'importo di euro 600,00 o di altro diverso importo meglio ritenuto, da rivalutarsi annualmente ex dati istat.
Il curatore speciale concludeva chiedendo AFFIDARE i minori ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocazione e permanenza presso l'abitazione ove vive/vivrà la madre.
DISPORRE
- La prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del servizio sociali competente per territorio al fine di accompagnare i minori nell'affrontare gli aspetti critici legati alla forte conflittualità familiare
- che entrambi i minori svolgano un percorso psicoterapeutico al fine di comprendere le proprie necessità e se possibile ricostruire il rapporto col padre
- che il padre veda e senta i figli rispettando la volontà e le esigenze di entrambi senza alcuna costrizione
DICHIARARE TENUTO il sig. a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli minori, un contributo mensile pari ad € 500,00 per ogni minore rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
importo da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
DICHIARARE TENUTO il sig. a corrispondere alla sig.ra , l'80/100 delle spese Pt_1 CP_1
straordinarie da sostenersi per e , che dovranno essere oggetto di concertazione Per_1 Per_2
da parte di entrambi i genitori.
Nel merito, anzitutto in punto status, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di
10 addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass.
30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Venendo all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, si è verificato un consistente blocco nei rapporti padre-figli, con pregiudizio per gli stessi;
pur se oggi il padre non ha quasi rapporti con i figli, pur a fronte dei tentativi prescritti (lettere, chat) non si sono verificate stasi decisionali tra i genitori, che inizialmente hanno svolto un percorso di coordinazione genitoriale (che si auspicava fornisse un messaggio indiretto di distensione ai minori), e pur se risulta ancora presente consistente Per_ conflitto genitoriale, anche con incomprensioni (gita a Roma dal in ultimo), non si ritiene che tanto deponga per l'affido esclusivo alla madre, richiamando quanto già indicato dal CTU sul punto,
a favore appunto dell'affido condiviso (richiesto anche dal curatore speciale). Si sottolinea a tal fine che il padre pur a fronte delle criticità emerse frequenta un gruppo di sostegno/ascolto per genitori presso il SS, mettendosi così in discussione. Non solo, si richiamano anche le criticità rappresentate dalla CTU rispetto alla madre e si ritiene che l'affido condiviso, in assenza di stasi decisionali preoccupanti, contribuisca anche a mantenere presente la figura del padre, a livello rappresentativo
(la CTU sul punto L'esclusione e la perdita di un genitore non solo dalla quotidianità ma anche a livello rappresentativo può determinare effetti pervasivi sui processi di attaccamento e sulla stessa costruzione identitaria). Viene mantenuta inoltre la presa in carico presso i SS, e si invitano i genitori ad intraprendere nuovamente un percorso di coordinazione genitoriale;
inoltre la madre dovrà aggiornare il padre via mail almeno ogni quattro giorni circa lo stato dei minori. I minori vivranno con la madre, cui va assegnata anche la casa famigliare (c'è accordo sul punto).
Rispetto alle visite padre-figli, a fronte del forte rifiuto dei minori, che ha visto qualche momento di apertura a chiarimento, ed al contempo nuove regressioni e chiusure;
considerato che
infine i minori inizieranno un percorso psicoterapeutico, e che comunque è iniziato anche un percorso di educativa
(rispetto alle visite padre-figli) si ritiene di prevedere che prosegua l'intervento educativo, anche comprensivo di visite padre-figli alla presenza di educatore dilazionate nel tempo, con calendario a discrezione del Servizio, e che a fronte di non apertura (minima) rispetto alle visite venga mantenuto quantomeno un contatto epistolare con il padre (che scriverà lettere che verranno lette anche con educatore); l'educatore fornirà supporto educativo anche al padre. A fronte di ripresa dei
11 rapporti potranno avvenire poi visite padre-figli per un pranzo o una cena nel finesettimana a weekend alternati, oltre ad un pomeriggio (o in alternativa una cena) ogni settimana durante la settimana.
Rispetto poi al doveroso mantenimento dei figli, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, si procede ad analizzare le situazioni economiche dei genitori.
La madre non lavora, si considera che percepisca il 50 % dell'assegno unico (richiesta di ripartizione in tal senso del padre), è proprietaria e comproprietaria di diversi immobili, tra cui la casa famigliare, gode della casa famigliare (da imputarsi un valore economico per la metà di proprietà del padre). La madre esponeva poi negli atti introduttivi risparmi ed investimenti come segue: a) conto bancoposta (doc. 6) acceso il 18 gennaio 2023 sul quale , alla data del 21 settembre
2023 vi era un saldo attivo di euro 14.424,40 b) quote di fondo comune di investimento denominato BancoPosta Obbligazionario Italia 6 anni ( doc. 7) del valore di euro 6.000, sempre provenienti da donazioni dei genitori;
c) buono fruttifero postale BFP 3x4 di euro 3.000 sottoscritto il 25/6/2020 con scadenza 25/6/2032 ( doc. n.8); buono fruttifero postale BFP 3x4di euro 2000 sottoscritto il 23/2/2021 con scadenza 23/2/2033; buono fruttifero postale 4x4 di euro
2000 sottoscritto il 23/2/2021 con scadenza il 23/2/2037 ; buono fruttifero postale 3x2 di euro 1000 sottoscritto il 21/1/2019 con scadenza il “1/1/2025; d) piano individuale pensionistico Posta ( pensione complementare), con adesione in data 10/7/2009 con contributo annuo di euro 720,00 ( pagato dalla madre) ( doc. n.9); e) polizza vita Generasviluppo Multiplan n. 081811318 con
12 decorrenza 9/12/2020 , con premio di euro 634,61 annuo ( doc. n.10).
Rispetto al padre, lo stesso percepisce redditi pari nel 2020 ad euro 83665 lordi, nel 2021 pari ad euro 83637 lordi, nel 2022 pari ad euro 84411 lordi (redditi da dipendente -ci sono anche redditi da cedolare secca per euro 2340). Lo stesso vive in una casa di proprietà, ha diverse comproprietà
(anche con la moglie), sostiene mutui e finanziamenti (contratti per le case in comproprietà con la moglie/famigliari, in accordo) pari ad euro 14.298,60 (memoria dell'1 febbraio 2024 . Si Pt_1
specifica a riguardo di mutui e finanziamenti che anche controparte deduceva ammontare a circa
1200 euro mensili, il padre dava emergenza di un prestito mediolanum con scadenza al 2032 per circa 458 euro mensili, ulteriore prestito mediolanum con scadenza al 2031 per circa euro 100 mensili, nonché mutuo cointestato tra i coniugi, rispetto cui viene riportata volontà ed accordo affinché lo sostenga il marito (si considera quindi l'onere in capo allo stesso) che vede ratei mensili oggi di circa 240 euro, oltre a qualche maxi rata: si può tenere in considerazione, per eccesso, a fronte di variabilità, la somma di euro 1200 mensili. Il padre espone poi investimenti in fondi per circa euro 16.000 ed assicurativi per euro 44.000 circa.
Rispetto alle entrate del padre, lo stesso spiegava come nella dichiarazione dei redditi venisse calcolato un importo figurato pari ad euro 9254 per fringe benefits (previdenza, auto, FASI, che comunque costituiscono risparmio di spesa) che andrebbe quindi scomputato dalla disponibilità mensile;
orbene, considerando i redditi lordi pari a 84411, detratta l'imposta netta (19500) e le addizionali (3000 circa) si ottengono euro 61911. Si ritiene poi di considerare anche il rimborso
IRPEF, considerandolo frutto di rimborso che sono dilazionati nel tempo (quindi non sì precari) in quanto comunque disponibilità in capo al padre (euro 9000 circa), che si compensa con i fringe benefits (considerati quale risparmio). Si ottengono così euro 5159 percepiti dal padre mensilmente;
non considerando il rimborso fiscale il padre avrebbe disponibilità per oltre euro 52000 annui
(arrotondando per eccesso) e quindi circa euro 4300 mensili a disposizione. Tanto senza considerare il risparmio di spesa (fringe benefits) non monetizzato, né l'importo percepito in regime di cedolare secca. Non solo, si considera altresì che dalle buste paga (media del 2023) emerge la percezione mensile di circa euro 5000 (su 12 mesi), invero lo stesso percepisce anche rimborsi forfettari per le trasferte, che tuttavia vengono considerati quali di rimborso effettivo (nonché precari, il padre tra poco andrà in pensione). Dunque, con ragionamento di calcolo assolutamente in difetto, si considerano euro 4300 mensili in capo al padre, quali entrate da lavoro dipendente;
lo stesso vive in immobile di proprietà, ha diverse comproprietà, percepisce redditi da cedolare secca contenuti e comunque beneficia di risparmi di spesa (che vengono prudenzialmente calcolati in euro 300 mensili pur se il valore risulta di oltre euro 9000). Lo stesso poi si è detto che sostiene euro 1200
13 per debiti, di talché si può stimare in capo allo stesso una disponibilità mensile tra gli euro
3100/3400 (qui considerando il risparmio di spesa).
Orbene, la situazione economica del padre risulta solida, con entrate consistenti che rendono più che sostenibili i debiti contratti;
raffrontando la di lui situazione con quella della madre, che sostiene per la totalità del tempo i bisogni dei minori, nonché considerando il 50 % dell'assegno unico in capo a ciascuno (differentemente da quanto ritenuto in data 20 novembre 2023) si ritiene comunque congruo porre a capo del padre un contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 500 mensili ciascuno, oltre all'80 % delle spese straordinarie (per cui ha i rimborsi in parte, ma nondimeno consistenti in relazione alle varie attività svolte dai minori).
Venendo al mantenimento del coniuge, si osserva quanto segue. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013 n.
17199). Nel caso di specie, richiamate le ricostruzioni economiche di cui sopra, considerato in particolare che la madre gode della casa famigliare (in comproprietà), si reputa congruo confermare a suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 500 mensili, anche considerato il regime fiscale a riguardo.
Venendo alle spese di lite, attesa la convergenza in punto status, l'accordo in punto collocazione e assegnazione della casa, la soccombenza della madre rispetto all'affido, la collaborazione di entrambi rispetto alle visite (quantomeno quali conclusioni), la lieve soccombenza di entrambi rispetto al mantenimento dei minori, la soccombenza del padre (pur non totale), rispetto al mantenimento della moglie, vanno compensate. Vanno poste definitivamente a carico dei genitori le spese di CTU per il 50 % ciascuno;
rispetto al curatore dette spese vanno poste a carico di entrambi i genitori per il 50 % ciascuno in ragione di soccombenza e causalità; vengono ridotti in particolare i valori della fase decisionale, senza memorie.
P.Q.M.
14 il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato matrimonio in data 6.03.2008 in Maissana (SP);
- affida i figli minori e in modo condiviso, a entrambi i genitori i Per_2 Persona_5
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre;
la madre aggiornerà il padre ogni quattro giorni via mail circa lo stato dei minori;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del CSS
OVADESE;
- invita i genitori ad intraprendere nuovamente un percorso di coordinazione genitoriale;
- assegna a la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Ovada Via CP_1
Cavanna n. 14, con ogni arredo e pertinenza;
- prescrive ai genitori di mantenere per i minori la presa in carico psicoterapeutica nonché di supportarli a riguardo;
- dispone il prosecuzione dell'intervento educativo, anche comprensivo di visite padre-figli alla presenza di educatore dilazionate nel tempo, con calendario a discrezione del Servizio, e che a fronte di non apertura (minima) rispetto alle visite venga mantenuto quantomeno un contatto epistolare con il padre (che scriverà lettere che verranno lette anche con educatore);
l'educatore fornirà supporto educativo anche al padre. A fronte di ripresa dei rapporti potranno avvenire poi visite padre-figli libere, senza educatore, per un pranzo o una cena nel finesettimana a weekend alternati, oltre ad un pomeriggio (o in alternativa una cena) ogni settimana durante la settimana;
- pone a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli pari a complessivi euro 1000 al mese, da corrispondere a entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal presente CP_1
provvedimento, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
oltre all'80 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo di Alessandria;
- pone a carico di quale assegno di mantenimento della moglie la somma di Parte_1
euro 500 da corrispondersi a entro il 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione CP_1
annuale ISTAT;
15 - spese di lite compensate tra e;
Parte_1 CP_1
- spese di CTU definitivamente a carico di e;
Parte_1 CP_1
- condanna e in solido al pagamento delle spese processuali dei Parte_1 CP_1
minori e nella persona del curatore speciale avv. Ferracane, che Per_2 Persona_5 liquida in complessivi € 5000, di cui € 1000 per la fase di studio della controversia, € 1000 per la fase introduttiva del giudizio, € 1500 per la fase istruttoria ed € 1500 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al CSS OVADESE.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2206/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. BRIATA GIACOMO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. BUFFA MARIA VITTORIA CP_1 C.F._2
- resistente –
vv. IZ AC Controparte_2
- intervenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte
1 resistente in data 06.03.2008 in Maissana (SP), che dalla loro unione nascevano in Genova, in data
07.03.2012, i figli gemelli, e , ancora minorenni;
parte ricorrente deduceva come Per_1 Per_2
la convivenza fosse divenuta intollerabile, di talché chiedeva la separazione e la regolamentazione dei rapporti genitori-figli, rappresentando a questo riguardo significative difficoltà. La madre si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto.
A fronte della rappresentata difficoltà nel rapporto padre-figli, le parti inizialmente trovavano accordi (ordinanza 20 novembre 2023), comunque con previsione di visite libere;
le parti al dicembre 2023 riferivano di un miglioramento, salvo poi riferire di una regressione nei rapporti al marzo 2024. Si procedeva quindi all'audizione dei minori (24 aprile 2024); all'esito dell'audizione, con ordinanza del 17 maggio 2024 che si richiama integralmente, veniva nominato un curatore speciale per i minori nonché veniva disposta CTU genitoriale, oltre ad ammonire i genitori a non coinvolgere ulteriormente i minori nel conflitto e nel procedimento giudiziale. La CTU, debitamente motivata e che si condivide, valutava quanto segue (dep. 19 gennaio 2025) “La RA
ha partecipato all'indagine peritale mostrando un atteggiamento formalmente disponibile CP_1
e cooperativo, evidenziando, fin da subito, la sua preoccupazione per i figli e il loro coinvolgimento all'interno di questa separazione conflittuale, soprattutto per il netto rifiuto che questi mostrano già da tempo nei confronti del padre.
Le sua capacità cognitive risultano adeguate. LL mostra un eloquio nella norma. L'esame di realtà e il pensiero risultano essere appropriati.
La stessa si è sempre presentata e descritta come la “vittima” di quanto accaduto. LL ha riferito di essere stata tradita ed abbandonata dal marito che, di fatto, non è mai stato presente soprattutto nel suo ruolo genitoriale. La stessa racconta di aver sentito tutto il peso sulle sue spalle, soprattutto per quanto attiene la gestione familiare e genitoriale. LL accusa il padre di non essere stato abbastanza responsabile nei confronti dei figli e di non fare abbastanza per tentare di riavvicinarsi a loro. Da quanto si è potuto rilevare dai colloqui peritali, il funzionamento personologico della RA risulta essere equilibrato, sebbene si siano potuti cogliere alcuni tratti di CP_1
immaturità e di dipendenza affettiva / relazionale che risultano averla portata, nel tempo, ad avere agito alcune scelte non pienamente ponderate.
La stessa fatica ad accedere ad un pensiero più critico verso se stessa e verso alcune sue responsabilità che hanno alimentato di fatto la situazione in essere. Non si riscontrano elementi e sintomi psicopatologici degni di nota.
2 Il signor , anche lui come la RA , ha partecipato all'indagine peritale mostrando Pt_1 CP_1
un atteggiamento formalmente disponibile e collaborativo. Lo stesso ha manifestato fin dal primo colloquio il suo rammarico rispetto all'atteggiamento dei figli che non lo vogliono vedere e sentire, attribuendo la responsabilità in gran parte alla madre.
Si evidenzia un funzionamento di pensiero caratterizzato da adeguate risorse elaborative e un eloquio nella norma. L'esame di realtà è integro. Sembrano prevalere nello stesso meccanismi legati all'intellettualizzazione a discapito di movimenti più legati alle dimensioni affettive ed emotive.
Il funzionamento personologico del signor mostra tratti narcisistici importanti che spesso Pt_1 non gli permettono di cogliere le reali necessità ed esigenze dell'altro, in primis quelle dei propri figli. Egli sembra mostrare un atteggiamento compiacente e seduttivo verso chi lo osserva e verso chi gli è accanto che non gli permette però di entrare in piena sintonia con la parte più emotiva dell'altro. Lo stesso fatica anche ad accettare possibili critiche e/o pensieri che si discostano dal proprio, percependoli come un attacco personale dal quale egli necessita di difendersi allo stesso tempo svalutando l'altro.
Questa struttura di personalità incentrata solo su di sé e sulle le proprie esigenze costituisce un limite rispetto alla genitorialità con figli soprattutto preadolescenti/adolescenti. (…)
Per quanto riguarda la RA , a seguito di tutto quanto sopra esposto, si rileva: CP_1
funzione protettiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione affettiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione normativa: attualmente risulta essere adeguata funzione predittiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione rappresentativa e comunicativa: attualmente risulta essere adeguata;
funzione triadica ( o “criterio dell'accesso”): Attualmente risulta essere parzialmente adeguata.
Per quanto attiene, invece, la sua capacità di mentalizzazione o funzione riflessiva (FR), essa sembra essere parzialmente adeguata.
Per quanto riguarda il signor , a seguito di tutto quanto sopra esposto, si rileva: Pt_1
3 funzione protettiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione affettiva: attualmente non risulta essere sufficientemente adeguata;
funzione normativa: attualmente non risulta valutabile;
funzione predittiva: attualmente risulta essere parzialmente adeguata;
funzione rappresentativa e comunicativa: attualmente non risulta essere sufficientemente adeguata;
funzione triadica ( o “criterio dell'accesso”): Attualmente non è valutabile.
Per quanto attiene, invece, la sua capacità di mentalizzazione o funzione riflessiva (FR), allo stato attuale sembra essere deficitaria.
Entrambi i genitori non sembrano essere stati in grado di proteggere e tutelare i figli dalle loro dinamiche relazionali disfunzionali, invischiandoli in situazioni in cui ruoli e confini non sono stati rispettati.
Si ritiene, che seppur allo stato attuale entrambi i minori sembrino funzionare abbastanza bene sia da un punto di vista prestazionale che relazionale con il proprio gruppo dei pari, non si esclude per entrambi i ragazzi, qualora la situazione familiare non venga modificata in tempi brevi, un rischio di compromissione psicofisica importante sia per quanto riguarda i processi di identificazione che per quanto riguarda l'autostima, la capacità di adattamento e la fiducia di base. Secondo OW
(1982) la rottura di un legame di attaccamento provoca disturbi sia a breve, sia a lungo termine.
L'esclusione e la perdita di un genitore non solo dalla quotidianità ma anche a livello rappresentativo può determinare effetti pervasivi sui processi di attaccamento e sulla stessa costruzione identitaria. Il rischio è che si determini così una dissociazione strutturale a partire da un pattern di attaccamento insicuro, spesso disorganizzato.
Per questo si ritiene importante che venga ripristinato al più presto un legame funzionale tra i minori e il loro padre.
Come in precedenza evidenziato, i minori sono stati coinvolti massicciamente all'interno di dinamiche relazionali disfunzionali tra i due genitori che non competevano loro.
I ragazzi sembra siano cresciuti “inglobati” all'interno della famiglia materna, interiorizzando l'immagine di una mamma molto accudente e sempre presente, che si è presa costantemente cura di
4 loro e dei loro bisogni. Questo ha di fatto portato alla costruzione di una relazione molto fusionale, quasi simbiotica, dei ragazzi con la propria madre.
Al contrario l'immagine paterna sembra essere stata sempre più periferica e lontana, non solo fisicamente ma anche emotivamente, più concentrata sull'esterno della famiglia e meno attento alle esigenze familiari, in primis quelle dei propri figli. Attualmente la relazione tra il padre e i minori pare essere compromessa.
Questo assetto relazionale deve essere quanto prima ristabilito e riequilibrato per permettere una sana crescita personale sia a che . Essi necessitano di essere svincolati dal Per_2 Per_1
legame fusionale con la propria mamma permettendo così il processo di separazione
/individuazione e, allo stesso tempo, attuando un riavvicinamento, seppur graduale, al loro papà.
Allo stato attuale il regime di affidamento condiviso sembra essere quello più tutelante e nell'interesse dei minori.
Al momento non si possono prevedere dei tempi di permanenza dei minori presso il padre. Sarà compito del servizio sociale programmare la ripresa degli incontri tra gli stessi, inizialmente alla presenza di un educatore che dovrà funzionare sia da facilitatore che da “ponte” nel recupero graduale del legame tra il papà e i ragazzi.
In accordo anche con le consulenti delle parti la scrivente CTU propone: - un intervento di educativa territoriale per permettere un riavvicinamento tra i minori e il padre (con tempi e modalità che il servizio riterrà opportuni); - un percorso di sostegno alla genitorialità per il papà che lo aiuti a sintonizzarsi maggiormente sui bisogni e sulle necessità dei ragazzi, anteponendo i propri bisogni ai loro e cercando di significare la loro rabbia e il loro rifiuto senza viverlo come un attacco personale ma accoglierlo come un segnale di estrema sofferenza e malessere degli stessi;
- un percorso di Coordinazione Genitoriale con incontri ravvicinati (almeno in una prima parte si potrebbe prevedere un incontro a settimana) e l'attivazione di una chat per le comunicazioni tra i due genitori e/o scambio mail sempre con in copia il CO.GE. Si chiede che queste comunicazioni tra i genitori rimangano riservate e non condivise con i figli per garantire maggiore protezione e tutela agli stessi. Si chiede pertanto alla mamma di prestare massima attenzione viste le dichiarazioni dei figli emerse nel corso delle operazioni peritali;
Si potrebbe prevedere un percorso di CO.GE privato vista la situazione nel servizio pubblico che non riesce a garantire un lavoro intensivo e frequente indispensabile invece per questa coppia genitoriale.”.
Successivamente, in sede di udienza del 6 febbraio 2025 veniva rappresentato un primo inizio di
5 incontri (un rompere il ghiaccio secondo quanto riportato dalla madre) ed i genitori proponevano idee per realizzare momenti di saluto ed incontro (in occasione del trasloco, dell'acquisto della chitarra); nonostante ciò, al maggio 2025 i SS rappresentavano l'andamento del primo incontro con educatore, critico (seppur comunque un inizio) “Un quarto d'ora prima dell'arrivo del padre l'educatrice ha incontrato i minori per dire loro di aver conosciuto il padre, che si è detto disponibile a creare un rapporto con loro e che, durante il colloquio, ha mostrato di conoscerli molto bene. All'arrivo del padre lo stesso si è seduto su una sedia distante dai figli e per l'intero incontro non c'è stato alcun contatto fisico. Il padre ha espresso il suo desiderio più grande
“avvicinarsi a loro” e ha chiesto loro quale sarebbe stato il loro desiderio più grande, i ragazzi hanno parlato di desideri legati al rendimento scolastico e cosa vorrebbero fare da grandi.
In un secondo momento hanno iniziato ad affrontare l'argomento dell'allontanamento del padre e della separazione. I ragazzi hanno dato la piena responsabilità al padre della rottura con la madre e lo hanno accusato di averli abbandonati, rendendosi spesso irreperibile e allontanandosi dalla loro vita quotidiana.
Il signor ha dato alcune giustificazioni ad episodi raccontati dai figli che, hanno parlato Pt_1
anche delle varie relazioni affettive che il padre avrebbe avuto in questi anni. Il padre ha fatto presente ai ragazzi che anche la madre si sta rifacendo una vita, mostrando loro alcune foto a prova del fatto che nella casa che condividevano c'erano effetti personali di un altro uomo al momento della loro separazione.
I ragazzi hanno detto al padre di averli lasciati senza nulla quando se ne è andato, accusandolo di avergli lasciato una casa con solo il divano e senza neppure i lampadari, lasciando alla madre tutte le incombenze legate alla pulizia dell'alloggio e alla conclusione degli arredi. Affermazione contrastata dal sig. che ha detto che molte stanze erano pronte ed ammobiliate Pt_1 effettivamente mancavano solamente i lampadari e piccoli arredi e sostenendo che non c'era nulla di strano rispetto al coinvolgimento della RA nella preparazione dell'alloggio di cui fino a quel momento si era occupato esclusivamente lui.
Il colloquio è poi virato sul discorso economico, i ragazzi hanno rinfacciato al padre di non dare loro abbastanza soldi ed il padre ha precisato che da quel momento avrebbe passato gli alimenti e rimborsato soltanto le spese obbligatorie senza più accollarsi le spese di tutte le attività extrascolastiche che i ragazzi frequentano e per il pagamento delle quali non viene ringraziato dando per scontato sia un loro diritto.
Durante l'incontro i toni sono stati spesso accesi e l'educatrice è dovuta intervenire più volte per far si che il colloquio non degenerasse in lite.
6 L'incontro è durato più dell'ora concordata, anche su richiesta dei ragazzi che volevano concludere il discorso. La RA ha telefonato all'educatrice per capire la CP_1
motivazione del suo procrastinarsi.
Al momento della conclusione dell'incontro i ragazzi hanno lasciato la stanza seguiti dall'educatrice che li ha raggiunti ed abbracciati riconoscendone la “pesantezza” emotiva. I ragazzi hanno affermato di non voler effettuare altri incontri e l'operatrice ha proposto loro di prendersi un momento per riflettere e in seguito riparlarne.”. I SS concludevano “Seppur
l'incontro tra padre e figli, dal punto di vista degli operatori, sia stato utile poiché ha permesso ai ragazzi di affrontare diversi argomenti di confronto con il padre, utili all'apertura di un possibile dialogo, i minori hanno al momento rifiutato la possibilità di effettuarne altri.
Dall'incontro è emerso quanto il signor abbia difficoltà nel non reagire alle provocazioni Pt_1
dei figli e tenda a mettersi sul loro piano. Altrettanto è apparso evidente quanto i figli siano schierati a protezione della figura materna che vivono come la “vittima” della situazione.
Rispetto al supporto psicologico i minori affermano di non essere disponibili ad una presa in carico ed il Servizio di Psicologia dell'ASL AL non ha operatori che possano effettuare una psicoterapia”.
In sede di udienza del 15 maggio 2025 veniva quindi concordato Viene concordato che il papà farà una lettera di scuse rispetto alla visita, la darà ai SS che valuteranno se va bene e la lettera verrà letta con l'educatore (circa entro giugno); a seconda di come va si cercherà di dare un seguito epistolare, sempre con lettere ed al contempo di riprovare con visite con l'educatore, se i ragazzi così si convincono si possono anche ipotizzare video-chiamate con educatore durante l'estate
(anche separate per i due minori). I genitori si impegnano a depositare entro giorni 10 nota rispetto alla psicoterapeuta scelta ed incaricata e quindi veniva disposto Dispone di proseguire come segue: il papà farà una lettera di scuse rispetto alla visita, la darà ai SS che valuteranno se va bene e la lettera verrà letta con l'educatore (circa entro giugno); a seconda di come va si cercherà di dare un seguito epistolare, sempre con lettere ed al contempo di riprovare con visite con l'educatore, se i ragazzi così si convincono si possono anche ipotizzare videochiamate con educatore durante l'estate (anche separate per i due minori). I genitori si impegnano a depositare entro giorni 10 nota rispetto alla psicoterapeuta scelta ed incaricata;
. In ultimo i SS rappresentavano (settembre 2025) Come da Vostra disposizione il signor ha prodotto una Pt_1
lettera di scuse indirizzata ai figli che, dopo essere stata visionata dal Servizio, è stata letta dai ragazzi in presenza dell'educatrice, dott.ssa Persona_3
I fratelli, dopo aver letto la lettera hanno deciso di conservarla, hanno apprezzato il gesto da parte del padre anche se l'hanno trovata molto formale. Non hanno voluto rispondere alla missiva e si
7 sono detti, per il momento, non interessati a riprendere gli incontri con il padre né alcun tipo di rapporto.
Riferiscono di sporadici scambi di messaggi su whatsapp. Il papà si è recato al funerale di un familiare della mamma ma in quell'occasione non ci sono stati contatti tra di loro.
Riferiscono di essere rimasti delusi dal fatto che il padre non fosse presente alla cerimonia della loro Cresima e non abbia fatto loro un regalo, interpretandolo come un disinteresse da parte sua.
In ogni occasione i ragazzi riportano lamentele legate al fatto che il padre non compri loro quanto richiesto, ad esempio la chitarra per . Per_1
Nel periodo estivo i ragazzi sono stati in Toscana in vacanza e sono rientrati ad Ovada a fine agosto e pertanto in quel periodo non è stato possibile ipotizzare incontri e/o videochiamate.
L'educatrice ha proposto ai minori di utilizzare il periodo estivo come momento di riflessione rispetto ai rapporti con il padre e che, in qualsiasi momento, avrebbero potuto contattare l'educatrice, attraverso la propria mamma, per concordare la modalità di contatto con il padre.
Nel periodo estivo né la madre né i ragazzi hanno contattato i Servizi. Il signor ha Pt_1
proseguito il percorso di sostegno psicologico attraverso il gruppo genitori. Riconosce l'utilità di tale strumento ma è molto scoraggiato rispetto alla possibilità di recuperare un minimo di rapporto con i figli che risultano completamente schierati con la figura materna.
Ha continuato a scrivere messaggi ai figli attraverso la chat comune ma raramente ha ricevuto risposte o, comunque, ha ricevuto risposte sintetiche che non lasciavano spazio ad una conversazione.
Afferma che l'ex moglie non abbia rispettato quanto disposto dal Tribunale, ovvero che settimanalmente la RA avrebbe dovuto inviare una mail per fornirgli informazioni CP_1
sui figli e condividere con lui alcune decisioni. Dichiara di aver ricevuto soltanto mail di richiesta rimborsi spese senza mai prima concordarli.”. Veniva inoltre rappresentata difficoltà di coordinamento rispetto ad una gita a Roma;
i genitori infine individuavano psicoterapeute private per i minori. In sede di udienza del 16 settembre 2025 veniva disposto Dispone la prosecuzione dell'intervento educativo, proponendo visite dilazionate nel tempo (anche un mese e mezzo), con richiesta di supporto educativo al papà (anche per il caso in cui i minori non vadano alla visita;
prescrive ai genitori di supportare i minori nel percorso psicoterapeutico;
le parti precisavano quindi le conclusioni con rinuncia a memorie conclusionali.
Parte ricorrente concludeva chiedendo, richiamando l'atto introduttivo sul punto, a) la pronuncia
8 della separazione dei coniugi;
b) l'assegnazione di Via Cavanna, 14/18 alla Sig.ra CP_1
affinché la stessa vi possa abitare con i figli;
c) gli obblighi di mantenimento del Sig. , Pt_1
specificando che per ciò che concerne le spese straordinarie le stesse verranno rimborsate secondo quanto previsto dal Protocollo 20/7/2016 in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
In merito agli incontri dei minori con il padre si chiede che vengano confermate la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, l'intervento di educativa territoriale al fine di facilitare gli incontri nonché l'incarico conferito privatamente dai coniugi alle Psicologhe di ausilio ai minori.
Si richiede, in particolare, che anche la Sig.ra venga coadiuvata dai Servizi e si CP_1
coordini con gli stessi al fine di agevolare la ripresa del rapporto dei minori con il padre.
Si ritiene altresì opportuno (come già emerso) che il gruppo WA venga svincolato dall'utilizzo del cellulare della madre da parte dei ragazzi.”, di seguito le conclusioni di cui all'atto introduttivo per quanto richiamato stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 con un assegno mensile pari ad € 800,00 e della moglie con un assegno di € 200,00 CP_1
mensili, da versarsi entro il giorno 10 del mese, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli come individuate da protocollo del Tribunale;
- stabilire che il marito continui a pagare interamente i mutui e finanziamenti relativi ai due immobili (Ovada e Zeri) in comproprietà fra i coniugi;
- stabilire che il Sig. versi un ulteriore Pt_1
contributo per le spese condominiali della casa ove alloggeranno i figli in Via Cavanna, 14 int. 18 pari al 50% del totale annuale.
Parte resistente concludeva chiedendo La casa familiare di Ovada Via Cavanna n. 14 , in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata con l'intero arredamento alla moglie che vi abiterà con i figli minori e . 3) Il marito si è già trasferito altrove portando Per_1 Per_2 Parte_1
con sé i propri beni ed effetti personali. 4) I figli minori e restano affidati in via Per_1 Per_2
esclusiva alla madre o, in subordine, in via condivisa tra i genitori, sempre con collocazione prevalente e residenza presso la madre. 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le tempistiche che saranno indicate dal Servizio sociale di Ovada che ha in carico il nucleo familiare e comunque secondo le indicazioni del Tribunale, rispettando la volontà e le esigenze dei figli senza alcuna costrizione, disponendo la prosecuzione della presa in carico dei Servizi sociali e la continuazione del percorso di sostegno al padre e/o di quanto altro ritenuto necessario. 6) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e mediante versamento mensile Per_1 Per_2
continuativo alla moglie , tramite bonifico da pervenire entro e non oltre il giorno CP_1 dieci di ogni mese dell'importo di euro 1.400,00 (euro 700,00 per ciascun figlio) o comunque di altro importo meglio ritenuto, da rivalutarsi annualmente ex dati istat. 7) Il padre contribuirà
9 inoltre nella misura dell'80%, alle spese straordinarie secondo le indicazioni e le modalità indicate nel Protocollo vigente sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Alessandria. 8) Il Sig, contribuirà al mantenimento della moglie, che Parte_1
non svolge attività lavorativa ed è priva di reddito, mediante versamento alla stessa entro il giorno dieci di ogni mese dell'importo di euro 600,00 o di altro diverso importo meglio ritenuto, da rivalutarsi annualmente ex dati istat.
Il curatore speciale concludeva chiedendo AFFIDARE i minori ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocazione e permanenza presso l'abitazione ove vive/vivrà la madre.
DISPORRE
- La prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del servizio sociali competente per territorio al fine di accompagnare i minori nell'affrontare gli aspetti critici legati alla forte conflittualità familiare
- che entrambi i minori svolgano un percorso psicoterapeutico al fine di comprendere le proprie necessità e se possibile ricostruire il rapporto col padre
- che il padre veda e senta i figli rispettando la volontà e le esigenze di entrambi senza alcuna costrizione
DICHIARARE TENUTO il sig. a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli minori, un contributo mensile pari ad € 500,00 per ogni minore rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
importo da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
DICHIARARE TENUTO il sig. a corrispondere alla sig.ra , l'80/100 delle spese Pt_1 CP_1
straordinarie da sostenersi per e , che dovranno essere oggetto di concertazione Per_1 Per_2
da parte di entrambi i genitori.
Nel merito, anzitutto in punto status, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di
10 addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass.
30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Venendo all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, si è verificato un consistente blocco nei rapporti padre-figli, con pregiudizio per gli stessi;
pur se oggi il padre non ha quasi rapporti con i figli, pur a fronte dei tentativi prescritti (lettere, chat) non si sono verificate stasi decisionali tra i genitori, che inizialmente hanno svolto un percorso di coordinazione genitoriale (che si auspicava fornisse un messaggio indiretto di distensione ai minori), e pur se risulta ancora presente consistente Per_ conflitto genitoriale, anche con incomprensioni (gita a Roma dal in ultimo), non si ritiene che tanto deponga per l'affido esclusivo alla madre, richiamando quanto già indicato dal CTU sul punto,
a favore appunto dell'affido condiviso (richiesto anche dal curatore speciale). Si sottolinea a tal fine che il padre pur a fronte delle criticità emerse frequenta un gruppo di sostegno/ascolto per genitori presso il SS, mettendosi così in discussione. Non solo, si richiamano anche le criticità rappresentate dalla CTU rispetto alla madre e si ritiene che l'affido condiviso, in assenza di stasi decisionali preoccupanti, contribuisca anche a mantenere presente la figura del padre, a livello rappresentativo
(la CTU sul punto L'esclusione e la perdita di un genitore non solo dalla quotidianità ma anche a livello rappresentativo può determinare effetti pervasivi sui processi di attaccamento e sulla stessa costruzione identitaria). Viene mantenuta inoltre la presa in carico presso i SS, e si invitano i genitori ad intraprendere nuovamente un percorso di coordinazione genitoriale;
inoltre la madre dovrà aggiornare il padre via mail almeno ogni quattro giorni circa lo stato dei minori. I minori vivranno con la madre, cui va assegnata anche la casa famigliare (c'è accordo sul punto).
Rispetto alle visite padre-figli, a fronte del forte rifiuto dei minori, che ha visto qualche momento di apertura a chiarimento, ed al contempo nuove regressioni e chiusure;
considerato che
infine i minori inizieranno un percorso psicoterapeutico, e che comunque è iniziato anche un percorso di educativa
(rispetto alle visite padre-figli) si ritiene di prevedere che prosegua l'intervento educativo, anche comprensivo di visite padre-figli alla presenza di educatore dilazionate nel tempo, con calendario a discrezione del Servizio, e che a fronte di non apertura (minima) rispetto alle visite venga mantenuto quantomeno un contatto epistolare con il padre (che scriverà lettere che verranno lette anche con educatore); l'educatore fornirà supporto educativo anche al padre. A fronte di ripresa dei
11 rapporti potranno avvenire poi visite padre-figli per un pranzo o una cena nel finesettimana a weekend alternati, oltre ad un pomeriggio (o in alternativa una cena) ogni settimana durante la settimana.
Rispetto poi al doveroso mantenimento dei figli, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, si procede ad analizzare le situazioni economiche dei genitori.
La madre non lavora, si considera che percepisca il 50 % dell'assegno unico (richiesta di ripartizione in tal senso del padre), è proprietaria e comproprietaria di diversi immobili, tra cui la casa famigliare, gode della casa famigliare (da imputarsi un valore economico per la metà di proprietà del padre). La madre esponeva poi negli atti introduttivi risparmi ed investimenti come segue: a) conto bancoposta (doc. 6) acceso il 18 gennaio 2023 sul quale , alla data del 21 settembre
2023 vi era un saldo attivo di euro 14.424,40 b) quote di fondo comune di investimento denominato BancoPosta Obbligazionario Italia 6 anni ( doc. 7) del valore di euro 6.000, sempre provenienti da donazioni dei genitori;
c) buono fruttifero postale BFP 3x4 di euro 3.000 sottoscritto il 25/6/2020 con scadenza 25/6/2032 ( doc. n.8); buono fruttifero postale BFP 3x4di euro 2000 sottoscritto il 23/2/2021 con scadenza 23/2/2033; buono fruttifero postale 4x4 di euro
2000 sottoscritto il 23/2/2021 con scadenza il 23/2/2037 ; buono fruttifero postale 3x2 di euro 1000 sottoscritto il 21/1/2019 con scadenza il “1/1/2025; d) piano individuale pensionistico Posta ( pensione complementare), con adesione in data 10/7/2009 con contributo annuo di euro 720,00 ( pagato dalla madre) ( doc. n.9); e) polizza vita Generasviluppo Multiplan n. 081811318 con
12 decorrenza 9/12/2020 , con premio di euro 634,61 annuo ( doc. n.10).
Rispetto al padre, lo stesso percepisce redditi pari nel 2020 ad euro 83665 lordi, nel 2021 pari ad euro 83637 lordi, nel 2022 pari ad euro 84411 lordi (redditi da dipendente -ci sono anche redditi da cedolare secca per euro 2340). Lo stesso vive in una casa di proprietà, ha diverse comproprietà
(anche con la moglie), sostiene mutui e finanziamenti (contratti per le case in comproprietà con la moglie/famigliari, in accordo) pari ad euro 14.298,60 (memoria dell'1 febbraio 2024 . Si Pt_1
specifica a riguardo di mutui e finanziamenti che anche controparte deduceva ammontare a circa
1200 euro mensili, il padre dava emergenza di un prestito mediolanum con scadenza al 2032 per circa 458 euro mensili, ulteriore prestito mediolanum con scadenza al 2031 per circa euro 100 mensili, nonché mutuo cointestato tra i coniugi, rispetto cui viene riportata volontà ed accordo affinché lo sostenga il marito (si considera quindi l'onere in capo allo stesso) che vede ratei mensili oggi di circa 240 euro, oltre a qualche maxi rata: si può tenere in considerazione, per eccesso, a fronte di variabilità, la somma di euro 1200 mensili. Il padre espone poi investimenti in fondi per circa euro 16.000 ed assicurativi per euro 44.000 circa.
Rispetto alle entrate del padre, lo stesso spiegava come nella dichiarazione dei redditi venisse calcolato un importo figurato pari ad euro 9254 per fringe benefits (previdenza, auto, FASI, che comunque costituiscono risparmio di spesa) che andrebbe quindi scomputato dalla disponibilità mensile;
orbene, considerando i redditi lordi pari a 84411, detratta l'imposta netta (19500) e le addizionali (3000 circa) si ottengono euro 61911. Si ritiene poi di considerare anche il rimborso
IRPEF, considerandolo frutto di rimborso che sono dilazionati nel tempo (quindi non sì precari) in quanto comunque disponibilità in capo al padre (euro 9000 circa), che si compensa con i fringe benefits (considerati quale risparmio). Si ottengono così euro 5159 percepiti dal padre mensilmente;
non considerando il rimborso fiscale il padre avrebbe disponibilità per oltre euro 52000 annui
(arrotondando per eccesso) e quindi circa euro 4300 mensili a disposizione. Tanto senza considerare il risparmio di spesa (fringe benefits) non monetizzato, né l'importo percepito in regime di cedolare secca. Non solo, si considera altresì che dalle buste paga (media del 2023) emerge la percezione mensile di circa euro 5000 (su 12 mesi), invero lo stesso percepisce anche rimborsi forfettari per le trasferte, che tuttavia vengono considerati quali di rimborso effettivo (nonché precari, il padre tra poco andrà in pensione). Dunque, con ragionamento di calcolo assolutamente in difetto, si considerano euro 4300 mensili in capo al padre, quali entrate da lavoro dipendente;
lo stesso vive in immobile di proprietà, ha diverse comproprietà, percepisce redditi da cedolare secca contenuti e comunque beneficia di risparmi di spesa (che vengono prudenzialmente calcolati in euro 300 mensili pur se il valore risulta di oltre euro 9000). Lo stesso poi si è detto che sostiene euro 1200
13 per debiti, di talché si può stimare in capo allo stesso una disponibilità mensile tra gli euro
3100/3400 (qui considerando il risparmio di spesa).
Orbene, la situazione economica del padre risulta solida, con entrate consistenti che rendono più che sostenibili i debiti contratti;
raffrontando la di lui situazione con quella della madre, che sostiene per la totalità del tempo i bisogni dei minori, nonché considerando il 50 % dell'assegno unico in capo a ciascuno (differentemente da quanto ritenuto in data 20 novembre 2023) si ritiene comunque congruo porre a capo del padre un contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 500 mensili ciascuno, oltre all'80 % delle spese straordinarie (per cui ha i rimborsi in parte, ma nondimeno consistenti in relazione alle varie attività svolte dai minori).
Venendo al mantenimento del coniuge, si osserva quanto segue. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013 n.
17199). Nel caso di specie, richiamate le ricostruzioni economiche di cui sopra, considerato in particolare che la madre gode della casa famigliare (in comproprietà), si reputa congruo confermare a suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 500 mensili, anche considerato il regime fiscale a riguardo.
Venendo alle spese di lite, attesa la convergenza in punto status, l'accordo in punto collocazione e assegnazione della casa, la soccombenza della madre rispetto all'affido, la collaborazione di entrambi rispetto alle visite (quantomeno quali conclusioni), la lieve soccombenza di entrambi rispetto al mantenimento dei minori, la soccombenza del padre (pur non totale), rispetto al mantenimento della moglie, vanno compensate. Vanno poste definitivamente a carico dei genitori le spese di CTU per il 50 % ciascuno;
rispetto al curatore dette spese vanno poste a carico di entrambi i genitori per il 50 % ciascuno in ragione di soccombenza e causalità; vengono ridotti in particolare i valori della fase decisionale, senza memorie.
P.Q.M.
14 il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
celebrato matrimonio in data 6.03.2008 in Maissana (SP);
- affida i figli minori e in modo condiviso, a entrambi i genitori i Per_2 Persona_5
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre;
la madre aggiornerà il padre ogni quattro giorni via mail circa lo stato dei minori;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del CSS
OVADESE;
- invita i genitori ad intraprendere nuovamente un percorso di coordinazione genitoriale;
- assegna a la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Ovada Via CP_1
Cavanna n. 14, con ogni arredo e pertinenza;
- prescrive ai genitori di mantenere per i minori la presa in carico psicoterapeutica nonché di supportarli a riguardo;
- dispone il prosecuzione dell'intervento educativo, anche comprensivo di visite padre-figli alla presenza di educatore dilazionate nel tempo, con calendario a discrezione del Servizio, e che a fronte di non apertura (minima) rispetto alle visite venga mantenuto quantomeno un contatto epistolare con il padre (che scriverà lettere che verranno lette anche con educatore);
l'educatore fornirà supporto educativo anche al padre. A fronte di ripresa dei rapporti potranno avvenire poi visite padre-figli libere, senza educatore, per un pranzo o una cena nel finesettimana a weekend alternati, oltre ad un pomeriggio (o in alternativa una cena) ogni settimana durante la settimana;
- pone a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli pari a complessivi euro 1000 al mese, da corrispondere a entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal presente CP_1
provvedimento, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
oltre all'80 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo di Alessandria;
- pone a carico di quale assegno di mantenimento della moglie la somma di Parte_1
euro 500 da corrispondersi a entro il 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione CP_1
annuale ISTAT;
15 - spese di lite compensate tra e;
Parte_1 CP_1
- spese di CTU definitivamente a carico di e;
Parte_1 CP_1
- condanna e in solido al pagamento delle spese processuali dei Parte_1 CP_1
minori e nella persona del curatore speciale avv. Ferracane, che Per_2 Persona_5 liquida in complessivi € 5000, di cui € 1000 per la fase di studio della controversia, € 1000 per la fase introduttiva del giudizio, € 1500 per la fase istruttoria ed € 1500 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al CSS OVADESE.
Così deciso in Alessandria, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
16