Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31.
contro
Ministero della Difesa, Comando Forze Operative Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a - dell'ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 17.05.2024, con la quale il Comando Forze Operative Sud ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 823 c.c., di liberare, entro e non oltre 30 giorni, il terreno di cui al Lotto -OMISSIS-situato nel Comprensorio Militare di Persano, Comune di Serre (SA), utilizzato per lo sfalcio dell'erba e pascolo ovini;
b - ove e per quanto occorra, della nota di trasmissione dell'ordinanza sub a);
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS- del 12.03.2024, con la quale il Comando Forze Operative Sud ha diffidato la ricorrente a rilasciare l'area in oggetto entro il termine di giorni 30;
d - ove e per quanto occorra, della successiva diffida emanata dal Comando Forze Operative Sud in riscontro alle note del 28.03.2024 trasmesse dalla ricorrente;
e - ove e per quanto occorra ed ove adottati, degli atti di riscontro alle diffide inoltrate dalla ricorrente;
f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 12.03.2025:
a - del provvedimento di cui alla nota del 29.01.2025;
b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Forze Operative Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- gennaio 2026 la dott.ssa SI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente, ha impugnato l’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 17.05.2024, con la quale il Comando Forze Operative Sud le ha ordinato, ai sensi dell'art. 823 c.c., di liberare, entro e non oltre 30 giorni, il terreno di cui al Lotto -OMISSIS-situato nel Comprensorio Militare di Persano, Comune di Serre (SA), utilizzato per lo sfalcio dell'erba e pascolo ovini nonché gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe.
2. I fatti di causa possono essere così riassunti, sulla scorta di quanto dedotto in fatto:
- la ricorrente è una società agricola avente sede ad-OMISSIS-, " per il pascolo ovini e sfalcio erba ", l'uso di un’area del Comprensorio Militare di Persano, della superficie di 747.90.00 ettari;
- scaduto un precedente contratto, nel 2016 il Ministero della Difesa - Comando Forze Operative Sud ha pubblicato l’avviso di gara a licitazione privata per il Lotto n. 4, corrispondente alla medesima area di cui sopra; all'esito della procedura, la ricorrente ha esercitato il diritto di prelazione conseguendo, con la sottoscrizione del contratto rep. n. -OMISSIS-, l'affidamento del suddetto terreno, per anni sei, dall’-OMISSIS-
- con nota prot. n. -OMISSIS-, il 10° Reparto Infrastrutture ha comunicato che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, con nota del 22.10.2021, ha ricusato il visto relativo al decreto del Comandante delle Forze Operative Sud n. 9 del 15.07.2021, concernente l'approvazione del contratto ma nonostante la ricusazione del visto, il medesimo 10° Reparto Infrastrutture, con nota del 23.02.2023, ha rappresentato, tra l'altro, che " ... le attività di pascolo e di sfalcio erba all'interno del Comprensorio Militare di Persano sono essenziali. Ciò in quanto la pulizia della citata area è determinante per adottare una giusta prevenzione incendi tesa a tutelare sia il prezioso e vasto patrimonio ambientale, sia l'Amministrazione Difesa ";
- con successiva nota del 21.03.2023, il Comandante del Comprensorio di Persano ha comunicato alla ricorrente che il Comando Forze Operative Sud, con nota del -OMISSIS-.03.2023, " ha determinato la prosecuzione del servizio di sfalcio erba e pascolo, nelle more di definizione della nuova procedura di gara. E, conseguentemente, ha ritenuto che codesto o.e., attualmente presente nel sedime militate indicato in oggetto, non avendo dato adito a rilievi di sorta, possa proseguire le attività condotte sino ad oggi ";
- successivamente, con nota prot. n.-OMISSIS- del 12.03.2024, il Comando Forze Operative Sud ha ritenuto che il contratto avrebbe dovuto avere una durata di sei anni e che, per effetto della ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti, sarebbe decaduto ex tunc ed invocando sopravvenute esigenze istituzionali, ha diffidato la ricorrente a liberare l'area entro 30 giorni dal ricevimento della diffida;
- in riscontro a detta diffida, la ricorrente ha puntualmente rappresentato che:
- a fronte di un contratto sottoscritto solo in data 30.04.2020, nessuna scadenza sarebbe maturata;
- su tale presupposto, ha invitato la P.A. a chiarire l’effettiva persistenza e durata del contratto in essere.
Ha fatto seguito l'ordinanza impugnata, con la quale il Comando Forze Operative Sud ha disposto lo sgombero dell'area, ai sensi dell'art. 823 c.c., entro il termine di giorni 30, invocando la necessità del relativo utilizzo " per l'approntamento e l'addestramento delle forze operative presenti sul territorio ".
A fronte di ciò, con note del 07.06.2024 e del 17.06.2024, la ricorrente ha evidenziato l’impossibilità di trasferire gli animali altrove, dichiarandosi disponibile, nel rispetto delle esigenze manifestate dalla P.A., a limitare la presenza degli ovini in due aree marginali e circoscritte su una superficie minima pari a meno dell'1% della superficie totale identificate con apposita planimetria.
Nel silenzio dell’amministrazione, ha proposto ricorso, affidato a plurimi motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia la VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 823 C.C. - ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA) : l’ordinanza di sgombero, e gli atti presupposti, sarebbero illegittimi per errore di fatto e per carenza assoluta del presupposto poiché non vi sarebbe né occupazione abusiva, né scadenza, né occupazione sine titulo . L’amministrazione resistente, infatti, avrebbe disposto la prosecuzione del servizio di sfalcio erba e pascolo nelle more della definizione della nuova procedura di gara. Il diniego del visto della Corte dei Conti, sarebbe irrilevante, così come erroneo e inconferente sarebbe il richiamo all’art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) poiché la ricorrente disporrebbe dell’area in virtù di un distinto ed autonomo titolo. Da ciò conseguirebbe la carenza dei presupposti per l’attivazione dei poteri di autotutela esecutiva di cui al comma 2 dell’art. 823 cc.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 823 C.C. - ARTT. 2, 3, 21 QUINQUIES E NONIES L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA) : l'ordinanza impugnata sarebbe, altresì, illegittima per violazione del giusto procedimento. L’amministrazione avrebbe dovuto, prima, revocare la precedente assegnazione adottata nelle more della definizione del procedimento di gara e solo dopo, eventualmente, disporre lo sgombero. Il provvedimento di prosecuzione delle attività fino al completamento delle procedure di gara sarebbe quindi valido ed efficace, non essendo stato revocato. L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per violazione del giusto procedimento, per contrasto tra provvedimenti della stessa PA, contraddittorietà e perplessità.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 823 C.C. - ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA) : l’amministrazione, nell’esplicitare la carenza di interesse a beneficiare delle prestazioni rese dalla ricorrente in considerazione dell’esigenza di utilizzare l'area esclusivamente per l'approntamento e l'addestramento delle forze operative presenti sul territorio, incorrerebbe in un vizio di illogicità e contraddittorietà che darebbe conto del difetto di istruttoria e dello sviamento dell'azione amministrativa posta in essere dalla resistente. Difatti, secondo la tesi attorea, l’amministrazione intimata non terrebbe conto dell'estensione l'area oggetto della controversia, di 747.90.00 ettari. La vasta estensione consentirebbe oltre all’addestramento anche altre attività. L’illogicità risiederebbe nel non aver considerato la disponibilità del ricorrente – manifestata con le note del 07.06.2024 e del 17.06.2024 – di limitare la presenza degli ovini in due aree, del tutto marginali e pari ad una superficie minima, meno dell'1% della superficie totale.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia la VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 823 C.C. - ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA) : l’occupazione dell’area non sarebbe abusiva poiché nel caso di specie il contratto sottoscritto tra le parti sarebbe valido e soggetto alla disciplina in materia agraria per effetto dell’art. 6 del D.lgs. n. 228/2001 che estende l’applicabilità delle norme agrarie anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. Per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 228/2001, inoltre, sarebbe possibile concludere contratti in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il richiamo all’art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sostiene parte ricorrente, presuppone necessariamente l’applicabilità anche del successivo art. 58, in virtù del quale “ tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51. ”
Nel caso di specie al di specie, al di là del nomen iuris utilizzato, si tratterebbe di contratto di affitto di fondo rustico. Da ciò conseguirebbe l’applicazione della L. 203/1982 in materia di contratti agrari che non potrebbero avere durata inferiore ai 15 anni per l’annata successiva al 1959/1960. Da ciò conseguirebbe l’efficacia del contratto agrario di sfalcio concluso tra ricorrente e amministrazione intimata, con conseguente illegittimità dell’ordinanza di sgombero impugnata.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso denuncia la VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 L. N. 241/1990 - ART. 823 C.C. - ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA) : l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per la mancata comunicazione di avvio del procedimento con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.
3. Il ricorrente in via cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti e concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. In data 3 luglio 2024 si è costituito il Ministero della Difesa.
5. In data 12 marzo 2025, il ricorrente ha depositato, previa rituale notifica, motivi aggiunti di ricorso per l’annullamento del provvedimento di cui alla nota del 29.01.2025, con il quale il Comando Forze Operative Sud ha ritenuto che “ ad oggi, non vi è alcun elemento ostativo all’immediato trasporto del bestiame rimanente, la cui persistente permanenza nell’area del Lotto 4 è da ritenere illegittima ” e, per l’effetto, ha intimato alla società ricorrente “l’immediato rilascio dell’area occupata”.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti plurimi motivi di doglianza.
5.1. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia la VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 823 C.C. - ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA) : la determinazione impugnata sarebbe illegittima per manifesta erroneità, oltre che per evidente contraddittorietà. La P.A. avrebbe ingiunto il rilascio dell’area oggetto di concessione opponendo l’insussistenza di elementi che osterebbero al repentino spostamento del bestiame. Il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione intimata, avrebbe giustificato l’impossibilità di delocalizzare i restanti ovini a causa -OMISSIS-. Non si tratterebbe di un mero sospetto di patologia, come asserito dall’amministrazione, ma di un accertato focolaio che avrebbe causato la morte degli animali. L’agire amministrativo apparirebbe contraddittorio poiché statuirebbe, al fine di mitigare il rischio della diffusione di focolai di BL NG (…) di subordinare la movimentazione alla previa esecuzione di visite cliniche. Il ricorrente avrebbe posto in essere le necessarie e prescritte attività volte alla profilassi sanitaria prima di un’eventuale movimentazione dei capi restanti. Sarebbe quindi evidente l’insussistenza dei presupposti per disporre l’immediato rilascio dell’area.
5.2. Con il secondo motivo denuncia la VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 823 C.C. - ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA) : non sussisterebbero le preminenti esigenze pubbliche connesse ad impellenti esercitazioni militari, poiché non sarebbero state svolte altre esercitazioni se non quelle precedentemente eseguite. Inoltre deduce il ricorrente che la circostanza che il Comando Comprensorio di Persano abbia anche pubblicato un avviso di "ricerca di mercato per l'esecuzione di sfalcio erba e rimozione della stessa da regolarsi attraverso l'istituto della permuta. Lotto 4. 2° Esperimento", avvalorerebbe l’eccezione di insussistenza delle assunte superiori esigenze istituzionali con conseguente illegittimità della decisione della PA di far venire meno il rapporto contrattuale che sarebbe tutt’ora valido ed efficace.
5.3. Vengono poi estese al provvedimento impugnato con motivi aggiunti le medesime doglianze rivolte ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo con conseguente illegittimità derivata del primo.
6. In data 12 marzo 2025 il ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza e successivamente chiesto l’abbinamento al merito della causa.
7. In data 2 aprile 2025 ha depositato memoria il Ministero della Difesa, con cui ha contestato puntualmente i motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati addotti dal ricorrente nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, nonché cospicua documentazione a sostegno della stessa.
7.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l’amministrazione intimata evidenzia la sussistenza dell’occupazione sine titulo per due motivi: la ditta ricorrente continuerebbe ad occupare l’area di cui al Lotto 4 nonostante la decadenza della concessione (il contratto, avendo validità fino al 10 novembre 2022, sarebbe scaduto); il contratto medesimo sarebbe divenuto inefficace con effetto ex tunc , a seguito della ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania – deliberata in data 22 ottobre 2021.
In ordine all’affermazione della ricorrente, secondo cui ella disporrebbe dell’area in virtù di distinto ed autonomo titolo, l’amministrazione resistente rappresenta che la nota del -OMISSIS- marzo 2023, a mezzo della quale il COMFOPSUD ha consentito la continuazione del servizio nelle more della definizione della procedura di gara, non potrebbe in nessun modo essere considerata titolo giuridicamente idoneo a giustificare l’occupazione dell’area da parte della ricorrente: la nota infatti avrebbe soltanto autorizzato la temporanea prosecuzione del servizio di sfalcio erba e pascolo e ciò solo ed esclusivamente nelle more della nuova procedura di gara. Procedura di gara che non avrebbe poi avuto seguito essendo venuto meno l’interesse dell’Amministrazione a beneficiare dell’attività oggetto della concessione in uso “sfalcio erba e pascolo ovini” per sopravvenute esigenze istituzionali, come comunicato tempestivamente alla ditta, con il primo atto di diffida del 12 marzo 2024.
Il richiamo all’applicabilità al caso di specie della disciplina agraria e quindi di un termine di durata contrattuale pari a quindici anni sarebbe assolutamente inconferente.
La comprovata abusiva occupazione dell’area oggetto di contestazione si porrebbe, pertanto, come condizione legittimante l’esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte dell’Amministrazione della Difesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 823 cod. civ.
7.2. Circa il secondo motivo di ricorso, la resistente fa presente che prima dell’ordinanza di sgombero, sarebbero stati inviati due atti di diffida, datati 12.03.2024 e 05.04.2024, con implicita revoca della nota del -OMISSIS- marzo 2023 e conseguente legittimo invito a liberare l’area.
Ribadisce, inoltre, l’evidente legittimità degli atti impugnati per scadenza e comunque per inefficacia ex tunc del contratto, con conseguente caducazione del titolo ed illegittimità dell’occupazione.
7.3. Sul terzo motivo di ricorso l’amministrazione controdeduce richiamando il punto 6 del contratto n. -OMISSIS- dal seguente tenore: “ L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione con preavviso di due mesi ed, eventualmente, anche senza preavviso, ove ricorrono imprescindibili necessità istituzionali ”, con ciò evidenziando che l’interesse pubblico alla riacquisizione del bene risulti preminente ed insindacabile rispetto a qualsiasi pretesa della ricorrente e rimarcando ulteriormente l’attenzione sulla ricusazione e sulla scadenza del contratto. Inoltre, come evidenziato negli atti di diffida succitati e nell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 17 maggio 2024, l’Amministrazione non avrebbe accolto la richiesta di “ limitare la presenza degli ovini in due aree, del tutto marginali, circoscritte nel comprensorio ed identificate con apposita planimetria, in una superficie minima, meno dell'1% della superficie totale ” perché non compatibile con l’utilizzo a cui sarebbe stata destinata l’intera area. Evidenzia, inoltre, che, a seguito della richiesta della Cooperativa ricorrente, inoltrata il 18.06.2024, alla scadenza del termine concesso per dare esecuzione all’ordinanza di sgombero, a tutela dell’interesse privatistico del benessere degli animali avrebbe comunicato, in data 25.06.2024, che la permanenza degli stessi sarebbe stata tollerata per il tempo strettamente necessario alla movimentazione del bestiame.
In merito all’applicazione della disciplina in materia agraria - da cui deriverebbe la durata pari a 15 anni del contratto - il Ministero della Difesa deduce che nel caso di specie la durata vada commisurata a quella della concessione, cioè 6 anni, dal 2016 al 2022.
7.4. Quanto al quinto motivo di ricorso, ribadisce quanto sottoscritto dalle parti con il contratto in argomento, il cui art. 6 disponeva “ ...terminerà, senza alcun obbligo di preventiva disdetta, il 10.11.2022… ”. Da ciò discenderebbe che, allo spirare del termine indicato, la ditta avrebbe dovuto lasciare libero il sedime demaniale da persone, mezzi e cose.
8. Sui motivi aggiunti il Ministero, in primo luogo deduce la natura di nota di riscontro dell’atto impugnato e non di determina.
In secondo luogo, nega l’esistenza di una epidemia infettiva tra gli ovini sostenendo che dai certificati di morte prodotti dalla stessa società si evincerebbe esattamente il contrario ovvero che la causa del decesso di alcuni animali sia ascrivibile ad un sospetto BT, quindi ad una patologia non infettiva.
In tal senso, l’amministrazione resistente sottolinea che l’ASL avrebbe disposto il sequestro di due allevamenti per “sospetta diossina nel latte”, e non, invece, a causa della morte degli animali e al fine di scongiurare il propagarsi dell’infezione in atto, dal momento che non vi sarebbe alcun pericolo in tal senso.
Rappresenta che “ la necessità improcrastinabile di utilizzare l’intera area ” non sarebbe presunta, bensì reale ed attuale, alla luce delle esigenze istituzionali, a livello nazionale ed internazionale, più volte evidenziate nei provvedimenti dell’Amministrazione. Infine, ribadisce che, per le sopravvenute esigenze connesse alle attività istituzionali, l’Amministrazione non avrebbe più interesse a beneficiare delle prestazioni rese dalla Cooperativa e al conseguente affidamento della concessione “ sfalcio erba e pascolo ovini ”.
In linea con le scelte assunte, l’Ente, in quanto P.A., avrebbe avviato, legittimamente, una procedura tramite MEPA per l’esecuzione dello sfalcio erba e rimozione della stessa, prevedendo la stipula di un contratto di permuta.
9. Con memoria depositata in data 12 dicembre 2025, la ricorrente ha contestato la memoria della amministrazione resistente concludendo per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.
10. Alla camera di consiglio del 3 aprile 2025, su istanza di parte la causa è stata cancellata dal ruolo.
11. All’udienza pubblica del -OMISSIS- gennaio 2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
12. Preliminarmente il Collegio esamina il ricorso introduttivo e procede a graduare i motivi di impugnazione secondo l’ordine logico e il rapporto tra essi.
In tal senso, osserva che per costante giurisprudenza “ in assenza della graduazione operata dalla parte, il giudice stabilisce l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale ” (Consiglio di Stato, sez. II, 22 maggio 2019, n. 3290).
12.1 Tanto premesso, in difetto della graduazione dei motivi - atteso che nel giudizio impugnatorio di legittimità non vale a graduare i motivi di ricorso il mero ordine di prospettazione degli stessi (Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5) - il Collegio ritiene che la soluzione della questione dedotta in giudizio presupponga in primis la corretta qualificazione del contratto rep. n. -OMISSIS- concluso tra le parti e, all’esito, la valutazione, sul piano giuridico, del rapporto con la ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti.
12.2. Sulla scorta di tale osservazione, ritiene di iniziare dall’esame del quarto motivo con cui la ricorrente ritiene valido ed applicabile il contratto di affidamento del terreno per lo sfalcio dell’erba e il pascolo degli ovini - rep. n. -OMISSIS- - concluso tra le parti a valle della concessione demaniale a cui si applicherebbe la disciplina dei contratti agrari, trattandosi, nella specie, secondo la ricostruzione offerta da parte ricorrente, di affitto di fondo rustico, con conseguente applicazione della L. 203/1982 in materia di contratti agrari che prevede per essi una durata non inferiore ai 15 anni per l’annata successiva al 1959/1960.
12.3. La censura non si presta ad una favorevole delibazione.
12.3.1. In proposito, deve correttamente inquadrarsi la fattispecie oggetto di causa: i terreni di cui alla concessione amministrativa demaniale, per ammissione della stessa ricorrente (vd. pag. 2 del ricorso) sono pacificamente dedicati all’attività di sfalcio di erbe e pascolo ovini nell’area del comprensorio militare dei Persano e non ad attività di coltivazione del fondo.
Escluso, quindi, che l’attività oggetto di concessione possa, nella specie, equipararsi alla coltivazione del fondo, ne deriva l’inapplicabilità delle norme invocate con il ricorso introduttivo.
Tali norme, invero, si riferiscono unicamente all’attività agricola di coltivazione del fondo, come è reso evidente sia dall’art. 1 della legge n. 203 del 1982 che si riferisce ai “ contratti di affitto a coltivatore diretto ”, sia dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 228 del 2001 che si limita ad estendere le disposizioni della legge n. 203 del 1982 (ossia, le norme sui contratti di affitto a coltivatore diretto, originariamente pensate per i soli rapporti interprivati) anche alla particolare categoria dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.
In tal senso si è espressa anche autorevole giurisprudenza la quale ha ritenuto che, “ affinché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di terreno pascolativo), regolato dalla l. 3 maggio 1982 n. 203, è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso ” (Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, n. 28321).
12.3.2. Così inquadrata la fattispecie e ritenuta l’inapplicabilità alla stessa della disciplina sui contratti agrari, il Collegio passa ad esaminare il rapporto tra contratto (rep. -OMISSIS-) sottoscritto a valle della concessione amministrativa e ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti.
A tal riguardo, giova rammentare che, se l’atto di approvazione dell’accordo rappresenta il momento di integrazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico che rende eseguibile il contratto, il visto della Corte dei conti rappresenta invece una condicio iuris di efficacia del contratto e, dunque, è riconducibile al momento integrativo dell’efficacia dello stesso.
12.3.3. La ricusazione del visto in sede di controllo preventivo di legittimità nei confronti dei contratti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni che siano - come nel caso - immediatamente efficaci al momento della stipula, impone all’Amministrazione interessata l’adozione, a seguito di una nuova attenta ponderazione, di misure consequenziali, atteso che in difetto del visto il contratto resta privo di copertura giuridico-contabile ed espone l’amministrazione ad eventuale responsabilità contabile.
Per consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa, difatti, in presenza di ricusazione del visto, non si produce un effetto autonomamente caducante (in quanto la caducazione presuppone un atto efficace che venga poi eliminato, mentre nel caso di diniego di visto, l’efficacia non è stata integrata).
Sicché, spetta all’amministrazione regolare la situazione provvedendo in una pluralità di modi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 03/06/2025, n. 4789) e persino caducare il negozio già concluso (art. 3 l. n. 20/1994; d.lgs. n. 123/2011).
12.4. Nel caso all’esame, l’amministrazione intimata, prendendo atto dell’inefficacia del contratto a seguito della ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania – come deciso con sentenza depositata il 21 marzo 2023, ha fatto buon uso del potere amministrativo, ed, in particolare, dell’autotutela esecutiva riconosciutale dalla legge, ex art. 823 comma 2 cc, emettendo l’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 17 maggio 2024.
-OMISSIS-. In conclusione, l’ordinanza de qua appare legittima essendo divenuto inefficace ex tunc il contratto, a seguito della conclusione negativa del controllo preventivo di legittimità contabile ex art. 3, lett. g) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “ Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti ” e s.m.i.
14. Passando all’esame del primo motivo di ricorso, la censura non coglie nel segno e va disattesa.
Con esso la ricorrente deduce di disporre dell’area in virtù di un distinto ed autonomo titolo dato dall’autorizzazione disposta per la prosecuzione del servizio di sfalcio erba e pascolo nelle more della definizione della nuova procedura di gara. Da ciò discenderebbe altresì l’irrilevanza del diniego del visto della Corte dei Conti nonché la carenza dei presupposti per l’attivazione dei poteri di autotutela esecutiva di cui al comma 2 dell’art. 823 cc.
14.1. La doglianza non può essere ritenuta condivisibile sulla scorta della seguente considerazione.
L’autorizzazione alla prosecuzione del servizio di sfalcio erba e pascolo contenuta nella nota del Comando Forze Operative Sud del -OMISSIS-.03.2023 radica la propria giustificazione nel prioritario interesse dell’amministrazione a mantenere pulita l’area “nelle more” della nuova procedura di gara ed è, quindi, necessariamente una autorizzazione ad tempus.
La circostanza che, per sopravvenute nuove esigenze o mutamento di quelle originarie, l’amministrazione non abbia più svolto alcuna procedura di gara, di certo non potrebbe giustificare la trasformazione dell’autorizzazione temporanea in una autorizzazione ad libitum (e, perfino, ad infinitum ) in quanto, contrariamente, si finirebbe per snaturare la stessa funzione di una autorizzazione temporanea che una amministrazione scelga discrezionalmente di accordare nel periodo transitorio necessario alla definizione di un determinato procedimento.
Ciò chiarito e, dunque, chiarito che l’autorizzazione suddetta non può rappresentare il titolo su cui parte ricorrente pretende di fondare la non abusività dell’occupazione, rammenta il Collegio, in linea generale, che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, in caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., può esercitare il potere di autotutela possessoria, adottando un'ordinanza di rilascio. Siffatto provvedimento ha natura doverosa e vincolata e non necessita né della preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, non potendosi giammai ingenerare un affidamento « legittimo » in presenza di una situazione connotata da evidente abusività, né di specifica motivazione, se non quella necessaria a dare atto dell'accertamento dell'abusiva occupazione, e nei confronti del quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere, perché l'esercizio del potere di autotutela esecutiva si giustifica unicamente in ragione della perdurante occupazione sine titulo del bene pubblico.
14.2. Né rileverebbe una eventuale iniziale tolleranza in merito all'occupazione del bene, non radicando un simile contegno dell'amministrazione alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all'occupante sine titulo . (Consiglio di Stato sez. VII, 22/01/2025, n. 451).
14.3. Venendo al caso di specie, l’amministrazione intimata ha spiegato le ragioni per cui, per sopravvenute esigenze connesse alle attività istituzionali, è venuto meno l’interesse a beneficiare delle prestazioni rese dalla ricorrente ed al conseguente affidamento della concessione sfalcio erba e pascolo ovini.
Inoltre, l’amministrazione, ravvisando preminenti esigenze istituzionali, ha riconosciuto la necessità improcastinabile di utilizzare l’area in via esclusiva per l’approntamento e l’addestramento delle forze operative presenti sul territorio.
15. Il Collegio ritiene, in conclusione, che il ricorso non meriti accoglimento in considerazione, in primis, dell’inefficacia ex tunc del contratto determinata dalla ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti e, in secondo luogo, in relazione alla dedotta occupazione autorizzata dalla P.A., dal suo venir meno per sopravvenute esigenze connesse alle attività istituzionali che hanno determinato la carenza di interesse sia a beneficiare delle prestazioni rese dalla ricorrente che al conseguente affidamento della concessione sfalcio erba e pascolo ovini.
16. Tanto basta, al Tribunale, per respingere il ricorso, avendo accertato che il provvedimento impugnato, anche qualora fossero eventualmente fondate le ulteriori censure proposte, continuerebbe comunque a reggersi sull'acclarata inefficacia del contratto e sul successivo venir meno, per sopravvenute esigenze connesse alle attività istituzionali, dell’interesse a beneficiare delle prestazioni rese dalla ricorrente e al conseguente affidamento della concessione sfalcio erba e pascolo ovini.
16.1. Va rammentato, difatti, che ove il provvedimento gravato sia sorretto da più ragioni giustificatrici (c.d. "provvedimento plurimotivato"), tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice - qualora ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità - ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze. (T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. I, 5/02/2019, n. 125).
17. Il Collegio passa ora all’esame dei motivi aggiunti.
17.1. Il ricorrente, con il primo motivo, eccepisce l’illegittimità della nota impugnata poiché l’amministrazione avrebbe reiterato lo sgombero dell’area nonostante l’impossibilità di delocalizzare i restanti ovini a causa -OMISSIS-.
17.2. La doglianza non coglie nel segno e va disattesa.
17.2.1. Sul punto l’amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento impugnato la certificazione emessa dal Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità veterinaria (ASL Salerno), nella specie, i certificati di morte del bestiame, da cui si evince che il preteso focolaio BL NG è da considerarsi un mero sospetto non essendo stati accertato mediante esami diagnostici previsti dalla normativa vigente.
La circostanza è confermata dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale.
In particolare, dai certificati di morte con contestuale verbale di affidamento della carcassa ai fini della distruzione, redatti dall’ASL di Salerno in data 29/10/2024, i capi di bestiame risultano deceduti per patologia non infettiva e risulta, altresì, accertato che la carcassa non rappresenta pericolo per la diffusione di malattia infettiva.
17.3. Né può essere condiviso il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti incentrato sulla insussistenza delle assunte superiori esigenze istituzionali atteso che: a) non sono state svolte altre esercitazioni se non quelle precedentemente svolte; b) il Comando Comprensorio di Persano ha pubblicato un avviso di "ricerca di mercato per l'esecuzione di sfalcio erba e rimozione della stessa da regolarsi attraverso l'istituto della permuta. Lotto 4. 2° Esperimento".
17.4. Il motivo è infondato e va rigettato.
17.4.1. La valutazione circa la sussistenza delle esigenze pubbliche, sottesa all’emissione dei provvedimenti impugnati, in quanto scelta appartenente alla sfera dell’esercizio della discrezionalità amministrativa può essere sindacata solo nei ristretti limiti dell’eccesso di potere che nel caso di specie non si rinviene.
L’amministrazione, infatti, ha puntualmente motivato, senza incorrere in vizio logico, le esigenze pubblicistiche sottese all’ordinanza di sgombero, prima, ed alla determinazione impugnata con motivi aggiunti, poi, ragion per cui il Collegio ritiene l’attività amministrativa esercitata conforme a canoni di legalità.
17.5. In merito, poi, alla doglianza relativa alla pubblicazione di un nuovo e diverso bando per l’esecuzione dello sfalcio erba sul Lotto 4, il Collegio, non può che confermare quanto ribadito innanzi, trattandosi di scelta di natura ampiamente discrezionale. A ben vedere, l’indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio sul bene demaniale, giustifica, a maggior ragione, il provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che l’amministrazione resistente ha autorizzato in via provvisoria la prosecuzione del servizio di sfalcio erba e pascolo, nelle more di definizione della nuova procedura di gara.
18. L’esame e la reiezione dei primi due motivi di impugnazione proposti con i motivi aggiunti consentono al Tribunale, di respingere anche il ricorso per motivi aggiunti, con assorbimento degli altri motivi proposti non maniera non specifica ma indicati dal ricorrente per relationem a quelli avanzati con il ricorso introduttivo.
19. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti vanno entrambi rigettati.
20. Le spese seguono la soccombenza per esser liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ditta ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
SI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NO | ER US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.