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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/08/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1211/2024 promosso da:
– C.F. -, nata il [...] ad [...] C.F._1
NC (PARAGUAY);
e
C.F. , nato il [...] ad [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. NATALIA BOEMI.
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione;
2) l'abitazione coniugale, sita ad Ancona in Strada Frazione Candia n. 69/b, di cui il Sig. è proprietario esclusivo, verrà allo stesso assegnata;
CP_2
pagina 1 di 5 3) i figli e poiché maggiorenni, potranno trascorrere il proprio tempo con chi Per_1 Per_2 riterranno men poiché minorenne, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_3 genitori, i quali avranno il diritto-dovere di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, mantenendo allo scopo significativi rapporti anche con gli adolescenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si obbligano alla più ampia collaborazione nell'interesse del minore, garantendosi in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui relative decisioni dovranno essere dagli stessi adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative del figlio;
4) Con il fine di garantire al minore le attuali abitudini di vita e di abitazione, egli avrà la sua collocazione prevalente presso la casa paterna sita ad Ancona, Strada Frazione Candia n. 69/b;
5) Per permettere al minore la costante frequentazione di entrambi i genitori, le parti convengono la sotto riportata modalità di visita e frequentazione:
- la madre potrà vedere il figlio presso l'abitazione familiare quando vorrà purché avvisi previamente, almeno il giorno prima, il signor CP_2
- in ogni caso la madre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana al mese dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 22,00 della domenica, nonché due giorni alla settimana dall'uscita da scuola del mercoledì alle 22,00 del giovedì.
- Nei giorni in cui la madre non vedrà il figlio durante il fine settimana, la stessa potrà vedere e tenere con sé il figlio anche il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 22,00.
Anche durante le festività o i periodi di vacanze il minore si alternerà nelle abitazioni dei genitori secondo le seguenti modalità:
Durante le festività natalizie il sig. e la sig.ra trascorreranno ad anni alterni CP_2 Pt_1 con il figlio il 24.12. o il 25.12, nonché dalle 12,00 del 26.12. alle 21,00 del 01.01 o dalle 21,00 del 01.01 alle 21,00 del 06.01.
Durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni tra loro, dalle 10,00 del venerdì Santo alle 21,00 del giorno di Pasqua o dalle 21,00 del giorno di Pasqua alle 21,00 del mercoledì dopo Pasqua.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 14 giorni, di cui 7 consecutivi e 7 non consecutivi, dandosi reciprocamente preventiva comunicazione dei periodi prescelti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso e migliore accordo tra le parti.
Durante le altre festività quali, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del Patrono ed i Per_4 genitori alterneranno tra di loro l'intero periodo di vacanze scolastiche.
Resta inteso che eventuali vacanze fuori Ancona del figlio dovranno essere tra di loro concordate.
I genitori potranno concordemente, e con un preavviso di sette giorni, per esigenze proprie e/o del figlio, modificare i tempi che ciascuno di essi trascorre con il minore.
6) ciascun genitore provvederà al mantenimento del minore nel periodo in cui lo terrà presso di sé.
7) le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Sono da intendersi spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale Ancona/Ordine Avvocati Ancona:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 5 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante,
2) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto),
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento,
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre – scuola e dopo – scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby – sitter);
3) viaggi e vacanze;
8) le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno ripartite in ragione del 50% tra i due genitori, mentre l'assegno unico verrà percepito interamente dal sig. quale genitore CP_2 collocatario.
9) le parti si danno, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per il minore;
pagina 3 di 5 10) nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi autonomi economicamente.
11) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio di rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”. Per_3
****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la separazione consensuale, con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 29/04/2001.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 3/04/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/06/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
4. Con sentenza n. 195/2024, emessa in data 19/06/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza dell'1/07/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 195 del 19/06/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 29/04/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 37, parte 2, serie A dell'anno 2001. pagina 4 di 5 Le condizioni prospettate dalle parti, in epigrafe riportate, e già vagliate in sede di pronuncia della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi del figlio minore, il cui ascolto è stato ritenuto non necessario ai sensi dell'art. 473-bis.
4. ult. co., c.p.c. Nulla deve statuirsi con riferimento agli altri due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad Ancona il 29/04/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile
[...] Controparte_1 di detto Comune al n. 37, parte 2, serie A dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1211/2024 promosso da:
– C.F. -, nata il [...] ad [...] C.F._1
NC (PARAGUAY);
e
C.F. , nato il [...] ad [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. NATALIA BOEMI.
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione;
2) l'abitazione coniugale, sita ad Ancona in Strada Frazione Candia n. 69/b, di cui il Sig. è proprietario esclusivo, verrà allo stesso assegnata;
CP_2
pagina 1 di 5 3) i figli e poiché maggiorenni, potranno trascorrere il proprio tempo con chi Per_1 Per_2 riterranno men poiché minorenne, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_3 genitori, i quali avranno il diritto-dovere di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, mantenendo allo scopo significativi rapporti anche con gli adolescenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si obbligano alla più ampia collaborazione nell'interesse del minore, garantendosi in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui relative decisioni dovranno essere dagli stessi adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative del figlio;
4) Con il fine di garantire al minore le attuali abitudini di vita e di abitazione, egli avrà la sua collocazione prevalente presso la casa paterna sita ad Ancona, Strada Frazione Candia n. 69/b;
5) Per permettere al minore la costante frequentazione di entrambi i genitori, le parti convengono la sotto riportata modalità di visita e frequentazione:
- la madre potrà vedere il figlio presso l'abitazione familiare quando vorrà purché avvisi previamente, almeno il giorno prima, il signor CP_2
- in ogni caso la madre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana al mese dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 22,00 della domenica, nonché due giorni alla settimana dall'uscita da scuola del mercoledì alle 22,00 del giovedì.
- Nei giorni in cui la madre non vedrà il figlio durante il fine settimana, la stessa potrà vedere e tenere con sé il figlio anche il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 22,00.
Anche durante le festività o i periodi di vacanze il minore si alternerà nelle abitazioni dei genitori secondo le seguenti modalità:
Durante le festività natalizie il sig. e la sig.ra trascorreranno ad anni alterni CP_2 Pt_1 con il figlio il 24.12. o il 25.12, nonché dalle 12,00 del 26.12. alle 21,00 del 01.01 o dalle 21,00 del 01.01 alle 21,00 del 06.01.
Durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni tra loro, dalle 10,00 del venerdì Santo alle 21,00 del giorno di Pasqua o dalle 21,00 del giorno di Pasqua alle 21,00 del mercoledì dopo Pasqua.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 14 giorni, di cui 7 consecutivi e 7 non consecutivi, dandosi reciprocamente preventiva comunicazione dei periodi prescelti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso e migliore accordo tra le parti.
Durante le altre festività quali, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del Patrono ed i Per_4 genitori alterneranno tra di loro l'intero periodo di vacanze scolastiche.
Resta inteso che eventuali vacanze fuori Ancona del figlio dovranno essere tra di loro concordate.
I genitori potranno concordemente, e con un preavviso di sette giorni, per esigenze proprie e/o del figlio, modificare i tempi che ciascuno di essi trascorre con il minore.
6) ciascun genitore provvederà al mantenimento del minore nel periodo in cui lo terrà presso di sé.
7) le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Sono da intendersi spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale Ancona/Ordine Avvocati Ancona:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 5 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante,
2) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto),
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento,
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre – scuola e dopo – scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby – sitter);
3) viaggi e vacanze;
8) le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno ripartite in ragione del 50% tra i due genitori, mentre l'assegno unico verrà percepito interamente dal sig. quale genitore CP_2 collocatario.
9) le parti si danno, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per il minore;
pagina 3 di 5 10) nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi autonomi economicamente.
11) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio di rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”. Per_3
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la separazione consensuale, con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 29/04/2001.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 3/04/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/06/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
4. Con sentenza n. 195/2024, emessa in data 19/06/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza dell'1/07/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 195 del 19/06/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 29/04/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 37, parte 2, serie A dell'anno 2001. pagina 4 di 5 Le condizioni prospettate dalle parti, in epigrafe riportate, e già vagliate in sede di pronuncia della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi del figlio minore, il cui ascolto è stato ritenuto non necessario ai sensi dell'art. 473-bis.
4. ult. co., c.p.c. Nulla deve statuirsi con riferimento agli altri due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad Ancona il 29/04/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile
[...] Controparte_1 di detto Comune al n. 37, parte 2, serie A dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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