Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Consigliere
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 25.3.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA NEI CONFONTI DI
(Cod. Fisc. e P. Iva ), in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t, Sig.ra con sede in Patrica alla Contrada Cordigna 70, Parte_2 Pt_3
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc.
[...] C.F._1 Parte_4
) e (Cod. Fisc. C.F._2 Parte_2
), in proprio e quali eredi del Sig. , morto ab C.F._3 Persona_1 intestato in data 7-12-2020, tutti rapp.ti e difesi, giusta separato mandato, dall'avv. Raffaele
De Girolamo (c.f. presso il quale sono elettivamente domiciliati in C.F._4
Frosinone alla Via Casilina Nord 93
- APPELLANTI -
CONTRO
con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n.
3 - Tower A - 20154, Codice Fiscale e P. IVA n. capitale sociale € P.IVA_2
21.059.536.950,48 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo CP_2
02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Roma 1, n. rilasciata il 21/12/2007, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Numero_1
Calenda del Foro di Frosinone (C.F. - P.E.C. C.F._5
in forza di procura generale alle liti rilasciata Email_1 dal Direttore Generale e legale rappresentante Dott. a rogito Notaio Persona_2
di Bologna del 29/10/2010 rep. 115840/33105 reg. a Bologna 1 il 29/10/2010 Per_3 al n. 14904 serie 1T ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Calenda in
Frosinone Corso della Repubblica 21
- APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 821/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti, rispettivamente nelle qualità di debitrice principale la società e gli altri di eredi di Parte_1 [...]
e comunque tutti quali fideiussori della predetta società, hanno impugnato la Per_1 sentenza n. 821/21 con cui il Tribunale di Frosinone, in parziale accoglimento delle numerose domande dai medesimi proposte nei confronti della ha così Controparte_1 statuito:
“Il giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
Pag. 2 di 10 1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 94926 alla data del
31.12.2013 ammontava ad € 37.814,44 a favore della banca;
2) rigetta tutte le domande formulate con riferimento al conto corrente anticipi n. 7096 e al Cont conto corrente n. 883-95 poi 860963;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”.
A sostegno dell'articolato gravame, gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato testualmente: “Nel caso di specie, la parte attrice, non assolvendo all'onere della prova che le competeva, non ha prodotto alcun contratto, né ha dedotto con sufficiente specificità le ragioni per cui non è in possesso di alcuno dei contratti di apertura dei tre conti correnti per cui agisce (mancata consegna di copia al momento della sottoscrizione, mancanza della forma scritta, smarrimento del documento) né ha indicato la data di apertura degli stessi, ma ha prodotto soltanto gli estratti del conto ordinario n. 94926 dal 31.12.2002 al 31.12.2013, e gli estratti del conto anticipi n. 7096 dal 31.12.2002 al 31.12.2013. La banca convenuta ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente ordinario, datato 4.10.1983, e gli estratti del conto dal 31.3.2004 al 30.6.2014, e gli estratti del conto anticipi 497096 dal 31.3.2004 al 30.6.2014. In mancanza dei contratti di apertura dei conti non è possibile in alcun modo verificare la fondatezza o meno delle doglianze attoree, che involgono tutte la pretesa invalidità di clausole contrattuali (ad eccezione dell'usura c.d. sopravvenuta), e in mancanza degli estratti conto non è possibile eseguire alcun ricalcolo. Pertanto, l'analisi può riguardare unicamente il conto ordinario, e per il periodo dal 31.12.2002 al 31.12.2013 (data in cui si ferma il ricalcolo eseguito dal tecnico di parte nella relazione depositata dalla parte attrice, e, quindi, anche le deduzioni attoree). Le domande vanno, invece, respinte per quanto riguarda il Cont conto anticipi, di cui non è stato prodotto il contratto, e il conto , di cui non sono stati prodotti né il contratto né gli estratti conto.
- E ancora, il Tribunale avrebbe errato nella parte cui ha affermato: “La parte attrice non ha dato prova di aver chiesto alla banca ex art. 119 T.U.B., prima del giudizio, la documentazione che a suo dire non era in suo possesso;
non era possibile colmare
Pag. 3 di 10 l'onere probatorio gravante sugli attori accogliendo l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata nell'atto di citazione, perché, come è noto, con l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (così, tra le tante, Cass. n. 20104/2009) e trattasi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (così Cass. n. 4375/2010), e, infine, perché l'istanza era formulata genericamente, con riguardo a “tutta la documentazione relativa ai detti rapporti, ivi compresi i contratti, gli estratti conto nonché le liquidazioni trimestrali e gli avvisi di variazione dei tassi”, senza indicazione specifica dei soli documenti di cui la società non era in possesso”.
Ebbene, secondo la difesa degli appellanti, infatti, “gli attori in primo grado avevano sostenuto di non aver mai sottoscritto il contratto di conto corrente, quello cd. anticipi e quello regolante il salvo buon fine.
L'inesistenza di tali contratti, in particolare di quelli regolanti la concessione del credito, è stata poi sancita dal comportamento processuale della CP_2
Quest'ultima, infatti, non ha prodotto alcun atto scritto che potesse ricondursi ad un contratto di affidamento, con riferimento a tutti i conti correnti presi in esame. Mentre, ha prodotto il solo contratto di apertura del conto corrente ordinario sottoscritto in data 4-10-
83”.
“Gli attori in primo grado avevano sostenuto di non aver mai sottoscritto il contratto di conto corrente, quello cd. anticipi e quello regolante il salvo buon fine.
L'inesistenza di tali contratti, in particolare di quelli regolanti la concessione del credito, è stata poi sancita dal comportamento processuale della CP_2
Quest'ultima, infatti, non ha prodotto alcun atto scritto che potesse ricondursi ad un contratto di affidamento, con riferimento a tutti i conti corrente presi in esame.
Mentre, ha prodotto il solo contratto di apertura del conto corrente ordinario sottoscritto in data 4-10-83”.
Sulla base di tali considerazioni sinteticamente riportate, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere, innanzitutto, correttamente formulata la istanza ex art. 210 c.p.c. e, in secondo luogo, che sarebbe stato onere della banca fornire la prova della reale sottoscrizione dei contratti che, solo in via subordinata, essi avevano riferito di non
Pag. 4 di 10 ricordare di avere sottoscritto e ciò, a maggior ragione, in virtù del principio della vicinanza della prova.
Sulla base di tali motivi, hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, ammissibile e fondato,
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 821/2021 del Tribunale di Frosinone, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, ovvero adottando i provvedimenti che risulteranno di giustizia,
“Piaccia al Tribunale adito, reiectis contrariis, in accoglimento della presente domanda e per i motivi di cui in premessa:
1) Dichiarare non opponibili alla società istante le clausole contrattuali, di cui al conto corrente citato al punto 1 in Fatto, in forza del disposto di cui agli artt. 4 e 5 della L.
154/92
2) per l'effetto, esclusa l'applicabilità della capitalizzazione sia trimestrale che annuale, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, nascente dai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare che la società convenuta è debitrice:
- della somma di € 300.629,53, ovvero della somma di € 122.481,09 alla data del 31-12-
2013;
- ovvero ancora della somma che sarà riconosciuta dovuta, secondo giustizia;
In via gradata ed in ogni caso:
3) dichiarare che il tasso di interesse applicato ai conti corrente in oggetto non è stato rispettoso dei precetti di cui alla L. 108/96, eventualmente previa declaratoria di nullità delle pattuizioni tutte che hanno influito sulla determinazione, di fatto, del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente e dichiarare dovuti gli interessi nella misura stabilita dalla legge (ex art. 1815 c.c.), ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia e accertare che nel rapporto di dare-avere, nascente dai rapporti di conto corrente per cui è causa dichiarare che la società convenuta è debitrice:
- della somma di € 300.634,60, ovvero della somma di € 122.899,96 alla data del 31-12-
2013;
- ovvero ancora della somma che sarà riconosciuta dovuta, secondo giustizia.
Pag. 5 di 10 In ulteriore subordine 4) dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e accertare la sua funzione di ulteriore corrispettivo per la concessione del credito e previo ricalcolo del rapporto dare avere, stabilire l'effettivo saldo dei conti citati ordinando la restituzione degli importi erogati in eccedenza;
5) dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e previo ricalcolo del rapporto dare avere, stabilire l'effettivo saldo dei conti citati ordinando la restituzione degli importi erogati in eccedenza;
6) dichiarare l'illegittimità e/o nullità della clausola che ha dato facoltà alla di variare CP_2 il tasso di interesse pattuito, nel corso del rapporto, e previo ricalcolo del rapporto dare avere, stabilire l'effettivo saldo dei conti citati ordinando la restituzione degli importi erogati in eccedenza;
7) dichiarare la nullità della clausola che ha previsto la possibilità della antergazione e postergazione delle valute, e previo ricalcolo del rapporto dare avere, stabilire l'effettivo saldo dei conti citati ordinando la restituzione degli importi erogati in eccedenza;
8) Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva cpa e rimborso forfettario.”
Nel costituirsi in giudizio e nel chiedere il rigetto dell'avverso gravame, la parte appellata ha a sua volta così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto per difetto di specificità dei motivi di appello;
nel merito, comunque rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi rappresentati in narrativa, confermando l'impugnata sentenza n. 821/2021 del Tribunale di Frosinone.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio di secondo grado”.
Alla odierna udienza a tratta zione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Il gravame, ammissibile essendo stato proposto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c., va accolto in parte e respinto nel resto per i seguenti motivi: quanto alla questione della mancata ammissione dell'ordine di esibizione richiesto dagli appellanti, è pacifico che essi avrebbero dovuto quanto meno fornire la prova di aver fatto
Pag. 6 di 10 tempestiva richiesta alla banca ed in modo specifico ai sensi dell'art. 119 TUB. Della documentazione di cui necessitavano.
Nel caso di specie, alcuna prova è stata al riguardo fornita ed anche la istanza formulata nel giudizio di primo grado si appalesa del tutto generica, essendo preciso onere della parte istante specificare in modo dettagliato a quale documentazione si faccia riferimento.
Al contrario, come correttamente rilevato dal Tribunale e premesso che non è in contestazione che anche nella azioni di accertamento negativo del credito il principio dell'onere della prova non subisce deroga, “era onere della correntista almeno dedurre le ragioni per cui non si trovava in possesso degli estratti integrali del conto, ad esempio perché smarriti o mai ricevuti, e, nel caso di specie, nulla è stato dedotto, per cui non era possibile vagliare la sussistenza dei presupposti dell'ordine di esibizione e la richiesta è stata correttamente respinta. A questa conclusione si giunge anche considerando che altrimenti, se fosse sufficiente agire in ripetizione e formulare istanza ex art. 210 c.p.c. immotivata per far gravare sulla banca l'onere di produrre in giudizio la documentazione a fondamento della domanda, sarebbero facilmente e surrettiziamente invertite le regole di riparto dell'onere probatorio come sopra esaminate”.
Per di più, come afferma la S.C. (Cass.
8.9.2021 n. 24641), “l'obbligo di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere esercitato con successo in sede giudiziale solo laddove la abbia CP_2 negato al cliente, a fronte di richiesta, i rapporti in essere al richiedente senza alcuna giustificazione”.
Nella fattispecie in esame non risulta essere stata fornita la prova da parte degli appellanti della detta richiesta e del relativo inadempimento della banca, né tanto meno può ricavarsi tale diverso convincimento dal comportamento dalla stessa tenuto visto, al contrario, che proprio gli stessi attori ebbero inizialmente a disconoscere anche documentazione prodotta dapprima in copia dalla controparte, salvo poi non reiterare detto disconoscimento anche all'esito della produzione di quella originale.
Né, può trovare applicazione il richiamato principio della “vicinanza della prova” proprio per le ragioni che hanno correttamente portato al rigetto della istanza ex art. 210 c.p.c.
Ha, infatti, affermato la S.C. proprio con riferimento alla tematica del riparto dell'onere della prova in tema bancaria, che “il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio
Pag. 7 di 10 ancor oggi vigente che impone un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB. secondo cui, in materia bancaria, i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.
(Cass. 17923/2016).
Non va dimenticato, con riferimento ai rapporti tra le parti oggetto del presente giudizio, che molti di essi sono stati accesi ben oltre il decennio, con il che anche l'obbligo della banca della relativa conservazione non era oltremodo sussistente.
E, come sopra detto, anche la contestazione degli attori, nelle stesse premesse del libello introduttivo del primo giudizio, si sono rivelate assolutamente generiche in ordine al ricordo relativo alla sottoscrizione dei contratti.
Anche sotto tale profilo, dunque, non essendo stato possibile effettuare una reale verifica dei rapporti, se non per la parte del contratto esaminato dal ctu., la domanda è stata giustamente respinta ed anche il presente gravame non può che seguire la medesima sorte.
Neanche è meritevole di accoglimento la tesi secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato le domande proposte come di ripetizione di indebito, essendo state proposte solo quelle di accertamento negativo del credito.
Orbene, a parte che dalla semplice lettura delle conclusioni formulate dagli attori si comprende come fossero state proposte entrambe le domande, tanto che giustamente è stata dichiarata la inammissibilità di quella di ripetizione essendo ancora i rapporti in essere
(almeno in gran parte), in ogni caso la questione non sposta visto che comunque, come sopra detto, l'onere della prova incombeva in capo ai medesimi attori, non operando la invocata inversione dell'onere della stessa.
Dunque, la attenzione del Primo Giudice si è concentrata sull'unico rapporto n. 94926 del
4.10.1983 in relazione al quale è stata ritenuta sussistente la documentazione in atti sufficiente per l'espletamento dell'incarico del ctu. il quale ha potuto verificare la sussistenza di tutte le pattuizioni contrattuali e la sua corrispondenza alle effettive condizioni applicate in concreto dalla banca nel corso del rapporto, anche se limitatamente al periodo 31.12.2002/31.12.2013 come rilevato correttamente dal Tribunale in relazione alla documentazione acquisita e presa in esame dallo stesso ctp. degli attori. Peraltro, per
Pag. 8 di 10 quanto anche in sede di gravame gli appellanti vi abbiano insistito, va evidenziato che il tasso pattuito non poteva certamente riferirsi, come erroneamente ritenuto dagli appellanti, ad un transitorio scoperto di conto corrente, per cui non era comunque pattuito per iscritto il tasso relativo all'apertura di credito, tanto più che essi non hanno dedotto specificamente la mancanza di un contratto di apertura di credito che prevedesse il tasso per detta operazione e né ne hanno mai fatto richiesta alla banca, per cui la doglianza è comunque infondata.
Il ctu. ha riscontrato solo il superamento del tasso soglia per modesti importi e per un periodo assai limitato e ne ha espunto la applicazione dei relativi interessi. Tra l'altro, non vi
è stata alcuna specifica impugnazione sotto tale profil,o sicchè sul punto si è certamente formato il giudicato.
Quanto, poi, alla questione della non corretta applicazione dell'anatocismo e all'adeguamento della capitalizzazione nel rispetto della delibera CICR del 2000 la banca ha ritenuto, per il rapporto sorto antecedentemente a tale data, di aver correttamente adempiuto provvedendo alla notifica delle variazioni mediante pubblicazione sulla G.U.
Sul punto è ben noto che la S.C. , dopo un lungo ed acceso dibattito giurisprudenziale, anche da ultimo ha confermato che, a fronte della nullità della clausola che prevedeva una diversa forma di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, è impossibile procedere all'adeguamento solo mediante la pubblicazione sulla G.U. delle nuove condizioni, essendo piuttosto indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa (Cass. Sez. I^ 4.11.2024 n. 28215).
In parte qua, pertanto, l'appello va accolto con la conseguenza che deve essere rimessa la causa sul ruolo per il conferimento di incarico integrativo come da separata ordinanza.
Da ultimo, ferma restando la genericità delle altre contestazioni e dei relativi motivi di impugnazione sull'esercizio del ius variandi e sul c.d. “gioco delle valute” la sentenza non merita censura alcuna, e ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla tematica delle CMS che sono state pattuite espressamente.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rapp.te, , Parte_1 Parte_3 Pt_4
e , ogni ulteriore domanda ed eccezione
[...] Parte_2 disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, preso atto della accertata nullità della clausola di capitalizzazione pattuita in relazione al contratto del 4.10.1983, dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Rigetta per il resto l'appello.
Spese al definitivo.
Così deciso alla camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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