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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/07/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1479/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1479/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] in data [...] (Avv. Salvago Rosa) Parte_1
RICORRENTE
E
nata ad [...] in data [...] (Avv. Russello Ornella) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 13.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/06/2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
24.04.1999, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 27.06.2011, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del 12/7/2011, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda principale di Controparte_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 13.05.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto depositato il 12.07.2011, divenuto esecutivo e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al
27.11.2011.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento del figlio , divenuto, nelle more Per_1 del procedimento, maggiorenne
In ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale, deve essere confermata l'ordinanza presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro:
è in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, con reddito mensile netto di circa euro Pt_1
2.500,00, mentre è imprenditrice, titolare di tre avviate strutture recettive ( cliniche per CP_1 disagiati psichici), e gode di significative risorse patrimoniali (tra cui immobili locati) e reddituali, tali da averle permesso di sostenere per alcuni periodi, in sostanziale autonomia, le ingenti spese relative all'iscrizione (circa euro 11.900,00 all'anno per un totale versato negli ultimi anni euro
32.000,00) del figlio maggiore ad Enna, per la frequentazione della assai costosa università Per_2 privata in medicina, con lingua prescritta in rumeno per i primi anni
Pertanto, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta, per il mantenimento del figlio l'assegno di € 430,00 e per il figlio , l'assegno di euro Per_2 Per_1
300,00, somme entrambe da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
La domanda con la quale la convenuta ha chiesto la cancellazione dell'espressione “ha autocelebrato il proprio ruolo di madre”, ritenuta offensiva, oltre che il risarcimento del danno va rigettata.
Tale espressione infatti, pur connotata da toni polemici, rientra nel contesto della dialettica difensiva tipica delle controversie familiari ad elevato tasso di conflittualità e non è connotata da gratuità o intento denigratorio autonomo. La stessa, pertanto, è insuscettibile di fondare un'autonoma condanna risarcitoria (cfr. Cass. n. 8724 del 29 aprile 2015; Cass. n. 17325 del
31/08/2015).
Le domande con le quali la convenuta ha chiesto di accertare l'obbligo del ricorrente di versare gli assegni per il mantenimento dei figli e di contribuire alle spese straordinarie in relazione agli anni pregressi sono inammissibili in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Agrigento il 24 aprile 1999 da , nato a [...] l'[...] e , nata ad Parte_1 Controparte_1
Agrigento il 28/09/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 51, parte II, serie A, anno 1999.
OBBLIGA
a corrispondere a un assegno complessivo di euro 730,00 Parte_1 Controparte_1
(di cui 430,00 per il mantenimento del figlio ed euro 300,00 per il figlio ), Per_2 Per_1
rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
RIGETTA
La domanda di cancellazione ex art 89 c.p.c. e la domanda risarcitoria connessa formulate dalla convenuta
DICHIARA
Inammissibili le domande formulate dalla convenuta relativamente alle quote di mantenimento per gli anni pregressi
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1479/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] in data [...] (Avv. Salvago Rosa) Parte_1
RICORRENTE
E
nata ad [...] in data [...] (Avv. Russello Ornella) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 13.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/06/2022, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
24.04.1999, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 27.06.2011, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del 12/7/2011, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda principale di Controparte_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 13.05.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto depositato il 12.07.2011, divenuto esecutivo e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al
27.11.2011.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento del figlio , divenuto, nelle more Per_1 del procedimento, maggiorenne
In ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale, deve essere confermata l'ordinanza presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro:
è in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, con reddito mensile netto di circa euro Pt_1
2.500,00, mentre è imprenditrice, titolare di tre avviate strutture recettive ( cliniche per CP_1 disagiati psichici), e gode di significative risorse patrimoniali (tra cui immobili locati) e reddituali, tali da averle permesso di sostenere per alcuni periodi, in sostanziale autonomia, le ingenti spese relative all'iscrizione (circa euro 11.900,00 all'anno per un totale versato negli ultimi anni euro
32.000,00) del figlio maggiore ad Enna, per la frequentazione della assai costosa università Per_2 privata in medicina, con lingua prescritta in rumeno per i primi anni
Pertanto, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta, per il mantenimento del figlio l'assegno di € 430,00 e per il figlio , l'assegno di euro Per_2 Per_1
300,00, somme entrambe da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
La domanda con la quale la convenuta ha chiesto la cancellazione dell'espressione “ha autocelebrato il proprio ruolo di madre”, ritenuta offensiva, oltre che il risarcimento del danno va rigettata.
Tale espressione infatti, pur connotata da toni polemici, rientra nel contesto della dialettica difensiva tipica delle controversie familiari ad elevato tasso di conflittualità e non è connotata da gratuità o intento denigratorio autonomo. La stessa, pertanto, è insuscettibile di fondare un'autonoma condanna risarcitoria (cfr. Cass. n. 8724 del 29 aprile 2015; Cass. n. 17325 del
31/08/2015).
Le domande con le quali la convenuta ha chiesto di accertare l'obbligo del ricorrente di versare gli assegni per il mantenimento dei figli e di contribuire alle spese straordinarie in relazione agli anni pregressi sono inammissibili in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Agrigento il 24 aprile 1999 da , nato a [...] l'[...] e , nata ad Parte_1 Controparte_1
Agrigento il 28/09/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 51, parte II, serie A, anno 1999.
OBBLIGA
a corrispondere a un assegno complessivo di euro 730,00 Parte_1 Controparte_1
(di cui 430,00 per il mantenimento del figlio ed euro 300,00 per il figlio ), Per_2 Per_1
rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
RIGETTA
La domanda di cancellazione ex art 89 c.p.c. e la domanda risarcitoria connessa formulate dalla convenuta
DICHIARA
Inammissibili le domande formulate dalla convenuta relativamente alle quote di mantenimento per gli anni pregressi
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)