Articolo 584 del Codice civile
Articolo 561Articolo 563
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 584.

((Successione del coniuge putativo.)) ((Quando il matrimonio e' stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresi' la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli e' pero' escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita' si tratta e' legata da valido matrimonio al momento della morte))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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