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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TDYCR2023T100108 ALTRI TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 1226/2024 RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna l'atto di recupero n. TDYCR2023T100108 con cui l'Ufficio ha proceduto al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno solare 2016. Il contribuente richiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. decadenza del potere accertativo da parte dell'Agenzia delle Entrate;
2. nullità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/1973;
3. nullità del provvedimento opposto per difetto di motivazione, sostanziatosi nella apparente esplicitazione dei “presupposti di fatto” posti a fondamento della pretesa, in violazione degli dell'art. 7, co.1, legge n. 212/2000; dell'art. 3 legge n. 241/1990; dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione;
4. mancato adempimento onere della prova da parte dell'Agenzia delle entrate.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita in giudizio la parte convenuta Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro che, a mezzo comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude nel merito per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 27 novembre 2025, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 D.Lgs. 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è infondato e va respinto.
L'atto oggi impugnato ha ad oggetto il recupero delle somme utilizzate dal contribuente in compensazione nel 2016, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, sul presupposto di averle in precedenza erogate in qualità di sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 66/2014, c.d. "Bonus NZ". E' lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ad evidenziare che l'Ufficio ha emanato l'atto di recupero in contestazione, sul rilievo che, per l'anno d'imposta 2016, la dichiarazione del modello 770, necessaria per poter individuare la corretta spettanza del credito, non è stata trasmessa.
Ed invero, in carenza della dichiarazione modello 770, i crediti utilizzati in compensazione vengono considerati inesistenti dall'Ufficio, non potendosi di fatto verificare la reale erogazione del bonus NZ ai propri dipendenti e di conseguenza determinare il quantum da poter successivamente utilizzare in compensazione.
L'Ufficio ha evidenziato che, dall'interrogazione all'anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2016, non risultano trasmesse certificazioni uniche idonee a giustificare le compensazioni fatte, di conseguenza la produzione
(da parte del ricorrente) di qualsiasi documentazione attestante l'erogazione del Bonus NZ ai propri dipendenti, non può essere riscontrata in quanto mai inviata e trasmessa alla competente Agenzia.
In sintesi, la dichiarazione Mod. 770 è lo strumento essenziale attraverso cui il sostituto d'imposta comunica all'Erario i dati relativi alle ritenute effettuate e ai crediti maturati: in assenza di tale dichiarazione e delle relative Certificazioni Uniche (CU) trasmesse all'Anagrafe Tributaria, i crediti utilizzati in compensazione devono considerarsi inesistenti, poiché l'Agenzia non è posta in condizione di incrociare i dati e verificare la spettanza delle somme erogate ai dipendenti. La mera produzione in giudizio di cedolini paga non trasmessi precedentemente non può supplire all'omissione dichiarativa, poiché tali documenti risultano tamquam non essent ai fini della regolarità fiscale laddove mai comunicati all'Amministrazione. In merito all'eccepita decadenza dal potere accertativo, il ricorrente invoca erroneamente il termine di decadenza ordinario. Trattandosi di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, la norma di riferimento è
l'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008, che stabilisce un termine di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo. Poiché l'utilizzo in compensazione è avvenuto nel 2016, lo spirare del predetto termine è al 31/12/2024. L'atto in contestazione, notificato il 04/12/2023, è dunque tempestivo.
Ugualmente infondata appare l'eccezione di nullità/inesistenza dell'atto impugnato per difetto di delega.
Dagli atti di causa risulta che il provvedimento è stato firmato digitalmente dalla Dott.ssa Nominativo_1, funzionario della terza area, su delega della Direttrice Provinciale Nominativo_2. Tale procedura è pienamente conforme all'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, il quale permette la delega a funzionari della carriera direttiva. L'Ufficio ha inoltre assolto l'onere di provare l'esistenza di tale delega mediante deposito documentale (allegato n. 2, copia della delega di firma). Pertanto, nel pieno rispetto dell'art. 42, la sottoscrizione del provvedimento è stata effettuata da un funzionario di carriera direttiva delegato dal Capo dell'Ufficio (dirigente di ruolo) mediante delega di firma (e non di funzioni).
Sulla censura relativa all'impianto motivazionale dell'atto impugnato, si rileva come lo stesso sia, in realtà, congruamente motivato, indicando chiaramente il presupposto di fatto (omissione del modello 770) e la norma di legge applicata, consentendo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'ampio ricorso presentato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 624,00 (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 496,00 +
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00 = € 780,00, ridotti in misura del 20%, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D. Lgs. 546/1992), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TDYCR2023T100108 ALTRI TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 1226/2024 RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna l'atto di recupero n. TDYCR2023T100108 con cui l'Ufficio ha proceduto al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno solare 2016. Il contribuente richiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. decadenza del potere accertativo da parte dell'Agenzia delle Entrate;
2. nullità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/1973;
3. nullità del provvedimento opposto per difetto di motivazione, sostanziatosi nella apparente esplicitazione dei “presupposti di fatto” posti a fondamento della pretesa, in violazione degli dell'art. 7, co.1, legge n. 212/2000; dell'art. 3 legge n. 241/1990; dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione;
4. mancato adempimento onere della prova da parte dell'Agenzia delle entrate.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita in giudizio la parte convenuta Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro che, a mezzo comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, conclude nel merito per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 27 novembre 2025, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 D.Lgs. 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è infondato e va respinto.
L'atto oggi impugnato ha ad oggetto il recupero delle somme utilizzate dal contribuente in compensazione nel 2016, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, sul presupposto di averle in precedenza erogate in qualità di sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 66/2014, c.d. "Bonus NZ". E' lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ad evidenziare che l'Ufficio ha emanato l'atto di recupero in contestazione, sul rilievo che, per l'anno d'imposta 2016, la dichiarazione del modello 770, necessaria per poter individuare la corretta spettanza del credito, non è stata trasmessa.
Ed invero, in carenza della dichiarazione modello 770, i crediti utilizzati in compensazione vengono considerati inesistenti dall'Ufficio, non potendosi di fatto verificare la reale erogazione del bonus NZ ai propri dipendenti e di conseguenza determinare il quantum da poter successivamente utilizzare in compensazione.
L'Ufficio ha evidenziato che, dall'interrogazione all'anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2016, non risultano trasmesse certificazioni uniche idonee a giustificare le compensazioni fatte, di conseguenza la produzione
(da parte del ricorrente) di qualsiasi documentazione attestante l'erogazione del Bonus NZ ai propri dipendenti, non può essere riscontrata in quanto mai inviata e trasmessa alla competente Agenzia.
In sintesi, la dichiarazione Mod. 770 è lo strumento essenziale attraverso cui il sostituto d'imposta comunica all'Erario i dati relativi alle ritenute effettuate e ai crediti maturati: in assenza di tale dichiarazione e delle relative Certificazioni Uniche (CU) trasmesse all'Anagrafe Tributaria, i crediti utilizzati in compensazione devono considerarsi inesistenti, poiché l'Agenzia non è posta in condizione di incrociare i dati e verificare la spettanza delle somme erogate ai dipendenti. La mera produzione in giudizio di cedolini paga non trasmessi precedentemente non può supplire all'omissione dichiarativa, poiché tali documenti risultano tamquam non essent ai fini della regolarità fiscale laddove mai comunicati all'Amministrazione. In merito all'eccepita decadenza dal potere accertativo, il ricorrente invoca erroneamente il termine di decadenza ordinario. Trattandosi di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, la norma di riferimento è
l'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008, che stabilisce un termine di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo. Poiché l'utilizzo in compensazione è avvenuto nel 2016, lo spirare del predetto termine è al 31/12/2024. L'atto in contestazione, notificato il 04/12/2023, è dunque tempestivo.
Ugualmente infondata appare l'eccezione di nullità/inesistenza dell'atto impugnato per difetto di delega.
Dagli atti di causa risulta che il provvedimento è stato firmato digitalmente dalla Dott.ssa Nominativo_1, funzionario della terza area, su delega della Direttrice Provinciale Nominativo_2. Tale procedura è pienamente conforme all'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, il quale permette la delega a funzionari della carriera direttiva. L'Ufficio ha inoltre assolto l'onere di provare l'esistenza di tale delega mediante deposito documentale (allegato n. 2, copia della delega di firma). Pertanto, nel pieno rispetto dell'art. 42, la sottoscrizione del provvedimento è stata effettuata da un funzionario di carriera direttiva delegato dal Capo dell'Ufficio (dirigente di ruolo) mediante delega di firma (e non di funzioni).
Sulla censura relativa all'impianto motivazionale dell'atto impugnato, si rileva come lo stesso sia, in realtà, congruamente motivato, indicando chiaramente il presupposto di fatto (omissione del modello 770) e la norma di legge applicata, consentendo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dall'ampio ricorso presentato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 624,00 (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 496,00 +
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00 = € 780,00, ridotti in misura del 20%, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D. Lgs. 546/1992), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.