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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2024, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore On. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3037/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. MARCO PICENNI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DIMITRI Controparte_1
COLOMBI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 14/11/2024
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare i rapporti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente . Controparte_1
Con memoria depositata in data 17/09/2024, si costituiva in giudizio. Controparte_1
In sede di udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, dopo aver sentito i due genitori, formulava una proposta conciliativa e le parti dichiaravano di aderirvi come da conclusioni congiunte rassegnate nel verbale di udienza del 14/11/2024. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda delle parti è fondata e merita accoglimento atteso che indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e ravvisato che le clausole relative a quest'ultimo non sono in contrasto con gli interessi del minore, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e che il padre Per_1
possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dal lavoro dalle ore 17.00 sino alla domenica sera, quando riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore Per_1
21.00;
b) nelle settimane con weekend materno due pomeriggi alla settimana dall'orario di uscita di scuola (o comunque e dalle ore 13.00 in caso di sospensione della frequenza scolastica) fino alle 21.00 nei giorni di martedì e giovedì, mentre nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterno il mercoledì andando a prenderlo all'uscita di scuola e riportandolo presso l'abitazione materna non oltre le ore 21.00;
c) una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale (dal 23/12 al 30/12) e di Capodanno (dal 31/12 al 6/1) con la madre;
pagina 2 di 5 d) tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con la madre;
e) una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi con congruo anticipo e, comunque, entro il 31 maggio di ogni anno;
f) ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dal figlio singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza;
E' fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti sul suddetto calendario e sulle festività, compatibilmente con la volontà del minore
2. PONE A CARICO del resistente a versare alla ricorrente, con decorrenza da novembre 2024, entro il
15 di ogni mese, la somma di € 300, soggetta a rivalutazione da dicembre 2025, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Bergamo, come da seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite pagina 3 di 5 scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso pagina 4 di 5 sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
3. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale di importo totale pari a € 220 complessivi sarà interamente percepito dalla madre;
4. PRENDE ATTO della rinuncia ad ogni altra domanda formulata dalle parti;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore On. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3037/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. MARCO PICENNI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DIMITRI Controparte_1
COLOMBI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 14/11/2024
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare i rapporti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente . Controparte_1
Con memoria depositata in data 17/09/2024, si costituiva in giudizio. Controparte_1
In sede di udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, dopo aver sentito i due genitori, formulava una proposta conciliativa e le parti dichiaravano di aderirvi come da conclusioni congiunte rassegnate nel verbale di udienza del 14/11/2024. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda delle parti è fondata e merita accoglimento atteso che indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e ravvisato che le clausole relative a quest'ultimo non sono in contrasto con gli interessi del minore, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e che il padre Per_1
possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dal lavoro dalle ore 17.00 sino alla domenica sera, quando riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore Per_1
21.00;
b) nelle settimane con weekend materno due pomeriggi alla settimana dall'orario di uscita di scuola (o comunque e dalle ore 13.00 in caso di sospensione della frequenza scolastica) fino alle 21.00 nei giorni di martedì e giovedì, mentre nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterno il mercoledì andando a prenderlo all'uscita di scuola e riportandolo presso l'abitazione materna non oltre le ore 21.00;
c) una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale (dal 23/12 al 30/12) e di Capodanno (dal 31/12 al 6/1) con la madre;
pagina 2 di 5 d) tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con la madre;
e) una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi con congruo anticipo e, comunque, entro il 31 maggio di ogni anno;
f) ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dal figlio singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza;
E' fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti sul suddetto calendario e sulle festività, compatibilmente con la volontà del minore
2. PONE A CARICO del resistente a versare alla ricorrente, con decorrenza da novembre 2024, entro il
15 di ogni mese, la somma di € 300, soggetta a rivalutazione da dicembre 2025, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Bergamo, come da seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite pagina 3 di 5 scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso pagina 4 di 5 sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
3. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale di importo totale pari a € 220 complessivi sarà interamente percepito dalla madre;
4. PRENDE ATTO della rinuncia ad ogni altra domanda formulata dalle parti;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
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