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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 09/07/2025 al n. 1553/2025
R.G.,
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FIUMANA LORENZA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FIUMANA LORENZA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SANDRI SANDRA, elettivamente domiciliata in VIA ANFITEATRO
10 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. SANDRI SANDRA resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 11/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- dato atto della Parte_1 Controparte_1
raggiunta autosufficienza economica di figlia di Persona_1 Parte_1
ed
[...] Controparte_1
- in parziale modifica della sentenza n.579/2019 del Tribunale di Mantova
- revocare quanto disposto nelle condizioni di cui ai punti e) ed f) di detta sentenza e precisamente
- revocare l'obbligo in capo a di corrispondere ad Parte_1 CP_1
la somma di €.450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento
[...]
della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie effettuate per la Persona_1
stessa e ciò a decorrere dal mese di giugno 2025.
- Spese di causa compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Ritiene il Collegio che le conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei pagina 2 di 3 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. - In parziale modifica della sentenza n.579/2019 del Tribunale di
Mantova, revoca quanto disposto nelle condizioni di cui ai punti e) ed f) di detta sentenza e precisamente;
2. - revoca l'obbligo in capo a di corrispondere ad Parte_1
la somma di €.450,00 mensili a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie effettuate per la stessa e ciò a decorrere dal mese di giugno
2025;
3. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 09/07/2025 al n. 1553/2025
R.G.,
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FIUMANA LORENZA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FIUMANA LORENZA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SANDRI SANDRA, elettivamente domiciliata in VIA ANFITEATRO
10 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. SANDRI SANDRA resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 11/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- dato atto della Parte_1 Controparte_1
raggiunta autosufficienza economica di figlia di Persona_1 Parte_1
ed
[...] Controparte_1
- in parziale modifica della sentenza n.579/2019 del Tribunale di Mantova
- revocare quanto disposto nelle condizioni di cui ai punti e) ed f) di detta sentenza e precisamente
- revocare l'obbligo in capo a di corrispondere ad Parte_1 CP_1
la somma di €.450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento
[...]
della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie effettuate per la Persona_1
stessa e ciò a decorrere dal mese di giugno 2025.
- Spese di causa compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Ritiene il Collegio che le conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei pagina 2 di 3 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. - In parziale modifica della sentenza n.579/2019 del Tribunale di
Mantova, revoca quanto disposto nelle condizioni di cui ai punti e) ed f) di detta sentenza e precisamente;
2. - revoca l'obbligo in capo a di corrispondere ad Parte_1
la somma di €.450,00 mensili a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie effettuate per la stessa e ciò a decorrere dal mese di giugno
2025;
3. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3