Articolo 22 della Legge 6 agosto 1990, n. 223
Articolo 21Articolo 23
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24 agosto 1990
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19 dicembre 1992
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8 settembre 2005
Art. 22. (Canoni e tasse) 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

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AGGIORNAMENTO (9)
IL d.l. 27 agosto 1993, n. 323 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto che" in sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi del presente articolo 22".
Entrata in vigore il 8 settembre 2005
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