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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.7.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2399/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 28/6/2017 vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Albao, come da mandato Parte_1 in atti parte attrice contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Brienza e Daniela Brienza, Controparte_1 giusta procura in atti parte convenuta
OGGETTO: pagamento somme
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex rt. 702 bis c.p.c., depositato il 28/6/2017, il sig. titolare Parte_1 dell'omonima impresa edile, così concludeva: “ Condannare il sig. al Controparte_1 pagamento in favore dell'impresa di costruzioni dell'importo Parte_1
1 complessivo di € 19.712,91, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, qual saldo della fattura n. 16 del 2001; - in via subordinata, condannare il sig. , Controparte_1 ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore dell'impresa ricorrente della somma di €
19.712,91 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di ingiustificato arricchimento. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Assumeva il ricorrente che il sig. presentava in data 7/2/1987, prot. N. 848, al Controparte_1
Comune di Vietri di Potenza richiesta di contributo ai sensi della L. 80/84 per l'esecuzione dei lavori di restauro conservativo dell'immobile, sito nel Comune di Vietri di Potenza al C.so Vittorio
Emanuele, come da progetto redatto dall'ing. e che in data 3/3/1999 veniva Persona_1 rilasciata concessione edilizia a favore dei condomini sigg. don e Persona_2 CP_1
[...]
Assumeva ancora il ricorrente che in data 16/3/199 veniva stipulato contratto di appalto per i lavori da eseguire tra il rappresentante condominiale, sig. , ed esso e che il Controparte_1 Pt_1
Comune aveva concesso il finanziamento dell'opera e che il Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali, Soprintendenza di Potenza, nel concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui al progetto di restauro conservativo, indicava ulteriori prescrizioni da osservare per cui veniva redatta dall'ing. Potenza perizia di variante, regolarmente assentita con concessione edilizia n. 598/bis del 12/2/2002.
Deduceva, infine, il dopo una lunga descrizione delle vicende verificatesi e della corposa Pt_1 documentazione prodotta, di essere creditore ancora dell'ulteriore somma di € 19.712,91 a conguaglio dei lavori eseguiti e di averne regolarmente richiesto il pagamento, ma inutilmente.
Concludeva pertanto rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con memoria depositata il 01/3/2018 si costituiva il sig. eccependo in via preliminare CP_1
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata dal ricorrente atteso che la fattura in forza della quale quest'ultimo si riteneva creditore era stata emessa in data 15/10/2001 e che alcun atto interruttivo era mai stato posto in essere dallo stesso se non con missiva del 6/5/2015 a firma dell'avv. Cordisco;
sempre in via preliminare eccepiva la inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento non sussistendone i requisiti tenuto conto del fatto che tra le parti era intervenuto contratto di appalto;
in ogni caso anche tale azione si era prescritta. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per la sua infondatezza rilevabile proprio dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente.
2 Con ordinanza del 21/3/2018 veniva trasformato il rito e fissata udienza di trattazione.
Concesso il termine per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., con ordinanza del
13/3/2019 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo del magistrato, veniva fissata l'udienza del 4/7/2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; a tale udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in ragione del criterio della ragione più liquida, ispirato al principio di economia processuale e all'esigenza di celerità, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli art. 276 c.p.c. e 118 disp. att c.p.c. (cfr. ex multis, Trib. Reggio Emilia n. 1327/17; Cass. civ., 16.05.2006, n. 11356).
Tale orientamento è conforme al principio statuito dalla Suprema Corte, secondo il quale “il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti” (così, Cass. civ., sez. 1, 9.06.2010, n.
13896).
La stessa giurisprudenza di legittimità prevalente ha ribadito anche di recente che «In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della
3 coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» [cfr. Cass. civ., sez. 5, ord. 11.05.2018, n. 11458; in senso conforme, Cass. civ., sez. 5, ord. 9.01.2019, n. 363; nonché già Cass. civ., sez.
6- lav., 28.05.2014,
n. 12002)
Invero, in limine litis, carattere dirimente ed assorbente assume l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal per decorso del termine Pt_1 decennale previsto dall'art. 2946 c.c. che così recita: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
L'art. 2934, co. 1, c.c., stabilisce che <, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge»; a norma del successivo art. 2935 c.c. «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».
Orbene nel caso di specie la pretesa creditoria del deriva dalla fattura n. 16 del 15/10/2001 Pt_1 emessa a fronte del certificato di pagamento n. 2 (S.A.L.)
Con raccomandata del 23/1/2013, inviata anche al nella sua qualità di delegato CP_1 condominiale, il chiede ragguagli in ordine “allo stato dell'arte del certificato di Pt_1 pagamento n. 2 del 10/9/2001 dell'importo complessivo di L. 120.322.701, nella considerazione che a tutt'oggi è stato liquidato in acconto per l'importo di L. 82.153.194 (fatture n. 16 del 15-10-
01 …)
Tale missiva sicuramente non può essere considerata richiesta di pagamento del saldo dovuto e quindi interruttiva della prescrizione, ma, quand'anche la si volesse considerare tale, la stessa sarebbe comunque intervenuta oltre il termine decennale previsto dal citato art. 2946 c.c., considerando come data di inizio del termine prescrizionale quella di emissione della predetta fattura n. 16/2001.
La messa in mora per il pagamento della somma di € 19.712,91 interviene con la missiva dell'8/11/2013 a firma dell'avv. Cordisco;
di tale missiva, però, non è stata fornita la prova della ricezione da parte del , non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata;
in ogni caso anche tale missiva, ove ricevuta dal , sarebbe intervenuta CP_1 oltre il termine prescrizionale.
Più nello specifico, a fronte della puntuale e tempestiva contestazione svolta dal convenuto, sig.
, in merito all'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 2946 c.c., circa l'insussistenza di CP_1 efficaci atti interruttivi, spettava certamente a parte attrice dimostrare di aver tempestivamente
4 interrotto il termine prescrizionale con altrettanti atti interruttivi della prescrizione, ma tale onere non è stato assolto.
In definitiva, pertanto, l'eccezione preliminare di merito è fondata e deve essere accolta.
Resta preclusa ogni ulteriore delibazione nel merito della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto regolarmente notificato da titolare dell'omonima impresa edile, nei Parte_1 confronti del sig. , così provvede: Controparte_1
1)accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da . e dichiara estinto Controparte_1 per prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. il diritto di credito preteso dal Pt_1
2)condanna al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
04/7/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Così deciso in Potenza, li 19/7/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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