Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2025, proposto da
SA AD, ER NZ, NA RO ET, MA RO, SA IN, FR IT, CE LA, ME TO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo e Laura La Selva, e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Bari, alla via Abate Gimma n. 147, per mandati allegati al ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - U.S.R., in persona del Dirigente pro tempore ;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - U.S.R. - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Dirigente pro tempore ;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari n. 2124/2024 pubblicata il 24/05/2024 nel giudizio recante R.G. n. 13185/2022, come rettificata dal decreto di correzione dell’errore materiale cronol. n. 58571/2024 del 03/12/2024, non appellata e definitivamente passata in giudicato come da attestazione del 08/04/2025 resa dal Funzionario Giudiziario della sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - U.S.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - U.S.R. - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RD OL e uditi l’avvocato Roberto D’Addabbo per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Enrico Giannattasio per le Autorità statali intimate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso collettivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 10 aprile 2025 e depositato in pari data, è stata chiesta l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio indicata.
Nel giudizio si sono costituite, con atto di stile, le Autorità statali intimate.
Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, presenti i difensori come innanzi indicati, il ricorso è stato riservato per la decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in ottemperanza è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, che giustificano altresì il rigetto dell’istanza ex art. 114, comma 4 lettera e) c.p.a.
Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OL, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD OL |
IL SEGRETARIO