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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. MA IS DO Presidente dott. MAcolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 985/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GESMUNDO VALENTINA
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTIN SABRINA Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per il Pt_1 <<non essendo parte processuale, chiede che l'ill.ma corte di appello voglia preliminarmente, ai sensi dell'art. 210 cpc, disporre l'acquisizione della sentenza e o degli atti causa afferenti i procedimenti incardinati dal nei confronti gse dinanzi al tar lazio controparte_1 aventi n. rg. 15267 2018 4494 2022 cui esiti appaiono rilevanti per la definizione presente controversia tutte le argomentazioni già dedotte in dalle parti costituite. il tutto, salva possibilità sospensione del giudizio, ex art. 295 cpc attesa decisione tribunale amministrativo ove non ancora raggiunta. ogni caso, accoglimento dei motivi d'appello ed riforma 1325 2024 emessa bologna, ii sezione civile, nell'ambito giudizio n.r.g.533 2021, l'ecc.ma bologna voglia:<>
a-) Accertare e dichiarare l'esistenza e validità dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la ed il in relazione alle posizioni aventi rispettivamente RVC Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 13 nn.0327522120214R095 e RVC 0327522120216R129, con specifico riferimento ai certificati bianchi effettivamente spettanti alla società appellante in base ai contratti in essere. In accoglimento della domanda così come formulata, accertare e dichiarare che la Parte_1 è creditrice nei confronti della società della somma di € 32.159,64, - o di
[...] Controparte_1 quella altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine processuale o nella misura indicata dalla stessa società convenuta nei propri scritti difensivi- in quanto parte appellata ha trattenuto indebitamente le somme legittimamente spettanti all'odierna appellante derivanti dai contratti in essere con la società convenuta. b-) Conseguentemente e per l'effetto, condannare- per tutti i motivi indicati nella narrativa del libello introduttivo-il al pagamento della somma di € 32.159,64 o in quella altra maggiore o CP_1 minore che dovesse risultare nel corso del giudizio o nella somma indicata dalla stessa società appellata come somma dovuta, oltre il riconoscimento, in favore della di tutte le Parte_1 ulteriori somme maturate nel corso del giudizio, in uno agli interessi come per legge. c-) Con condanna della convenuta al pagamento degli onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre accessori di legge>>
per la CP_1
<< - nel merito, rigettare l'appello proposto da con l'atto di Parte_1 citazione notificato in data 10.06.2024 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna n. 1325/2024 emessa in data 25.04.2024, pubblicata in data 06.05.2024, notificata in data 11.05.2024, poiché manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni domanda e/o azione dell'Appellante, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
- con riferimento alle istanze istruttorie, rigettare la richiesta di CTU, poiché inammissibile in quanto palesemente esplorativa e, comunque, inutile poiché superata dalla nota prot. n. GSE/P20220010010 del 08.04.2022. Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) titolare della ditta individuale conveniva Parte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna la Controparte_1
L'attore esponeva di avere installato, sui terreni di sua proprietà in Terlizzi, dapprima un impianto denominato “schermo termico”, e poi un impianto fotovoltaico, entrambi destinati a produrre energia elettrica. Al fine di vendere l'energia elettrica prodotta e di gestire il portafoglio titoli di efficienza energetica -
TEE o certificati bianchi-, aveva ha stipulato con la , società di servizi CP_1
energetici (SEE o ESCO), due distinti contratti, il primo, del 2.12.2013, relativo allo “schermo termico” (di cui alla autorizzazione della RVC n.
0327522120214R095 scheda tecnica 39E), ed il secondo, del 10.2.2016, relativo pagina 2 di 13 all'impianto fotovoltaico (di cui all'autorizzazione della RVC n.
0327522120216R129, scheda tecnica 7T).
Il primo contratto aveva ad oggetto «l'incarico di operare per suo conto nei confronti di tutte le Autorità e di tutti gli Enti preposti, allo scopo di gestire
(aggregazione progetti, rendicontazione, maturazione, raccolta, negoziazione, monetizzazione) il portafoglio titoli di efficienza energetica derivante dall'intervento schermo termico scheda 39E del GSE di cui ha diritto secondo la
Normativa vigente (DM 20/7/04 e s.m.i.)…Per tale attività al Cliente spetterà, a buon fine di tutta la procedura, il 70% (settanta per cento) del ricavato dalla vendita dei titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), al netto di bolli e commissioni. Incassato il ricavato, la SSE si impegna a versare a Cliente
l'impegno dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvenuto incasso».
Similmente, il secondo incentivi economici legati all'efficienza energetica, in particolare consulenza sul risparmio ottenibile, verifica del materiale da installare e gestione del processo per
l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) per
l'intervento di efficientamento energetico sopra individuato>>, con suddivisone del ricavo dalla vendita dei certificati bianchi in misura del 75% per il e Pt_1
del 25% della . CP_1
L'attore esponeva che la convenuta aveva cessato di versarle le somme ricavate dalla vendita dei certificati in relazione ad entrambi gli impianti a partire dal secondo semestre del 2018, e ciò nonostante che l'annullamento, da parte del GSE, dell'autorizzazione della RVC n. 0327522120214R095 fosse avvenuto solo il
28.9.2018.
Inoltre, dal secondo trimestre del 2016 in poi la gli aveva versato una CP_1
somma notevolmente inferiore poiché, secondo quanto affermato dal GSE nella lettera del 10.2.2020, i certificati bianchi TEE tipo I relativi all'impianto fotovoltaico erano in realtà 65 per anno, e non 17 per anno.
pagina 3 di 13 L'attore domandava quindi la condanna della al pagamento delle CP_1
somme indebitamente trattenute, pari, quanto ai TEE dello schermo termico, ad euro 2.371,44 relativamente al secondo e al terzo trimestre 2018, e ad euro
52.392,61 quanto all'impianto fotovoltaico sino al quarto trimestre 2020, essendo egli receduto dai contratti il 27.5.2020. In comparsa conclusionale riduceva la pretesa complessiva di euro 54.764,05 ad euro 32.159,64.
Costituitasi la convenuta, con sentenza n. 1325/24 il Tribunale rigettava le domande attoree.
Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendo l'accoglimento delle Pt_1
domande da lui proposte.
Costituitasi la per resistere all'impugnazione, rigettata l'istanza ex CP_1
art. 283 cpc, la causa veniva trasmessa al collegio in esito all'udienza del
21.10.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Si osserva preliminarmente che non va dato ingresso alle istanze ex art. 210 cpc dell'appellante. Infatti, la sentenza del TAR Lazio - Roma emessa nel procedimento NRG 15267/18 è stata già prodotta dall'appellata con la comparsa conclusionale, mentre non vi è prova che sia stato definito il procedimento NRG
4494/22.
Non può farsi luogo alla sospensione del giudizio ex art. 295 cpc poiché i giudizi amministrativi riguardano parti diverse (
contro
GSE e Ministero CP_1
dello Sviluppo Economico), talché quanto ivi accertato non potrà costituire giudicato per le parti di questo procedimento.
Nelle conclusioni, l'appellante non ha reiterato la richiesta di CTU avanzata in primo grado <per quantificare le somme dovute dalla società alla CP_1
in ragione del fatto, dedotto in atti e non contestato, che dal Parte_1
secondo trimestre 2018, la società convenuta non ha più versato in favore di quella attorea alcuna somma derivante dall'impianto fotovoltaico, in ragione che i certificati posseduti dalla sono diversi rispetto a quelli Parte_1
pagina 4 di 13 sempre rendicontati nonché risultano essere stati praticati prezzi diversi rispetto a quelli emergenti dal listino prezzi del mercato elettrico nazionale che qui si depositano>>.
In ogni caso si osserva che ai fini del decidere non occorre dar luogo ad alcuna attività peritale.
3)L'appello non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla somma domandata in relazione ai certificati dello schermo termico, il primo giudice ha osservato che il oneratovi, non aveva provato Pt_1
che fosse avvenuto alcun incasso per la vendita dei certificati a partire dal secondo semestre 2018. Al contrario, era emerso positivamente che, anche se solo il
28.9.2918 era stato annullato l'accoglimento della RVC n. 0327522120214R095, già il 18.6.2018 il GSE aveva comunicato alla (che ne aveva dato CP_1
subito avviso al il 20.6.2018), la richiesta di documentazione integrativa, Pt_1
informandola altresì che l'emissione dei TEE era stata sospesa cautelativamente a partire dal 30.6.2018 e rappresentando che dopo il 31 marzo 2018 non erano più stati emessi TEE (v. nota 28 giugno 2018 di GSE, doc. 6 di parte convenuta).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante mostra di non mettere più in dubbio l'accertamento della mancata vendita di detti certificati dopo marzo 2018.
Non vi è stato alcun riconoscimento da parte della di avere incassato CP_1
alcuna somma per la vendita dei certificati dello schermo termico dopo marzo 2018
e, come sopra indicato, ciò è documentalmente confermato dalla comunicazione dello stesso GSE.
Dunque, contrariamente a quanto sostiene il relativamente ai certificati Pt_1
dello schermo termico nulla è dovuto, e ciò non per effetto di una non meglio specificata compensazione con controcrediti della , della quale tratta il CP_1
motivo di gravame, ma per il semplice fatto che non sono stati più venduti certificati successivamente al primo trimestre 2018. D'altronde il contratto (punto
4) non prevedeva, pacificamente, alcuna obbligazione di pagamento della CP_1
pagina 5 di 13 se non a condizione del <buon fine della procedura necessaria al CP_1
conseguimento ed alla monetizzazione dei benefici energetici>>.
Nell'ambito del primo motivo di appello si introduce il tema della addebitabilità non al ma alla della revoca dell'approvazione della RVC Pt_1 CP_1
dello schermo termico (confermata dal TAR, dopo il rigetto della sospensiva in data 30.1.2019, con sentenza pubblicata il 31.12.2024, prodotta dalla appellata con la comparsa conclusionale,), poiché, secondo l'appellante, la <non è CP_1
stata in grado di fornire la documentazione richiesta nei tempi imposti dall'ente regolatore del mercato e non è stata in grado di gestire il contratto in essere>>.
La questione, dedotta anche negli altri motivi di appello, relativi ai certificati dell'impianto fotovoltaico, è irrilevante quanto alla domanda proposta con riguardo allo schermo termico, domanda che è non di risarcimento del danno da lucro cessante per inadempimenti della che avrebbero reso impossibile la CP_1
vendita di tali certificati, ma di adempimento dell'obbligazione di pagamento della prevista percentuale del ricavato, la quale, come si è detto, presuppone l'effettiva vendita dei certificati in quesitone, che tuttavia non è avvenuta.
4) I rimanenti motivi di gravame riguardano i certificati relativi all'impianto fotovoltaico.
Il terzo motivo riguarda il rigetto della domanda di pagamento degli importi asseritamente dovuti per la vendita di certificati tipo TEE I relativi all'impianto fotovoltaico, in numero non di 17 per anno, ma di 65 per anno, tale essendo il maggior numero di certificati risultanti dalla nota del GSE in data 10.2.2020.
Il Tribunale ha osservato che non vi era prova che la avesse venduto CP_1
tale maggior numero di certificati, ma al contrario, nella nota dell'8.4.2022, il GSE chiedeva la restituzione dei certificati emessi relativamente all'impianto fotovoltaico, specificandone anno di emissione e tipo, talché i certificati TEE I emessi erano 13 nel 2016, 16 nel 2017, 16 nel 2018, 16 nel 2019, 16 nel 2020 compresi, e 4 nel 2021. Dunque, nella precedente nota del 10.2.2020, alla richiesta pagina 6 di 13 del di conoscere il numero dei certificati emessi in relazione a ciascun Pt_1
impianto, il GSE aveva risposto indicando in 65 non il numero di certificati TEE tipo I emessi per ciascun anno (nulla deponendo in tal senso), ma il numero complessivo dei certificati emessi dal 2016 fino a quel momento.
In tutta evidenza, nessuna rilevanza ha, agli effetti di tale accertamento, alcuna compensazione fra controcrediti, trattata nel motivo di gravame.
La questione del numero dei certificati emessi sembra orami chiara anche alla difesa del che ha in appello giustificato la sua iniziale pretesa di 65 Pt_1
certificati per anno affermando di averla semplicemente basata sulla nota del
10.2.2020 del GSE.
Rimangono quindi non comprensibili, e comunque prive di rilevanza, le affermazioni contenute nell'ambito del terzo motivo di appello (p. 33), con il quale si impugna il rigetto della pretesa di 65 certificati di tipi I per anno invece di 17, per
<la assoluta infondatezza delle affermazioni del primo giudice. Riferisce quest'ultimo che “Per altro verso, parte attrice non ha provato l'avvenuto incasso da parte della convenuta di TEE di tipologia I in numero pari a 65 per anno”. Se parte attrice non ha provato l'incasso da parte del delle somme CP_1
evidenziate, è evidente che non poteva essere operata alcuna compensazione perché non vi erano né debiti né crediti. Questo dimostra ancora una volta la inconsistenza delle affermazioni del primo giudice>>.
5)Per il resto, la domanda del riguarda il versamento del 75% della somma Pt_1
che la ha ricavato dalla vendita dei TEE relativi all'impianto CP_1
fotovoltaico, avendo egli ricevuto solo, come è pacifico, il pagamento di euro
6.012,56.
All'interno del terzo motivo il ha dedotto che dalla nota del GSE Pt_1
dell'8.4.2022 emergerebbe che il valore degli 81 certificati emessi in relazione all'impianto fotovoltaico è di euro 35.507,78 (di cui il 75%, a lui spettante, pari ad euro 26.630,25), dunque superiore all'importo complessivo ricavato dalla vendita pagina 7 di 13 dei certificati indicato in euro 22.092,63 dalla nel proprio rendiconto CP_1
allegato alla memoria ex art. 183 c6 n.2) cpc;
tanto giustificherebbe la pretesa al pagamento, per la vendita dei certificati dell'impianto fotovoltaico, al netto di euro
6.012,65 già versati dalla non della somma di euro 11.424,19, CP_1
riconosciuta dalla controparte, ma della maggior somma di euro 20.473,70.
Sul punto il Tribunale non si è pronunciato.
La prospettazione del va disattesa. Pt_1
Gli importi indicati dal Gestore, associati, nel tempo, ai TEE, rappresentano, come si legge nella stessa nota dell'8.4.2022, una “valorizzazione” effettuata sulla base dei <prezzi di mercato annui (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative all'anno di emissione dei TEE oggetto di recupero)>>, e non invece i prezzi ai quali i certificati sono stati eventualmente ed effettivamente venduti sul mercato. Come indicato sempre dal
GSE nella nota diretta al del 18.2.2020, il prezzo di vendita è, invece, Pt_1
definito nelle sessioni di scambio sul mercato, gestite dal Gestore dei Mercati
Energetici, attraverso contrattazione bilaterali, cui il GSE è estraneo.
Con i docc. 34 e ss. la ha prodotto le quotazioni del GME relative ai CP_1
TEE negli anni in rilievo, che indicano i prezzi minimi, massimi e medi, rispetto ai quali i prezzi effettivi per i quali la ha venduto i certificati, come CP_1
emergenti dai rendiconti da essa prodotti, non mostrano scollamenti rilevante, mai peraltro neppure specificato dal Questi, d'altronde, ha nelle sue difese Pt_1
indicato, per ciascun trimetre, gli importi pretesi per le vendite dei certificati in questione, per complessivi euro 52.396,61, senza alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione.
6)Il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento del 75% del ricavato dalla vendita del TEE relativi all'impianto fotovoltaico (come si è detto, euro 11.424,19 secondo l'appellata, o euro 20.473,70 secondo l'appellante), ritenendo fondata l'eccezione sollevata dalla la quale, al fine di paralizzare la pretesa CP_1
pagina 8 di 13 del ha esposto che il GSE, annullata l'autorizzazione relativa allo schermo Pt_1
termico, le aveva richiesto, con nota del 9.1.2019, la restituzione, all'interno del più ampio importo ricomprendente anche altri clienti della di euro CP_1
9.448,00 relativa a TEE del ed anche che, pure in relazione all'impianto Pt_1
fotovoltaico, il 31.3.2021 il GSE aveva sospeso il riconoscimento dei TEE, successivamente annullato e quindi seguito dalla richiesta, in data 8.4.2022, di restituzione del valore dei certificati emessi pari ad euro 35.570,78.
Il Tribunale ha ritenuto che <Allo stato, e sino a quando e se i provvedimenti emessi da GSE non saranno annullati in via giurisdizionale con decisione irrevocabile, i crediti affermati da parte attrice – in misura peraltro eccessiva, come pare aver riconosciuto la spessa (si raffronti il petitum indicato Parte_1
nell'atto introduttivo e quello esposto nei più recenti scritti difensivi) non saranno esigibili, non potendosi escludere – nell'ipotesi di rigetto dei ricorsi presentati da
– un'azione restitutoria della convenuta (che sul punto ha formulato CP_1
riserva), posto che i contratti inter partes subordinano le remunerazioni al «buon fine» della procedura necessaria al conseguimento e alla monetizzazione dei benefici energetici (v. la penultima riga della prima pagina del contratto 2 dicembre 2013 e il punto4 del contratto 10 febbraio 2016), sì che il rischio Parte d'impresa assunto dalla deve ritenersi limitato al dispendio di attività senza risultato e certo non assicura alla cliente di percepire o trattenere somme anche in ipotesi di recupero da parte di GSE di titoli indebitamente versati>>.
L'appellante, con il secondo e quarto motivo di appello, sostiene che non fosse applicabile alcuna compensazione del suo credito con quello vantato dalla CP_1
per la restituzione del valore dei certificati di entrambi gli impianti, richiesta
[...]
dal GSE alla . CP_1
Deduce inoltre che tenuta alla consegna al GSE di tutta la documentazione, anche quella integrativa richiesta dal Gestore, era la sola quale Soggetto CP_1
Proponente ai sensi della normativa di settore.
pagina 9 di 13 Osserva la Corte che il Tribunale non ha dichiarato il credito del CI estinto, né in tutto né in parte, per compensazione con il credito della ad CP_1
essere tenuta indenne del in conseguenza alla richiesta del GSE di Pt_1
restituzione del valore dei certificati emessi. D'altronde, il credito alla ripetizione della verso il diventerà esigibile (e la compensazione, CP_1 Pt_1
applicabile) solo quando la società avrà effettivamente restituito al GSE le somme da questo richiestele.
Piuttosto, il primo giudice ha osservato che la documentazione in atti dimostrava come fosse imputabile al la mancata consegna della documentazione Pt_1
integrativa richiesta dal GSE alla , da quest'ultima a sua volta CP_1
prontamente richiesta al il provvedimento di revoca anche della Pt_1
autorizzazione relativa all'impianto fotovoltaico, adottato dal GSE per la mancata consegna di detta documentazione, dava contezza dell'inadempimento del Pt_1
il che giustificava il mancato versamento del 75% del prezzo di vendita dei certificati, e ciò anche in considerazione della previsione contrattuale secondo la quale detto versamento sarebbe avvenuto solo <a buon fine della procedura necessaria al conseguimento e alla monetizzazione dei titoli energetici>>.
L'appellante non ha messo in discussione di potere del GSE di avanzare la richiesta di documentazione integrativa;
peraltro la menzionata sentenza del TAR, pronunciata su ricorso della contro la revoca della autorizzazione CP_1
della RVC dello schermo termico, ha condivisibilmente osservato che il Gestore ha un potere immanente di verificare la spettanza dei benefici per tutta la durata del rapporto di incentivazione;
che l'ammissione al beneficio è infatti priva di stabilità
e viene meno in caso di accertamento di violazioni che danno luogo alla decadenza degli incentivi in precedenza riconosciuti;
che il Gestore ha pertanto un potere di controllo dell'effettiva realizzazione dei progetti di efficientamento energetico, essendo i benefici concessi in una prima fase sulla base delle sole autodichiarazioni pagina 10 di 13 allegate, delle quali esso può controllare la veridicità richiamando tutta la documentazione il risulti a tal fine utile.
L'appellante neppure ha preso specifica posizione in merito alla ricostruzione fattuale operata dal Tribunale quanto alla richiesta di documentazione integrativa da parte del GSE, alla tempestività con cui la ha girato tale richiesta CP_1
al e alla incompletezza della documentazione da questi trasmessa. Pt_1
Si tratta della nota del GSE del 30.3.2021 (doc. 25 appellata), contenente la dettagliata elencazione dei 19 documenti richiesti per lo svolgimento del suo potere di controllo.
Ad essa è seguita la pec del 16.4.2021 (doc. 26 appellata) con la quale la CP_1
ha trasmesso al in allegato, la nota del GSE del 30.3.2021, ed ha
[...] Pt_1
spiegato la documentazione da fornire.
Con nota del 7.10.2021 (doc. 5 appellante) il GSE, dato atto di aver ricevuto il
29.4.2021, dalla parte della documentazione richiesta, concedeva CP_1
termine di 30 giorni per la trasmissione dei documenti ancora mancanti, ossia autodichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Cliente Partecipante, Parte_1
relativa a documento di identità, titolo di disponibilità del bene presso il quale era stato realizzato l'intervento, dichiarazione non aver richiesto e impegno a non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento, e liberatoria per la richiesta dei TEE in favore del Soggetto Proponente;
documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto;
documentazione in merito alla marca e al modello degli inverter installati e la relativa conformità alle norma tecniche;
documentazione attestante l'inclinazione in gradi dei moduli fotovoltaici, documentazione atta a comprovare il rispetto dell'art. 9 c1 all. A delibera EEN 9/11.
Con pec del 5.11.2021 (doc. 47 appellata) la trasmetteva al GSE la CP_1
documentazione ad essa fornita dal Pt_1
pagina 11 di 13 Il 21.2.2022 (doc. 43 appellata) il GSE dichiarava la decadenza dei benefici di cui alla RVC relativa all'impianto fotovoltaico in ragione del fatto che non le era stata trasmessa la documentazione indicata nella precedente nota del 7.10.2021.
Il non ha mai allegato di avere trasmesso alla , che gliene Pt_1 CP_1
aveva fatta richiesta, tutta la documentazione indicata dal GSE, e si è limitato a sostenere che non spettasse a lui trasmetterla.
Tale assunto è in tutta evidenza infondato poiché l'autodichiarazione sopra menzionata avrebbe dovuto essere resa da lui, ed era lui ad essere in possesso della documentazione tecnica relativa alle caratteristiche del suo impianto;
egli avrebbe dovuto inviare tale documentazione alla perché questa potesse CP_1
trasmetterla al GSE.
La condotta omissiva del integra, allora, un inadempimento del contratto Pt_1
concluso dalla laddove viola l'obbligazione di cooperare con la CP_1
consegnandole tutta la documentazione a questa richiesta dal GSE, CP_1
necessaria per il conseguimento definitivo del risultato economico dell'operazione,
e la realizzazione dell'interesse, comune alle parti le quali avrebbero suddiviso fra loro il prezzo di vendita dei certificati.
Ad avviso della Corte, come ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi che la CP_1
si è avvalsa legittimamente e secondo buona fede dell'eccezione di
[...]
inadempimento, sospendendo l'esecuzione della propria prestazione di versamento del prezzo di certificati energetici già venduti, in attesa della definitività del Parte_ provvedimento amministrativo di revoca della autorizzazione della relativa all'impianto fotovoltaico, provvedimento che risulta anch'esso impugnato dinanzi al TAR (NRG 4494/22), senza che sia noto l'esito del giudizio. Tale revoca, come si è detto, ha fatto venir meno l'ammissione del al beneficio, ammissione Pt_1
che costituisce il presupposto perché venga proseguita, da parte della , CP_1
l'esecuzione del contratto, e comporta inoltre l'obbligo della di CP_1
corrispondere al GSE il valore di tutti i certificati energetici venduti, tanto quelli pagina 12 di 13 oggetto di causa, per i quali il pagamento del 75% del prezzo ricavato al Pt_1
non è ancora avvenuto, quanto quelli per i quali il 75% del prezzo è stato già versato, con conseguente diritto della , una volta soddisfatto il CP_1
Gestore, ad essere tenuta indenne dal Pt_1
4)Le spese di lite del rado, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
titolare della ditta individuale nei confronti della
[...] Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.1325/24. Controparte_1
Condanna il a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida Pt_1
in euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del APPELLANTE di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Consigliere rel.
MAcolomba Giuliano Il Presidente
MA IS DO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. MA IS DO Presidente dott. MAcolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 985/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GESMUNDO VALENTINA
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTIN SABRINA Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per il Pt_1 <<non essendo parte processuale, chiede che l'ill.ma corte di appello voglia preliminarmente, ai sensi dell'art. 210 cpc, disporre l'acquisizione della sentenza e o degli atti causa afferenti i procedimenti incardinati dal nei confronti gse dinanzi al tar lazio controparte_1 aventi n. rg. 15267 2018 4494 2022 cui esiti appaiono rilevanti per la definizione presente controversia tutte le argomentazioni già dedotte in dalle parti costituite. il tutto, salva possibilità sospensione del giudizio, ex art. 295 cpc attesa decisione tribunale amministrativo ove non ancora raggiunta. ogni caso, accoglimento dei motivi d'appello ed riforma 1325 2024 emessa bologna, ii sezione civile, nell'ambito giudizio n.r.g.533 2021, l'ecc.ma bologna voglia:<>
a-) Accertare e dichiarare l'esistenza e validità dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la ed il in relazione alle posizioni aventi rispettivamente RVC Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 13 nn.0327522120214R095 e RVC 0327522120216R129, con specifico riferimento ai certificati bianchi effettivamente spettanti alla società appellante in base ai contratti in essere. In accoglimento della domanda così come formulata, accertare e dichiarare che la Parte_1 è creditrice nei confronti della società della somma di € 32.159,64, - o di
[...] Controparte_1 quella altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine processuale o nella misura indicata dalla stessa società convenuta nei propri scritti difensivi- in quanto parte appellata ha trattenuto indebitamente le somme legittimamente spettanti all'odierna appellante derivanti dai contratti in essere con la società convenuta. b-) Conseguentemente e per l'effetto, condannare- per tutti i motivi indicati nella narrativa del libello introduttivo-il al pagamento della somma di € 32.159,64 o in quella altra maggiore o CP_1 minore che dovesse risultare nel corso del giudizio o nella somma indicata dalla stessa società appellata come somma dovuta, oltre il riconoscimento, in favore della di tutte le Parte_1 ulteriori somme maturate nel corso del giudizio, in uno agli interessi come per legge. c-) Con condanna della convenuta al pagamento degli onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre accessori di legge>>
per la CP_1
<< - nel merito, rigettare l'appello proposto da con l'atto di Parte_1 citazione notificato in data 10.06.2024 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna n. 1325/2024 emessa in data 25.04.2024, pubblicata in data 06.05.2024, notificata in data 11.05.2024, poiché manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni domanda e/o azione dell'Appellante, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
- con riferimento alle istanze istruttorie, rigettare la richiesta di CTU, poiché inammissibile in quanto palesemente esplorativa e, comunque, inutile poiché superata dalla nota prot. n. GSE/P20220010010 del 08.04.2022. Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) titolare della ditta individuale conveniva Parte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna la Controparte_1
L'attore esponeva di avere installato, sui terreni di sua proprietà in Terlizzi, dapprima un impianto denominato “schermo termico”, e poi un impianto fotovoltaico, entrambi destinati a produrre energia elettrica. Al fine di vendere l'energia elettrica prodotta e di gestire il portafoglio titoli di efficienza energetica -
TEE o certificati bianchi-, aveva ha stipulato con la , società di servizi CP_1
energetici (SEE o ESCO), due distinti contratti, il primo, del 2.12.2013, relativo allo “schermo termico” (di cui alla autorizzazione della RVC n.
0327522120214R095 scheda tecnica 39E), ed il secondo, del 10.2.2016, relativo pagina 2 di 13 all'impianto fotovoltaico (di cui all'autorizzazione della RVC n.
0327522120216R129, scheda tecnica 7T).
Il primo contratto aveva ad oggetto «l'incarico di operare per suo conto nei confronti di tutte le Autorità e di tutti gli Enti preposti, allo scopo di gestire
(aggregazione progetti, rendicontazione, maturazione, raccolta, negoziazione, monetizzazione) il portafoglio titoli di efficienza energetica derivante dall'intervento schermo termico scheda 39E del GSE di cui ha diritto secondo la
Normativa vigente (DM 20/7/04 e s.m.i.)…Per tale attività al Cliente spetterà, a buon fine di tutta la procedura, il 70% (settanta per cento) del ricavato dalla vendita dei titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), al netto di bolli e commissioni. Incassato il ricavato, la SSE si impegna a versare a Cliente
l'impegno dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvenuto incasso».
Similmente, il secondo incentivi economici legati all'efficienza energetica, in particolare consulenza sul risparmio ottenibile, verifica del materiale da installare e gestione del processo per
l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) per
l'intervento di efficientamento energetico sopra individuato>>, con suddivisone del ricavo dalla vendita dei certificati bianchi in misura del 75% per il e Pt_1
del 25% della . CP_1
L'attore esponeva che la convenuta aveva cessato di versarle le somme ricavate dalla vendita dei certificati in relazione ad entrambi gli impianti a partire dal secondo semestre del 2018, e ciò nonostante che l'annullamento, da parte del GSE, dell'autorizzazione della RVC n. 0327522120214R095 fosse avvenuto solo il
28.9.2018.
Inoltre, dal secondo trimestre del 2016 in poi la gli aveva versato una CP_1
somma notevolmente inferiore poiché, secondo quanto affermato dal GSE nella lettera del 10.2.2020, i certificati bianchi TEE tipo I relativi all'impianto fotovoltaico erano in realtà 65 per anno, e non 17 per anno.
pagina 3 di 13 L'attore domandava quindi la condanna della al pagamento delle CP_1
somme indebitamente trattenute, pari, quanto ai TEE dello schermo termico, ad euro 2.371,44 relativamente al secondo e al terzo trimestre 2018, e ad euro
52.392,61 quanto all'impianto fotovoltaico sino al quarto trimestre 2020, essendo egli receduto dai contratti il 27.5.2020. In comparsa conclusionale riduceva la pretesa complessiva di euro 54.764,05 ad euro 32.159,64.
Costituitasi la convenuta, con sentenza n. 1325/24 il Tribunale rigettava le domande attoree.
Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendo l'accoglimento delle Pt_1
domande da lui proposte.
Costituitasi la per resistere all'impugnazione, rigettata l'istanza ex CP_1
art. 283 cpc, la causa veniva trasmessa al collegio in esito all'udienza del
21.10.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Si osserva preliminarmente che non va dato ingresso alle istanze ex art. 210 cpc dell'appellante. Infatti, la sentenza del TAR Lazio - Roma emessa nel procedimento NRG 15267/18 è stata già prodotta dall'appellata con la comparsa conclusionale, mentre non vi è prova che sia stato definito il procedimento NRG
4494/22.
Non può farsi luogo alla sospensione del giudizio ex art. 295 cpc poiché i giudizi amministrativi riguardano parti diverse (
contro
GSE e Ministero CP_1
dello Sviluppo Economico), talché quanto ivi accertato non potrà costituire giudicato per le parti di questo procedimento.
Nelle conclusioni, l'appellante non ha reiterato la richiesta di CTU avanzata in primo grado <per quantificare le somme dovute dalla società alla CP_1
in ragione del fatto, dedotto in atti e non contestato, che dal Parte_1
secondo trimestre 2018, la società convenuta non ha più versato in favore di quella attorea alcuna somma derivante dall'impianto fotovoltaico, in ragione che i certificati posseduti dalla sono diversi rispetto a quelli Parte_1
pagina 4 di 13 sempre rendicontati nonché risultano essere stati praticati prezzi diversi rispetto a quelli emergenti dal listino prezzi del mercato elettrico nazionale che qui si depositano>>.
In ogni caso si osserva che ai fini del decidere non occorre dar luogo ad alcuna attività peritale.
3)L'appello non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla somma domandata in relazione ai certificati dello schermo termico, il primo giudice ha osservato che il oneratovi, non aveva provato Pt_1
che fosse avvenuto alcun incasso per la vendita dei certificati a partire dal secondo semestre 2018. Al contrario, era emerso positivamente che, anche se solo il
28.9.2918 era stato annullato l'accoglimento della RVC n. 0327522120214R095, già il 18.6.2018 il GSE aveva comunicato alla (che ne aveva dato CP_1
subito avviso al il 20.6.2018), la richiesta di documentazione integrativa, Pt_1
informandola altresì che l'emissione dei TEE era stata sospesa cautelativamente a partire dal 30.6.2018 e rappresentando che dopo il 31 marzo 2018 non erano più stati emessi TEE (v. nota 28 giugno 2018 di GSE, doc. 6 di parte convenuta).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante mostra di non mettere più in dubbio l'accertamento della mancata vendita di detti certificati dopo marzo 2018.
Non vi è stato alcun riconoscimento da parte della di avere incassato CP_1
alcuna somma per la vendita dei certificati dello schermo termico dopo marzo 2018
e, come sopra indicato, ciò è documentalmente confermato dalla comunicazione dello stesso GSE.
Dunque, contrariamente a quanto sostiene il relativamente ai certificati Pt_1
dello schermo termico nulla è dovuto, e ciò non per effetto di una non meglio specificata compensazione con controcrediti della , della quale tratta il CP_1
motivo di gravame, ma per il semplice fatto che non sono stati più venduti certificati successivamente al primo trimestre 2018. D'altronde il contratto (punto
4) non prevedeva, pacificamente, alcuna obbligazione di pagamento della CP_1
pagina 5 di 13 se non a condizione del <buon fine della procedura necessaria al CP_1
conseguimento ed alla monetizzazione dei benefici energetici>>.
Nell'ambito del primo motivo di appello si introduce il tema della addebitabilità non al ma alla della revoca dell'approvazione della RVC Pt_1 CP_1
dello schermo termico (confermata dal TAR, dopo il rigetto della sospensiva in data 30.1.2019, con sentenza pubblicata il 31.12.2024, prodotta dalla appellata con la comparsa conclusionale,), poiché, secondo l'appellante, la <non è CP_1
stata in grado di fornire la documentazione richiesta nei tempi imposti dall'ente regolatore del mercato e non è stata in grado di gestire il contratto in essere>>.
La questione, dedotta anche negli altri motivi di appello, relativi ai certificati dell'impianto fotovoltaico, è irrilevante quanto alla domanda proposta con riguardo allo schermo termico, domanda che è non di risarcimento del danno da lucro cessante per inadempimenti della che avrebbero reso impossibile la CP_1
vendita di tali certificati, ma di adempimento dell'obbligazione di pagamento della prevista percentuale del ricavato, la quale, come si è detto, presuppone l'effettiva vendita dei certificati in quesitone, che tuttavia non è avvenuta.
4) I rimanenti motivi di gravame riguardano i certificati relativi all'impianto fotovoltaico.
Il terzo motivo riguarda il rigetto della domanda di pagamento degli importi asseritamente dovuti per la vendita di certificati tipo TEE I relativi all'impianto fotovoltaico, in numero non di 17 per anno, ma di 65 per anno, tale essendo il maggior numero di certificati risultanti dalla nota del GSE in data 10.2.2020.
Il Tribunale ha osservato che non vi era prova che la avesse venduto CP_1
tale maggior numero di certificati, ma al contrario, nella nota dell'8.4.2022, il GSE chiedeva la restituzione dei certificati emessi relativamente all'impianto fotovoltaico, specificandone anno di emissione e tipo, talché i certificati TEE I emessi erano 13 nel 2016, 16 nel 2017, 16 nel 2018, 16 nel 2019, 16 nel 2020 compresi, e 4 nel 2021. Dunque, nella precedente nota del 10.2.2020, alla richiesta pagina 6 di 13 del di conoscere il numero dei certificati emessi in relazione a ciascun Pt_1
impianto, il GSE aveva risposto indicando in 65 non il numero di certificati TEE tipo I emessi per ciascun anno (nulla deponendo in tal senso), ma il numero complessivo dei certificati emessi dal 2016 fino a quel momento.
In tutta evidenza, nessuna rilevanza ha, agli effetti di tale accertamento, alcuna compensazione fra controcrediti, trattata nel motivo di gravame.
La questione del numero dei certificati emessi sembra orami chiara anche alla difesa del che ha in appello giustificato la sua iniziale pretesa di 65 Pt_1
certificati per anno affermando di averla semplicemente basata sulla nota del
10.2.2020 del GSE.
Rimangono quindi non comprensibili, e comunque prive di rilevanza, le affermazioni contenute nell'ambito del terzo motivo di appello (p. 33), con il quale si impugna il rigetto della pretesa di 65 certificati di tipi I per anno invece di 17, per
<la assoluta infondatezza delle affermazioni del primo giudice. Riferisce quest'ultimo che “Per altro verso, parte attrice non ha provato l'avvenuto incasso da parte della convenuta di TEE di tipologia I in numero pari a 65 per anno”. Se parte attrice non ha provato l'incasso da parte del delle somme CP_1
evidenziate, è evidente che non poteva essere operata alcuna compensazione perché non vi erano né debiti né crediti. Questo dimostra ancora una volta la inconsistenza delle affermazioni del primo giudice>>.
5)Per il resto, la domanda del riguarda il versamento del 75% della somma Pt_1
che la ha ricavato dalla vendita dei TEE relativi all'impianto CP_1
fotovoltaico, avendo egli ricevuto solo, come è pacifico, il pagamento di euro
6.012,56.
All'interno del terzo motivo il ha dedotto che dalla nota del GSE Pt_1
dell'8.4.2022 emergerebbe che il valore degli 81 certificati emessi in relazione all'impianto fotovoltaico è di euro 35.507,78 (di cui il 75%, a lui spettante, pari ad euro 26.630,25), dunque superiore all'importo complessivo ricavato dalla vendita pagina 7 di 13 dei certificati indicato in euro 22.092,63 dalla nel proprio rendiconto CP_1
allegato alla memoria ex art. 183 c6 n.2) cpc;
tanto giustificherebbe la pretesa al pagamento, per la vendita dei certificati dell'impianto fotovoltaico, al netto di euro
6.012,65 già versati dalla non della somma di euro 11.424,19, CP_1
riconosciuta dalla controparte, ma della maggior somma di euro 20.473,70.
Sul punto il Tribunale non si è pronunciato.
La prospettazione del va disattesa. Pt_1
Gli importi indicati dal Gestore, associati, nel tempo, ai TEE, rappresentano, come si legge nella stessa nota dell'8.4.2022, una “valorizzazione” effettuata sulla base dei <prezzi di mercato annui (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative all'anno di emissione dei TEE oggetto di recupero)>>, e non invece i prezzi ai quali i certificati sono stati eventualmente ed effettivamente venduti sul mercato. Come indicato sempre dal
GSE nella nota diretta al del 18.2.2020, il prezzo di vendita è, invece, Pt_1
definito nelle sessioni di scambio sul mercato, gestite dal Gestore dei Mercati
Energetici, attraverso contrattazione bilaterali, cui il GSE è estraneo.
Con i docc. 34 e ss. la ha prodotto le quotazioni del GME relative ai CP_1
TEE negli anni in rilievo, che indicano i prezzi minimi, massimi e medi, rispetto ai quali i prezzi effettivi per i quali la ha venduto i certificati, come CP_1
emergenti dai rendiconti da essa prodotti, non mostrano scollamenti rilevante, mai peraltro neppure specificato dal Questi, d'altronde, ha nelle sue difese Pt_1
indicato, per ciascun trimetre, gli importi pretesi per le vendite dei certificati in questione, per complessivi euro 52.396,61, senza alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione.
6)Il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento del 75% del ricavato dalla vendita del TEE relativi all'impianto fotovoltaico (come si è detto, euro 11.424,19 secondo l'appellata, o euro 20.473,70 secondo l'appellante), ritenendo fondata l'eccezione sollevata dalla la quale, al fine di paralizzare la pretesa CP_1
pagina 8 di 13 del ha esposto che il GSE, annullata l'autorizzazione relativa allo schermo Pt_1
termico, le aveva richiesto, con nota del 9.1.2019, la restituzione, all'interno del più ampio importo ricomprendente anche altri clienti della di euro CP_1
9.448,00 relativa a TEE del ed anche che, pure in relazione all'impianto Pt_1
fotovoltaico, il 31.3.2021 il GSE aveva sospeso il riconoscimento dei TEE, successivamente annullato e quindi seguito dalla richiesta, in data 8.4.2022, di restituzione del valore dei certificati emessi pari ad euro 35.570,78.
Il Tribunale ha ritenuto che <Allo stato, e sino a quando e se i provvedimenti emessi da GSE non saranno annullati in via giurisdizionale con decisione irrevocabile, i crediti affermati da parte attrice – in misura peraltro eccessiva, come pare aver riconosciuto la spessa (si raffronti il petitum indicato Parte_1
nell'atto introduttivo e quello esposto nei più recenti scritti difensivi) non saranno esigibili, non potendosi escludere – nell'ipotesi di rigetto dei ricorsi presentati da
– un'azione restitutoria della convenuta (che sul punto ha formulato CP_1
riserva), posto che i contratti inter partes subordinano le remunerazioni al «buon fine» della procedura necessaria al conseguimento e alla monetizzazione dei benefici energetici (v. la penultima riga della prima pagina del contratto 2 dicembre 2013 e il punto4 del contratto 10 febbraio 2016), sì che il rischio Parte d'impresa assunto dalla deve ritenersi limitato al dispendio di attività senza risultato e certo non assicura alla cliente di percepire o trattenere somme anche in ipotesi di recupero da parte di GSE di titoli indebitamente versati>>.
L'appellante, con il secondo e quarto motivo di appello, sostiene che non fosse applicabile alcuna compensazione del suo credito con quello vantato dalla CP_1
per la restituzione del valore dei certificati di entrambi gli impianti, richiesta
[...]
dal GSE alla . CP_1
Deduce inoltre che tenuta alla consegna al GSE di tutta la documentazione, anche quella integrativa richiesta dal Gestore, era la sola quale Soggetto CP_1
Proponente ai sensi della normativa di settore.
pagina 9 di 13 Osserva la Corte che il Tribunale non ha dichiarato il credito del CI estinto, né in tutto né in parte, per compensazione con il credito della ad CP_1
essere tenuta indenne del in conseguenza alla richiesta del GSE di Pt_1
restituzione del valore dei certificati emessi. D'altronde, il credito alla ripetizione della verso il diventerà esigibile (e la compensazione, CP_1 Pt_1
applicabile) solo quando la società avrà effettivamente restituito al GSE le somme da questo richiestele.
Piuttosto, il primo giudice ha osservato che la documentazione in atti dimostrava come fosse imputabile al la mancata consegna della documentazione Pt_1
integrativa richiesta dal GSE alla , da quest'ultima a sua volta CP_1
prontamente richiesta al il provvedimento di revoca anche della Pt_1
autorizzazione relativa all'impianto fotovoltaico, adottato dal GSE per la mancata consegna di detta documentazione, dava contezza dell'inadempimento del Pt_1
il che giustificava il mancato versamento del 75% del prezzo di vendita dei certificati, e ciò anche in considerazione della previsione contrattuale secondo la quale detto versamento sarebbe avvenuto solo <a buon fine della procedura necessaria al conseguimento e alla monetizzazione dei titoli energetici>>.
L'appellante non ha messo in discussione di potere del GSE di avanzare la richiesta di documentazione integrativa;
peraltro la menzionata sentenza del TAR, pronunciata su ricorso della contro la revoca della autorizzazione CP_1
della RVC dello schermo termico, ha condivisibilmente osservato che il Gestore ha un potere immanente di verificare la spettanza dei benefici per tutta la durata del rapporto di incentivazione;
che l'ammissione al beneficio è infatti priva di stabilità
e viene meno in caso di accertamento di violazioni che danno luogo alla decadenza degli incentivi in precedenza riconosciuti;
che il Gestore ha pertanto un potere di controllo dell'effettiva realizzazione dei progetti di efficientamento energetico, essendo i benefici concessi in una prima fase sulla base delle sole autodichiarazioni pagina 10 di 13 allegate, delle quali esso può controllare la veridicità richiamando tutta la documentazione il risulti a tal fine utile.
L'appellante neppure ha preso specifica posizione in merito alla ricostruzione fattuale operata dal Tribunale quanto alla richiesta di documentazione integrativa da parte del GSE, alla tempestività con cui la ha girato tale richiesta CP_1
al e alla incompletezza della documentazione da questi trasmessa. Pt_1
Si tratta della nota del GSE del 30.3.2021 (doc. 25 appellata), contenente la dettagliata elencazione dei 19 documenti richiesti per lo svolgimento del suo potere di controllo.
Ad essa è seguita la pec del 16.4.2021 (doc. 26 appellata) con la quale la CP_1
ha trasmesso al in allegato, la nota del GSE del 30.3.2021, ed ha
[...] Pt_1
spiegato la documentazione da fornire.
Con nota del 7.10.2021 (doc. 5 appellante) il GSE, dato atto di aver ricevuto il
29.4.2021, dalla parte della documentazione richiesta, concedeva CP_1
termine di 30 giorni per la trasmissione dei documenti ancora mancanti, ossia autodichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Cliente Partecipante, Parte_1
relativa a documento di identità, titolo di disponibilità del bene presso il quale era stato realizzato l'intervento, dichiarazione non aver richiesto e impegno a non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento, e liberatoria per la richiesta dei TEE in favore del Soggetto Proponente;
documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto;
documentazione in merito alla marca e al modello degli inverter installati e la relativa conformità alle norma tecniche;
documentazione attestante l'inclinazione in gradi dei moduli fotovoltaici, documentazione atta a comprovare il rispetto dell'art. 9 c1 all. A delibera EEN 9/11.
Con pec del 5.11.2021 (doc. 47 appellata) la trasmetteva al GSE la CP_1
documentazione ad essa fornita dal Pt_1
pagina 11 di 13 Il 21.2.2022 (doc. 43 appellata) il GSE dichiarava la decadenza dei benefici di cui alla RVC relativa all'impianto fotovoltaico in ragione del fatto che non le era stata trasmessa la documentazione indicata nella precedente nota del 7.10.2021.
Il non ha mai allegato di avere trasmesso alla , che gliene Pt_1 CP_1
aveva fatta richiesta, tutta la documentazione indicata dal GSE, e si è limitato a sostenere che non spettasse a lui trasmetterla.
Tale assunto è in tutta evidenza infondato poiché l'autodichiarazione sopra menzionata avrebbe dovuto essere resa da lui, ed era lui ad essere in possesso della documentazione tecnica relativa alle caratteristiche del suo impianto;
egli avrebbe dovuto inviare tale documentazione alla perché questa potesse CP_1
trasmetterla al GSE.
La condotta omissiva del integra, allora, un inadempimento del contratto Pt_1
concluso dalla laddove viola l'obbligazione di cooperare con la CP_1
consegnandole tutta la documentazione a questa richiesta dal GSE, CP_1
necessaria per il conseguimento definitivo del risultato economico dell'operazione,
e la realizzazione dell'interesse, comune alle parti le quali avrebbero suddiviso fra loro il prezzo di vendita dei certificati.
Ad avviso della Corte, come ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi che la CP_1
si è avvalsa legittimamente e secondo buona fede dell'eccezione di
[...]
inadempimento, sospendendo l'esecuzione della propria prestazione di versamento del prezzo di certificati energetici già venduti, in attesa della definitività del Parte_ provvedimento amministrativo di revoca della autorizzazione della relativa all'impianto fotovoltaico, provvedimento che risulta anch'esso impugnato dinanzi al TAR (NRG 4494/22), senza che sia noto l'esito del giudizio. Tale revoca, come si è detto, ha fatto venir meno l'ammissione del al beneficio, ammissione Pt_1
che costituisce il presupposto perché venga proseguita, da parte della , CP_1
l'esecuzione del contratto, e comporta inoltre l'obbligo della di CP_1
corrispondere al GSE il valore di tutti i certificati energetici venduti, tanto quelli pagina 12 di 13 oggetto di causa, per i quali il pagamento del 75% del prezzo ricavato al Pt_1
non è ancora avvenuto, quanto quelli per i quali il 75% del prezzo è stato già versato, con conseguente diritto della , una volta soddisfatto il CP_1
Gestore, ad essere tenuta indenne dal Pt_1
4)Le spese di lite del rado, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
titolare della ditta individuale nei confronti della
[...] Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.1325/24. Controparte_1
Condanna il a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida Pt_1
in euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del APPELLANTE di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Consigliere rel.
MAcolomba Giuliano Il Presidente
MA IS DO
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