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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 777 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 333, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla piazza L. Rossi n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € Controparte_1
8.302,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, originata dall'inadempimento contrattuale della stessa, che aveva omesso di rimborsare integralmente i buoni fruttiferi postali sottoscritti dallo stesso.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 14.06.1982 aveva sottoscritto il buono fruttifero postale n. 000.312 serie O/N dell'importo di £ 500.000; che in data 09.01.1984 aveva sottoscritto il buono fruttifero postale n. 000.406 della serie O dell'importo di £ 500.000; che entrambi i buoni avevano durata trentennale;
che in data 03.11.2012 riscuoteva il primo buono fruttifero ma l'ufficio postale corrispondeva la somma di € 4.490,69, in luogo dell'importo di € 8.040,55; che in data
04.11.2014 riscuoteva il secondo buono fruttifero, ma l'ufficio postale pagava l'importo di €
4.197,72, in luogo della somma di € 8.950,10; per tale ragione la convenuta aveva violato gli obblighi pattizi, non corrispondendo la somma prevista a tergo dei buoni, e aveva, altresì, violato il principio di buona fede, non avendo comunicato alcunché in merito alla modifica dei tassi di interesse.
2. Si costituiva in giudizio che, opponendosi agli assunti attorei, chiedeva Controparte_1 di dichiarare l'inammissibilità della domanda e, comunque, l'infondatezza della stessa.
3. Nel corso del giudizio venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Nel merito, in punto di diritto, si segnala che alla fattispecie in esame risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 173 del DPR 156/1973, il quale prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di pagina 2 di 6 concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Tale disciplina risulta pienamente applicabile al caso di specie, nonostante l'avvenuta abrogazione della stessa a opera dell'art. 7, c. III, del d.lgs. 284/1999, in quanto detta norma ha stabilito che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
Pertanto, essendo la sottoscrizione dei buoni de quibus avvenuta negli anni 1982-1984 e, dunque, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del citato art. 7 e dei successivi decreti attuativi, la normativa contenuta nell'abrogato art. 173 continua a trovare applicazione ratione temporis.
Ciò detto, si segnala che il D.M. del 15.06.1981 ha determinato l'emissione dei buoni fruttiferi della serie O e ha stabilito che i buoni della precedente serie N fossero sottoposti alla stessa disciplina della serie O, previa apposizione di un bollo sulla parte anteriore degli stessi, recante la dicitura “Serie O/N”, e di un bollo sul retro degli stessi, con la dicitura “B.P.F. serie O/N tasso dal
9% al 16%”.
Inoltre, si segnala che l'art. 6 del D.M. del 13.06.1986 (recante “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”) ha previsto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"”. Detto decreto ha interessato anche i buoni postali della serie 'O' e 'N', precedenti rispetto alla serie Q, così determinando una modifica dei tassi di interesse in senso sfavorevole al sottoscrittore.
5. Ebbene, nel caso di specie, si rileva, preliminarmente che al buono del 14.06.1982, come emerge documentalmente, è stato apposto un bollo sulla parte anteriore, recante la dicitura “Serie
pagina 3 di 6 O/N”, e un bollo sul retro, con la dicitura “B.P.F. serie O/N tasso dal 9% al 16%”, come disposto dal D.M. del 15.06.1981.
Ciò premesso, va segnalato che per entrambi i buoni va applicato l'art. 6 del D.M. 13.06.1986, per le ragione viste in precedenza.
Pertanto, risulta priva di pregio l'eccezione di parte attrice circa la mancata pattuizione dei tassi di interesse applicati dalla convenuta, atteso che gli stessi per come visti sono stato stati legittimamente modificati dal D.M. del 13.06.1986.
Né parte attrice contesta nel merito il calcolo effettuato da tenuto conto Controparte_1
che il mero rinvio alla consulenza tecnica di parte costituisce una inammissibile allegazione implicita.
6. Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa alla violazione della buona fede da parte di dedotta da parte attrice, che lamenta la lesione dell'affidamento riposto sul Controparte_1
saggio di interesse stampato sul retro dei buoni e l'omessa comunicazione della variazione sopravvenuta, atteso che la stessa parte, attraverso l'ordinaria diligenza, poteva assumere contezza della variazione dei tassi.
Pertanto, la doglianza di parta attrice risulta infondata, sia per il sistema di pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (nella specie, G.U. 28 giugno 1986, n. 148) e sia per il principio generale di conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.
Peraltro, come efficacemente e condivisibilmente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione “non può non rilevarsi come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore… Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la pagina 4 di 6 soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Vi è da dire che,
a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo.” (Cass. civ., SS.UU, sent. n. 3963/2019).
Diverso sarebbe, invece, il caso ove al momento della sottoscrizione del buono fossero già intervenute le modifiche del tasso di interesse e, tuttavia, sul retro del buono medesimo fossero stati indicati i tassi precedenti a tali modifiche: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di una modifica dei tassi mediante d.m. successivo all'emissione del buono, ragion per cui la precedenza va accordata alla tabella presente sullo stesso (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13979/2007, secondo cui
“ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo pagina 5 di 6 in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali;
le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi;
la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 1984 , con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”).
7. Per tutto quanto precede, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
8. Nel caso in esame, in ragione dei visti recenti arresti giurisprudenziali, del complesso quadro normativo e della qualità delle parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ed assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 24.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 777 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 333, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla piazza L. Rossi n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € Controparte_1
8.302,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, originata dall'inadempimento contrattuale della stessa, che aveva omesso di rimborsare integralmente i buoni fruttiferi postali sottoscritti dallo stesso.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 14.06.1982 aveva sottoscritto il buono fruttifero postale n. 000.312 serie O/N dell'importo di £ 500.000; che in data 09.01.1984 aveva sottoscritto il buono fruttifero postale n. 000.406 della serie O dell'importo di £ 500.000; che entrambi i buoni avevano durata trentennale;
che in data 03.11.2012 riscuoteva il primo buono fruttifero ma l'ufficio postale corrispondeva la somma di € 4.490,69, in luogo dell'importo di € 8.040,55; che in data
04.11.2014 riscuoteva il secondo buono fruttifero, ma l'ufficio postale pagava l'importo di €
4.197,72, in luogo della somma di € 8.950,10; per tale ragione la convenuta aveva violato gli obblighi pattizi, non corrispondendo la somma prevista a tergo dei buoni, e aveva, altresì, violato il principio di buona fede, non avendo comunicato alcunché in merito alla modifica dei tassi di interesse.
2. Si costituiva in giudizio che, opponendosi agli assunti attorei, chiedeva Controparte_1 di dichiarare l'inammissibilità della domanda e, comunque, l'infondatezza della stessa.
3. Nel corso del giudizio venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Nel merito, in punto di diritto, si segnala che alla fattispecie in esame risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 173 del DPR 156/1973, il quale prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di pagina 2 di 6 concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Tale disciplina risulta pienamente applicabile al caso di specie, nonostante l'avvenuta abrogazione della stessa a opera dell'art. 7, c. III, del d.lgs. 284/1999, in quanto detta norma ha stabilito che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
Pertanto, essendo la sottoscrizione dei buoni de quibus avvenuta negli anni 1982-1984 e, dunque, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del citato art. 7 e dei successivi decreti attuativi, la normativa contenuta nell'abrogato art. 173 continua a trovare applicazione ratione temporis.
Ciò detto, si segnala che il D.M. del 15.06.1981 ha determinato l'emissione dei buoni fruttiferi della serie O e ha stabilito che i buoni della precedente serie N fossero sottoposti alla stessa disciplina della serie O, previa apposizione di un bollo sulla parte anteriore degli stessi, recante la dicitura “Serie O/N”, e di un bollo sul retro degli stessi, con la dicitura “B.P.F. serie O/N tasso dal
9% al 16%”.
Inoltre, si segnala che l'art. 6 del D.M. del 13.06.1986 (recante “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”) ha previsto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"”. Detto decreto ha interessato anche i buoni postali della serie 'O' e 'N', precedenti rispetto alla serie Q, così determinando una modifica dei tassi di interesse in senso sfavorevole al sottoscrittore.
5. Ebbene, nel caso di specie, si rileva, preliminarmente che al buono del 14.06.1982, come emerge documentalmente, è stato apposto un bollo sulla parte anteriore, recante la dicitura “Serie
pagina 3 di 6 O/N”, e un bollo sul retro, con la dicitura “B.P.F. serie O/N tasso dal 9% al 16%”, come disposto dal D.M. del 15.06.1981.
Ciò premesso, va segnalato che per entrambi i buoni va applicato l'art. 6 del D.M. 13.06.1986, per le ragione viste in precedenza.
Pertanto, risulta priva di pregio l'eccezione di parte attrice circa la mancata pattuizione dei tassi di interesse applicati dalla convenuta, atteso che gli stessi per come visti sono stato stati legittimamente modificati dal D.M. del 13.06.1986.
Né parte attrice contesta nel merito il calcolo effettuato da tenuto conto Controparte_1
che il mero rinvio alla consulenza tecnica di parte costituisce una inammissibile allegazione implicita.
6. Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa alla violazione della buona fede da parte di dedotta da parte attrice, che lamenta la lesione dell'affidamento riposto sul Controparte_1
saggio di interesse stampato sul retro dei buoni e l'omessa comunicazione della variazione sopravvenuta, atteso che la stessa parte, attraverso l'ordinaria diligenza, poteva assumere contezza della variazione dei tassi.
Pertanto, la doglianza di parta attrice risulta infondata, sia per il sistema di pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (nella specie, G.U. 28 giugno 1986, n. 148) e sia per il principio generale di conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.
Peraltro, come efficacemente e condivisibilmente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione “non può non rilevarsi come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore… Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la pagina 4 di 6 soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Vi è da dire che,
a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo.” (Cass. civ., SS.UU, sent. n. 3963/2019).
Diverso sarebbe, invece, il caso ove al momento della sottoscrizione del buono fossero già intervenute le modifiche del tasso di interesse e, tuttavia, sul retro del buono medesimo fossero stati indicati i tassi precedenti a tali modifiche: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di una modifica dei tassi mediante d.m. successivo all'emissione del buono, ragion per cui la precedenza va accordata alla tabella presente sullo stesso (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13979/2007, secondo cui
“ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo pagina 5 di 6 in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali;
le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi;
la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 1984 , con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”).
7. Per tutto quanto precede, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
8. Nel caso in esame, in ragione dei visti recenti arresti giurisprudenziali, del complesso quadro normativo e della qualità delle parti, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ed assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 24.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 6 di 6