Articolo 2 della Legge 27 luglio 1956, n. 767
Articolo 1
Versione
15 agosto 1956
Art. 2.
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 32 dello Stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti o promuovere e sostenere iniziative intese allo ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Entrata in vigore il 15 agosto 1956