Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1343/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 16/01/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1343/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , in proprio e quale genitore Parte_1 CodiceFiscale_1 di cod. fisc. , rappresentata e difesa Per_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Antonino Maio,
- attrice -
contro
:
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Maria Grazia Bertilone,
- convenuta - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Sono presenti l'Avv. Antonino Maio, nell'interesse di in proprio e Parte_1
n.q. di genitore di e l'Avv. Maria Grazia Bertilone, nell'interesse Per_1 dell' Discutono oralmente la causa, Controparte_1 insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore di ha agito Per_1 nei confronti dell' per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal figlio per l'omessa diagnosi di invaginazione intestinale da parte dei medici che l'hanno avuto in cura, le cui condotte ne hanno causato l'aggravamento delle condizioni, determinando la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza, con esiti di invalidità.
Rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio e di chiamata del terzo, la causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – In via pregiudiziale si osserva che, esaminando le cartelle cliniche allegate in citazione, è emersa l'esistenza, in vita, del padre del minore Per_1
L'azione è stata esperita soltanto dalla madre, laddove l'art. 320, comma 1, c.c. stabilisce che di regola la rappresentanza del minore deve essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, salvo che non si verta in uno dei casi di esclusione ivi previsti.
La giurisprudenza di legittimità, sia pur in un precedente piuttosto risalente (Cass.
Civ., sez. III, sent. 15 dicembre 1980, n. 6503), non smentito da successivi arresti e, anzi, costituente ormai un principio di diritto vivente, ha affermato che «l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno subito da un figlio minore, in quanto diretta al recupero di somme ed alla reintegrazione del patrimonio leso, e atto di ordinaria amministrazione e può perciò essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore, ai sensi dell'art 320 cod. civ.». La ratio sottesa a tale conclusione è stata ravvisata nel fatto che l'azione risarcitoria è diretta alla reintegrazione della condizione patrimoniale del minore e quindi non necessità di autorizzazione da parte del giudice. Nulla deve disporsi, pertanto, ai sensi dell'art. 182 del codice di procedura civile.
3. – Si osserva, ancòra, che la memoria depositata dalla ricorrente in data 26 febbraio 2024, pur essendo rubricata quale “Memoria n. 1”, in realtà, contrariamente alle considerazioni dell' di è ammissibile in quanto riconducibile alla CP_2 CP_1 previsione dell'art. 171 ter, comma 2, n. 2, c.p.c., avendo la ricorrente formulato richieste istruttorie. Alla luce del dato sostanziale, l'intitolazione è evidentemente frutto di un mero errore materiale.
4. – Sempre in via pregiudiziale, è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda.
Per vero, l'art. 8, comma 3, della legge 24/2017, il giudizio in materia di responsabilità medica è introdotto con ricorso nelle forme del rito semplificato di cognizione. Il codice di rito non prevede che l'introduzione della causa a mezzo di atto di citazione integri una causa di improcedibilità della domanda. Attesa
l'abrogazione con effetto retroattivo dell'art. 183-bis c.p.c., la fattispecie è attualmente regolata dall'art. 171-bis, comma 4, c.p.c., a mente del quale “il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione”. Peraltro, nella versione vigente ratione temporis, la norma in esame stabiliva che “Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore […] indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter”.
Come correttamente sottolineato dalla relazione illustrativa al d.lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha ulteriormente novato la normativa processuale, una volta depositate le memorie integrative non appare più necessario convertire il rito, essendo il giudizio ormai in fase avanzata. Ciò vale vieppiù nel caso di specie, essendo la causa matura per la decisione ed avendo le parti beneficiato della disciplina, maggiormente garantista, propria del rito ordinario che, tra le altre cose, potrebbe benissimo essere disposto – anche d'ufficio – laddove la controversia sia stata instaurata nelle forme del procedimento semplificato (cfr. art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.).
5. – La domanda risarcitoria è parzialmente fondata.
5.1. – I fatti di causa si sono verificati tra il 19 ed il 20 novembre 2021, nel vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24.
L'art. 7 della citata disciplina prevede che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
In ipotesi di responsabilità medica, la giurisprudenza di legittimità, recuperando la differenza fra obbligazioni di mezzi e di risultato, ha affermato che la guarigione – ancorché non sia l'oggetto dell'obbligazione – integri la causa concreta del contratto tra medico e paziente, derivandone la necessità che la parte danneggiata provi altresì il rapporto di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione dell'interesse finale, individuato nel recupero della salute. Il danno, dunque, “è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio” (Cass. Civ. sez. III, sent. 5 - 26 luglio 2017, n. 18392).
Nel caso di specie, gli elementi costitutivi della fattispecie (condotta dolosa o colposa del medico, nesso di causalità e lesione dell'interesse finale) sono stati sostanzialmente ammessi dalla convenuta, che nella propria comparsa di costituzione ha affermato che “è di tutta evidenza che il danno riportato dal minore Per_1 va ricondotto, sotto il profilo del nesso causale, alle condotte omissive della Dr.ssa
[...] CP_3 sia come pediatra di libera scelta sia di medico del P.I.P.P.” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta). Sono, perciò, da ritenersi provati ai sensi dell'art. 115, comma 1, del codice di procedura civile.
A differente conclusione non conduce la circostanza che la parte abbia ritenuto Contr
“esclusa la responsabilità dell' e dei ” (ibidem), sul presupposto che la Controparte_4 pediatra che ha visitato il bambino fosse anche quella di libera scelta della madre del minore, sia perché tale assunto non è giuridicamente condivisibile nella misura in cui non è stato contestato – agli effetti di cui all'art. 1228 c.c. – il rapporto di servizio del personale medico con il P.I.P.P. (punto di primo intervento pediatrico) che fa capo all' , sia perché la non contestazione concerne i fatti e non gli Parte_2 aspetti di diritto.
L'esistenza del danno e del collegamento eziologico con il personale sanitario dell' di emerge, peraltro, dalla relazione a firma del dott. CP_2 CP_1 Per_2
e del dott. che hanno ricoperto l'incarico di c.t.u. nel
[...] Persona_3 procedimento di a.t.p. iscritto al n. 73/2023 r.g. e che, sulla base di un'articolata, logica e chiara illustrazione degli aspetti medico-legali della vicenda, hanno evidenziato che «la sola sintomatologia sfumata presentata dal neonato e dichiarata in sede di
PPIP intorno alle ore 13:00, verosimilmente in fase di remissione clinica anche in considerazione della terapia antipiretica assunta, così come dichiarato dalla madre, difficilmente avrebbe potuto indurre un sospetto clinico di intussuscezione;
l'eventuale effettuazione di una accurata indagine anamnestica in relazione alla durata, all'epoca di insorgenza ed alla intermittenza sintomatologica, avrebbe potuto indurre un sospetto clinico tale da richiedere approfondimenti specifici presso un distretto ospedaliero, in considerazione di una ipotetica e non prevedibile diagnosi la quale, comunque, avrebbe necessitato un monitoraggio specialistico che, molto difficilmente avrebbe modificato e/o anticipato ulteriormente quanto successivamente verificatosi;
inoltre, il danno oggettivo isto-patologico, non permette di ricondurre all'epoca di presentazione in sede di PPIP, il verosimile iniziale danno ischemico parietale, da considerare ancora reversibile anche nel momento della presentazione in sede di Pronto Soccorso ospedaliero presso il P.O. di Milazzo. Quest'ultimo aspetto di fondamentale importanza, permette di definire con “meno improbabilità che non” che, laddove il minore fosse stato inviato in sede di Pronto Soccorso nelle prime ore pomeridiane, su consiglio del sanitario in servizio in sede di PPIP, e fosse stata posta diagnosi precocemente, il successo di un trattamento chirurgico di riduzione cruenta avrebbe avuto, in entrambi i casi, elevate possibilità di successo. Difatti, analizzando ancora la vicenda oggetto di causa, l'evento critico ed altamente sospetto per la diagnosi di invaginazione, in risposta allo specifico quesito “verificare se l'asserito ritardo di alcune ore nella diagnosi abbia determinato un significativo ed apprezzabile aggravamento delle condizioni dalle quali possano essere scaturite lesioni che non si sarebbero verificate ove la diagnosi fosse stata formulata poche ore prima”, risulta da considerare il riferito anamnestico della madre in sede di Pronto Soccorso Contr della struttura ospedaliera della resistente di , che avrebbe potuto e dovuto indurre i CP_1 sanitari a sottoporre il minore, quanto meno, ad un più dettagliato esame obiettivo ed, eventualmente, un approfondimento ecografico che, molto probabilmente, avrebbe consentito una diagnosi immediata del quadro di invaginazione, successivamente evoluto, con l'emissione di feci francamente sanguinolente intorno alle ore 02:51. Allo stesso tempo, dopo la diagnosi sospetta formulata, nessun tentativo atraumatico veniva effettuato in urgenza per tentare una riduzione dell'invaginato, ad esempio attraverso clisma di soluzione fisiologica tiepida sotto controllo ecografico. Volendo giustificare tale mancato trattamento, in considerazione di un alto rischio di complicanza, vista la persistenza di sintomatologia da più di 24 ore, in conformità a quanto previsto in ambito scientifico, appare francamente eccessivo ed incidente sulla tipologia della successiva terapia interventistica, il ritardo di ulteriori circa 7 ore per l'esecuzione di un trattamento chirurgico urgente, dopo la chiara presentazione clinica dell'invaginazione intestinale. Tale ritardo, visto il quadro anatomo-patologico ischemico parietale, risulta determinante nell'insuccesso della riduzione manuale incruenta tentata nel corso della procedura laparatomica e descritta come “Si applicano pezze calde e si attende. Si assiste ad una ripresa del colorito tranne per un tratto di circa
12 cm (ileo-colico) che permane di colorito scuro”».
Le superiori argomentazioni consentono di escludere l'esistenza di condotte estranee alla sfera di dominio e di responsabilità convenuta che abbiano da sole potuto produrre o aggravare le conseguenze pregiudizievoli del minore, fermo restando che le obbligazioni di natura risarcitoria hanno natura solidale (cfr. art. 2055 c.c.).
Il collegio peritale ha dunque concluso che «un tempestivo e più precoce percorso Contr diagnostico presso la struttura ospedaliera della resistente di , avrebbe determinato un CP_1 elevato grado di probabilità di successo di un trattamento chirurgico di riduzione incruenta potendosi, pertanto, attribuire a suddetto ritardo, la conseguente resezione del tratto ileo-ceco-colico di circa 12 cm, attuata nel corso dell'intervento chirurgico e valutabile a fini risarcitori medico-legali in misura pari e non superiore all'8% (otto per cento) in riferimento alla voce tabellare “Patologia stenotica lieve e/o da resezione non estesa;
sintomi e segni clinici lievi, opportunità di trattamento dietetico/farmacologico”».
5.2. – In ordine al quantum, va premesso che “al riguardo, non sembra inutile rammentare che in materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma
«consulenza percipiente» a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche;
atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2014, n. 22225)” (Cass. Civ., sez. III, sent. 26 febbraio 2019, n. 5487).
Sul punto, gli esiti dell'a.t.p. possono essere recepiti, anche ai sensi dell'art. 116
c.p.c., promanando da un collegio di periti nominati dall'organo giurisdizionale, connotato da imparzialità ed autorevolezza. Peraltro, le conclusioni dell'a.t.p. non sono state efficacemente contestate dalle parti.
Alle pagine 12, 13 e 14 dell'atto introduttivo del giudizio sono state enucleate talune circostanze che, ad avviso della parte danneggiata, avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione delle conseguenze pregiudizievoli. Il loro esame, tuttavia, ne evidenzia o l'infondatezza, per le ragioni compiutamente esposte dal collegio peritale che si è pronunciato in sede di accertamento tecnico preventivo
(cfr. punti 1, 3, 4 e 5), ovvero l'irrilevanza alla luce delle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici (cfr. punto 2). Anche l'affermazione secondo cui costoro non avrebbero indicato i motivi per i quali hanno ricondotto la fattispecie in esame nella voce “Patologia stenotica lieve e/o da resezione non estesa;
sintomi e segni clinici lievi, opportunità di trattamento dietetico/farmacologico” non appare apprezzabile, dal momento che non si evince la ragione per cui tale inquadramento non dovrebbe essere corretto. La produzione di una consulenza tecnica di parte contenente una valutazione difforme da quella dei consulenti tecnici d'ufficio non è una prova di quanto la parte danneggiata ha l'onere di dimostrare e non giustifica, anche alla luce dei pertinenti chiarimenti rassegnati sulle osservazioni delle parti, il richiamo del collegio peritale. 5.2.1. – A mente dell'art. 7 l. 17 marzo 2017, n. 24, “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria
è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Ancora in ordine al quantum, la norma prevede che il Giudice abbia riguardo alla “condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'art. 590 sexies del codice penale, introdotto dall'art. 6 della presente legge”, valorizzando il grado della colpa sotto il profilo della liquidazione.
Ciò posto, i periti, con argomentazioni logiche e congruenti, hanno riconosciuto un danno biologico «in misura pari e non superiore all'8%, in riferimento alla voce tabellare
“Patologia stenotica lieve e/o da resezione non estesa;
sintomi e segni clinici lievi, opportunità di trattamento dietetico/farmacologico”» (cfr. pag. 27 dell'allegato n. 6 dell'atto introduttivo), in relazione a «complessivi giorni 50 (cinquanta), necessitanti per la ripresa delle comuni attività proprie dell'età, prima della stabilizzazione degli esiti menomativi.
Tale temporanea invalidità può essere suddivisa così come segue:
- Giorni 10 (dieci) di invalidità temporanea assoluta.
- Giorni 10 (dieci) di invalidità temporanea parziale al 75%
- Giorni 10 (dieci) di invalidità temporanea parziale al 50%
- Giorni 20 (venti) di invalidità temporanea parziale al 25%» (ibidem).
Pertanto, il danno biologico, sulla base della tabella delle lesioni micropermanenti, va liquidato in € 17.433,74. Su tale importo, devono essere riconosciuti gli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 25 ottobre 2023 (giorno della notifica dell'atto introduttivo del giudizio) al soddisfo.
5.2.2. – Parte attrice ha inoltre focalizzato le proprie censure sulla personalizzazione del danno.
Nondimeno, non sono state allegate (né dimostrate) circostanze di fatto che possano giustificare il richiamo dei consulenti tecnici ai fini di una rivalutazione – pur a distanza di pochi mesi – del quadro clinico del minore. In ordine alla personalizzazione del danno, l'art. 139, comma 3, d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209, in relazione alle lesioni di lieve entità, prevede che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Il tenore della disposizione normativa è chiaro nell'escludere che la personalizzazione del danno sia automatica. Viceversa non sarebbe neanche logico continuare a discorrere di personalizzazione.
Per altro verso, la tabella delle lesioni micropermanenti quantifica il punto d'invalidità, stimando la totalità delle conseguenze derivanti dall'evento, sia oggettive che soggettive. Un eventuale incremento forfettario concreterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria, in violazione del disposto dell'art. 1223 c.c., da cui emerge la natura compensativa del risarcimento. Invero, il danno morale è presuntivamente correlato al danno biologico e, di conseguenza, dev'essere quantificato a mezzo della tabella, mezzo per orientare la valutazione equitativa, salvo che non emergano elementi di fatto ulteriori.
In altri termini, il valore tabellare ha come parametro di riferimento l'uomo medio, potendo il Giudice riconoscere la personalizzazione in concreto, ma non in maniera automatica. Pertanto, non solo le circostanze che determinano il riconoscimento di un risarcimento ulteriore devono essere allegate e dimostrate, ancorché per presunzioni semplici, ma devono avere natura specifica ed eccezionale, rendendo il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati dalla legge, rispetto alle conseguenze che normalmente derivano da eventi lesivi dello stesso grado in relazione a persone della stessa età. Ciò posto, la ricorrente non ha dimostrato né che i disturbi che affliggono il figlio derivino dal ritardo diagnostico e, al contempo, che siano conseguenza non ordinaria della patologia riscontrata dal collegio peritale.
Si ritiene, infine, che non possa essere liquidato un importo maggiore neanche facendo leva sull'asserito danno dinamico-relazionale, difficilmente integrabile in relazione alla tenera età del bambino.
6. – Considerato che la domanda è stata accolta soltanto in (minima) parte rispetto all'originaria richiesta di circa € 115.000,00, le spese devono essere compensate per intero ai sensi dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile.
Nondimeno, quelle relative alla fase decisionale devono essere porre a carico di in proprio e n.q. di genitore di ai sensi dell'art. 91, Parte_1 Per_1 comma 1, c.p.c., ultimo periodo, avendo quest'ultima rifiutato una proposta conciliativa che sarebbe stata più vantaggiosa rispetto all'esito del giudizio.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad €
260.000,00, secondo il criterio del petitum, salva la compensazione ex lege (art. 1243, comma 1, c.c.) con il controcredito risarcitorio.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1343/2023 R.G.A.C., così provvede: condanna l'
[...]
al pagamento, in favore di n.q. di genitore di Controparte_1 Parte_1
di € 17.433,74, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, Per_1
c.c. dal 25 ottobre 2023 al soddisfo;
compensa parzialmente le spese processuali e condanna in proprio e n.q. di genitore di al Parte_1 Per_1 pagamento in favore della convenuta della restante parte che liquida in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti