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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SIg.ri Magistrati:
Dott. LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1778 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ARDUINO CLAUDIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNOLA ALESSANDRO, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
- Affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre in Pietra Ligure, Via Piave 89. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e religiosa ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- Regime delle visite padre-figli: su quattro settimane, il primo weekend il padre potrà tenere con sé
i figli dal venerdì sera alla domenica sera;
il secondo fine settimana il padre potrà tenere con sé i figli il sabato, compatibilmente con i propri orari lavorativi mentre la domenica i bambini resteranno con la madre;
il terzo weekend il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì sera alla domenica sera;
il quarto weekend il padre potrà tenere con sé i figli la domenica mentre i bambini resteranno con la madre il sabato.
I genitori potranno accordarsi per gestire l'alternanza in base ai propri impegni lavorativi nonché in base agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
Preferibilmente entro il mercoledì di ogni settimana il padre darà comunicazione alla madre dell'orario in cui si recherà a prendere i bambini.
I genitori concordano altresì che la madre per quattro fine settimana in un anno possa richiedere di trascorrere il weekend per intero con i figli, con la precisazione che potrà essere richiesto un fine settimana ogni trimestre e che i fine settimana non potranno essere consecutivi.
Le festività principali dell'anno – come già oggi adottate - derogheranno alla regolamentazione di cui sopra, i ricorrenti convengono che i figli minori trascorreranno le stesse come indicato di seguito: Natale dal pomeriggio del giorno 24 dicembre sino alle 18,00 del giorno 25 con un genitore;
dalle ore 18,00 del 25 dicembre sino alle ore 18,00 del 26 dicembre con l'altro genitore. Il giorno 31
Dicembre dalle ore 18,00 sino al giorno del 01 Gennaio alle 18,00 con un genitore e così pure il giorno
6 Gennaio. L'altro genitore terrà i figli con lo stesso criterio l'anno successivo. Per i restanti giorni delle festività Natalizie i bambini restano collocati dalla madre. Il giorno di Pasqua i bambini resteranno con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, il tutto ad anni alterni. Durante le ferie dalle rispettive attività lavorative dei genitori i minori trascorreranno con ciascuno di essi 15
(quindici) giorni, anche non continuativi. Sarà cura di entrambi i genitori comunicare tra di loro il periodo dell'anno per le rispettive ferie con congruo preavviso (indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno), indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
- Mantenimento: il padre verserà € 750,00 entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla SI.ra . Parte_1
La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per tutti e tre i figli. Parte_1
I genitori si rimborseranno reciprocamente il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, purché siano state previamente concordate e dietro presentazione di documento fiscale comprovante la spesa.
Qualora si tratti di spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, non sarà necessaria preventiva concertazione.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue.
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e Controparte_2
ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori.
Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse Controparte_1
dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente Dott.ssa OR AN