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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/07/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.7.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1669/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 14/6/2019 vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Spera, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti attori contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli, come da mandato in atti,
convenuta
OGGETTO: furto autovettura e risarcimento danni
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per tutti i danni patiti dagli attori e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_2 suo legale appresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 14.031,06 per i danni alla
1 vettura, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
2)con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Assumevano gli attori di essere proprietari dell'autovettura BMW 316D tg. FC487ND, assicurata con la Compagnia di Assicurazioni con polizza n. 1/72459/30/103589735, e che CP_2 tra le ore 21,30 del giorno 1/8/2018 e le ore 00,30 del giorno 2/8/2018 avevano subito il furto di detta autovettura che era stata parcheggiata dal in data 1/8/18 alle ore 21,30 nei pressi del Parte_1 locale “Il Vinile” in Potenza.
Assumevano ancora gli attori che, nell'immediatezza del fatto, intervenivano i Carabinieri di
Potenza e che in data 2/8/2018 il provvedeva a denunciare il furto presso la Caserma dei Parte_1
Carabinieri di EL.
Deducevano ancora gli attori che in data 4/8/2018 l'autovettura veniva ritrovata dai Carabinieri di
Bella, priva però di sportelli anteriori e posteriori, sia di destra che di sinistra, di sedili anteriori e posteriori, di cofano anteriore e posteriore, di targa posteriore, di fanaleria posteriore e di componenti elettroniche, il tutto come meglio descritto nel verbale di rinvenimento prodotto;
l'autovettura veniva recuperata dal Soccorso stradale e successivamente portata presso la
Concessionaria che quantificava i danni riportati dall'auto in € Controparte_3
14.031,06, comprensiva di IVA, come da preventivo prodotto.
Deducevano infine gli attori che diffidata la Compagnia al risarcimento del danno subito, la stessa non vi provvedeva per cui si rendeva necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Con comparsa depositata il 01/02/2020 si costituiva la Compagnia di Assicurazioni CP_2 chiedendo il rigetto della domanda per la sua infondatezza;
eccepiva la non veridicità del fatto atteso che dal crash report prodotto si rilevava che l'autovettura nel giorno e all'ora del presunto furto non si trovava in via Dei Molinari in Potenza, ma altrove. In ogni caso alla somma eventualmente da risarcire bisognava applicare lo scoperto del 20%, come previsto in polizza nel caso in cui l'autovettura non fosse stata riparata o fosse stata riparata presso un centro non facente parte del circuito Controparte_4
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 15/7/2025, celebratasi in modalità cartolare, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2 La domanda azionata da parte attrice è senza dubbio qualificabile come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale la compagnia di assicurazione convenuta ha eccepito principalmente la genuinità del fatto storico in quanto compromessa da quanto emerge dal c.d. crash report, prodotto dalla stessa, che avrebbe messo in evidenza che il veicolo attoreo, nel giorno e all'orario indicato non si trovava in Potenza, alla Via dei Molinari;
ha altresì sostenuto che in ogni caso andava applicato lo scoperto pari al 20% in virtù della clausola prevista in polizza secondo cui “nel caso in cui il veicolo non venga riparato oppure venga riparato presso un centro non facente parte del circuito saranno applicate le seguenti penalizzazioni …”. Controparte_4
Vertendosi in materia di adempimento contrattuale, occorre richiamare il principio generale affermato nell'art. 1218 cod. civ. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/11).
Più specificamente, in tema di assicurazione contro i danni l'assicurato che assume di aver subito un danno e intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza.
In particolare, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr.
Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004; n. 4426/1997, nonché Corte
d'Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019).
Dunque, colui che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto in polizza, deve non solo provare la fonte contrattuale del proprio diritto e allegare l'inadempimento dell'altro contraente ma, altresì, provare che si sia verificato un rischio esattamente coincidente con quello descritto in polizza.
Il rigore probatorio scaturente dalla normativa sopra richiamata deve, tuttavia, tenere conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito, come nella fattispecie in esame, da furto (totale o parziale) del veicolo e, segnatamente, delle concrete possibilità per il danneggiato di fornire la prova dell'effettivo suo verificarsi.
Sotto tale profilo, va, difatti, considerato che poiché il furto, nella generalità dei casi, si verifica in assenza del soggetto danneggiato che, essendosi allontanato dal proprio veicolo lasciato in luogo pubblico, non vi assiste e non conosce le esatte modalità e tempistiche del suo verificarsi, il suo
3 accadimento non può quasi mai essere dimostrato con una prova "positiva", in quanto il proprietario del veicolo si accorge del danno subito solo nel momento in cui torna a recuperare il bene assicurato e ne riscontra la sparizione.
Può, dunque, non di rado accadere che nessun'altra persona sia presente ad entrambe le fasi, ossia quella del parcheggio dell'auto in un luogo pubblico e quella del mancato ritrovamento della stessa,
o di sue componenti, per cui l'unico strumento a disposizione del danneggiato per comprovare l'accadimento del fatto dannoso è la formalizzazione presso le competenti Autorità della denuncia del fatto di reato constatato, denuncia che, in caso di assenza di testimoni, rappresenta l'unico supporto probatorio di cui l'assicurato può avvalersi per azionare la propria pretesa indennitaria.
È evidente che poiché la denuncia di furto costituisce una dichiarazione unilaterale proveniente dallo stesso soggetto che intende beneficiare della liquidazione dell'indennizzo, la stessa debba essere vagliata alla luce di tutti gli elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, risultanti dalle evidenze probatorie, anche di natura presuntiva, acquisite al giudizio ed eventualmente allegate dall'assicurazione per inficiare la valenza probatoria di quanto denunciato.
La denuncia resa dal derubato all'autorità di polizia può, dunque, costituire prova dell'avvenuto furto, se l'assicuratore non contesti specificamente l'evento, nè adduca elementi di fatto dai quali dedurre l'inverosimiglianza del furto, o che comunque siano tali da inficiare il valore probatorio essenzialmente indiziario della denuncia stessa.
La giurisprudenza di merito ha più volte ribadito come la denuncia alle autorità sia un atto unilaterale di parte che ha valore di semplice indizio e non esime l'assicurato dalla prova della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicati e della verificazione dell'evento di furto. Ove, in particolare sia contestato il fatto storico del furto, la denuncia, quale atto unilaterale reso dallo stesso assicurato che intende beneficiare dell'indennizzo, "non integra una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria.
Pertanto, il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa"
(cfr. Corte d'appello di Milano, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 141; Corte d'Appello Bari n. 2191/2017;
Tribunale Milano sez. 12, 29/09/2008 n. 11527; Tribunale Napoli 3.7.2007; Corte Appello Milano
5.11.2004; Cass. civ., Sez. VI, 07/11/2022, (ord.) n. 32637).
Tale principio è stato affermato, incidenter tantum, anche dalla S.C. in fattispecie aventi ad oggetto indennizzi assicurativi per furto, secondo cui "la denuncia del furto è atto di parte e che … non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto" (cfr. Cass. n. 8198/2013).
La S.C. ha, tuttavia, avuto modo di precisare in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ossia avente ad oggetto furto di auto in luogo pubblico ad opera di ignoti, che "in tema di riparto dell'onere
4 probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., principi d'altro canto più volte affermati da questa corte regolatrice (Cass. 7242/05 e plurimis) in forza dei quali è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo". (cfr. Cass. n. 19734/2011)
Ciò premesso, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, e segnatamente dalle risultanze della denuncia raccolta dalle competenti autorità, dall'esito delle prove testimoniali e dalla documentazione prodotta, deve ritenersi che parte attrice abbia soddisfatto l'onere probatorio gravante a suo carico, dimostrando il verificarsi dell'evento di rischio coperto dalla polizza nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione.
Deve in primo luogo rilevarsi che parte attrice ha fornito la prova di aver stipulato un contratto di assicurazione (peraltro non in contestazione), che prevedeva la garanzia per il furto e l'incendio, attraverso il deposito della polizza n. 1/72459/30/103589735.
In ordine al verificarsi del fatto e cioè all'avvenuto furto dell'autovettura, entrambi i testi escussi hanno confermato quanto denunciato dal ai Carabinieri di EL e cioè che il giorno Parte_1
1/8/2018 alle ore 21,30 l'autovettura BMW tg.FC487ND era stata parcheggiata alla via Dei
Molinari in Potenza, nei pressi del locale (ristorante) “Il Vinile” , e che alle 00,30, ritornati sul posto per riprendere l'auto, constatavano l'avvenuto furto e che nell'immediatezza interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Potenza, allertati dallo stesso come documentalmente Parte_1 provato.
Infatti il teste così riferiva: “ne sono a conoscenza perché siamo venuti a Potenza per Tes_1 una cena ed eravamo ognuno nella propria auto […] preciso che era parcheggiata vicino la mia auto presso il ristorante “Il Vinile”. Mentre, il teste così precisava: “Tanto so perché ero Tes_2 in macchina con lui quella sera, in qualità di passeggera”, aggiungendo poi quanto appresso: “ci siamo recati presso il “Il Vinile” per una cena con amici. Dietro di noi con un'altra macchina c'era anche un nostro amico, ”. Persona_1
I testi hanno altresì confermato che l'auto, prima del furto, fosse funzionante e che sia l'interno dell'auto che la carrozzeria si presentavano in buone condizioni, nel senso che non riportavano danni ed erano quindi intatti.
La denuncia di furto, versata in atti, è molto dettagliata e circostanziata.
E' stato altresì dimostrato che l'autovettura in data 4/8/2018 veniva rinvenuta dai Carabinieri di
Bella, come da verbale in atti, priva di sportelli anteriori e posteriori, sia di destra che di sinistra, di sedili anteriori e posteriori, di cofano anteriore e posteriore, di targa posteriore, di fanaleria posteriore e di componenti elettroniche, il tutto come ben evidente dalle fotografie scattate dai CC.
5 al momento del ritrovamento;
il veicolo veniva fatto recuperare dal soccorso stradale
[...]
. Controparte_5
Il procedimento penale scaturito a seguito della denuncia di furto si concludeva con l'archiviazione essendo rimasti ignoti gli autori del fatto illecito. Contr Infine, gli attori hanno prodotto il preventivo redatto dalla concessionaria , cui l'autovettura era stata portata per la verifica e determinazione del costo dei pezzi di ricambio;
l'importo è stato quantificato in € 14.031,06.
Di contro, la Compagnia di Assicurazioni convenuta contestando la veridicità del sinistro non ha allegato alcun elemento idoneo a minare l'attendibilità della denuncia presentata da parte attrice presso i Carabinieri di EL il giorno immediatamente successivo al riscontrato furto, confortata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte e dalla documentazione fotografica prodotta a seguito del ritrovamento dell'autovettura.
Sicuramente alcun valore può attribuirsi alle risultanze del cosiddetto “crash report”, depositato dalla compagnia convenuta, atteso che i dati riportati si riferiscono ad un periodo diverso e precedente la data in cui è avvenuto il furto;
infatti il periodo di osservazione va dalle ore 12:00 del giorno 31.07.2018 alle ore 12:00 del giorno 01.08.2018, mentre il furto della BMW è avvenuto tra le ore 21.30 del giorno 01.08.2018 e le ore 00:30 del giorno 02.08.2018, come si evince dai medesimi verbali dei Carabinieri, depositati in atti.
Ne consegue che le "incongruenze" evidenziate dalla compagnia convenuta sulla effettività nonché sulle modalità del furto, sono superate dalla documentazione prodotta;
pertanto, deve ritenersi provato il furto dell'autovettura nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dal e il Parte_1 successivo rinvenimento dell'auto da parte dei Carabinieri di Bella, priva delle componenti come analiticamente descritte nel verbale dagli stessi redatto.
Pertanto la deve essere condannata a risarcire il danno, ricorrendone i Controparte_2 presupposti di legge e di polizza.
Per quanto riguarda la liquidazione, non ha contestato l'entità del Controparte_2 danno, salvo ad affermare in maniera generica che alcuni costi non andavano risarciti, essendosi limitata ad evidenziare che la polizza sottoscritta prevede lo scoperto del 20% in caso di riparazione diretta del veicolo senza avvalersi del centro di autoriparazione scelto tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito . Controparte_4
Effettivamente, le condizioni di Polizza prevedono espressamente l'opzione Riparazione Diretta che comporta, come chiaramente riportato nel documento informativo alcuni vantaggi tariffari e l'esclusione delle franchigie: "Se è pattuita l'opzione "Riparazione Diretta", prevista come opzione tariffaria sia della garanzia R.C.A. che delle garanzie C.V.T., presta le garanzie nella CP_2
6 forma del "Risarcimento/Indennizzo in Forma Specifica", ossia assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato presso un centro di autoriparazione tra quelli facenti parte del circuito Tale scelta prevede una serie di benefici per l'assicurato. Controparte_4
La clausola prevede che se l'assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e Rapina,
Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito".
Nell'appendice di rinnovo polizza, risulta che gli attori hanno accettato specificamente l'opzione
Riparazione Diretta.
La suddetta clausola non è vessatoria o contraria alle disposizioni del Codice del Consumo.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che "Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato" (Cass. n.
11757 del 15/05/2018; da ultimo, Cass. n. 23415 del 27/07/2022).
Nella parte motiva, il Supremo Collegio chiarisce che la clausola in questione "che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell'assicuratore alla reintegrazione in forma specifica" non può considerarsi come vessatoria laddove, nel riprodurre la previsione ex art. 2058 cod. civ., obbliga l'assicurato a rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio "Presto e Bene" per la riparazione del veicolo danneggiato, in quanto individua e delimita "semplicemente l'oggetto del contratto". La clausola neppure determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, posto che il contraente assicurato, al momento della stipula della polizza, non fa altro che "assumere una libera scelta in forza della quale, egli, stipulando il contratto, ottiene i vantaggi descritti in polizza mentre a lui viene semplicemente imposto di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio
"Presto e bene" i quali, senza alcun aggravio o limitazione o compressione del suo diritto, provvedono ai necessari ripristini".
Nella specie, come sopra evidenziato, la clausola era di facile conoscibilità essendo inserita nell'appendice di rinnovo polizza, che riportava l'opzione “Riparazione Diretta”, sottoscritta in data
12/6/2018, tra le condizioni espressamente e specificamente riprodotte.
7 In ordine al quantum dell'indennizzo, gli attori hanno prodotto il preventivo datato 22/8/2018, rilasciato dalla concessionaria di Polla, che indica i pezzi di ricambio Controparte_3 ed il costo degli stessi, pari ad € 11.500,86, al netto dell'IVA (non dovuta in rimborso non essendo stata prodotta la fattura quietanzata); i suddetti valori non risultano essere stati contestati dalla
Compagnia.
Pertanto, al netto della decurtazione del 20%, la va condannata a Controparte_2 rimborsare agli attori la somma di € 9.200,69, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto furto
(02/8/2018) al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della nella persona del suo legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, così provvede:
1)accoglie parzialmente la domanda proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna la nella persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore a pagare in favore degli attori, per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di €
9.200,69, oltre interessi legali dal 2/8/2018 al soddisfo;
2. condanna a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.341,00 per spese e competenze, di cui € 264,00 per spese borsuali, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/7/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 22.7.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.7.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1669/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 14/6/2019 vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Spera, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti attori contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli, come da mandato in atti,
convenuta
OGGETTO: furto autovettura e risarcimento danni
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per tutti i danni patiti dagli attori e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_2 suo legale appresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 14.031,06 per i danni alla
1 vettura, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
2)con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Assumevano gli attori di essere proprietari dell'autovettura BMW 316D tg. FC487ND, assicurata con la Compagnia di Assicurazioni con polizza n. 1/72459/30/103589735, e che CP_2 tra le ore 21,30 del giorno 1/8/2018 e le ore 00,30 del giorno 2/8/2018 avevano subito il furto di detta autovettura che era stata parcheggiata dal in data 1/8/18 alle ore 21,30 nei pressi del Parte_1 locale “Il Vinile” in Potenza.
Assumevano ancora gli attori che, nell'immediatezza del fatto, intervenivano i Carabinieri di
Potenza e che in data 2/8/2018 il provvedeva a denunciare il furto presso la Caserma dei Parte_1
Carabinieri di EL.
Deducevano ancora gli attori che in data 4/8/2018 l'autovettura veniva ritrovata dai Carabinieri di
Bella, priva però di sportelli anteriori e posteriori, sia di destra che di sinistra, di sedili anteriori e posteriori, di cofano anteriore e posteriore, di targa posteriore, di fanaleria posteriore e di componenti elettroniche, il tutto come meglio descritto nel verbale di rinvenimento prodotto;
l'autovettura veniva recuperata dal Soccorso stradale e successivamente portata presso la
Concessionaria che quantificava i danni riportati dall'auto in € Controparte_3
14.031,06, comprensiva di IVA, come da preventivo prodotto.
Deducevano infine gli attori che diffidata la Compagnia al risarcimento del danno subito, la stessa non vi provvedeva per cui si rendeva necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Con comparsa depositata il 01/02/2020 si costituiva la Compagnia di Assicurazioni CP_2 chiedendo il rigetto della domanda per la sua infondatezza;
eccepiva la non veridicità del fatto atteso che dal crash report prodotto si rilevava che l'autovettura nel giorno e all'ora del presunto furto non si trovava in via Dei Molinari in Potenza, ma altrove. In ogni caso alla somma eventualmente da risarcire bisognava applicare lo scoperto del 20%, come previsto in polizza nel caso in cui l'autovettura non fosse stata riparata o fosse stata riparata presso un centro non facente parte del circuito Controparte_4
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 15/7/2025, celebratasi in modalità cartolare, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2 La domanda azionata da parte attrice è senza dubbio qualificabile come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale la compagnia di assicurazione convenuta ha eccepito principalmente la genuinità del fatto storico in quanto compromessa da quanto emerge dal c.d. crash report, prodotto dalla stessa, che avrebbe messo in evidenza che il veicolo attoreo, nel giorno e all'orario indicato non si trovava in Potenza, alla Via dei Molinari;
ha altresì sostenuto che in ogni caso andava applicato lo scoperto pari al 20% in virtù della clausola prevista in polizza secondo cui “nel caso in cui il veicolo non venga riparato oppure venga riparato presso un centro non facente parte del circuito saranno applicate le seguenti penalizzazioni …”. Controparte_4
Vertendosi in materia di adempimento contrattuale, occorre richiamare il principio generale affermato nell'art. 1218 cod. civ. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/11).
Più specificamente, in tema di assicurazione contro i danni l'assicurato che assume di aver subito un danno e intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza.
In particolare, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr.
Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004; n. 4426/1997, nonché Corte
d'Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019).
Dunque, colui che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto in polizza, deve non solo provare la fonte contrattuale del proprio diritto e allegare l'inadempimento dell'altro contraente ma, altresì, provare che si sia verificato un rischio esattamente coincidente con quello descritto in polizza.
Il rigore probatorio scaturente dalla normativa sopra richiamata deve, tuttavia, tenere conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito, come nella fattispecie in esame, da furto (totale o parziale) del veicolo e, segnatamente, delle concrete possibilità per il danneggiato di fornire la prova dell'effettivo suo verificarsi.
Sotto tale profilo, va, difatti, considerato che poiché il furto, nella generalità dei casi, si verifica in assenza del soggetto danneggiato che, essendosi allontanato dal proprio veicolo lasciato in luogo pubblico, non vi assiste e non conosce le esatte modalità e tempistiche del suo verificarsi, il suo
3 accadimento non può quasi mai essere dimostrato con una prova "positiva", in quanto il proprietario del veicolo si accorge del danno subito solo nel momento in cui torna a recuperare il bene assicurato e ne riscontra la sparizione.
Può, dunque, non di rado accadere che nessun'altra persona sia presente ad entrambe le fasi, ossia quella del parcheggio dell'auto in un luogo pubblico e quella del mancato ritrovamento della stessa,
o di sue componenti, per cui l'unico strumento a disposizione del danneggiato per comprovare l'accadimento del fatto dannoso è la formalizzazione presso le competenti Autorità della denuncia del fatto di reato constatato, denuncia che, in caso di assenza di testimoni, rappresenta l'unico supporto probatorio di cui l'assicurato può avvalersi per azionare la propria pretesa indennitaria.
È evidente che poiché la denuncia di furto costituisce una dichiarazione unilaterale proveniente dallo stesso soggetto che intende beneficiare della liquidazione dell'indennizzo, la stessa debba essere vagliata alla luce di tutti gli elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, risultanti dalle evidenze probatorie, anche di natura presuntiva, acquisite al giudizio ed eventualmente allegate dall'assicurazione per inficiare la valenza probatoria di quanto denunciato.
La denuncia resa dal derubato all'autorità di polizia può, dunque, costituire prova dell'avvenuto furto, se l'assicuratore non contesti specificamente l'evento, nè adduca elementi di fatto dai quali dedurre l'inverosimiglianza del furto, o che comunque siano tali da inficiare il valore probatorio essenzialmente indiziario della denuncia stessa.
La giurisprudenza di merito ha più volte ribadito come la denuncia alle autorità sia un atto unilaterale di parte che ha valore di semplice indizio e non esime l'assicurato dalla prova della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicati e della verificazione dell'evento di furto. Ove, in particolare sia contestato il fatto storico del furto, la denuncia, quale atto unilaterale reso dallo stesso assicurato che intende beneficiare dell'indennizzo, "non integra una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria.
Pertanto, il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa"
(cfr. Corte d'appello di Milano, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 141; Corte d'Appello Bari n. 2191/2017;
Tribunale Milano sez. 12, 29/09/2008 n. 11527; Tribunale Napoli 3.7.2007; Corte Appello Milano
5.11.2004; Cass. civ., Sez. VI, 07/11/2022, (ord.) n. 32637).
Tale principio è stato affermato, incidenter tantum, anche dalla S.C. in fattispecie aventi ad oggetto indennizzi assicurativi per furto, secondo cui "la denuncia del furto è atto di parte e che … non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto" (cfr. Cass. n. 8198/2013).
La S.C. ha, tuttavia, avuto modo di precisare in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ossia avente ad oggetto furto di auto in luogo pubblico ad opera di ignoti, che "in tema di riparto dell'onere
4 probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., principi d'altro canto più volte affermati da questa corte regolatrice (Cass. 7242/05 e plurimis) in forza dei quali è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo". (cfr. Cass. n. 19734/2011)
Ciò premesso, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, e segnatamente dalle risultanze della denuncia raccolta dalle competenti autorità, dall'esito delle prove testimoniali e dalla documentazione prodotta, deve ritenersi che parte attrice abbia soddisfatto l'onere probatorio gravante a suo carico, dimostrando il verificarsi dell'evento di rischio coperto dalla polizza nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione.
Deve in primo luogo rilevarsi che parte attrice ha fornito la prova di aver stipulato un contratto di assicurazione (peraltro non in contestazione), che prevedeva la garanzia per il furto e l'incendio, attraverso il deposito della polizza n. 1/72459/30/103589735.
In ordine al verificarsi del fatto e cioè all'avvenuto furto dell'autovettura, entrambi i testi escussi hanno confermato quanto denunciato dal ai Carabinieri di EL e cioè che il giorno Parte_1
1/8/2018 alle ore 21,30 l'autovettura BMW tg.FC487ND era stata parcheggiata alla via Dei
Molinari in Potenza, nei pressi del locale (ristorante) “Il Vinile” , e che alle 00,30, ritornati sul posto per riprendere l'auto, constatavano l'avvenuto furto e che nell'immediatezza interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Potenza, allertati dallo stesso come documentalmente Parte_1 provato.
Infatti il teste così riferiva: “ne sono a conoscenza perché siamo venuti a Potenza per Tes_1 una cena ed eravamo ognuno nella propria auto […] preciso che era parcheggiata vicino la mia auto presso il ristorante “Il Vinile”. Mentre, il teste così precisava: “Tanto so perché ero Tes_2 in macchina con lui quella sera, in qualità di passeggera”, aggiungendo poi quanto appresso: “ci siamo recati presso il “Il Vinile” per una cena con amici. Dietro di noi con un'altra macchina c'era anche un nostro amico, ”. Persona_1
I testi hanno altresì confermato che l'auto, prima del furto, fosse funzionante e che sia l'interno dell'auto che la carrozzeria si presentavano in buone condizioni, nel senso che non riportavano danni ed erano quindi intatti.
La denuncia di furto, versata in atti, è molto dettagliata e circostanziata.
E' stato altresì dimostrato che l'autovettura in data 4/8/2018 veniva rinvenuta dai Carabinieri di
Bella, come da verbale in atti, priva di sportelli anteriori e posteriori, sia di destra che di sinistra, di sedili anteriori e posteriori, di cofano anteriore e posteriore, di targa posteriore, di fanaleria posteriore e di componenti elettroniche, il tutto come ben evidente dalle fotografie scattate dai CC.
5 al momento del ritrovamento;
il veicolo veniva fatto recuperare dal soccorso stradale
[...]
. Controparte_5
Il procedimento penale scaturito a seguito della denuncia di furto si concludeva con l'archiviazione essendo rimasti ignoti gli autori del fatto illecito. Contr Infine, gli attori hanno prodotto il preventivo redatto dalla concessionaria , cui l'autovettura era stata portata per la verifica e determinazione del costo dei pezzi di ricambio;
l'importo è stato quantificato in € 14.031,06.
Di contro, la Compagnia di Assicurazioni convenuta contestando la veridicità del sinistro non ha allegato alcun elemento idoneo a minare l'attendibilità della denuncia presentata da parte attrice presso i Carabinieri di EL il giorno immediatamente successivo al riscontrato furto, confortata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte e dalla documentazione fotografica prodotta a seguito del ritrovamento dell'autovettura.
Sicuramente alcun valore può attribuirsi alle risultanze del cosiddetto “crash report”, depositato dalla compagnia convenuta, atteso che i dati riportati si riferiscono ad un periodo diverso e precedente la data in cui è avvenuto il furto;
infatti il periodo di osservazione va dalle ore 12:00 del giorno 31.07.2018 alle ore 12:00 del giorno 01.08.2018, mentre il furto della BMW è avvenuto tra le ore 21.30 del giorno 01.08.2018 e le ore 00:30 del giorno 02.08.2018, come si evince dai medesimi verbali dei Carabinieri, depositati in atti.
Ne consegue che le "incongruenze" evidenziate dalla compagnia convenuta sulla effettività nonché sulle modalità del furto, sono superate dalla documentazione prodotta;
pertanto, deve ritenersi provato il furto dell'autovettura nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dal e il Parte_1 successivo rinvenimento dell'auto da parte dei Carabinieri di Bella, priva delle componenti come analiticamente descritte nel verbale dagli stessi redatto.
Pertanto la deve essere condannata a risarcire il danno, ricorrendone i Controparte_2 presupposti di legge e di polizza.
Per quanto riguarda la liquidazione, non ha contestato l'entità del Controparte_2 danno, salvo ad affermare in maniera generica che alcuni costi non andavano risarciti, essendosi limitata ad evidenziare che la polizza sottoscritta prevede lo scoperto del 20% in caso di riparazione diretta del veicolo senza avvalersi del centro di autoriparazione scelto tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito . Controparte_4
Effettivamente, le condizioni di Polizza prevedono espressamente l'opzione Riparazione Diretta che comporta, come chiaramente riportato nel documento informativo alcuni vantaggi tariffari e l'esclusione delle franchigie: "Se è pattuita l'opzione "Riparazione Diretta", prevista come opzione tariffaria sia della garanzia R.C.A. che delle garanzie C.V.T., presta le garanzie nella CP_2
6 forma del "Risarcimento/Indennizzo in Forma Specifica", ossia assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato presso un centro di autoriparazione tra quelli facenti parte del circuito Tale scelta prevede una serie di benefici per l'assicurato. Controparte_4
La clausola prevede che se l'assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e Rapina,
Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito".
Nell'appendice di rinnovo polizza, risulta che gli attori hanno accettato specificamente l'opzione
Riparazione Diretta.
La suddetta clausola non è vessatoria o contraria alle disposizioni del Codice del Consumo.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che "Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato" (Cass. n.
11757 del 15/05/2018; da ultimo, Cass. n. 23415 del 27/07/2022).
Nella parte motiva, il Supremo Collegio chiarisce che la clausola in questione "che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell'assicuratore alla reintegrazione in forma specifica" non può considerarsi come vessatoria laddove, nel riprodurre la previsione ex art. 2058 cod. civ., obbliga l'assicurato a rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio "Presto e Bene" per la riparazione del veicolo danneggiato, in quanto individua e delimita "semplicemente l'oggetto del contratto". La clausola neppure determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, posto che il contraente assicurato, al momento della stipula della polizza, non fa altro che "assumere una libera scelta in forza della quale, egli, stipulando il contratto, ottiene i vantaggi descritti in polizza mentre a lui viene semplicemente imposto di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio
"Presto e bene" i quali, senza alcun aggravio o limitazione o compressione del suo diritto, provvedono ai necessari ripristini".
Nella specie, come sopra evidenziato, la clausola era di facile conoscibilità essendo inserita nell'appendice di rinnovo polizza, che riportava l'opzione “Riparazione Diretta”, sottoscritta in data
12/6/2018, tra le condizioni espressamente e specificamente riprodotte.
7 In ordine al quantum dell'indennizzo, gli attori hanno prodotto il preventivo datato 22/8/2018, rilasciato dalla concessionaria di Polla, che indica i pezzi di ricambio Controparte_3 ed il costo degli stessi, pari ad € 11.500,86, al netto dell'IVA (non dovuta in rimborso non essendo stata prodotta la fattura quietanzata); i suddetti valori non risultano essere stati contestati dalla
Compagnia.
Pertanto, al netto della decurtazione del 20%, la va condannata a Controparte_2 rimborsare agli attori la somma di € 9.200,69, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto furto
(02/8/2018) al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della nella persona del suo legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, così provvede:
1)accoglie parzialmente la domanda proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna la nella persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore a pagare in favore degli attori, per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di €
9.200,69, oltre interessi legali dal 2/8/2018 al soddisfo;
2. condanna a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.341,00 per spese e competenze, di cui € 264,00 per spese borsuali, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15/7/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 22.7.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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