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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
NO RI, EL
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15907/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro
Comune di Velletri - . 00049 Velletri RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 681 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11676/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il MEF ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, emesso dal Comune di Velletri per il pagamento di euro 42.700,39, a titolo di omesso pagamento dell'imposta IMU, per l'anno 2021, relativamente agli immobili meglio specificati nell'atto impositivo.
Il Ministero denuncia: a) Infondatezza nel merito della pretesa creditoria per carenza del presupposto impositivo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 749 della legge n. 160 del 27.12.2019.
Ciò in quanto, l'immobile distinto al foglio MU 1146 "ex Convento_1 di San Francesco", sito in Velletri (RM) Indirizzo_1 - Scheda patrimoniale RMD0344, è stato dichiarato di interesse culturale con declaratoria MIBAC del 8.2.1986. Il MEF deduce che, sebbene non sia stata presentata certificazione di inagibilità, emergerebbe di fatto la non funzionalità dell'immobile, dovendosi anche considerare che, trattandosi di un bene appartenente al Demanio Storico Artistico, l'IMU dovuta è ridotta del 50%, come previsto dal comma
3 dell'art. 13 del d.l. 201/2011, e ss. mod.
Il bene di cui al Dati_Cat_1 è un immobile realizzato su proprietà privata, mentre l'immobile di cui al foglio 50, p.lla 336 risulta essere il Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Velletri, utilizzato dal Associazione_1. Tale bene non è censito tra i beni del patrimonio dello Stato, perchè si tratta di un bene facente parte del demanio militare, nello specifico, fa parte delle opere di difesa militare, le quali sono annoverate ex art. 882 c.c. tra i beni di demanio necessario. Per quanto riguarda le restanti unità, secondo il ricorrente, il Comune avrebbe emesso l'avviso basandosi sull'intestazione catastale che risulta essere 'Demanio dello Stato', ma in realtà non sarebbero nella disponibilità del MEF. Gli immobili di cui al Fg. 64 p.lla 1032 e gli immobili di cui al Fg. 64, p.lla 1033, siti in Indirizzo_2 , sono fabbricati di edilizia residenziale pubblica, quindi usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 13 d.l. n. 201 del 2011 in combinato disposto di cui al D.M. 22 aprile
2008.
Il Comune di Velletri si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 21 novembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione.
In relazione all'immobile sito al foglio MU 1146, denominato 'ex Convento San Francesco', va rammentato che l'art. 1, comma 747, della L. 160 del 2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nel caso di 'fabbricati di interesse storico o artistico' di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1695 del 2018), i vantaggi previsti per gli immobili di interesse storico riguardano solo quelli a cui è stato attribuito un vincolo diretto (previsto appunto dall'articolo 10 d.lgs. n. 42 del 2004). Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19878 del 2016, ha chiarito che solo per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del patrimonio storico e archeologico a condizione che vi sia una espressa 'dichiarazione di interesse culturale' prevista dall'articolo 13 d.lgs. n. 43 del 2004, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico, secondo la procedura di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 42 del 2004. Per i beni di proprietà pubblica, invece, come quello in esame, appartenti allo Stato, alle Regioni o ad altri enti pubblici territoriali, è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale, in quanto vige una presunzione di interesse storico e artistico.
Ne consegue che, con riguardo al suddetto immobile, il Ministero ricorrente può usufruire della riduzione del 50% dell'IMU.
Quanto all'immobile di cui al Dati_Cat_1, il Ministero ricorrente deduce che è stato realizzato su proprietà privata, ma non è stato dedotto che il bene non sia nella sua disponibilità, ne consegue che in questo caso l'IMU è stata correttamente richiesta. Invero, l'IMU è dovuta dal soggetto che sia 'possessore di diritto dell'immobile'.
In relazione agli immobili di cui al Foglio 50, particella 336, l'Ufficio deduce che si tratta di un bene appartenente al demanio militare, argomento che, nella specie, non esclude il pagamento dell'IMU, atteso che l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3974 del 2021) non ritiene applicabile l'esenzione dal pagamento dell'imposta nel caso non vi sia la prova che il bene viene utilizzato per attività istituzionali. Nella specie, il bene, per espressa dichiarazione del Ministero ricorrente, è utilizzato dal Associazione_1 come Tiro a segno nazionale, quindi è adoperato da terzi per finalità diverse da quelle istituzionali.
Con riferimento agli altri immobili, individuati al foglio 64, particella 1032 e 1033, non si ravvisa l'applicazione dell'esenzione invocata dal ricorrente, tenuto conto che per usufruire del beneficio, la legge n. 147 del 2013 impone che: "all'art. 13 del citato decreto - legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: l'imposta municipale propria non si applica (...)
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008". Il D.L. 31 agosto
2013, n. 102, convertito in legge 28.10.2013, n. 124, all'art. 2, commi 4 e 5 bis sancisce: "A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008". Quindi, come dedotto dal
Comune di Velletri, ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti di alloggio sociale e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Il Ministero non ha adeguatamente provato l'asserita destinazione degli immobili ad alloggi sociali, nè ha comunicato i nominativi degli utenti assegnatari degli alloggi.
In definitiva, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.
Le ragioni della decisione, che integrano una parziale soccombenza delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
NO RI, EL
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15907/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro
Comune di Velletri - . 00049 Velletri RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 681 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11676/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il MEF ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, emesso dal Comune di Velletri per il pagamento di euro 42.700,39, a titolo di omesso pagamento dell'imposta IMU, per l'anno 2021, relativamente agli immobili meglio specificati nell'atto impositivo.
Il Ministero denuncia: a) Infondatezza nel merito della pretesa creditoria per carenza del presupposto impositivo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 749 della legge n. 160 del 27.12.2019.
Ciò in quanto, l'immobile distinto al foglio MU 1146 "ex Convento_1 di San Francesco", sito in Velletri (RM) Indirizzo_1 - Scheda patrimoniale RMD0344, è stato dichiarato di interesse culturale con declaratoria MIBAC del 8.2.1986. Il MEF deduce che, sebbene non sia stata presentata certificazione di inagibilità, emergerebbe di fatto la non funzionalità dell'immobile, dovendosi anche considerare che, trattandosi di un bene appartenente al Demanio Storico Artistico, l'IMU dovuta è ridotta del 50%, come previsto dal comma
3 dell'art. 13 del d.l. 201/2011, e ss. mod.
Il bene di cui al Dati_Cat_1 è un immobile realizzato su proprietà privata, mentre l'immobile di cui al foglio 50, p.lla 336 risulta essere il Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Velletri, utilizzato dal Associazione_1. Tale bene non è censito tra i beni del patrimonio dello Stato, perchè si tratta di un bene facente parte del demanio militare, nello specifico, fa parte delle opere di difesa militare, le quali sono annoverate ex art. 882 c.c. tra i beni di demanio necessario. Per quanto riguarda le restanti unità, secondo il ricorrente, il Comune avrebbe emesso l'avviso basandosi sull'intestazione catastale che risulta essere 'Demanio dello Stato', ma in realtà non sarebbero nella disponibilità del MEF. Gli immobili di cui al Fg. 64 p.lla 1032 e gli immobili di cui al Fg. 64, p.lla 1033, siti in Indirizzo_2 , sono fabbricati di edilizia residenziale pubblica, quindi usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 13 d.l. n. 201 del 2011 in combinato disposto di cui al D.M. 22 aprile
2008.
Il Comune di Velletri si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 21 novembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione.
In relazione all'immobile sito al foglio MU 1146, denominato 'ex Convento San Francesco', va rammentato che l'art. 1, comma 747, della L. 160 del 2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nel caso di 'fabbricati di interesse storico o artistico' di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1695 del 2018), i vantaggi previsti per gli immobili di interesse storico riguardano solo quelli a cui è stato attribuito un vincolo diretto (previsto appunto dall'articolo 10 d.lgs. n. 42 del 2004). Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19878 del 2016, ha chiarito che solo per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del patrimonio storico e archeologico a condizione che vi sia una espressa 'dichiarazione di interesse culturale' prevista dall'articolo 13 d.lgs. n. 43 del 2004, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico, secondo la procedura di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 42 del 2004. Per i beni di proprietà pubblica, invece, come quello in esame, appartenti allo Stato, alle Regioni o ad altri enti pubblici territoriali, è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale, in quanto vige una presunzione di interesse storico e artistico.
Ne consegue che, con riguardo al suddetto immobile, il Ministero ricorrente può usufruire della riduzione del 50% dell'IMU.
Quanto all'immobile di cui al Dati_Cat_1, il Ministero ricorrente deduce che è stato realizzato su proprietà privata, ma non è stato dedotto che il bene non sia nella sua disponibilità, ne consegue che in questo caso l'IMU è stata correttamente richiesta. Invero, l'IMU è dovuta dal soggetto che sia 'possessore di diritto dell'immobile'.
In relazione agli immobili di cui al Foglio 50, particella 336, l'Ufficio deduce che si tratta di un bene appartenente al demanio militare, argomento che, nella specie, non esclude il pagamento dell'IMU, atteso che l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3974 del 2021) non ritiene applicabile l'esenzione dal pagamento dell'imposta nel caso non vi sia la prova che il bene viene utilizzato per attività istituzionali. Nella specie, il bene, per espressa dichiarazione del Ministero ricorrente, è utilizzato dal Associazione_1 come Tiro a segno nazionale, quindi è adoperato da terzi per finalità diverse da quelle istituzionali.
Con riferimento agli altri immobili, individuati al foglio 64, particella 1032 e 1033, non si ravvisa l'applicazione dell'esenzione invocata dal ricorrente, tenuto conto che per usufruire del beneficio, la legge n. 147 del 2013 impone che: "all'art. 13 del citato decreto - legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: l'imposta municipale propria non si applica (...)
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008". Il D.L. 31 agosto
2013, n. 102, convertito in legge 28.10.2013, n. 124, all'art. 2, commi 4 e 5 bis sancisce: "A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008". Quindi, come dedotto dal
Comune di Velletri, ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti di alloggio sociale e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Il Ministero non ha adeguatamente provato l'asserita destinazione degli immobili ad alloggi sociali, nè ha comunicato i nominativi degli utenti assegnatari degli alloggi.
In definitiva, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.
Le ragioni della decisione, che integrano una parziale soccombenza delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.