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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE ET HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Federica Stoppani che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Roberto Delogu e Massimo Delogu per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Massimo Manfredonia che la rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Lucio Ghia che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_3 P.IVA_5
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 7957/2021 resa nel procedimento 84927/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione bancaria -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a Ruolo Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22276/2016 per l'importo di €
93.359,08 oltre accessori e spese emesso in favore di , cessionaria del credito CP_3 di la sulla base di fideiussione a prima richiesta a garanzia Controparte_1 dell'adempimento di obbligazioni assunte dalla nei Controparte_4 confronti della in forza dei rapporti di concessione automobilistica con la Controparte_1 stessa intrattenuti.
Cont Si costituiva contestando gli assunti di controparte. Nel corso del giudizio si costituivano
C.I.A. s.p.a come terza chiamata e come interventrice adesiva. Controparte_1
Il Tribunale con sentenza 7957/2021 così disponeva : “ respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo;
- condanna la
[...]
a versare alla tutte le Parte_2 Controparte_2 somme che quest'ultima è tenuta a pagare in forza della presente sentenza CP_3 per capitale, interessi e spese;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna l'opponente a rifondere alla terza intervenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e la terza chiamata”.
proponeva appello chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il Controparte_5 rigetto delle domande azionate con il giudizio monitorio.
Si costituivano tutte le appellate tranne . CP_3
Con provvedimento depositato il ventotto aprile 2025 era dichiarata l'interruzione per intervenuta liquidazione giudiziale dell'appellante.
Con istanza depositata il ventinove luglio 2025 il difensore di Controparte_2 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
[...]
La Corte fissava udienza per il ventidue settembre 2025 ore 13 e all'esito riservava la decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta l'istanza di estinzione.
A fronte di un provvedimento di interruzione depositato il ventotto aprile 2025, ritualmente comunicato in pari data a tutte le parti dalla Cancelleria come risulta dalle pec allegate al fascicolo telematico, non vi è stata infatti alcuna riassunzione nei termini perentori stabiliti dall'art. 307 c.p.c. e le parti non si sono presentate all'udienza fissata a seguito dell'istanza di estinzione la cui data è stata tempestivamente notificata tramite pec da parte di
[...]
CP_6
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE ET HE de Courtelary
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE ET HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Federica Stoppani che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Roberto Delogu e Massimo Delogu per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Massimo Manfredonia che la rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Lucio Ghia che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_3 P.IVA_5
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 7957/2021 resa nel procedimento 84927/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione bancaria -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a Ruolo Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22276/2016 per l'importo di €
93.359,08 oltre accessori e spese emesso in favore di , cessionaria del credito CP_3 di la sulla base di fideiussione a prima richiesta a garanzia Controparte_1 dell'adempimento di obbligazioni assunte dalla nei Controparte_4 confronti della in forza dei rapporti di concessione automobilistica con la Controparte_1 stessa intrattenuti.
Cont Si costituiva contestando gli assunti di controparte. Nel corso del giudizio si costituivano
C.I.A. s.p.a come terza chiamata e come interventrice adesiva. Controparte_1
Il Tribunale con sentenza 7957/2021 così disponeva : “ respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo;
- condanna la
[...]
a versare alla tutte le Parte_2 Controparte_2 somme che quest'ultima è tenuta a pagare in forza della presente sentenza CP_3 per capitale, interessi e spese;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna l'opponente a rifondere alla terza intervenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e la terza chiamata”.
proponeva appello chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il Controparte_5 rigetto delle domande azionate con il giudizio monitorio.
Si costituivano tutte le appellate tranne . CP_3
Con provvedimento depositato il ventotto aprile 2025 era dichiarata l'interruzione per intervenuta liquidazione giudiziale dell'appellante.
Con istanza depositata il ventinove luglio 2025 il difensore di Controparte_2 chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
[...]
La Corte fissava udienza per il ventidue settembre 2025 ore 13 e all'esito riservava la decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta l'istanza di estinzione.
A fronte di un provvedimento di interruzione depositato il ventotto aprile 2025, ritualmente comunicato in pari data a tutte le parti dalla Cancelleria come risulta dalle pec allegate al fascicolo telematico, non vi è stata infatti alcuna riassunzione nei termini perentori stabiliti dall'art. 307 c.p.c. e le parti non si sono presentate all'udienza fissata a seguito dell'istanza di estinzione la cui data è stata tempestivamente notificata tramite pec da parte di
[...]
CP_6
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE ET HE de Courtelary
3